CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 9 novembre 2012
735.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

  Al comma 1, elenco 1, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

   a) variare le seguenti unità di voto:

2013 2014 2015
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro. – 1.278 – 1.269 – 1.251

  Conseguentemente, variare per i medesimi importi le dotazioni finanziarie predeterminate per legge.

2013 2014 2015
4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, ONLUS e formazioni sociali: +312

   b) aggiungere le seguenti voci:

2013 2014 2015
1.10 Servizi territoriali per il lavoro (unità di voto). 312
8 Fondi da ripartire (Missione).
8.1 Fondi da assegnare (unità di voto). 654

  Conseguentemente:
   a) alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 1.269;
   2015: – 1.251.
   b) alla tabella C, Missione: Politiche per il lavoro – Programma: Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro – Ministero del lavoro e delle politiche sociali – voce: Legge finanziaria n. 350 del 2003: articolo 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.7 – CAP. 5025), apportare le seguenti variazioni:
  2013:
   CP: +1.278;
   CS: +1.278. Pag. 20
  2014:
   CP: +1.269;
   CS: +1.269.
  2015:
   CP: +1.251;
   CS: +1.251.
3. 36. (Nuova formulazione). Lo Presti, Moroni.

  Al comma 17, lettera c), capoverso comma 11, sopprimere il secondo periodo.
*3. 94. Capano.

  Al comma 17, lettera c), capoverso comma 11, sopprimere il secondo periodo.
*3. 120. La II Commissione.

  Al comma 17, lettera d), capoverso comma 11-bis, sopprimere il secondo periodo.
**3. 121. La II Commissione.

  Al comma 17, lettera d), capoverso comma 11-bis, sopprimere il secondo periodo.
**3. 93. Capano.

  Al comma 17, sopprimere la lettera f).
*3. 122. La II Commissione.

  Al comma 17, sopprimere la lettera f).
*3. 92. Capano.

ART. 7.

  Al comma 1 capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 3.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.
   b) dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter ed 1-quater, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.
*7. 119. (Nuova formulazione). Duilio.

  Al comma 1 capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 3.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.
   b) dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter ed Pag. 211-quater, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.
*7. 123. (Nuova formulazione). Gioacchino Alfano.

  Al comma 1 capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 3.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.
   b) dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter ed 1-quater, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.
*7. 125. (Nuova formulazione). Ciccanti.

  All'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
**7. 11. (Nuova formulazione). Alberto Giorgetti.

  All'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è Pag. 22valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
**7. 118. (Nuova formulazione). Duilio.

  All'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
**7. 124. (Nuova formulazione). Ciccanti.

  All'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
**7. 179. (Nuova formulazione). Gioacchino Alfano.

  Sopprimere i commi 25 e 26.
*7. 4. Cambursano.

  Sopprimere i commi 25 e 26.
*7.205. I Relatori.

ART. 8.

  Al comma 20, dopo le parole: 23 maggio 1997, n. 135, aggiungere le seguenti: , nonché, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. 24. (Nuova formulazione). Marinello.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro).

  1. All'articolo 110, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive Pag. 23modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 7, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
   «c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) del presente comma, attivabili con moneta, gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
   c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.»;
   b) dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:
  «7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 7, e la regolamentazione amministrativa dei medesimi ivi compresi i parametri numerici e quantitativi di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfettaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni.
  7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro, o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto vendita.
  7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con provvedimento di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni»;
   c) al comma 9, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
   «f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;
   f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale».
8. 03. (Nuova formulazione). Alberto Giorgetti.