CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 novembre 2012
738.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. C. 4661 Iannuzzi.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, le funzioni di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerente alla raccolta differenziata in Campania sono gestite dai Comuni della regione.
  2. I commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 26 sono soppressi.
  3. È facoltà dei comuni esercitare le funzioni a essi attribuite ai sensi del comma 1 del presente articolo singolarmente o in forma associata tramite convenzioni, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; i comuni possono promuovere la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con gli enti sovraordinati per l'esercizio di funzioni di interesse sovra comunale.
1. 1. Il Relatore.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, le funzioni di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerente alla raccolta differenziata in Campania sono esercitate dai comuni secondo la normativa vigente sul territorio nazionale.
  2. I commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 26 sono soppressi.
1. 1. (nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato)

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, alle funzioni inerenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti della regione Campania, ivi comprese le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, nonché alla copertura dei relativi costi, si applica il regime ordinario ai sensi della normativa vigente sul territorio nazionale.
  2. I commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono soppressi.
1. 2. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Pag. 141

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. I comuni della regione Campania, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione e in conformità a quanto previsto dalla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori, ivi comprese le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti, e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, nonché l'accertamento, la riscossione e la gestione del tributo comunale di cui all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  1-bis. Dal 1o gennaio 2013, i commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono abrogati.
1. 3. Piffari.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

  1. Ogni comune della Regione Campania rende pubblici, annualmente, i dati relativi alla produzione di rifiuti solidi urbani, alle modalità mediante le quali viene effettuata la raccolta differenziata e ogni altro dato relativo alla gestione integrata dei rifiuti. I dati sono gratuitamente accessibili al pubblico.
1. 010. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

  Ogni comune della Regione Campania rende pubblici, annualmente, i dati relativi alla produzione di rifiuti solidi urbani (in tonnellate/anno) e quella pro-capite di rifiuti solidi urbani (in Kg/abitante/anno).
  Ogni comune della Regione Campania deve altresì rendere pubbliche, annualmente, le modalità mediante le quali viene effettuata la raccolta differenziata; resistenza di convenzioni con i consorzi del sistema CONAI; la percentuale di raccolta differenziata totale; la percentuale di raccolta differenziata da secco; la percentuale di raccolta differenziata da umido ed in particolare i quantitativi effettivamente destinati al recupero di ogni frazione omogenea ottenuta dalla raccolta differenziata (in particolare carta, plastica, vetro, verde, organico e metalli) espressi come percentuale sul totale della raccolta per abitante/anno (in kg).
1. 01. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

  I Comuni della Regione Campania devono rendere consultabili, sui loro portali, le deliberazioni dei Consigli Comunali relative alla assimilazione dei rifiuti non pericolosi, provenienti dalle attività economiche (industria, artigianato, commercio e servizi) ai rifiuti urbani.
1. 02. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

  I Comuni della Regione Campania presso cui esistono impianti di trattamento e recupero dei rifiuti solidi urbani, sono tenuti a pubblicare sui propri siti le seguenti informazioni: ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati, capacità presente o autorizzata (t/a) e totale input impianto (t/a) e qualità del prodotto in input ed in output. Pag. 142
  Per STIR ed impianti di trattamento meccanico biologico, i Comuni della Regione Campania sono tenuti altresì a rendere pubblici i dati sulla quantità (t/a) e la composizione (codice CER) prodotta da ogni impianto e la percentuale inviata in discarica e all'incenerimento. Per i termovalorizzatori i Comuni presso cui esistono gli impianti rendono altresì pubblici i dati relativi alla provenienza dell'input, la produttività energetica e la quantità di scorie prodotte ed i valori delle emissioni prodotte da questi impianti.
  I Comuni della Regione Campania presso cui esistono discariche sono tenuti a rendere pubblici sui propri siti istituzionali le seguenti informazioni: numero di discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati, capacità autorizzata e capacità residua disponibile (t/a) quantità di materiale ricevuto annualmente distinto per tipologia (t/a) di codice CER.
1. 03. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

  I Comuni della Regione Campania rendono pubbliche le tariffe, divise per impianto, per tonnellata di RSU trattata o conferita in discarica. In particolare si fa riferimento a quelle degli impianti di: trattamento meccanico biologico, compostaggio, selezione del multi materiale, incenerimento/gassificazione; nonché del conferimento in discarica.
  I suddetti Comuni rendono pubbliche le eventuali loro situazioni debitorie nei confronti delle aziende pubbliche e/o private che si occupano nel territorio di trattamento e/o di smaltimento dei RSU.
  Ogni Comune della Regione Campania rende altresì pubblico il regime di prelievo sui rifiuti adottato (Tarsu/Tia) e i valori medi dei prelievi applicati.
1. 04. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

  Ogni comune della Regione Campania deve rendere gratuitamente disponibili ed accessibili al pubblico i dati, di cui alla presente legge, in modalità digitale e in almeno un formato aperto.
1. 05. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

  1. All'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «avvio e smaltimento e recupero» sono sostituite dalle seguenti: «spazzamento, trasporto, avvio a smaltimento e al recupero».

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e norme sulle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti».
1. 011. Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 143

ALLEGATO 2

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi).

  1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.
  2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è abrogato.

Art. 2.
(Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113).

  1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio Pag. 1441992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti», le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi», dopo le parole: «neonato residente» sono inserite le seguenti: «e di ciascun minore adottato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale»;
   b) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative»;

   c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.
  2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma».

  2. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.
(Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113).

  1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.
  2. Il Comitato provvede a:
   a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;
   b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);
   c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, Pag. 145per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;
   d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;
   e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;
   f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;
   g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

  3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4.
(Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444).

  1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettera e), un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.
  2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.
  3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale entro un limite minimo del 25 per cento del totale annuo.
  4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.Pag. 146
  5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.
  6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.

Art. 5.
(Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449).

  1. All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico».

Art. 6.
(Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

  1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:
   a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;
   b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;
   c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;Pag. 147
   d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;
   e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;
   f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;
   g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

  2. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, da definire previe intese con le regioni, danno annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica vigente.

Art. 7.
(Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale).

  1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:
   a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
   b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
   c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.
  3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base Pag. 148degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.
  5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 8.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Pag. 149

ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente «Parco nazionale Gran Paradiso». (C. 4540 Togni e C. 4913 Nicco).

TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso).

  1. Al comma 25 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561» sono sostituite dalle seguenti: «Il Parco nazionale Gran Paradiso ha una sede in un comune situato nel versante piemontese e una sede in un comune situato nel versante valdostano del medesimo Parco».

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Al personale dell'Ente «Parco nazionale Gran Paradiso» trasferito dalle attuali sedi di servizio presso le sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non è dovuto alcun emolumento aggiuntivo rispetto al trattamento in essere.
  2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.