CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 novembre 2012
738.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri (C. 5397 Coscia).

NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità).

  1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese, celebra la figura di Alberto Burri nella ricorrenza del centenario della sua nascita.

Art. 2.
(Celebrazioni per il centenario della nascita di Alberto Burri).

  1. Le celebrazioni di cui all'articolo 1 hanno lo scopo:
   a) di promuovere e di realizzare esposizioni temporanee o permanenti delle opere di Alberto Burri, in accordo con la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, di seguito denominata «Fondazione»;
   b) di finanziare e di sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, attività formative, editoriali, congressuali, espositive, culturali, didattiche e scientifiche sull'arte di Alberto Burri, in accordo con la Fondazione;
   c) di sostenere interventi di recupero e di adeguamento delle strutture museali della Fondazione.

Art. 3.
(Istituzione del Comitato nazionale).

  1. Per il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2 è istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, di seguito denominato «Comitato».
  2. Il Comitato ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni artistiche e culturali, in Italia e all'estero, la figura, l'opera e l'attualità di Alberto Burri.

Art. 4.
(Composizione del Comitato).

  1. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, o attraverso un suo delegato, dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, dal presidente della Fondazione, da tre personalità che si siano distinte nel mondo della cultura nazionale nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Umbria e con gli enti locali interessati, nonché da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: regione Umbria, provincia di Perugia e Terni, comune di Città di Castello e Fondazione.
  2. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti fondatori, altri enti pubblici o soggetti privati che intendono promuovere la figura e l'opera di Alberto Burri, in relazione anche ai programmi di attività di volta in volta individuati.

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Art. 5.
(Funzioni del Comitato).

  1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
   a) individuazione, valutazione e approvazione delle iniziative, in Italia e all'estero, per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri;
   b) predisposizione del programma delle iniziative di cui alla lettera a), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
   c) valutazione e approvazione delle ulteriori iniziative, non rientranti nel programma di cui alla lettera b), proposte dalle amministrazioni dello Stato nonché da altre amministrazioni, enti, istituti, fondazioni e organismi pubblici o privati;
   d) comunicazione e informazione sulle iniziative celebrative, a livello nazionale e internazionale, anche mediante specifiche pubblicazioni;
   e) formulazione di pareri sulla concessione dei patrocini, da parte delle amministrazioni dello Stato, alle iniziative celebrative.

  2. I membri del Comitato prestano la loro attività a titolo gratuito o comunque senza oneri per la finanza pubblica.
  3. Il Comitato trasmette alle Camere, al termine delle celebrazioni, una relazione sulle iniziative promosse.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore).

  1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.