CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 novembre 2012
738.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 14 NOVEMBRE 2012

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).

EMENDAMENTO 8.500 (NUOVA FORMULAZIONE) DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, premettere il seguente:
   0.11. Al comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, prima delle parole «Il diritto alla pensione» inserire le seguenti: «Fermo restando il requisito minimo di quindici anni di contribuzione per coloro che lo avessero maturato alla data del 30 dicembre 1992».

  Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:
  Conseguentemente:
   a) sopprimere i commi 12 e 20;
   b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;
   c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
   d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;
   e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
   f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma l: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate Pag. 67(2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:
  2013:
   C.P.: – 6.000.000;
   C.S.: – 6.000.000.
0.8.500. (Nuova formulazione) 19. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), sostituire il comma 11 con i seguenti:
  11. Al fine di finanziare interventi di salvaguardia previdenziale in favore delle categorie di lavoratori che negli anni 2013 e 2014 maturino i relativi requisiti ai sensi degli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificati dai commi da 11-bis.1 a 11-bis.5 del presente articolo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo denominato «Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201», nel quale confluiscono 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11-quinquies, 11-sexies e quota parte delle risorse derivanti dall'applicazione del comma 11-bis.7 e le risorse stanziate a copertura degli oneri di cui ai predetti articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, e 22 del decreto-legge n. 95 del 2012.
  11-bis.1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
   b) all'alinea, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»;
   c) all'alinea, dopo le parole: «continuano ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e»;
   d) alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
   e) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;Pag. 68
   f) alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche:
    1) dopo le parole: «23 dicembre 1996, n. 662,» sono inserite le seguenti: «o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria»;
    2) sono sostituite le parole da: «in tale secondo caso» fino a: «in vigore dal presente decreto» con i seguenti periodi: «I lavoratori titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, che conseguano il trattamento pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel fondo previsto dai singoli regolamenti di settore, rimangono a carico dei medesimi fondi sino al conseguimento del trattamento medesimo. 1 lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai fondi di solidarietà anche successivamente a tale data, restano a carico dei medesimi sino al compimento dei 62 anni di età.»;
   g) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2012 o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2013. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile».

  11-bis.2. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta e di camera della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».
  11-bis.3. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011,»;
   b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente».

  11-bis.4. Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i periodi di fruizione dei permessi di Pag. 69cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e i periodi di cui all'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
  11-bis.5. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.
  11-bis.6. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dai commi da 11-bis.l a 11-bis.5 del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.
  11-bis.7. Al Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, di cui al comma 11, affluiscono, quota parte delle risorse derivanti dal maggiore gettito determinato dalle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al presente comma. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera e) con le seguenti: «e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento; f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento; g) oltre 150.000 euro, 49 per cento.». Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:
  Conseguentemente:
   a) al comma 11-bis, sostituire le parole: di cui al comma 11 con le seguenti: di cui ai commi da 11 a 11-bis;
   b) al comma 11-ter, sostituire le parole: in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 11, con le seguenti: in ragione di accordi collettivi o individuali di cui ai commi da 11-bis.1 a 11-bis.5;
   c) sostituire il comma 11-quater con il seguente: 11-quater. I benefici di cui ai commi da 11 a 11-bis.7 sono riconosciuti nel limite massimo delle risorse del «Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201», di cui al comma 11;
   d) sostituire il comma 11-quinquies con il seguente: 11-quinquies. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti ministeriali del 1o giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 11-bis vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti ministeriali, Pag. 70tali economie sono destinate ad alimentare il Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 di cui al comma 11. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione delle risorse del predetto Fondo operando le occorrenti variazioni di bilancio;
   e) sostituire il comma 11-sexies, con il seguente: 11-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono ridotti, eliminati o riformati i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, fino alla concorrenza di 2.000 milioni annui, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente;
   f) sopprimere il comma 11-septies;
   g) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
0.8.500. (Nuova formulazione) 56. Paladini, Borghesi, Mura, Di Pietro.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
   2) all'alinea, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»;
   3) dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:
   «e-ter) Le disposizioni di salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, si applicano anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
    1) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi sottoscritti in sede governativa o non governativa stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che perfezionino i requisiti per il pensionamento entro 24 mesi dalla data di fine del periodo di fruizione del trattamento di Pag. 71mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base degli accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni;
    2) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, a condizione che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2014;
    3) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012 unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa, o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014;
    4) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi 24 mesi.».

  Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:
  Conseguentemente:
   a) sopprimere i commi 12 e 20;
   b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;
   c) dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
  23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
   d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alta razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;
   e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
   f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate Pag. 72(2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:
  2013:
   CP: – 6.000.000;
   CS: – 6.000.000.
0.8.500. (Nuova formulazione). 29. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, alinea, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: fermo restando le salvaguardie di cui al decreto ministeriale 1o giugno 2012 e al decreto ministeriale 5 ottobre 2012.
0.8.500. (Nuova formulazione). 43. Lenzi, Gnecchi, Damiano.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, alinea, sostituire le parole: che maturano i requisiti per il diritto al pensionamento con le seguenti: che maturano i requisiti per il pensionamento.
0.8.500. (Nuova formulazione). 15. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, sostituire la lettera a) con la seguente: ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro trentasei mesi successivi al termine del trattamento medesimo.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:
  Conseguentemente:
   a) sopprimere i commi 12 e 20;
   b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;
   c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
   d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;
   e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
   f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio Pag. 73annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 –cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:
  2013:
   CP: – 6.000.000;
   CS: – 6.000.000.
0.8.500. (Nuova formulazione). 18. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera a), sopprimere le parole: cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:
  Conseguentemente:
   a) sopprimere i commi 12 e 20;
   b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;
   c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
   d) dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;
   e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
   f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 - cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:
  2013:
   CP: – 6.000.000;
   CS: – 6.000.000.
0.8.500. (Nuova formulazione) 32. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 ovunque ricorrano con le seguenti: 30 giugno 2015;

  Conseguentemente, al comma 11, lettera b), sostituire le parole: 4 dicembre 2011 con le seguenti: 30 giugno 2012.
0.8.500. (Nuova formulazione) 4. Marinello, Gioacchino Alfano.
(Inammissibile)

Pag. 74

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 ovunque ricorrano con le seguenti: 30 giugno 2015.
0.8.500. (Nuova formulazione) 49. Marinello, Gioacchino Alfano.
(Inammissibile)

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera a), sostituire le parole: che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico con le seguenti: che perfezionino i requisiti contributivi per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
0.8.500. (Nuova formulazione) 16. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.
(Inammissibile)

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2014 con le seguenti: entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione della mobilità.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:
  Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
0.8.500. (Nuova formulazione) 17. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera b), alinea, sostituire le parole: 4 dicembre con le seguenti: 31 dicembre.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:
  Conseguentemente:
   a) sopprimere i commi 12 e 20;
   b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;
   c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
   d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i Pag. 75contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;
   e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
   f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:
  2013:
   CP: – 6.000.000;
   CS: – 6.000.000.
0.8.500. (Nuova formulazione) 34. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera b), sopprimere le parole: con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:
  Conseguentemente:
   a) sopprimere i commi 12 e 20;
   b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;
   c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come riferimento dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
   d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;
   e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
   f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la Pag. 76coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:
  2013:
   CP: – 6.000.000;
   CS: – 6.000.000.
0.8.500. (Nuova formulazione) 35. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera b), alinea, sopprimere le parole da: ancorché abbiano svolto fino a: prosecuzione volontaria.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 1).
0.8.500. (Nuova formulazione) 42. Lenzi, Damiano, Gnecchi.
(Inammissibile)

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera b), alinea, dopo le parole: abbiano svolto aggiungere le seguenti: successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011.
0.8.500. (Nuova formulazione) 44. Lenzi, Damiano, Gnecchi.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: al netto della contribuzione obbligatoria versata volontariamente.
0.8.500. (Nuova formulazione) 14. Lenzi, Gnecchi.
(Inammissibile)

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera c), alinea, sostituire le parole: il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 con le seguenti: o risolvano il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012.
0.8.500. (Nuova formulazione) 31. Occhiuto.
(Inammissibile)

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera c), alinea, dopo le parole: ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti aggiungere le seguenti: da cui risulti in modo inequivoco una data certa e verificabile.
0.8.500. (Nuova formulazione) 51. Beltrandi.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera c), alinea, sopprimere le parole: dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:
  Conseguentemente:
   a) sopprimere i commi 12 e 20;
   b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;
   c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
   d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge Pag. 7723 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;
   e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
   f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:
  2013:
   CP: – 6.000.000;
   CS: – 6.000.000.
0.8.500. (Nuova formulazione) 36. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro trentasei mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:
  Conseguentemente:
   a) sopprimere i commi 12 e 20;
   b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;
   c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
   d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;
   e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
   f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche Pag. 78per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:
  2013:
   CP: – 6.000.000;
   CS: – 6.000.000.
0.8.500. (Nuova formulazione) 37. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro ventiquattro mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:
  Conseguentemente:
   a) sopprimere i commi 12 e 20;
   b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;
   c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
   d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;
   e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
   f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:
  2013:
   CP: – 6.000.000;
   CS: – 6.000.000.
0.8.500. (Nuova formulazione) 39. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera c), numero 2), sostituire le parole: la decorrenza del trattamento Pag. 79pensionistico con le seguenti: la maturazione del diritto alla pensione.
0.8.500. (Nuova formulazione) 5. Marinello, Gioacchino Alfano.
(Inammissibile)

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera d), sostituire le parole: 4 dicembre con le seguenti: 31 dicembre.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:
  Conseguentemente:
   a) sopprimere i commi 12 e 20;
   b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;
   c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
   d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;
   e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
   f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:
  2013:
   CP: – 6.000.000;
   CS: – 6.000.000.
0.8.500. (Nuova formulazione) 41. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che non rientrino nei casi di cui alle lettere d) e maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi 24 mesi.

  Conseguentemente:
   a) al comma 11-quater, sostituire le parole: nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, 134 milioni di euro Pag. 80per l'anno 2014, 135 milioni di euro per l'anno 2015, 107 milioni di euro per l'anno 2016, 46 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: nel limite massimo di 564 milioni di euro per l'anno 2013, 634 milioni di euro per l'anno 2014, 635 milioni di euro per l'anno 2015, 607 milioni di euro per l'anno 2016, 546 milioni di euro per l'anno 2017, 530 milioni di euro per l'anno 2018, 528 milioni di euro per l'anno 2019 e di 510 milioni di euro per l'anno 2020;
   b) dopo il comma 11-quinquies, aggiungere il seguente:
  «11-quinquies.2. Qualora risultasse necessario in seguito al monitoraggio di cui al comma 11-quinquies, il beneficio di cui al comma 11 è coperto con quota parte delle risorse derivanti dal maggiore gettito determinato dalle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al presente comma. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:
   «e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   e-bis) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;
   e-ter) oltre 150.000 euro, 49 per cento.

  Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».
0.8.500. (Nuova formulazione) 55. Borghesi, Paladini, Mura.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che non rientrino nei casi di cui alla lettera b) e maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:
  Conseguentemente:
   a) sopprimere i commi 12 e 20;
   b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;
   c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
   d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i Pag. 81contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;
   e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
   f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma: Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:
  2013:
   CP: – 6.000.000;
   CS: – 6.000.000.
0.8.500. (Nuova formulazione) 38. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   e) al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
   f) ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, spettante ai soggetti che beneficiano delle disposizioni di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:
  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà dell'1 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai finì della verifica del superamento del limite di 150.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute nell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
0.8.500. (Nuova formulazione) 7.Ghizzoni, Gnecchi, Damiano, Coscia.
(Inammissibile)

Pag. 82

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) ai lavoratori in mobilità ordinaria, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter essere autorizzati alla prosecuzione volontaria ed effettuare il versamento volontario per perfezionare i requisiti pensionistici previsti al momento della firma dell'accordo, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la maturazione del requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2014.
0.8.500. (Nuova formulazione) 30. Damiano, Gnecchi.
(Inammissibile)

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   e) lavoratori ai quali, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è riconosciuto il diritto di far valere, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, fermi restando i nuovi limiti anagrafici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
0.8.500. (Nuova formulazione) 6. Pelino.
(Inammissibile)

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
0.8.500. (Nuova formulazione) 2. Mazzuca.
(Inammissibile)

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis.1 All'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «In via transitoria, restano fermi i limiti di età e di servizio previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia per il solo personale di macchina, iscritto al predetto fondo che maturi l'accesso al predetto fondo entro il 31 dicembre 2020.
0.8.500. (Nuova formulazione) 13. Damiano.
(Inammissibile)

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis.1 Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le parole: «, legge 24 febbraio 2012, n. nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni, e i periodi di cui febbraio 1992, n. 388». All'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
0.8.500. (Nuova formulazione) 12. Schirru, Damiano, Gnecchi.
(Inammissibile)

Pag. 83

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis.1. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta e di camera della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».

  Conseguentemente, al comma 11-bis, aggiungere in fine, le parole: al comma 11-bis.1.
0.8.500. (Nuova formulazione). 8. Paladini, Borghesi, Mura.
(Inammissibile)

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-bis, aggiungere, in fine, le parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro 20 giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.
0.8.500. (Nuova formulazione). 22. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis.1. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta e di camera della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».

  Conseguentemente, al comma 11-bis, dopo le parole: di cui al comma 11 aggiungere le seguenti: e al comma 11-bis.1.
0.8.500. (Nuova formulazione) 54. Paladini, Borghesi, Mura.
(Inammissibile)

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-ter, lettera b), sopprimere le seguenti parole: cessazione del rapporto di lavoro precedente.
0.8.500. (Nuova formulazione) 25. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-ter, lettera c), dopo le parole: dalla data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 11 aggiungere le seguenti: la cui data di sottoscrizione risulti da elementi certi e verificabili.
0.8.500. (Nuova formulazione) 52. Beltrandi.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), dopo il comma 11-ter, aggiungere il seguente: 11-ter.1. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico».

Pag. 84

  Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:
  Conseguentemente:
   a) sopprimere i commi 12 e 20;
   b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;
   c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 dei 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
   d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;
   e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
   f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale. Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:
  2013:
   CP: – 6.000.000;
   CS: – 6.000.000.
0.8.500. (Nuova formulazione). 23. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), sopprimere il comma 11-quater).

  Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:
  Conseguentemente:
   a) sopprimere i commi 12 e 20;
   b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;
   c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
   d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge Pag. 8523 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;
   e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
   f) alla Tabella E, Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» Programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:
  2013:
   CP: – 6.000.000;
   CS: – 6.000.000.
0.8.500. (Nuova formulazione) 45. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.
(Inammissibile)

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-quater) aggiungere, in fine, le seguenti parole: in modo da assicurare le disposizioni di salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per le ulteriori annualità fino a tutto il 2019.
0.8.500. (Nuova formulazione) 27. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per il 2013 con le seguenti: è istituito un fondo per la salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2004 con una dotazione di 36 milioni di euro per il 2013 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, all'ultimo periodo, sostituire le parole: secondo periodo con le seguenti: primo periodo.
0.8.500. (Nuova formulazione) 48. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-quinquies, quarto periodo, dopo le parole: accertate a consuntivo aggiungere le seguenti: dopo aver espletato le procedure di comunicazione a tutti i lavoratori interessati dai decreti interministeriali 1o giugno 2012 e 5 ottobre 2012.
0.8.500. (Nuova formulazione) 28. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), sopprimere il comma 11-sexies.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:
  Conseguentemente:
   all'articolo 8, comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;Pag. 86
   all'articolo 12, comma 18, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,06 per cento.
0.8.500. (Nuova formulazione) 47. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.
(Inammissibile)

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), sostituire il comma 11-sexies con i seguenti:
  11-sexies. All'articolo 2, del decreto legge agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 6 è sostituito con il seguente:
  «6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 23 per cento.»;
   b) al comma 13, lettera a), numeri 1 e 3, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «23 per cento»;
  11-sexies.1. Le disposizioni di cui al comma 11-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2014.
  11-sexies.2. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 11-quinquies. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni cui comma 11-sexies, eccedenti quelle necessarie a compensare integralmente gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 11-quinquies, sono versate al fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo e per la riduzione del cuneo fiscale, di cui all'articolo 3-bis della presente legge.
0.8.500. (Nuova formulazione) 53. Boccia.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-sexies, sostituire le parole: sei volte con le seguenti: dieci volte.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:
  Conseguentemente:
   a) sopprimere i commi 12 e 20;
   b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;
   c) all'articolo 12, comma 18, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,06 per cento;
   d) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
   d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti Pag. 87diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;
   e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
   f) alla Tabella E, Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale». Programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:
  2013:
   CP: – 6.000.000;
   CS: – 6.000.000.
0.8.500. (Nuova formulazione) 46. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-sexies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le medesime finalità non è riconosciuta, per l'anno 2014, la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalità stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni.
0.8.500. (Nuova formulazione) 33. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Libè, Bitonci, Fedriga, Fugatti, Simonetti, Rubinato.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), dopo il comma 11-septies, aggiungere i seguenti:
  11-octies. Ferme restando le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 42, e successive modificazioni, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, in via sperimentale per gli anni 2013 e 2014 i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, hanno facoltà, al fine di conseguire un'unica pensione corrisposta pro quota dalle singole gestioni di appartenenza, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, secondo la legge n. 322 del 1958 e l'articolo 1 della citata legge n. 29 del 1979. La facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, inabilità assoluta e permanente e in favore dei superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, sempre che i relativi requisiti siano stati già maturati o siano da maturare entro il 31 dicembre 2014, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
  11-novies. La facoltà di cui al comma 11-octies è preclusa alle lavoratrici che intendono cumulare nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti i periodi assicurativi posseduti presso le forme sostitutive, esclusive ed esonerative della assicurazione generale obbligatoria, nel caso in cui Pag. 88il cumulo comporti un anticipo dell'età pensionabile rispetto alle scadenze previste nell'ordinamento di appartenenza.
  11-decies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 11-octies, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2013 e in 90 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede ai sensi del comma 11-undecies, mediante l'incremento dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, che siano titolari di un'altra posizione assicurativa di natura obbligatoria.
  11-undecies. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: «al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al 20,5 per cento per l'anno 2013, al 22 per cento per gli anni 2014 e 2015».
0.8.500. (Nuova formulazione) 50. Marsilio.
(Inammissibile)

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), aggiungere, in fine, il seguente comma:
  11-octies. Ai fini della verifica dei requisiti di accesso di cui al comma 11-ter, l'INPS è autorizzato a riconoscere validità, nell'ambito delle tipologie di risoluzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 11, lettera c), anche alle comunicazioni con le quali, entro il 4 dicembre 2011, il datore di lavoro abbia proceduto alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in ragione di esigenze organizzative dell'impresa ovvero in conseguenza di fallimento.
0.8.500. (Nuova formulazione) 40. Gnecchi, Lenzi.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 11 con i seguenti:
  11. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, si applicano, ai sensi dei commi da 11-bis a 11-quater, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
   b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
    1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
    2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza dei trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; Pag. 89
   c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
    1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
    2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
   d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore dei decreto-legge n. 201 dei 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

  11-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 11 sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 del 2012.
  11-ter. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui alla presente disposizione che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto-legge n. 201 del 2011 sulla base:
   a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro:
   b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;
   c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 11.

  11-quater. Il beneficio di cui al comma 11 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, 134 milioni di euro per l'anno 2014, 135 milioni di euro per l'anno 2015, 107 milioni di euro per l'anno 2016, 46 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  11-quinquies. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del lavoro e con Pag. 90il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui ai periodi successivi del presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti ministeriali del 1o giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 11-bis vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti ministeriali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 e del comma 11-quater complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, 959 milioni di euro per l'anno 2014, 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, 583 milioni di euro per l'anno 2019 e 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al secondo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al secondo periodo del presente comma operando le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-sexies. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998. n. 448 non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo Inps. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 11-quinquies. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014 entro i successivi 30 giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente dei Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze è disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima dell'entrata in vigore del primo periodo del presente comma ovvero in misura ridotta.
  11-septies. Ogni sei mesi, a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al comma 11, al fine di individuare idonee misure d tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 11-quinquies.
8. 500. (Nuova formulazione) I Relatori.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 8.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), sostituire il comma 11, alinea, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ferme restando le salvaguardie di cui al decreto ministeriale 1o giugno 2012 e al decreto ministeriale 5 ottobre 2012,.
0.8.500. (Nuova formulazione). 43. Lenzi, Gnecchi, Damiano.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera b), alinea, dopo le parole: abbiano svolto aggiungere le seguenti: , successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011,.
0.8.500. (Nuova formulazione) 44. Lenzi, Damiano, Gnecchi.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-bis, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro 20 giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.
0.8.500. (Nuova formulazione). 22. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per il 2013 con le seguenti: è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per il 2013.

  Conseguentemente, al medesimo comma, all'ultimo periodo, sostituire le parole: secondo periodo con le seguenti: primo periodo.
0.8.500. (Nuova formulazione) 48. (Nuova formulazione) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-sexies, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le medesime finalità non è riconosciuta, per l'anno 2014, la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalità stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni.
0.8.500. (Nuova formulazione). 33. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Libè.

  Sostituire il comma 11 con i seguenti:
  11. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, si applicano, ai sensi dei commi da 11-bis a 11-quater, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il Pag. 92periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
   b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
    1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
    2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza dei trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
   c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
    1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
    2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
   d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore dei decreto-legge n. 201 dei 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

  11-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 11 sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 del 2012.
  11-ter. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui alla presente disposizione che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto-legge n. 201 del 2011 sulla base:
   a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;Pag. 93
   b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;
   c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 11.

  11-quater. Il beneficio di cui al comma 11 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, 134 milioni di euro per l'anno 2014, 135 milioni di euro per l'anno 2015, 107 milioni di euro per l'anno 2016, 46 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  11-quinquies. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui ai periodi successivi del presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti ministeriali del 1o giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 11-bis vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti ministeriali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 e del comma 11-quater complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, 959 milioni di euro per l'anno 2014, 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, 583 milioni di euro per l'anno 2019 e 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al secondo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al secondo periodo del presente comma operando le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-sexies. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998. n. 448 non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo Inps. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 11-quinquies. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014 entro i successivi 30 giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente dei Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze è disposto il riconoscimento Pag. 94della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima dell'entrata in vigore della presente legge del presente comma ovvero in misura ridotta.
  11-septies. Ogni sei mesi, a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al comma 11, al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 11-quinquies.
8. 500. (Nuova formulazione) I Relatori.