CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 12 novembre 2012
737.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 8.

  All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo le parole: riduzione del rapporto tra il debito e il PIL, aggiungere le seguenti: nonché di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni e dai comuni;
0.8.400.11. (Nuova formulazione) Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Fugatti, Fedriga.

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
  24. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
  «A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione relativa all'anno precedente delle maggiori entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, nonché dalla differenza tra la spesa per interessi sul debito pubblico prevista e quella effettivamente erogata. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio ed alla riduzione del rapporto tra il debito e il PIL, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza.»;
   b) dopo il comma 36, è inserito il seguente:
  36.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva. Il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.».

  25. L'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
8.400. (Nuova formulazione) I Relatori.

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
  24. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
  25. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è Pag. 21autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
   2013: – 5.800;
   2014: – 5.800;
   2015: – 5.800.
8.502. I Relatori.

  Al comma 8, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 260 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, sostituire le parole da: per far fronte fino alla fine del comma, con le seguenti: da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
   b) sostituire il comma 21 con i seguenti:
  21. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 315 milioni di euro nell'anno 2013, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 3, allegato alla presente legge, con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
  21-bis Lo stanziamento del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
  21-ter. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2013.
  21-quater. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato nella misura di 50 milioni di euro nell'anno 2013.
  21-quinquies. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila, 4 milioni di euro per gli altri comuni e 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila.
  21-sexies. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementata di 40 milioni di euro nell'anno 2013 per realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e Toscana, dagli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto, dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 ed il giorno 22 Pag. 22novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche, dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna, nonché dal sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo.
   b) dopo l'elenco 2, aggiungere il seguente:

Elenco 3
(articolo 8, comma 21)

Intervento

2013
(importi in
milioni di euro)
Interventi diversi:
Fondo per il finanziamento ordinario delle università:
articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Collegi universitari legalmente riconosciuti:
articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e strutture ospedaliere:
articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Fondo nazionale per il servizio civile:
articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati:
articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Fondo per il finanziamento delle missioni di pace:
articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione:
articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva:
articolo 64, comma 1, del decreto-legge 2 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Comitato italiano paralimpico:
articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189.
Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti:
articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.
Giustizia digitale:
articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
315
Totale 315

8.501. (Nuova formulazione) I Relatori.

Pag. 23

ART. 13

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
13. 03. (Nuova formulazione) (ex 5. 28.) Zeller, Brugger, Nicco, Calvisi, Marinello.

TAB. A

  Alla Tabella A, inserire la seguente voce: Ministero dello sviluppo economico, con i seguenti importi:
   2013: + 10.000.

  Conseguentemente alla Tabella B, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguente variazioni:
   2014: – 295.000;
   2015: – 295.000.
   b) aggiungere la seguente voce: Ministero degli affari esteri con i seguenti importi:
   2013: + 11.819;
   2014: + 11.647;
   2015: + 34.665.
Tab. A. 20. Governo.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2013: – 700;
   2014: – 700;
   2015: – 700.

  Conseguentemente alla tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, articolo 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno – Svimez (1.6 – 7330), apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: + 700;
   CS: + 700.
  2014:
   CP: + 700;
   CS: + 700.
  2015:
   CP: + 700;
   CS: + 700.
* Tab. A. 14. D'Antoni, Causi, Boccia.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2013: – 700;
   2014: – 700;
   2015: – 700.

  Conseguentemente alla tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, articolo 51: contributo dello Pag. 24Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno – Svimez (1.6 – 7330), apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: + 700;
   CS: + 700.
  2014:
   CP: + 700;
   CS: + 700.
  2015:
   CP: + 700;
   CS: + 700.
* Tab. A. 2. (Nuova formulazione) Fitto.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2013: – 700;
   2014: – 700;
   2015: – 700.

  Conseguentemente alla tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, articolo 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno – Svimez (1.6 – 7330), apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: + 700;
   CS: + 700.
  2014:
   CP: + 700;
   CS: + 700.
  2015:
   CP: + 700;
   CS: + 700.
* Tab. A. 21. (Nuova formulazione) (ex Tab. B. 5) Causi.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2013: – 700;
   2014: – 700;
   2015: – 700.

  Conseguentemente alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, articolo 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno – Svimez (1.6 – 7330), apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: + 700;
   CS: + 700.
  2014:
   CP: + 700;
   CS: + 700.
  2015:
   CP: + 700;
   CS: + 700.
* Tab. A. 22. (Nuova formulazione) (ex Tab. C. 3) Occhiuto, Ciccanti, Calgaro.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2013: – 700;
   2014: – 700;
   2015: – 700.

Pag. 25

  Conseguentemente alla tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, articolo 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno – Svimez (1.6 – 7330), apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: + 700;
   CS: + 700.
  2014:
   CP: + 700;
   CS: + 700.
  2015:
   CP: + 700;
   CS: + 700.
* Tab. A. 23. (Nuova formulazione) (ex Tab. C. 9.) Boccia.

  Alla tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma: Presidenza del Consiglio dei ministri voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999 (21.3 – 2115), apportare le seguenti variazioni:
   2013: – 300;
   2014: – 300;
   2015: – 300.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali programma: Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 38 del 2001, articolo 16, comma 2 (2.3 – Cap. 7513/p), apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: + 300;
   CS: + 300.
  2014:
   CP: + 300;
   CS: + 300.
  2015:
   CP: + 300;
   CS: + 300.
Tab. C. 13 (Nuova formulazione) (ex Tab. A. 9.) Strizzolo, Maran, Rosato, Marinello.

  Alla tabella C, missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: Sostegno al settore agricolo, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999: decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 – cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: – 700;
   CS: – 700;
  2014:
   CP: – 700;
   CS: – 700;
  2015:
   CP: – 700;
   CS: – 700.

  Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, articolo 2, comma 98, punto A: Turismo (23. 1. – cap. 2107), apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: + 700;
   CS: + 700. Pag. 26
  2014:
   CP: + 700;
   CS: + 700.
  2015:
   CP: + 700;
   CS: + 700.
* Tab. C. 1. Quartiani, Marchi, Froner, Motta, Lolli, Rosato, Simonetti.

  Alla tabella C, missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: Sostegno al settore agricolo, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999: decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 – cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: – 700;
   CS: – 700;
  2014:
   CP: – 700;
   CS: – 700;
  2015:
   CP: – 700;
   CS: – 700.

  Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione: Turismo, programma Sviluppo e competitività del turismo, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, articolo 2, comma 98, punto A: Turismo (23. 1. – cap. 2107), apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: + 700;
   CS: + 700.
  2014:
   CP: + 700;
   CS: + 700.
  2015:
   CP: + 700;
   CS: + 700.
* Tab. C. 4. (Nuova formulazione) Raisi.

Pag. 27

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).

EMENDAMENTO 8.500 (NUOVA FORMULAZIONE) DEI RELATORI

  All'articolo 8 sostituire il comma 11 con i seguenti:
  11. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, si applicano, ai sensi dei commi da 11-bis a 11-quater, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
   b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
    1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
    2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
   c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
    1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
    2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;Pag. 28
   d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

  11-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 11 sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 del 2012.
  11-ter. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui alla presente disposizione che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto-legge n. 201 del 2011 sulla base:
   a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;
   b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;
   c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 11.

  11-quater. Il beneficio di cui al comma 11 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, 134 milioni di euro per l'anno 2014, 135 milioni di euro per l'anno 2015, 107 milioni di euro per l'anno 2016, 46 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  11-quinquies. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui ai periodi successivi del presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti ministeriali del 1o giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 11-bis vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti ministeriali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 e del comma 11-quater Pag. 29complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, 959 milioni di euro per l'anno 2014, 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, 583 milioni di euro per l'anno 2019 e 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al secondo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al secondo periodo del presente comma operando le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-sexies. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo Inps. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 11-quinquies. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014 entro i successivi 30 giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze è disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima dell'entrata in vigore della presente legge ovvero in misura ridotta.
  11-septies Ogni sei mesi, a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al comma 11, al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 11-quinquies.
8. 500. (Nuova formulazione) I Relatori.

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