CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 novembre 2012
732.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08116 Mattesini: Sul rischio di licenziamento di lavoratrici di una cooperativa con sede a Corbetta.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Mattesini – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sulla situazione di alcune lavoratrici in maternità dipendenti della Cooperativa Systema, le quali sarebbero state licenziate per «giusta causa per cessazione di attività» invece di transitare – come da accordi sindacali – nella società Cooperativa Va.ma.co. subentrante nel contratto di appalto.
  Preliminarmente procederò ad illustrare i fatti così come resi noti dalla competente Direzione territoriale del lavoro.
  La vicenda ha avuto origine nel maggio del 2011, quando è stato sottoscritto un contratto di appalto per la fornitura di servizi di logistica fra la Serlog srl di Milano e il Consorzio Rondine, da effettuarsi nel magazzino della Serlog ubicato in Corbetta. In particolare, i servizi oggetto dell'appalto concernevano la gestione delle fasi di movimentazione, deposito, smistamento e selezione delle rese di pubblicazioni editoriali.
  Al momento dell'acquisizione dell'appalto, peraltro, all'interno del magazzino della Serlog, operava, con proprio personale, la cooperativa Systema, in precedenza titolare dello stesso appalto. Pertanto, i responsabili del consorzio Rondine, di intesa con le parti sociali, hanno fatto aderire allo stesso Consorzio la Cooperativa Systema, sebbene la stessa versasse in precarie condizioni economiche.
  Nell'appalto veniva anche interessata, sebbene con un numero limitato di lavoratori, la cooperativa Metropoli, che fa parte del Consorzio Rondine fin dalla sua costituzione.
  Nel successivo mese di giugno, a seguito della cessazione dell'attività della società editrice A&G Marco srl, che costituiva uno dei principali clienti della Serlog, si è verificata una contrazione dei servizi di logistica richiesti.
  In data 26 settembre 2011 è stato sottoscritto un accordo sindacale tra la cooperativa Systema e la FILT CGIL per il ricorso alla Cassa Integrazione in deroga con pagamento diretto dell'indennità relativamente a 180 dipendenti occupati nel deposito di Corbetta per il periodo 29 settembre 2011-31 dicembre 2011, applicata con la rotazione dei lavoratori interessati.
  Con un ulteriore accordo sottoscritto il 31 gennaio 2012, la CIG in deroga è stata prorogata dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 relativamente a 177 soci lavoratori della Systema.
  A decorrere dal mese di aprile 2012, peraltro, si sono verificati forti contrasti fra la Systema – che gestisce le lavorazioni per conto del Consorzio Rondine, cui aderisce – e la committente Serlog srl, per via della richiesta di adeguamento tariffario avanzata dalla cooperativa e negata dalla società appaltante. La Serlog avrebbe iniziato a procedere con ritardo al pagamento delle fatture e applicando delle trattenute non ritenute corrette sugli importi erogati, fino a cumulare un debito di circa 700.000 euro.
  Tale situazione si è riflessa sugli adempimenti retributivi e contributivi a favore dei lavoratori della cooperativa, sebbene, al momento, la stessa ha garantito la retribuzione fino a tutto il mese di agosto 2012, mentre, per quella di settembre, è Pag. 127stato erogato un acconto pari al 60 per cento, e il resto dell'importo dovuto dovrebbe essere conferito entro il 10 novembre prossimo. La situazione si presenta più critica sotto il profilo contributivo, poiché dal mese di maggio 2012 la cooperativa non procede al versamento degli oneri previdenziali dovuti, sebbene le denunce mensili siano state presentate.
  Dal mese di luglio 2012 si sono avviati i primi contatti fra il Consorzio Rondine e la Cooperativa Va.ma.co., avente sede in Treviglio (BG), interessata a subentrare alla Systema e alla Metropoli nella gestione dell'appalto con la Serlog srl. Fin da subito, secondo quanto evidenziato dal responsabile del Consorzio Rondine, la Va.ma.co. avrebbe manifestato l'indisponibilità ad acquisire, nella procedura di cambio dell'appalto, i lavoratori che erano sospesi dal rapporto di lavoro e tale indisponibilità era stata rappresentata dal Consorzio ai rappresentanti sindacali che seguivano la vicenda.
  In data 27 settembre 2012 è stato, comunque, sottoscritto un verbale di accordo fra le Organizzazioni sindacali territoriali, la RSA aziendale, il Consorzio Rondine, la Cooperativa Systema, la Cooperativa Metropoli e la Cooperativa Va.ma.co., con il quale le parti convenivano che il personale occupato dalle Cooperative Systema e Metropoli nello stabilimento della Serlog di Corbetta, con effetto dal 1o ottobre 2012, sarebbe transitato nella cooperativa Va.ma.co., con il mantenimento dell'inquadramento professionale e dei trattamenti economici, retributivi e normativi preesistenti al passaggio, compresa la possibilità di usufruire degli ammortizzatori sociali vigenti.
  Relativamente al personale assente per evento giustificato (malattia, infortunio e maternità) al momento del cambio dell'appalto, l'accordo prevedeva che il personale sarebbe transitato alla Va.ma.co. alla fine dello stesso evento e che la cooperativa Systema e la Cooperativa Va.ma.co., in qualità di soggetto – rispettivamente – cedente e subentrante, si sarebbero obbligate a esperire le procedure per facilitare e consentire tale passaggio.
  Le parti avevano allegato all'accordo l'elenco del personale dipendente della cooperativa Systema e della cooperativa Metropoli interessato al cambio dell'appalto, con l'indicazione delle dipendenti che si trovavano in maternità, ovvero in malattia e in infortunio.
  Tuttavia, secondo quanto evidenziato dal rappresentante del consorzio Rondine, la situazione si è recentemente ulteriormente evoluta, in quanto la cooperativa Va.ma.co., ha ceduto l'appalto dei servizi Serlog ad un ulteriore soggetto subentrante, il Consorzio Le Calle di Milano, già con effetto dal 18 ottobre 2012 e, pertanto, da quella data, si è realizzato un nuovo passaggio del personale con accordo ristretto fra la Va.ma.co., e Le Calle.
  In merito alle lavoratrici madri di cui all'interrogazione parlamentare, il responsabile del Consorzio Rondine ha precisato che la situazione finanziaria e debitoria della Cooperativa Systema non consente il mantenimento del rapporto di lavoro sino alla fine dell'evento giustificato (ad esempio la maternità), come previsto nell'accordo sottoscritto il 27 settembre, sottolineando, a tal fine, che in data 11 ottobre 2012 l'assemblea ha deliberato lo scioglimento anticipato della cooperativa e la messa in liquidazione della stessa, procedendo, altresì, alla nomina del liquidatore.
  In ogni caso, al fine di addivenire ad una soluzione condivisa, sono già stati effettuati due incontri, il 15 e il 23 ottobre (quest'ultimo nella sede della Provincia di Milano) con le organizzazioni sindacali, ai quali, peraltro, non hanno preso parte rappresentanti della Va.ma.co., e del Consorzio Le Calle.
  Sotto il profilo amministrativo, il personale della Systema sospeso dal lavoro e interessato a tale procedura si compone di 9 lavoratrici in maternità, 1 lavoratrice in malattia e 1 lavoratore in stato di infortunio. Per gli stessi, la cooperativa ha già trasmesso al competente centro per l'impiego la comunicazione di cessazione dal lavoro con effetto dall'11 ottobre 2012. A tal fine, sono state acquisite le copie delle comunicazioni trasmessi in via telematica e recanti quale causale «cessazione attività».Pag. 128
  Tuttavia, il rappresentante del consorzio Rondine ha voluto precisare che al momento, nessuna lettera di licenziamento è stata inoltrata ai suddetti lavoratori, in attesa di una eventuale e positiva soluzione.
  Per quanto concerne la cooperativa Metropoli, invece le lavoratrici in maternità interessate al cambio di appalto sono due e sono transitate nella cooperativa Va.ma.co., direttamente con effetto dal 1o ottobre 2012, e pertanto, non sono state coinvolte nella procedura del licenziamento.
  Nell'auspicare che si possa trovare una positiva soluzione alla situazione descritta, faccio tuttavia presente che la normativa sul divieto di licenziamento delle lavoratrici in maternità (articolo 54 del decreto legislativo n. 151 del 2001), che si applica per tutto il periodo di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, contiene al comma 3 alcune deroghe, fra le quali quella relativa al caso di cessazione dell'attività dell'azienda cui la lavoratrice è addetta (lettera b). Pertanto, siccome successivamente al subentro nelle lavorazioni la Cooperativa Systema ha effettivamente cessato la propria attività, nella situazione descritta non sembrerebbe rinvenibile alcuna violazione diretta della normativa vigente.
  La violazione sembra, piuttosto, riguardare l'accordo sindacale con il quale i rappresentanti del Consorzio Rondine e le cooperative interessate (cedenti e cessionaria) all'appalto avevano stabilito di mantenere tutto il personale, compreso quello assente per maternità.
  Pertanto, qualora la vicenda non dovesse concludersi positivamente, l'unico rimedio esperibile sembra essere quello giurisdizionale, spettando solo alla Magistratura il compito di verificare se – ad esempio – il complesso degli accordi di cessione posti in essere nel corso della vicenda abbia configurato un atto in frode alla legge.
  Da ultimo, nel sottolineare la sensibilità del Governo alle problematiche di genere, faccio presente che al personale ispettivo del Ministero che rappresento sono affidati preminenti compiti di vigilanza mirati alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro. Ricordo, al riguardo, il Protocollo di intesa tra la Direzione Generale per l'attività ispettiva e la Rete nazionale delle Consigliere di parità del 6 giugno 2007, con il quale sono state emanate specifiche «Linee guida dell'attività ispettiva in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni».

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ALLEGATO 2

5-08121 Zucchi: Applicazione delle deroghe previdenziali per i soggetti «deboli» o esposti all'amianto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Zucchi – con il presente atto parlamentare – sollecita un intervento normativo volto ad estendere le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, (cosiddetto «Salva Italia») – attualmente circoscritte a talune ipotesi tassative – anche ai lavoratori esposti all'amianto.
  Al riguardo – come ha già avuto modo di ricordare l'interrogante – occorre precisare che i predetti lavoratori sono già destinatari di una serie di tutele previste dalla legge n. 257/1992, in ragione dei gravi rischi per la salute conseguenti alla prolungata esposizione all'amianto.
  Com’è noto, invece, le tutele previste dal decreto «Salva Italia» sono volte a salvaguardare quei lavoratori che – a seguito dell'introduzione dei nuovi requisiti pensionistici – si sarebbero trovati senza un reddito durante il periodo necessario per acquisire i nuovi requisiti pensionistici.
  Pertanto, l'adozione di ulteriori misure che vadano nella direzione auspicata dall'onorevole interrogante, richiederebbe un apposito intervento normativo volto ad ampliare le categorie di lavoratori cui si applicano le tutele previste dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, con evidenti riflessi di ordine finanziario. Ebbene, la tematica rappresentata dall'Onorevole interrogante è di indubbio rilievo e meritevole di attenta valutazione. Essa sarà esaminata con la necessaria attenzione dal Governo il quale – è bene ricordarlo – all'indomani della riforma pensionistica di dicembre 2011, è già intervenuto alcune volte al fine di perfezionare (secondo criteri di rigore ed equità) i nuovi requisiti di accesso al sistema pensionistico.
  Da ultimo, con riferimento alla situazione del signor Tiberio Pacione, l'INAIL, per quanto di competenza, ha reso noto di aver riconosciuto allo stesso una patologia asbesto correlata ai sensi del Testo Unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
  Lo stesso Istituto ha poi precisato di aver rilasciato al signor Pacione una certificazione di esposizione all'amianto, ai sensi dell'articolo 134, comma 7, della legge n. 257/1992, per il periodo lavorativo svolto presso l'azienda Kone Industrial spa dal 13 gennaio 1981 al 7 marzo 1988.
  L'Inps, infine, ha confermato che – allo stato della normativa vigente – non sussiste, per il caso di specie, la possibilità di riconoscere benefici ulteriori (in specie ai fini pensionistici) rispetto a quelli già individuati per i lavoratori esposti all'amianto.

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ALLEGATO 3

5-08172 Bellanova: Sull'esiguità dei fondi destinati alla regione Puglia per la cassa integrazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Bellanova – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulle risorse destinate dal Governo al finanziamento della Cassa integrazione Guadagni (CIG) in deroga in favore della Regione Puglia.
  A tal proposito faccio presente che per gli anni 2009-2011 sono state già assegnate alla Regione Puglia risorse finanziarie pari a 249 milioni di euro per gli interventi degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori del territorio regionale, da erogarsi con il sistema del cofinanziamento.
  Per l'anno 2012, a seguito di apposito accordo sottoscritto il 19 luglio 2012, sono stati assegnati con decreto interministeriale del 19.9.2012, complessivi 140 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori del territorio regionale.
  Si segnala, infine che il 25 ottobre u.s. presso gli uffici del Ministero che rappresento, alla presenza dell'Assessore al welfare e di alcuni dirigenti della regione nonché dell'INPS, è stata esaminata la nuova richiesta di assegnazione delle risorse finanziarie per gli ammortizzatori in deroga della Regione Puglia.
  Sono stati pertanto avviati i necessari approfondimenti tecnici, tuttora in corso, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS e regione Puglia per operare una puntuale ricognizione degli interventi di ammortizzatori sociali in deroga al fine di predisporre una bilanciata assegnazione di eventuali, ulteriori risorse finanziarie.
  Posso, quindi, confermare che la questione dell'ammontare di risorse disponibili per il finanziamento della CIG in deroga (in specie, per quanto riguarda le esigenze del territorio pugliese) è nota al Governo, le cui strutture hanno già attivato ogni sforzo utile per consentire – nei limiti del possibile – di far fronte alle criticità evidenziate dall'onorevole interrogante.

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ALLEGATO 4

7-00635 Codurelli: Indennità di buonuscita dei dipendenti di Poste Italiane SpA.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   premesso che:
    al personale dipendente della società Poste italiane spetta, per il servizio prestato al momento dell'assunzione fino al 28 febbraio 1998 – data della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni – l'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 23 dicembre 1973;
    l'indennità di buonuscita è calcolata, in base all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica, per tutti i dipendenti pubblici avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza;
    il calcolo dell'indennità di buonuscita, avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita, ne garantisce la sua costante rivalutazione per effetto degli aumenti contrattuali e degli avanzamenti di carriera dei lavoratori;
    per i lavoratori postelegrafonici, l'articolo 53, comma 6, della legge n. 449 del 30 dicembre 1997 (legge finanziaria 1998) stabilisce che «a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni al personale dipendente dalla società medesima spettano il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma»;
    alla liquidazione dell'indennità di buonuscita maturata per il servizio prestato in Poste italiane fino al 28 febbraio 1998 ha provveduto una gestione commissariale istituita presso l'Ipost (Istituto postelegrafonici), sino al 31 maggio 2010, data di soppressione di detto ente e di trasferimento delle sue funzioni all'INPS. Detta liquidazione viene però effettuata in base all'interpretazione letterale del comma 6 di cui sopra, facendo riferimento alla retribuzione percepita al 28 febbraio 1998, data di trasformazione dell'ente in società per azioni;
    il sopra citato sistema di calcolo, che «congela» la buonuscita al valore maturato al 28 febbraio 1998 indipendentemente da quando il lavoratore andrà in pensione, determina un evidente e grave danno economico ai lavoratori interessati, e cioè a tutti i dipendenti di Poste assunti prima di tale data, che sono la grande maggioranza degli attuali dipendenti, ma anche impedisce la conseguente rivalutazione della buonuscita stessa;
    in questi anni i lavoratori collocati in quiescenza hanno prodotto un notevole contenzioso giudiziario per la rivalutazione della buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza stessa; il contenzioso giudiziario ha avuto sino ad ora esito favorevole per i lavoratori, ma, nonostante Pag. 132le sentenze avverse, le dinamiche di liquidazione adottate dall'Ipost continuano a fondarsi sull'interpretazione restrittiva dell'articolo 53 della suindicata legge;
    i lavoratori postelegrafonici possono ottenere la concessione di un mutuo da parte dell'Ipost, che lo eroga attingendo al fondo costituito dalla buonuscita del dipendente e rimasto nella disponibilità dell'istituto previdenziale per effetto dell'articolo 53 della legge n. 449 citata e sul quale l'istituto chiede al dipendente la corresponsione di interessi. Si realizza pertanto una situazione paradossale, che vede il dipendente prestare il proprio denaro a sé stesso e corrispondere gli interessi legali sul prestito all'Ipost;
    i dipendenti di Poste italiane non ottengono neanche l'anticipazione del 75 per cento della buonuscita così come avviene per altri lavoratori, ma alla richiesta, più volte reiterata dagli stessi di essere messi a conoscenza dell'esatto ammontare del valore della buonuscita maturato al 28 febbraio 1998, non è stato dato alcun tipo di riscontro da parte degli uffici competenti;
    la cifra complessiva destinata alle predette liquidazioni è confluita in un fondo chiuso presso l'Ipost, affidato a una gestione commissariale denominata «Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori di Poste Italiane»;
    secondo una comunicazione, che risulta inviata dal Commissario del fondo ad un lavoratore di Poste Italiane, i tempi per l'erogazione del pagamento dell'indennità di buonuscita hanno subito lo slittamento in avanti di 24-27 mesi;
    l'interpretazione unilaterale della norma, che si richiama all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, appare arbitraria, poiché sia la predetta legge sia il decreto e la relazione tecnica che l'hanno preceduta non fanno alcun riferimento ai lavoratori di Poste Italiane. Infatti, equiparando erroneamente le lavoratrici e i lavoratori di Poste Italiane ai dipendenti del pubblico impiego, si è applicata una norma che ha come finalità quella di concorrere al risanamento della finanza pubblica, ma non si è tenuto conto che, trattandosi di un fondo chiuso, non si producono effetti sul bilancio dello Stato;
    con precedente atto di sindacato ispettivo n. 5-03280, del 22 luglio 2010, si poneva all'attenzione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la questione dell'indennità di buonuscita del personale di Poste italiane SpA, come citato in premessa. In risposta a tale atto di sindacato ispettivo, il Governo, nella persona del sottosegretario allo sviluppo economico, evidenziava, tra l'altro, che «per l'introduzione di diverse forme di rivalutazione dell'indennità di buonuscita, come evidenziato anche dall'onorevole interrogante, si renderebbe quindi necessario un nuovo intervento legislativo in materia»;
    andrebbero, a tal fine, valutate, anche in un eventuale confronto tra la società Poste italiane SpA e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le modalità per rendere praticabile la corresponsione integrale o parziale dell'indennità di buonuscita maturata dai lavoratori;
    in considerazione di quanto sopra esposto e vista la estrema rilevanza della questione, che coinvolge oltre 150 mila lavoratori attivi, tenuto conto che molti pensionati dopo il 28 febbraio 1998 hanno attivato un contenzioso giudiziario, si ritiene indispensabile un intervento risolutore del problema,

impegna il Governo:

   ad assumere, entro il 31 gennaio 2013, ogni utile iniziativa che consenta di conoscere la consistenza del patrimonio Pag. 133immobiliare di cui il suddetto fondo è dotato e la relativa destinazione d'uso;
   a valutare la possibilità, entro il 31 gennaio 2013, compatibilmente con gli effetti finanziari, di adottare eventuali iniziative, anche di natura normativa, che consentano ai lavoratori di Poste Italiane SpA di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, nonché per consentire il diritto alla corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro.
(8-00208) «Codurelli, Damiano, Comaroli, Madia, Boccuzzi, Rampi, Berretta, Schirru».