CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 novembre 2012
743.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società (Nuovo testo Doc. XXII, n. 32).

PROPOSTA DI PARERE

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del Doc. XXII, n. 32, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società»,
   ricordato che l'articolo 82 della Costituzione prevede che «ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria»,
   rilevato che all'articolo 7 si prevede che la Commissione concluda i propri lavori entro sei mesi dalla data dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari, con la presentazione di una relazione alla Camera entro i successivi trenta giorni,
   evidenziata quindi preliminarmente l'esigenza di un'attenta valutazione rispetto alla proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta in questa fase della legislatura, considerato che i termini per la conclusione dei lavori della Commissione, nonché per la presentazione della relazione, sono fissati oltre la scadenza naturale della legislatura e che le Commissioni di inchiesta non possono compiere atti di indagine una volta intervenuto lo scioglimento delle Camere,
   rilevato che «il compito di accertare» che il comma 1 dell'articolo 3 attribuisce alla istituenda Commissione è privo dell'indicazione del periodo temporale a cui dovrà riferirsi il suddetto accertamento,
   tenuto conto che l'articolo 2, comma 1, prevede che la Commissione sia composta da 20 deputati nominati dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e comunque in modo che sia assicurata la presenza di un rappresentante per gruppo. Il presidente della Commissione viene nominato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dal Presidente della Camera al di fuori dei predetti componenti,
   rilevato che la nomina del presidente della Commissione al di fuori dei componenti della Commissione medesima, deve essere valutata alla luce dell'articolo 82 della Costituzione, che richiede che la Commissione sia formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, e che infatti, di norma, si prevede che la Commissione sia composta da un numero di componenti nel cui ambito è scelto il presidente,
   ricordato che, ai sensi della lettera a), del comma 1 dell'articolo 3, la Commissione ha il compito di accertare le modalità Pag. 16di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla SIAE, nell'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati,
   evidenziato che, dal punto di vista della formulazione del testo, sebbene la disposizione riprenda quella dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 2 del 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 le regioni e gli enti locali sono compresi nella nozione di «pubblica amministrazione»,
   rilevato che l'articolo 5 disciplina l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, per il personale addetto e per chiunque collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, in relazione ad atti segreti inviati dall'autorità giudiziaria o relativi a indagini e inchieste parlamentari, nonché ad atti che la Commissione ha deliberato di non divulgare o che devono essere in ogni caso coperti dal segreto,
   evidenziata al riguardo l'opportunità di precisare – analogamente a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge n. 132 del 2008, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere» – che la violazione del segreto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, costituisce un obbligo sanzionato penalmente ai sensi dell'articolo 326 del codice penale,
   ricordato che, ai sensi dell'articolo 6, «gli oneri relativi al suo funzionamento, nel limite massimo di 50.000 euro, sono posti a carico del bilancio della Camera dei deputati»,
   rilevata l'esigenza di specificare se l'onere debba intendersi quale onere complessivo o come onere annuale, non essendo attualmente specificato l'anno cui esso è riferito,
   tenuto conto che l'articolo 7 fissa il termine per la conclusione dei lavori della Commissione in sei mesi «dalla data dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari» e che entro i successivi trenta giorni, la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini svolte,
   evidenziato al riguardo, dal punto di vista della formulazione del testo, l'opportunità di valutare, come stabilito in analoghe disposizioni, di sostituire le parole «dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari» e le parole «alla Camera dei deputati», rispettivamente con le parole «di costituzione dell'ufficio di presidenza» e con le parole «al Presidente della Camera dei deputati»,
   rilevato che l'articolo 7, comma 2, dispone che i componenti della Commissione possono presentare relazioni di minoranza,
   sottolineato, con riferimento alla possibilità di presentazione di relazioni di minoranza, come occorra valutare se non si tratta di una questione da rimettere al regolamento di cui all'articolo 6, comma 1,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si segnala preliminarmente l'esigenza di un'attenta valutazione rispetto alla proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta in questa fase della legislatura, considerato che i termini per la conclusione dei lavori della Commissione, nonché per la presentazione della relazione, sono fissati oltre la scadenza naturale della legislatura e che le Commissioni di inchiesta non possono compiere atti di indagine una volta intervenuto lo scioglimento delle Camere;
   b) all'articolo 2, appare opportuno che la previsione relativa alla nomina del presidente della Commissione al di fuori dei componenti della Commissione medesima sia valutata alla luce dell'articolo 82 Pag. 17della Costituzione, che richiede che la Commissione sia formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, considerato altresì che, di norma, si prevede che il presidente sia individuato nell'ambito dei componenti della Commissione di inchiesta;
   c) all'articolo 5, si valuti l'opportunità di precisare – analogamente a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge n. 132 del 2008 recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere» – che la violazione del segreto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, costituisce un obbligo sanzionato penalmente ai sensi dell'articolo 326 del codice penale;
   d) all'articolo 6, è opportuno chiarire se l'onere debba intendersi quale onere complessivo o come onere annuale, non essendo attualmente specificato l'anno cui esso è riferito.

Pag. 18

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società (Nuovo testo Doc. XXII, n. 32).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del Doc. XXII, n. 32, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società»,
   ricordato che l'articolo 82 della Costituzione prevede che «ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria»,
   rilevato che all'articolo 7 si prevede che la Commissione concluda i propri lavori entro sei mesi dalla data dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari, con la presentazione di una relazione alla Camera entro i successivi trenta giorni,
   evidenziata quindi preliminarmente l'esigenza di un'attenta valutazione rispetto alla proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta in questa fase della legislatura, considerato che i termini per la conclusione dei lavori della Commissione, nonché per la presentazione della relazione, sono fissati oltre la scadenza naturale della legislatura e che le Commissioni di inchiesta non possono compiere atti di indagine una volta intervenuto lo scioglimento delle Camere,
   rilevato che «il compito di accertare» che il comma 1 dell'articolo 3 attribuisce alla istituenda Commissione è privo dell'indicazione del periodo temporale a cui dovrà riferirsi il suddetto accertamento,
   tenuto conto che l'articolo 2, comma 1, prevede che la Commissione sia composta da 20 deputati nominati dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e comunque in modo che sia assicurata la presenza di un rappresentante per gruppo. Il presidente della Commissione viene nominato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dal Presidente della Camera al di fuori dei predetti componenti,
   rilevato che la nomina del presidente della Commissione al di fuori dei componenti della Commissione medesima, deve essere valutata alla luce dell'articolo 82 della Costituzione, che richiede che la Commissione sia formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, e che infatti, di norma, si prevede che la Commissione sia composta da un numero di componenti nel cui ambito è scelto il presidente,
   ricordato che, ai sensi della lettera a), del comma 1 dell'articolo 3, la Commissione ha il compito di accertare le modalità Pag. 19di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla SIAE, nell'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati,
   evidenziato che, dal punto di vista della formulazione del testo, sebbene la disposizione riprenda quella dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 2 del 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 le regioni e gli enti locali sono compresi nella nozione di «pubblica amministrazione»,
   rilevato che l'articolo 5 disciplina l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, per il personale addetto e per chiunque collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, in relazione ad atti segreti inviati dall'autorità giudiziaria o relativi a indagini e inchieste parlamentari, nonché ad atti che la Commissione ha deliberato di non divulgare o che devono essere in ogni caso coperti dal segreto,
   evidenziata al riguardo l'opportunità di precisare – analogamente a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge n. 132 del 2008, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere» – che la violazione del segreto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, costituisce un obbligo sanzionato penalmente ai sensi dell'articolo 326 del codice penale,
   ricordato che, ai sensi dell'articolo 6, «gli oneri relativi al suo funzionamento, nel limite massimo di 50.000 euro, sono posti a carico del bilancio della Camera dei deputati»,
   rilevata l'esigenza di specificare se l'onere debba intendersi quale onere complessivo o come onere annuale, non essendo attualmente specificato l'anno cui esso è riferito,
   tenuto conto che l'articolo 7 fissa il termine per la conclusione dei lavori della Commissione in sei mesi «dalla data dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari» e che entro i successivi trenta giorni, la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini svolte,
   evidenziato al riguardo, dal punto di vista della formulazione del testo, l'opportunità di valutare, come stabilito in analoghe disposizioni, di sostituire le parole «dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari» e le parole «alla Camera dei deputati», rispettivamente con le parole «di costituzione dell'ufficio di presidenza» e con le parole «al Presidente della Camera dei deputati»,
   rilevato che l'articolo 7, comma 2, dispone che i componenti della Commissione possono presentare relazioni di minoranza,
   sottolineato, con riferimento alla possibilità di presentazione di relazioni di minoranza, come occorra valutare se non si tratta di una questione da rimettere al regolamento di cui all'articolo 6, comma 1,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si segnala preliminarmente l'esigenza di un'attenta valutazione rispetto alla proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta in questa fase della legislatura, considerato che i termini per la conclusione dei lavori della Commissione, nonché per la presentazione della relazione, sono fissati oltre la scadenza naturale della legislatura e che le Commissioni di inchiesta non possono compiere atti di indagine una volta intervenuto lo scioglimento delle Camere;
   b) appare opportuno indicare espressamente a quale periodo temporale si riferisce il compito di accertamento che il comma 1, dell'articolo 3 attribuisce alla istituenda Commissione;Pag. 20
   c) all'articolo 2, appare opportuno che la previsione relativa alla nomina del presidente della Commissione al di fuori dei componenti della Commissione medesima sia valutata alla luce dell'articolo 82 della Costituzione, che richiede che la Commissione sia formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, considerato altresì che, di norma, si prevede che il presidente sia individuato nell'ambito dei componenti della Commissione di inchiesta;
   d) all'articolo 5, si valuti l'opportunità di precisare – analogamente a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge n. 132 del 2008 recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere» – che la violazione del segreto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, costituisce un obbligo sanzionato penalmente ai sensi dell'articolo 326 del codice penale;
   e) all'articolo 6, è opportuno chiarire se l'onere debba intendersi quale onere complessivo o come onere annuale, non essendo attualmente specificato l'anno cui esso è riferito.

Pag. 21

ALLEGATO 3

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (C. 1439-1695-1782-2445/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 1439-1695-1782-2445/B, recante «Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale»;
   rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato e giurisdizione e norme processuali; ordinamento penale», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) ed l), della Costituzione;
   richiamato il parere espresso il 12 aprile 2011 sul precedente testo trasmesso dalla Commissione di merito;
   considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 22

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005 (C. 5519 Governo).

PARERE APPROVATO

  Le comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 5519 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005»,
   rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 23

ALLEGATO 5

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (Nuovo testo C. 4573 Motta).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4573 Motta, recante «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni «governo del territorio», nella quale la consolidata giurisprudenza costituzionale fa rientrare le disposizioni in tema di urbanistica ed edilizia (ex multis, sentenze della Corte Costituzionale n. 303 del 2003, n. 362 del 2003 e n. 196 del 2004), nonché alla materia «servizi sociali», di competenza residuale regionale, ed alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni,
   rilevato che la previsione, di cui all'articolo 1, comma 1, di un «regolamento governativo» deve essere valutata alla luce dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce alla regioni la potestà regolamentare nelle materie che non rientrano nella legislazione esclusiva dello Stato,
   ricordato peraltro che, secondo una ampia giurisprudenza costituzionale, nei settori di competenza concorrente o residuale regionale nei quali sussistono «forti e sicuri elementi che esigono una gestione unitaria a livello nazionale» (sentenza della Corte Costituzionale n. 285 del 2005), è ritenuto ammissibile un intervento del legislatore statale in applicazione del principio della «attrazione in sussidiarietà», enunciato per la prima volta nella sentenza n. 303 del 2003, a condizione che l'intervento del legislatore statale sia proporzionato, non irragionevole e operi nel rispetto del principio di leale collaborazione (sentenze n. 6 del 2004, n. 383 del 2005, n. 248 del 2006 e n. 88 del 2009),
   preso dunque atto che l'articolo 1, comma 1, prevede l'emanazione di un regolamento governativo, previo parere della Conferenza unificata, volto al coordinamento ed aggiornamento di prescrizioni tecniche già contenute in atti statali di rango regolamentare e che nella sentenza n. 285/2005 (riferita al settore cinematografico) la Corte Costituzionale ha considerato rilevante, ai fini dell'applicazione dell’«attrazione in sussidiarietà», la preesistenza di una disciplina operante a livello nazionale e, con riferimento al rispetto del principio di leale collaborazione, ha ritenuto che, nei casi di attribuzione di un potere normativo di natura tecnica, il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni può limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio,
   rilevato che l'articolo 1, comma 3, prevede la ricostituzione della Commissione di studio permanente di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale n. 236 del 1989 e che il citato articolo 12 prevede l'istituzione, con decreto interministeriale dei Ministri dei lavori pubblici e degli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro, di una Commissione per la soluzione dei problemi tecnici derivanti Pag. 24dall'applicazione della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché per l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica,
   richiamata nuovamente la sentenza della Corte Costituzionale n. 285 del 2005, secondo la quale non sussiste la necessità di ricondurre ai moduli della concertazione fra organi statali e Conferenza Stato-regioni la disciplina della composizione e delle modalità di organizzazione e funzionamento di strutture ministeriali e dei relativi organi consultivi, poiché tale disciplina è inerente alla materia di competenza esclusiva statale ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,
   rilevato peraltro che, per quanto riguarda invece la nomina dei membri, la medesima sentenza ha ritenuto necessario un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, nella forma dell'espressione di un parere obbligatorio,
   evidenziato quindi che, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, appare necessario, al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione, prevedere l'espressione di un parere della Conferenza Stato-regioni per la nomina dei membri della commissione di cui all'articolo 1, comma 3;
   ricordato altresì che il suddetto comma 3 dell'articolo 1, nel prevedere la ricostituzione della Commissione di studio permanente, le attribuisce il compito di individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento e di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006; tale articolo fa infatti rientrare tra gli obblighi generali degli Stati contraenti quello di promuovere la progettazione universale nello sviluppo di standard e linee guida,
   rilevato che la suddetta Commissione di studio, avendo ultimato i propri compiti, è stata di recente soppressa in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 95 del 2012 (c.d. spending review), che ha sancito – quale principio di carattere generale – il trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga, ai competenti uffici delle amministrazioni stesse,
   segnalata pertanto l'opportunità di valutare attentamente l'effettiva esigenza di derogare al suddetto principio di carattere generale sancito nell'ambito del processo di spending review, che coinvolge gli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni,
   evidenziata, in ogni modo, l'opportunità di individuare con maggiore determinatezza i compiti e le funzioni proprie della suddetta Commissione di studio e di specificare la natura giuridica delle «linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006» che la Commissione sarebbe chiamata ad adottare in base alla previsione del comma 3 dell'articolo 1,
   rilevata al contempo l'opportunità – per una maggiore chiarezza normativa – di inserire, dopo le parole: «di elaborare proposte di modifica e aggiornamento» le seguenti: «della normativa in materia»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   1) all'articolo 1, comma 3, è necessario prevedere, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale ed al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione, l'espressione di un parere della Conferenza Stato-regioni per la nomina dei membri della Commissione di studio;Pag. 25
  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 1, comma 3, appare opportuno:
    individuare con maggiore determinatezza i compiti e le funzioni proprie della suddetta Commissione di studio;
    specificare la natura giuridica, per l'ordinamento italiano, delle «linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006» che la Commissione sarebbe chiamata ad adottare in base alla previsione del comma 3 dell'articolo 1;
    inserire, dopo le parole: «di elaborare proposte di modifica e aggiornamento» le seguenti: «della normativa in materia».

Pag. 26

ALLEGATO 6

Riforma della legislazione in materia portuale (C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, ed abb.).

PROPOSTA DI PARERE

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, recante «Riforma della legislazione in materia portuale»,
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «porti ed aeroporti civili», che rientra negli ambiti di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
   ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 79 del 2011, ha evidenziato come per i porti di rilevanza nazionale si configuri una competenza legislativa statale in applicazione del principio dell’«attrazione in sussidiarietà»,
   tenuto conto che l'articolo 2 – modificando l'articolo 4 della legge n. 84 del 1994 – introduce una nuova classificazione dei porti articolata nelle tre categorie I, II e III,
   rilevato che, in base alla suddetta disposizione, appartengono alla categoria II i porti costituenti nodi di interscambio essenziali per l'esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alle dimensioni e alla tipologia del traffico, all'ubicazione territoriale e al ruolo strategico, nonché ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europee e trans europee; tali porti sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono amministrati dalle autorità portuali di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 7 del provvedimento in esame,
   sottolineato peraltro che il predetto comma 1 dell'articolo 6 individua direttamente le suddette autorità portuali, prefigurando in tal modo il contenuto del decreto ministeriale di individuazione dei porti di categoria II ed evidenziato altresì che sono comprese nell'elenco di cui al suddetto comma 1, anche le autorità portuali di Manfredonia e Trapani, che risultano soppresse, rispettivamente, con i decreti del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2007 e 5 ottobre 2007, essendo venuti meno i requisiti attualmente previsti dalla legge n. 84 del 1994,
   evidenziato inoltre che il comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 7, determina la procedura per l'istituzione di nuove autorità portuali, individuando specificamente i relativi requisiti, nonché assicurando il coinvolgimento degli enti territoriali attraverso lo strumento dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
   tenuto conto che all'articolo 2, capoverso Art. 4, comma 3, si prevede che «nei porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere vincolante della competente autorità portuale e dell'autorità marittima, qualora non siano già individuate dal piano regolatore portuale, possono essere individuate Pag. 27specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle altre esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, nonché delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco»,
   rilevato, al contempo, come al medesimo articolo 2, capoverso Art. 4, comma 6, si stabilisce che «nei porti di categoria III possono essere individuate specifiche aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la competente regione e l'autorità marittima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la regione e l'autorità marittima, possono essere individuate specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. Le aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato e le aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco sono amministrate, in via esclusiva, dallo Stato»;
   evidenziata quindi l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del Ministero dell'interno anche nella procedura di cui al comma 6 relativa i porti di categoria III,
   ricordato che l'articolo 3 – modificando l'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 – prevede che il piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale sia approvato dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate, anche ai fini del riparto del Fondo per le infrastrutture portuali,
   rilevato che nella sentenza n. 79 del 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale della norma che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, prevedendo per la relativa ripartizione il parere del CIPE,
   tenuto conto che dalla giurisprudenza costituzionale in materia discende la necessità di prevedere forme di leale collaborazione tra Stato e regione, che devono esistere per effetto della deroga alla competenza regionale; si evince infatti che, fermo restando il potere dello Stato di istituire un Fondo per le infrastrutture portuali di rilevanza nazionale, occorre prevedere che la ripartizione di tale fondo sia subordinata al raggiungimento di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i piani generali di riparto delle risorse allo scopo destinate, e con le singole regioni interessate, per gli interventi specifici riguardanti singoli porti,
   evidenziato altresì che l'articolo 19 istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti, compresi nella circoscrizione delle autorità portuali, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alimentato da un accantonamento pari al 5 per cento delle risorse statali che sono destinate a investimenti dell'ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., finalizzate nell'ambito dei contratti di programma delle nominate società,
   rilevato che le modalità per l'utilizzo del predetto fondo sono determinate, ai sensi dell'articolo 19, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle Commissioni parlamentari,
   evidenziata pertanto l'esigenza, all'articolo 5, comma 4, secondo periodo, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 3, ed all'articolo 19, di tenere conto di quanto evidenziato nella sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2011, prevedendo forme di leale collaborazione tra Stato e regione in sede di riparto delle risorse,
   rilevato che all'articolo 5, comma 1, lettera d), vengono modificate le modalità Pag. 28di regolamentazione delle operazioni di dragaggio, sopprimendo il parere della Conferenza Stato-regioni sul relativo decreto ministeriale,
   evidenziato che all'articolo 14, comma 1, lettera c), si fa riferimento alla categoria «diritti di porto», riguardo alla quale sono opportune ulteriori specificazioni, non essendovi, allo stato, una disciplina generale in proposito,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti la previsione del comma 1 dell'articolo 6, nella parte in cui sono individuate direttamente le autorità portuali ivi richiamate, così prefigurando il contenuto del decreto ministeriale di individuazione dei porti di categoria II;
   b) all'articolo 2, capoverso Art. 4, comma 6, riguardo ai porti di categoria III, è opportuno prevedere un coinvolgimento del Ministero dell'interno nella procedura relativa all'individuazione di specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle altre esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, nonché delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco, analogamente a quanto previsto, per le medesime finalità, all'articolo 2, capoverso Art. 4, comma 3, con riferimento ai porti di categoria II;
   c) è opportuno, all'articolo 5, comma 4, secondo periodo, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 3, ed all'articolo 19, tenere conto di quanto evidenziato nella sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2011, prevedendo forme di leale collaborazione tra Stato e regione in sede di riparto delle risorse;
   d) si valuti la previsione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), tenendo conto che vengono modificate le modalità di regolamentazione delle operazioni di dragaggio, sopprimendo il parere della Conferenza Stato-regioni sul relativo decreto ministeriale;
   e) all'articolo 14, comma 1, lettera c), è opportuno specificare cosa si intenda per «diritti di porto».

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ALLEGATO 7

Riforma della legislazione in materia portuale (C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, recante «Riforma della legislazione in materia portuale»,
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «porti ed aeroporti civili», che rientra negli ambiti di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
   ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 79 del 2011, ha evidenziato come per i porti di rilevanza nazionale si configuri una competenza legislativa statale in applicazione del principio dell’«attrazione in sussidiarietà»,
   tenuto conto che l'articolo 2 – modificando l'articolo 4 della legge n. 84 del 1994 – introduce una nuova classificazione dei porti articolata nelle tre categorie I, II e III,
   rilevato che, in base alla suddetta disposizione, appartengono alla categoria II i porti costituenti nodi di interscambio essenziali per l'esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alle dimensioni e alla tipologia del traffico, all'ubicazione territoriale e al ruolo strategico, nonché ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europee e trans europee; tali porti sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono amministrati dalle autorità portuali di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 7 del provvedimento in esame,
   sottolineato peraltro che il predetto comma 1 dell'articolo 6 individua direttamente le suddette autorità portuali, prefigurando in tal modo il contenuto del decreto ministeriale di individuazione dei porti di categoria II ed evidenziato altresì che sono comprese nell'elenco di cui al suddetto comma 1, anche le autorità portuali di Manfredonia e Trapani, che risultano soppresse, rispettivamente, con i decreti del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2007 e 5 ottobre 2007, essendo venuti meno i requisiti attualmente previsti dalla legge n. 84 del 1994,
   evidenziato inoltre che il comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 7, determina la procedura per l'istituzione di nuove autorità portuali, individuando specificamente i relativi requisiti, nonché assicurando il coinvolgimento degli enti territoriali attraverso lo strumento dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
   tenuto conto che all'articolo 2, capoverso Art. 4, comma 3, si prevede che «nei porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere vincolante della competente autorità portuale e dell'autorità marittima, qualora non siano già individuate dal piano regolatore portuale, possono essere individuate Pag. 30specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle altre esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, nonché delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco»,
   rilevato, al contempo, come al medesimo articolo 2, capoverso Art. 4, comma 6, si stabilisce che «nei porti di categoria III possono essere individuate specifiche aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la competente regione e l'autorità marittima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la regione e l'autorità marittima, possono essere individuate specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. Le aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato e le aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco sono amministrate, in via esclusiva, dallo Stato»;
   evidenziata quindi l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del Ministero dell'interno anche nella procedura di cui al comma 6 relativa ai porti di categoria III,
   ricordato che l'articolo 3 – modificando l'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 – prevede che il piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale sia approvato dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate, anche ai fini del riparto del Fondo per le infrastrutture portuali,
   rilevato che nella sentenza n. 79 del 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale della norma che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, prevedendo per la relativa ripartizione il parere del CIPE,
   tenuto conto che dalla giurisprudenza costituzionale in materia discende la necessità di prevedere forme di leale collaborazione tra Stato e regione, che devono esistere per effetto della deroga alla competenza regionale; si evince infatti che, fermo restando il potere dello Stato di istituire un Fondo per le infrastrutture portuali di rilevanza nazionale, occorre prevedere che la ripartizione di tale fondo sia subordinata al raggiungimento di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i piani generali di riparto delle risorse allo scopo destinate, e con le singole regioni interessate, per gli interventi specifici riguardanti singoli porti,
   evidenziato altresì che l'articolo 19 istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti, compresi nella circoscrizione delle autorità portuali, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alimentato da un accantonamento pari al 5 per cento delle risorse statali che sono destinate a investimenti dell'ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., finalizzate nell'ambito dei contratti di programma delle nominate società,
   rilevato che le modalità per l'utilizzo del predetto fondo sono determinate, ai sensi dell'articolo 19, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle Commissioni parlamentari,
   evidenziata pertanto l'esigenza, all'articolo 5, comma 4, secondo periodo, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 3, ed all'articolo 19, di tenere conto di quanto evidenziato nella sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2011, prevedendo forme di leale collaborazione tra Stato e regione in sede di riparto delle risorse,
   rilevato che all'articolo 5, comma 1, lettera d), vengono modificate le modalità Pag. 31di regolamentazione delle operazioni di dragaggio, sopprimendo il parere della Conferenza Stato-regioni sul relativo decreto ministeriale,
   evidenziato che all'articolo 14, comma 1, lettera c), si fa riferimento alla categoria «diritti di porto», riguardo alla quale sono opportune ulteriori specificazioni, non essendovi, allo stato, una disciplina generale in proposito,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti la previsione del comma 1 dell'articolo 6, nella parte in cui sono individuate direttamente le autorità portuali ivi richiamate, così prefigurando il contenuto del decreto ministeriale di individuazione dei porti di categoria II, con particolare riferimento alle autorità portuali di Manfredonia e Trapani che risultano soppresse, rispettivamente, con i decreti del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2007 e 5 ottobre 2007, essendo venuti meno i requisiti attualmente previsti dalla legge n. 84 del 1994;
   b) all'articolo 2, capoverso Art. 4, comma 6, riguardo ai porti di categoria III, è opportuno prevedere un coinvolgimento del Ministero dell'interno nella procedura relativa all'individuazione di specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle altre esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, nonché delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco, analogamente a quanto previsto, per le medesime finalità, all'articolo 2, capoverso Art. 4, comma 3, con riferimento ai porti di categoria II;
   c) è opportuno, all'articolo 5, comma 4, secondo periodo, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 3, ed all'articolo 19, tenere conto di quanto evidenziato nella sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2011, prevedendo forme di leale collaborazione tra Stato e regione in sede di riparto delle risorse;
   d) si valuti la previsione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), tenendo conto che vengono modificate le modalità di regolamentazione delle operazioni di dragaggio, sopprimendo il parere della Conferenza Stato-regioni sul relativo decreto ministeriale;
   e) all'articolo 14, comma 1, lettera c), è opportuno specificare cosa si intenda per «diritti di porto».

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ALLEGATO 8

7-00949 Vanalli: Sulla prevista destinazione ad altro distaccamento dell'unità navale specializzata RAFF, assegnata ai Vigili del fuoco di Bardolino sul lago di Garda.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La I Commissione,
   premesso che:
    nel 2007, al fine di contrastare l'elevatissimo rischio acquatico del luogo, e dopo varie esperienze operative e formative, è stata assegnata, sul più grande lago d'Italia a Bardolino (Verona), l'unità navale «RAFF» al locale distaccamento dei vigili del fuoco;
    il lago di Garda è frequentato da milioni di turisti all'anno che usufruiscono dei 23 traghetti ed aliscafi della «Navigarda» e di altre compagnie presenti sullo specchio lacustre;
    sono migliaia i diportisti, velisti, serfisti e bagnanti che risultano presenti per quasi tutto l'anno, poiché il lago di Garda è molto frequentato da appassionati di vela e surf, anche nei periodi diversi da quello estivo, per le ben conosciute correnti ascensionali;
    l'unità navale «RAFF» è l'unico mezzo in grado di affrontare qualsiasi situazione meteo estrema;
    la morfologia particolare del territorio lo rende unico sia per la sua bellezza che per la sua pericolosità a causa di una serie di venti dominanti che favoriscono condizioni atmosferiche estreme, inimmaginabili nonché improvvise, e sorprendono spesso i villeggianti tra i quali vengono contate purtroppo vittime tutti gli anni;
    solo la «RAFF» è in grado di affrontare il lago durante i sopra citati eventi atmosferici, come constatato dal precedente dirigente dell'area soccorso acquatico e portuale, a margine di un incontro regionale del soccorso acquatico; durante un'esercitazione congiunta con i sommozzatori di Venezia, salito a bordo della «RAFF», lo stesso ha assistito all'improvviso abbattersi di un nubifragio di forte intensità e violenza con onde contrapposte di almeno 5 metri; la «RAFF» è risultata simile ad un sommergibile ma comunque stabile e sicura anche per i suoi occupanti a bordo;
    dopo aver vissuto questa esperienza, è stata condivisa l'importanza della «RAFF» che risulta essere in grado di svolgere il soccorso di emergenza in un lago che non si conosceva da questo punto di vista;
    la «RAFF», infatti, favorisce ricerche prolungate di persone disperse ed il recupero dei naufraghi; gli spazi a bordo consentono il ricovero di molte persone: ad esempio qualche tempo la RAFF è stata utilizzata per l'evacuazione dell'isola del Garda dove centinaia di giovani dopo una festa erano rimasti bloccati da un violento temporale;
    con l'ausilio dei 2 nuclei regionali s.m.z.t. di Venezia e Vicenza la nave viene impiegata in operazioni di ricerca e recupero di annegati, di imbarcazioni semi affondate a seguito di fortunali o altre operazioni anche di carattere giudiziario per intercettare scarichi abusivi;
    con i sommozzatori (s.m.z.t.) di Milano vengono installate a bordo tutte le Pag. 33componentistiche dei r.o.v. (robot per la ricerca in profondità), inoltre, ne fruiscono anche i nuclei regionali dell'Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, in quanto il distaccamento dei vigili del fuoco di Bardolino è stato individuato come polo addestrativo per i sommozzatori del corpo nazionale;
    l'assegnazione è avvenuta dopo anni di esperienze ed in collaborazione con il Ministero dell'interno, in occasione dell'istituzione del distaccamento di Bardolino;
    nel 1997 si è iniziato con 7 unità per turno cercando di intervenire sul lago con una vecchia manta; parecchie volte nel corso degli interventi soccorritori acquatici in erba dovettero essere soccorsi da altri;
    a seguito del tragico destino toccato ad una famiglia inglese rimasta alla deriva per diversi giorni nel 1999 venne istituito il presidio acquatico permanente, incrementando di 5 unità l'organico e garantendo così i due settori operativi terrestre e acquatico h 24;
    in quell'anno vennero effettuate delle ricerche di mercato in collaborazione con il Ministero dell'interno, al fine di individuare e realizzare un natante che sostituisse la manta e che desse maggiori garanzie di sicurezza al personale in ambito acquatico;
    da uno scafo da diporto fu realizzato un natante antincendio cabinato con particolare attenzione a favorire il soccorso, la ricerca persone ed il loro trasporto;
    detto mezzo era denominato «Victor 1»; lo scafo era di una rio 800 con lunghezza di metri 8,00 e peso 28 quintali motorizzato con due efb da 250 hp;
    tale mezzo però diede scarsi risultati e risultò meno affidabile di quanto sembrava;
    dopo anni di formazione del personale a tutti i livelli, si è rilevato che tutto il personale del distaccamento di Bardolino riesce a dare copertura ad entrambi i settori operativi;
    l'assegnazione della «RAFF» sta conferendo grande visibilità dando lustro al Corpo in ambito nazionale ed internazionale, in quanto il lago di Garda è sicuramente una vetrina mondiale;
    il Ministero dell'interno nel quadro della riorganizzazione generale prevista per la flotta dei vigili del fuoco, prevede nell'arco dei prossimi 7 mesi la ridislocazione della nave «RAFF» in parola, assegnandola all'unità di soccorso dei vigili del fuoco di Trapani,

impegna il Governo

alla luce di quanto espresso in premessa, a valutare, sia pure nel rispetto delle economie previste dalla cosiddetta «spending review», che impongono la razionalizzazione di tutti i settori pubblici, l'opportunità di non privare il territorio dell'unità navale «RAFF», importantissima ai fini del soccorso in situazioni di pericolo degli abitanti e degli innumerevoli turisti del lago di Garda o, in alternativa, ove ciò non sia assolutamente possibile, ad assicurare la presenza sul lago di Garda di un'unità navale con prestazioni almeno equivalenti a quelli dell'unità RAFF e a prevedere l'affiancamento e la coesistenza delle due unità navali per tutto il tempo necessario a verificare che la nuova unità navale sia effettivamente in grado di sostituire in tutte le funzioni e in tutte le condizioni meteorologiche l'unità RAFF.
(8-00213) «Vanalli, Munerato, Negro, Bragantini».