CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 novembre 2012
747.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61 recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale (Atto n. 513).

RELAZIONE DEI RELATORI SEN. D'UBALDO E SEN. PAOLO FRANCO

  Lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione reca alcune disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, che è intervenuto in materia di ordinamento di Roma Capitale.
  Più precisamente, con il decreto legislativo n. 61, che ha fatto seguito al precedente decreto legislativo n. 156 del 2010, anch'esso vertente sulla medesima materia, si è inteso completare l'attuazione delle norme di delega previste all'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, disciplinando il conferimento di funzioni amministrative a Roma Capitale, il coordinamento con le amministrazioni dello Stato e i connessi profili finanziari.
  Lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato dal Governo ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 42, con cui si prevede che entro tre anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega possono essere adottati decreti legislativi integrativi e correttivi degli stessi nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delega.
  Le disposizioni correttive contenute nello schema di decreto in esame riguardano principalmente i profili di carattere finanziario del decreto legislativo n. 61.
  In particolare, all'articolo 1, dopo che, con il comma 1 si individua l'oggetto del provvedimento, con il comma 2 si integra il testo dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 61, che prevede, per quanto riguarda la definizione degli obiettivi del patto di stabilità interno, che Roma capitale concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.
  La disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1 dello schema in esame integra quanto stabilito dal decreto legislativo n. 61, stabilendo che gli obiettivi del patto di stabilità interno determinati per Roma Capitale con la procedura sopra richiamata possono essere comunque ridefiniti nell'ambito del patto regionale cosiddetto integrato, vale a dire nell'ambito del patto che la Regione Lazio, al pari delle altre regioni, potrà concordare con lo Stato a decorrere dall'anno 2013, secondo quanto disposto dal comma 17 dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2011). Il patto regionale ha per oggetto la definizione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi della regione stessa (esclusa la componente sanitaria) e di quelli degli enti locali del proprio territorio e può essere concordato dalla regione con lo Stato previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, Pag. 81ovvero, qualora tale organo non sia stato ancora istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.
  Con il comma 2 dell'articolo 1 in esame, pertanto, la speciale procedura per la definizione degli obiettivi del patto di stabilità interno riguardante Roma capitale, disciplinata dal decreto legislativo n. 61 (procedura che, in realtà, era già stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2011 e confermata da quella per il 2012), è coordinata con la disciplina generale del patto regionale integrato.
  Il comma 3 dell'articolo 1 abroga il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61, che ha previsto l'erogazione diretta a Roma capitale delle risorse aggiuntive destinate dallo Stato per gli interventi speciali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011.
  Quest'ultimo articolo si riferisce ai livelli essenziali delle prestazioni nelle materie diverse dalla sanità e prevede, tra l'altro, che con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – decreto che non risulta ancora adottato – sia effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale.
  Il comma che è oggetto di abrogazione era stato introdotto nel decreto legislativo n. 61 anche per rispondere all'esigenza di rendere più brevi i tempi con cui Roma Capitale può disporre dei finanziamenti in questione. L'attribuzione di tali finanziamenti dallo Stato alla regione, che a sua volta li eroga agli enti locali, ha infatti comportato, nel caso specifico, un prolungamento dei tempi con cui le risorse risultano effettivamente disponibili per questi ultimi.
  D'altra parte, la Regione Lazio, con ricorso del 24 luglio 2012, ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso le disposizioni del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61, lamentando la lesione della sfera di competenza regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica e denunciando la violazione del principio che lo Stato può allocare direttamente risorse finanziarie a favore degli enti locali solo in funzione perequativa, con esclusione del normale esercizio delle funzioni. L'abrogazione del suddetto comma permetterebbe pertanto di superare il contenzioso costituzionale.
  La medesima considerazione vale anche per l'altra parte del ricorso della Regione Lazio, con cui sono state impugnate le disposizioni del comma 1 del medesimo articolo 12. Anche a proposito della procedura di definizione degli obiettivi del patto di stabilità interno per Roma Capitale, il ricorso lamenta la lesione della competenza concorrente regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, a causa dell'assenza, nell'ambito di tale procedura, di un qualsiasi intervento della regione. A tal fine nel ricorso si citano espressamente le previsioni relative al patto regionale integrato, in cui si esplicherebbe invece il ruolo costituzionalmente riconosciuto alle regioni in tale materia. Il riferimento al patto regionale effettuato con il comma 2 dell'articolo 1 in esame farebbe, pertanto, anche in questo caso, venir meno le ragioni del contenzioso.
  L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame, infine, introduce una disposizione relativa al patrocinio legale della gestione commissariale del piano di rientro dal debito pregresso di Roma capitale, di cui all'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008.
  L'esigenza di un intervento legislativo su questo punto trae origine dal fatto che, essendo il Commissario straordinario un organo del Governo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è patrocinato in giudizio, sulla base della disciplina generale, dall'Avvocatura dello Stato. Per altro verso, le controversie di cui la gestione è parte riguardano la Pag. 82pregressa attività del Comune di Roma e su di esse evidentemente l'avvocatura comunale ha specifiche conoscenze e competenze.
  Della questione è stata investita la stessa Avvocatura dello Stato che, con parere reso il 5 dicembre 2011, ha evidenziato come, pur in assenza di puntuali ed espresse previsioni normative, l'eccezionalità, del tutto particolare, della disciplina della gestione prevista dall'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, sembri escludere che la gestione commissariale possa avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e come essa, pertanto, debba continuare ad avvalersi, per il contenzioso in cui è coinvolta, dell'Avvocatura comunale.
  Il tema è stato altresì affrontato nel corso dell'esame da parte della Commissione del precedente schema di decreto legislativo su Roma Capitale (quello che è diventato poi il decreto legislativo n. 61 del 2012). Nel parere approvato dalla Commissione è stata infatti inserita un'osservazione con cui si invitava il Governo a valutare l'opportunità di introdurre misure volte a prevedere, in via generale, che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio di Roma Capitale spettano agli avvocati dell'Avvocatura capitolina, senza bisogno di mandato.
  La disposizione in esame interviene in questo senso, assicurando che, per il patrocinio nelle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, la gestione commissariale si avvalga, senza oneri, delle strutture comunali, vale a dire dell'Avvocatura capitolina. Al tempo stesso sono fatti salvi gli effetti dell'attività processuale svolta dall'Avvocatura dello Stato.
  Lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione è corredato, come previsto dalla legge n. 42, dall'intesa espressa dalla Conferenza unificata, nonché dai pareri favorevoli espressi dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Roma e da Roma Capitale.
  All'intesa della Conferenza unificata è allegata una proposta di integrazione, presentata dai rappresentanti dell'ANCI e promossa da Roma Capitale con cui si detta una disciplina transitoria rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 61. Tale articolo ha definito una nuova disciplina della programmazione pluriennale degli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica. Contestualmente è stata abrogata la normativa dettata dalla legge n. 396 del 1990. La proposta di integrazione è finalizzata a garantire, in fase transitoria, fino all'applicazione della nuova disciplina, la possibilità per Roma Capitale di rimodulare il programma di interventi finanziati ai sensi della legge n. 396. La rimodulazione è adottata dall'ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel caso in cui la rimodulazione comporti modifiche o sostituzioni di progetti inseriti nel programma, essa è approvata mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma Capitale.
  In conclusione, ai fini della predisposizione, in qualità di relatori, della proposta di parere, si terrà conto di tutti gli elementi relativi ai contenuti dello schema di decreto, che sono stati illustrati in questa relazione, nonché delle indicazioni che potranno provenire dall'esame da parte della Commissione.