CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 novembre 2012
745.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 5407 Mogherini Rebesani.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione Giustizia,
   esaminata la proposta di legge in oggetto,
   rilevato che:
    l'articolo 5, commi 1 e 2, individuano sanzioni amministrative pecuniarie per gli intermediari abilitati ed i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, che non osservano il divieto di cui all'articolo 1 del provvedimento;
    con riferimento al comma 1 appare opportuno operare un richiamo generale al decreto legislativo n. 231 del 2001, e non solo al relativo articolo 5;
    con riguardo al comma 2, appare opportuno verificare se la fattispecie ivi prevista debba essere coordinata con quella di cui all'articolo 7 della legge n. 95 del 2011 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e, comunque, chiarire il procedimento per irrogare la sanzione e azionare le impugnazioni, eventualmente richiamando la disciplina recata dal Capi I, Sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981;
    l'articolo 5, comma 3, introduce la sanzione accessoria della «perdita temporanea» dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali degli intermediari abilitati, mentre appare tecnicamente più corretto fare riferimento alla sanzione della «sospensione»;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 5, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di richiamare il decreto legislativo n. 231 del 2001 nel suo complesso, e non solo il relativo articolo 5;
   b) all'articolo 5, comma 2, la Commissione di merito comunque l'opportunità di approfondire eventuali profili di coordinamento con la fattispecie di cui all'articolo 7 della legge n. 95 del 2011 e, comunque, di chiarire il procedimento per irrogare la sanzione e azionare le impugnazioni;
   c) l'articolo 5, comma 3, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere la sanzione della «sospensione», in luogo di quella della «perdita temporanea», dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali degli intermediari abilitati.