CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 novembre 2012
738.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06667 Fiorio: Sulla revisione della normativa europea in materia di liberalizzazione dei diritti di impianto delle viti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come ricordato dagli interroganti, la Commissione europea ha istituito un Gruppo di alto livello (GAL) per esaminare la problematica dei diritti d'impianto e la relativa liberalizzazione a partire dal 2015.
  Il GAL si è riunito per la prima volta lo scorso 19 aprile e, come dichiarato dal Commissario Ciolos, ha lo scopo di fare una valutazione realistica di un sistema di gestione delle superfici vitate che tenga conto della realtà del mercato, ma che abbia anche presente due sfide importanti e imprescindibili: la qualità del vino e il reddito dei viticoltori.
  Durante il primo incontro, la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione ha presentato le regole principali e l'efficacia del sistema europeo dei diritti d'impianto, evidenziandone le principali criticità.
  In tale contesto, il mantenimento dei diritti di impianto è stato sostenuto dalla maggior parte dei Paesi, ad eccezione di quelli «liberisti» per tradizione (quali, Regno Unito, Svezia, Danimarca e Olanda).
  Anche l'Italia si è schierata contro la liberalizzazione, onde evitare le gravi conseguenze che potrebbero ripercuotersi sull'attuale equilibrio di mercato, come la perdita di valore dei diritti, la delocalizzazione dei vigneti e l'abbandono della coltivazione in aree geografiche sensibili da un punto di vista idrogeologico, socio-economico e paesaggistico.
  Per quanto ci riguarda, intendiamo portare avanti la nostra posizione, preliminarmente condivisa con i rappresentanti della filiera vitivinicola e con le regioni e le province autonome, tenendo in debito conto l'attuale situazione di mercato e la complessità strutturale dell'industria vinicola europea.
  In merito alle azioni da intraprendere in sede comunitaria per assicurare la revisione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 479/2008, ricordo che nel corso delle ultime due riunioni del gruppo alto livello, la Commissione europea ha presentato una proposta basata su una gestione differenziata per vini a denominazione riconosciuta e non, che dovrebbe essere gestita non più a livello centrale, ma dalle organizzazioni professionali secondo un sistema autorizzativo.
  L'Amministrazione e le associazioni di categoria hanno analizzato tale proposta e ravvisato che essa non risulta di fatto applicabile alla situazione italiana alla luce delle particolari caratteristiche delle organizzazioni interprofessionali del settore.
  Inoltre, nella stessa riunione, l'Italia insieme a 10 paesi, che rappresentano i maggiori produttori di vino a livello europeo, ha presentato alla Commissione una proposta per il mantenimento del sistema attuale basato sui diritti di impianto uniforme per tutte le tipologie di produzione (DO, IG, vini varietali e comuni), introducendo alcuni elementi di semplificazione, flessibilità e di armonizzazione a livello europeo.
  Sottolineo, inoltre, che il Parlamento europeo, sulla base di uno studio commissionato ad una società di ricerca internazionale, si è espresso favorevolmente per il mantenimento del sistema dei diritti, proponendo una proroga dell'attuale sistema che è a costo zero per l'Unione europea.Pag. 187
  La posizione italiana, pertanto, rimane ferma sulla forte contrarietà alla liberalizzazione, auspicando il mantenimento del sistema dei diritti d'impianto che hanno ben funzionato nel corso degli anni, in coerenza con le altre misure di sostegno previste per il settore vitivinicolo.
  Infine, riguardo la proposta di eliminare lo schedario vitivinicolo a partire da gennaio 2016 (articolo 102, punto 5, della proposta), la delegazione italiana ha espresso forte dissenso, in considerazione del fatto che lo schedario non ha solo valenza esclusiva in funzione dei diritti di impianto, ma anche una funzione di monitoraggio della superficie investita a vigneto (in particolare, sulla verifica delle superfici destinate a DO e IG).

Pag. 188

ALLEGATO 2

Interrogazione n 5-06807 Palomba: Iniziative per la semplificazione degli adempimenti burocratici a carico della piccola pesca.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione riguarda l'opportunità di ridurre gli adempimenti sulla tenuta e compilazione del giornale di bordo previsti per le imbarcazioni da 10 metri in avanti che esercitano la pesca professionale nel Mediterraneo.
  Al riguardo, nel far presente che trattasi di disposizione comunitaria sul controllo della pesca – regolamento n. 1224/2009 del Consiglio e regolamento n. 404/2011 della Commissione – che non può essere modificata dal legislatore nazionale, evidenzio che essa è stata il frutto di un ampio dibattito tra organismi comunitari e Stati membri, onde pervenire a un testo che fosse il più possibile condiviso, sia a livello istituzionale che degli operatori di settore.
  Il testo originario, infatti, conteneva disposizioni assai più restrittive e onerose che, anche grazie al lavoro delle delegazioni italiane di volta in volta chiamate ad intervenire in quella sede, hanno acquisito maggior facilità applicativa.
  In ogni caso, faccio presente che il 1o marzo scorso è stato predisposto un apposito decreto ministeriale relativo alla facoltà di concedere talune esenzioni. In questa ottica, segnalo che, in base al citato decreto, le imbarcazioni di l.f.t. compresa tra 12 e 15 metri possono chiedere l'esenzione dalla compilazione e trasmissione del logbook elettronico e, quindi, dall'utilizzo del tablet-pc, fermo restando l'obbligo di compilazione e trasmissione del logbook cartaceo secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009.
  In questa fase, confermo che l'Amministrazione sta comunque provvedendo ad informare e assistere sia le associazioni di categoria che il ceto peschereccio.
In particolare, è stato attivato un apposito sito internet (www.controllopesca.politicheagricole.it) dedicato agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009 in materia di controllo, al quale è possibile accedere anche tramite specifico banner inserito nel sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Inoltre, sul citato sito sono indicati dei numeri telefonici per fornire tutta l'assistenza necessaria agli operatori commerciali.
  Ciò premesso assicuro fin d'ora che, qualora dovesse presentarsi la possibilità di una riforma dell'attuale quadro normativo comunitario, ci adopereremo attivamente per conferire maggior peso alla voce delle professionalità coinvolte nell'applicazione della norma in parola.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-08364 Miglioli: Sulla riconversione dello zuccherificio di Finale Emilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento all'interrogazione concernente la nomina di un Commissario ad acta per il progetto di riconversione dell’ex stabilimento saccarifero di Finale Emilia (Modena), ricordo che l'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che il Comitato interministeriale, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006, oltre a disporre norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l'esecutività dei progetti di riconversione, nomini, nei casi di particolare necessità, un Commissario ad acta per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale, con il coordinamento del Comitato stesso. Detto Commissario ha poteri di monitoraggio e vigilanza, nonché di impulso e di coordinamento.
  Ciò premesso evidenzio che, avendo l'assessore all'agricoltura della regione Emilia Romagna segnalato la mancata o incompleta attuazione degli accordi di riconversione per la maggior parte dei 7 ex zuccherifici dell'Emilia Romagna (tra cui quello di Finale Emilia), nonché richiesto l'intervento del predetto Comitato affinché assumesse tutte le iniziative utili riguardo al superamento di tali situazioni e alla completa attuazione degli accordi di riconversione, il Comitato interministeriale bieticolo-saccarifero ha ritenuto di fissare al 15 settembre 2012 il termine entro cui le regioni interessate potessero trasmettere all'amministrazione eventuali relazioni o memorie integrative, onde aggiornare lo stato di attuazione dei progetti di riconversione e dei relativi accordi.
  Alla luce di quanto pervenuto, il predetto Comitato, nella successiva riunione del 17 ottobre 2012, ha pertanto deliberato la nomina del Commissario ad acta per 4 ex stabilimenti saccariferi, tra cui quello di Finale Emilia (Modena) per il quale, nonostante il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie, i lavori non risultano avviati.
  In merito al mancato confronto con le amministrazioni locali, ricordo che le direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione degli impianti saccariferi dismessi prevedono che la definizione dell'accordo di riconversione produttiva con gli enti territorialmente competenti (province, comuni, autonomie locali e funzionali), nonché con le imprese singole o associate, le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati, compete alle regioni interessate per territorio.
  Evidenzio, infine, che il Ministero non ha concesso aiuti per l'attuazione dei progetti di riconversione degli ex stabilimenti saccariferi.

Pag. 190

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (C.1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

Art. 1.

  1. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma le parole: «provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono a disciplinare con propria legge, nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge, la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al fine di incentivare e di potenziare tale attività economica e di conservare adeguatamente, con idonee misure di tutela, l'ambiente tartufigeno naturale, nonché le modalità per il commercio delle piante micorizzate e i relativi controlli, da effettuare anche avvalendosi di istituti tecnici specializzati nazionali o interregionali»;
   b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «Al fine di conservare l'ambiente tartufigeno naturale, le regioni incentivano le attività delle aziende agricole forestali volte al miglioramento ambientale».

Art. 2.

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti i centri sperimentali di tartuficoltura e le istituzioni universitarie di studio specializzate in micologia, provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione dell'elenco dei generi e delle specie di tartufi destinati al consumo da freschi, di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, nel quale possono essere inclusi solo i generi e le specie di tartufi autoctoni, fermo restando il divieto, disposto dal citato primo comma dell'articolo 2, del commercio di qualsiasi altro tipo di tartufo non incluso nel suddetto elenco.

Art. 3.

  1. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo le parole: «dell'Università» sono inserite le seguenti: «o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni o province autonome».

Pag. 191

Art. 4.

  1. All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
  «La ricerca e la raccolta dei tartufi sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati. Le regioni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, provvedono a disciplinare la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e ad istituire un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa»;
   b) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:
  «Le regioni, al fine di consentire l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o coltivate, provvedono a definire la percentuale massima su base provinciale del territorio a produzione tartufigena che è possibile destinare alla raccolta riservata.
  Le regioni, nell'ambito delle relative attribuzioni, individuano, altresì, le modalità per il controllo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa all'avvenuta micorizzazione».

Art. 5.

  1. All'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Qualora le aziende consorziate di cui al primo comma interessino il territorio di più regioni tra loro confinanti, le regioni medesime possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l'uniformità giuridica e regolamentare dell'attività del consorzio».

Art. 6.

  1. Alla lettera d) del nono comma dell'articolo 5, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: «salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali» sono sostituite dalle seguenti: «salve diverse disposizioni regionali in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo comma».

Art. 7.

  1. Al quinto comma dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero con atto d'intesa tra le amministrazioni regionali, sentite le amministrazioni provinciali, quando la zona interessata comprende territori di due regioni tra loro confinanti».

Art. 8.

  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è inserito il seguente:
  «Quando nell'etichetta di un prodotto sono utilizzate le diciture “tartufato” o “a base di tartufo” o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo, nella medesima etichetta devono essere chiaramente specificati, con lo stesso carattere e con la medesima dimensione tipografica, la specie del tartufo, nonché il relativo nome latino e la provenienza geografica, con facoltà di indicare, oltre al Paese, anche la regione e la località di origine. Nel prodotto deve essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto medesimo e tale percentuale deve essere riportata sull'etichetta accanto alla denominazione di vendita e con lo stesso carattere tipografico. I prodotti contenenti aromi di Pag. 192sintesi al tartufo, ancorché utilizzati congiuntamente al tartufo, non possono evocare in alcun modo nell'etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il termine “tartufo”, né attraverso diciture né attraverso immagini, e devono riportare in modo chiaramente visibile la dicitura “prodotto contenente aromi di sintesi”. L'impiego di qualificazioni o di diciture diverse da quelle previste dal presente articolo è vietato».

Art. 9.

  1. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «i-bis) la messa in commercio di prodotti a base di tartufo o contenenti aromi di sintesi al tartufo non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 11, terzo comma».