ALLEGATO
Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 5407 Mogherini Rebesani.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione Giustizia,
esaminata la proposta di legge in oggetto,
rilevato che:
l'articolo 5, commi 1 e 2, individuano sanzioni amministrative pecuniarie per gli intermediari abilitati ed i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, che non osservano il divieto di cui all'articolo 1 del provvedimento;
con riferimento al comma 1 appare opportuno operare un richiamo generale al decreto legislativo n. 231 del 2001, e non solo al relativo articolo 5;
con riguardo al comma 2, appare opportuno verificare se la fattispecie ivi prevista debba essere coordinata con quella di cui all'articolo 7 della legge n. 95 del 2011 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e, comunque, chiarire il procedimento per irrogare la sanzione e azionare le impugnazioni, eventualmente richiamando la disciplina recata dal Capi I, Sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981;
l'articolo 5, comma 3, introduce la sanzione accessoria della «perdita temporanea» dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali degli intermediari abilitati, mentre appare tecnicamente più corretto fare riferimento alla sanzione della «sospensione»;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di richiamare il decreto legislativo n. 231 del 2001 nel suo complesso, e non solo il relativo articolo 5;
b) all'articolo 5, comma 2, la Commissione di merito comunque l'opportunità di approfondire eventuali profili di coordinamento con la fattispecie di cui all'articolo 7 della legge n. 95 del 2011 e, comunque, di chiarire il procedimento per irrogare la sanzione e azionare le impugnazioni;
c) l'articolo 5, comma 3, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere la sanzione della «sospensione», in luogo di quella della «perdita temporanea», dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali degli intermediari abilitati.