CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 2 novembre 2012
730.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 7 NOVEMBRE 2012

ALLEGATO 1

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C. 5520 Governo).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

  All'emendamento 1.106 dei relatori, al comma 4, sostituire le parole da: il cui fatturato fino a: svolgimento con le seguenti: controllate e alle quali è affidata la gestione.
0. 1. 106. 17 (Nuova formulazione) Mantovano, Gioacchino Alfano.

  All'emendamento 1.106 (nuova formulazione) dei relatori, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 1. 106. 13. (Nuova formulazione) Polledri, Bitonci, Bragantini, Vanalli, D'Amico, Volpi, Pastore, Meroni, Simonetti.

ART. 1.
(Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni).

  1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  2. Ogni sei mesi le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
  3. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni sono trasmessi alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai Presidenti delle Regioni con propria relazione.
  4. Ai fini del comma 3, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società il cui fatturato sia in misura non inferiore al 90 per cento derivante dallo svolgimento di servizi pubblici Pag. 29per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del servizio sanitario, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2 comma 2-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  5. Il Presidente della Regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione, sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. La relazione è, altresì, inviata al Presidente del Consiglio regionale.
  6. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali della Corte dei conti che li verifica nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
  7. Ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
  8. Il rendiconto è inoltrato da ciascun Gruppo al Presidente del Consiglio regionale, che lo trasmette al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, Il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che viene trasmessa al Presidente della regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale.
  9. Qualora la competente Sezione riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro venti giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissandone un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo e sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della Sezione. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, di risorse da parte del Consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma Pag. 30comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.
  10. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 9 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 9, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo.
  11. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 106. (Nuova formulazione) I Relatori.

  All'articolo aggiuntivo 0.1.03.1 (nuova formulazione) dei relatori, comma 1, lettera c), sostituire i capoversi 3-bis e 3-ter con il seguente:
  «3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che, entro 30 giorni dal ricevimento, esprime le proprie valutazioni al Presidente della Giunta regionale. Le valutazioni espresse dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sono pubblicate nel sito internet istituzionale della regione entro il giorno successivo al ricevimento da parte del Presidente della Giunta regionale».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera d).
0. 1. 03. 1. (Nuova formulazione) Pastore.

  All'articolo aggiuntivo 1.03, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis – (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale). – 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, gli enti locali sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.
  2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del Servizio finanziario o dal Segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base dei risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti».
0. 1. 03. 11. (ex 3.189) (Nuova formulazione) Borghesi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149).

  1. All'articolo 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2:
    1) primo periodo, dopo le parole: «fine legislatura è» sono aggiunte le seguenti: «redatta dal servizio bilancio e finanze della Regione e dal Segretario generale e»;
    2) secondo periodo, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono aggiunte le seguenti: «se insediato,»;
    3) quarto periodo, dopo le parole: «il triennio 2010-2012 aggiungere» sono aggiunte le seguenti: «e per i trienni successivi»;Pag. 31
   b) al comma 3, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono aggiunte le seguenti «se insediato»;
   c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.
  3-ter. La valutazione espressa dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti è pubblicata nel sito internet istituzionale della regione entro il giorno successivo dal ricevimento.
   d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. La relazione è trasmessa, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, che invia, quindi, al Presidente della Giunta Regionale il rapporto di cui al comma 2, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della relazione. Il mancato rispetto del termine costituisce infrazione disciplinare ai sensi dei regolamenti interni della Corte.;
   e) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Giunta regionale è comunque tenuto a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4.»;
   f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione, sul sito istituzionale, della relazione di fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della Regione e al Segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Presidente della Regione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «fine mandato» sono aggiunte le seguenti: «redatta dal responsabile del Servizio finanziario e, ove mancante, dal Segretario generale»;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: «trasmessa» sono aggiunte le seguenti: «, se insediato»;
   c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono aggiunte le seguenti: «, se insediato,»;
   d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della provincia o del Sindaco, alla Sezione regionale della Corte dei conti;
   e) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Provincia o il Sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4»;

  3. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'alinea, dopo le parole: «n. 196,» sono aggiunte le seguenti: «anche nei confronti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,»;
   b) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali.Pag. 32
   c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne da immediata comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei conti competente per territorio,.
   d) è soppresso il comma 2.
1. 03. (Nuova formulazione) I Relatori.

  All'emendamento 2.600, comma 1, alla lettera h-ter), sostituire le parole: dell'articolo 28 con le seguenti: degli articoli 28 e 29.
0. 2. 600. 6. (Nuova formulazione) Bressa.

  All'emendamento 2.600, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1o gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio regionale e ai membri della Giunta regionale.
0. 2. 600. 7. Bressa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Riduzione dei costi della politica nelle regioni).

  1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora occorra procedere a modifiche statutarie:
   a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
   b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o su sua delega del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;
   b-bis) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa. La Regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano già abolito gli assegni di fine mandato;
   c) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, Pag. 33in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di presidente della Regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;
   d) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati;
   e) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito istituzionale dell'ente riguardi: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;
   f) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);
   f-bis) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;
   g) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012;
   h) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici curandone, altresì, la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni;
   h-bis) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo Pag. 34periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari: 1) hanno compiuto sessantasei anni di età; 2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;
   h-ter) abbia escluso, ai sensi dell'articolo 28 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

  2. In caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1o gennaio 2013 le indennità di carica e di funzione spettanti ai membri della Giunta regionale e ai membri del Consiglio regionale vengono ridotte del cinquanta per cento sino all'adeguamento medesimo.
  3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le Regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la Regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011.
  4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
  5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione.
  6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il presidente della regione commissario ad acta», sono sostituite dalla seguenti: «il presidente della Regione o altro soggetto commissario ad acta»;
   b) dopo il comma 84, è inserito il seguente: «84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione Pag. 35della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222».
  7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, dopo le parole: «Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «o di un Consiglio regionale».
2. 600. I Relatori.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 41-bis, comma 1, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 15.000.

  Conseguentemente, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 15.000, ovunque ricorra.
3. 218. Bressa, Amici, Baretta, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 109, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 153, comma 4, può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. La revoca è disposta con Ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti.
*3. 61. Bonavitacola.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 109, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 153, comma 4, può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. La revoca è disposta con Ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti.
*3. 162. Piccolo.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Articolo 147-ter, comma 2, dopo le parole: controllo strategico aggiungere le seguenti: , che è posta sotto la direzione del segretario comunale,.
3. 500. I Relatori.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso Articolo 147-quater con il seguente:

Art. 147-quater.
(Controlli sulle società partecipate non quotate).

  1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
  2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa Pag. 36delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
  3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
  4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
*3. 51. (Nuova formulazione) Laffranco, Beccalossi, Saglia.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso Articolo 147-quater con il seguente:

Art. 147-quater.
(Controlli sulle società partecipate non quotate).

  1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
  2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
  3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle Società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
  4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
*3. 124. (Nuova formulazione) Vanalli, Pastore, Meroni, Simonetti, Volpi, Bragantini, Bitonci, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso Articolo 147-quater con il seguente:

Art. 147-quater.
(Controlli sulle società partecipate non quotate).

  1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
  2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo Pag. 37170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
  3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle Società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
  4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
*3. 225. (Nuova formulazione) Bressa, Amici, Baretta, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

  Al capoverso «Art. 148», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Sezione delle autonomie della Corte dei conti, aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
0. 3. 236. 7. (Nuova formulazione) Pastore, Meroni, D'Amico, Bitonci, Vanalli, Polledri, Simonetti, Bragantini, Volpi.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) l'articolo 148 è sostituito dai seguenti:

(Controlli esterni).

  1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il Presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è, altresì, inviato al Presidente del consiglio comunale o provinciale.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
   a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
   b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
   c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
   d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali. Pag. 38
  3. Le sezioni regionali della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.
  4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Art. 148-bis
(Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali).

  1. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
  2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società il cui fatturato sia in misura non inferiore al 90 per cento derivante dallo svolgimento di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.
  3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta l'obbligo degli enti interessati di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali della Corte dei conti che li verifica nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
  4. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 168 dell'articolo 1 è soppresso.
3. 236. I Relatori.

  Al comma 1, lettera f), punto 1), sopprimere le parole da: e tenuto conto sino a fine periodo.
*3. 6. Iannarilli, Cirielli, Cesaro, Armosino, Gioacchino Alfano.

  Al comma 1, lettera f), punto 1), sopprimere le parole da: e tenuto conto sino a fine periodo.
*3. 97. Volpi, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Meroni, Pastore, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, lettera f), punto 1), sopprimere le parole da: e tenuto conto sino a fine periodo.
*3. 19. Cambursano.

  Al comma 1, lettera f), punto 1), sopprimere le parole da: e tenuto conto sino a fine periodo.
*3. 221. Bressa, Amici, Baretta, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

Pag. 39

  Al comma 1, lettera f), punto 1), sopprimere le parole da: e tenuto conto sino a fine periodo.
*3. 31. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

  Al comma 1, lettera f), punto 1), sopprimere le parole da: e tenuto conto sino a fine periodo.
*3. 202. Marchi.

  Al comma 1, lettera f), punto 1), sopprimere le parole da: e tenuto conto sino a fine periodo.
*3. 136. Osvaldo Napoli.

  All'articolo 3, comma 1, lettera h), capoverso comma 3-bis, dopo le parole: L'avanzo di amministrazione inserire le seguenti: non vincolato.
3. 502. I Relatori.

  Al comma 1, lettera i), capoverso 3, dopo le parole: la Giunta, inserire le seguenti: qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti. E sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.
3. 173. (Nuova formulazione) Marsilio.

  Al comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:
   i-bis) all'articolo 222, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione».
3. 501. (Nuova formulazione) I Relatori.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
*3. 99. Pastore, Volpi, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Meroni, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
*3. 194. Favia, Borghesi, Donadi, Mura.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
*3. 167. Ceroni.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) all'articolo 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 3, le parole: «nelle unioni di comuni» sono soppresse;
   2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione»

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-bis, Pag. 40del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, inserito dal comma 1, lettera m-bis), del presente articolo, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione. Per la scelta dei componenti del collegio dei revisori di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. 212. (Nuova formulazione) Giovanelli, Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

  Al comma 1, lettera r), capoverso, articolo 243-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti e le province per i quali anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti»;
   b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «abbia già provveduto» sono sostituite dalle seguenti: «provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;
   c) al comma 8, lettera g) le parole: «che provveda all'alienazione dei beni patrimoniali» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali».
3. 503. I Relatori.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nell'anno 2012, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012.
  5-ter. L'assegnazione di cui al comma 5-bis, nella misura massima di 40 milioni di euro è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento nei termini assegnati dal Ministero dell'interno, è disposto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, il recupero delle somme nei confronti dei comuni inadempienti, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  5-quater. Alla copertura degli oneri derivanti nell'anno 2012, dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, si provvede a valere sulla dotazione del fondo rotazione di cui all'articolo 4, comma 1.
3. 208. (Nuova formulazione) Lovelli.

  Al comma 1, lettera r), capoverso, articolo 243-ter, comma 3, le parole: fissato in euro 100 per abitante sono sostituite dalle seguenti: fissato in euro 200 per abitante per i comuni ed euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane.
3. 700. (Nuova formulazione) Il Governo (ex 0.3.504 I Relatori).

  Al comma 1, lettera r), capoverso, articolo 243-quater le parole: 30 giorni sono sostituite dalle seguenti: 60 giorni.
3. 505. I Relatori.

  All'articolo aggiuntivo 3.011, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sino al 31 dicembre 2012, con le seguenti: sino alla Pag. 41data di entrata in vigore del presente decreto.
0. 3. 011. 1. (Nuova formulazione) Simonetti, Vanalli, Polledri, Volpi.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario).

  1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le somme disponibili sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4 e 260, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e sino al 31 dicembre 2012. Il contributo è ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti. A tal fine, le somme non impegnate di cui al primo periodo, entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità indicate dal primo periodo.
3. 011. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7. 3. Vanalli.

  Sopprimerlo.
*7. 7. Santelli.

  Sopprimerlo.
*7. 9. Mantovano.

  Sopprimerlo.
*7. 10. Bressa, Baretta, Amici, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona, Tassone.

ART. 8.

  Al comma 3, capoverso, sostituire ovunque ricorrano le seguenti parole: estinzione anticipata del debito con le seguenti: estinzione o riduzione anticipata del debito.
8. 32. I Relatori.

  Al comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis non è applicato ai comuni l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti sottoscritti con la Cassa depositi e prestiti SpA. Per le medesime finalità, è inoltre consentita ai Comuni l'estinzione parziale di mutui e prestiti con lo stesso istituto, anche in deroga ai contratti già sottoscritti.
*8. 26. Rubinato.

  Al comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis non è applicato ai comuni l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata Pag. 42dei prestiti sottoscritti con la Cassa depositi e prestiti SpA. Per le medesime finalità, è inoltre consentita ai Comuni l'estinzione parziale di mutui e prestiti con lo stesso istituto, anche in deroga ai contratti già sottoscritti.
*8. 25. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

  Al comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis non è applicato ai comuni l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti sottoscritti con la Cassa depositi e prestiti SpA. Per le medesime finalità, è inoltre consentita ai Comuni l'estinzione parziale di mutui e prestiti con lo stesso istituto, anche in deroga ai contratti già sottoscritti.
*8. 16. D'Amico, Polledri, Pastore, Volpi, Vanalli, Bragantini, Meroni, Simonetti, Bitonci.

  Al comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis non è applicato ai comuni l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti sottoscritti con la Cassa depositi e prestiti SpA. Per le medesime finalità, è inoltre consentita ai Comuni l'estinzione parziale di mutui e prestiti con lo stesso istituto, anche in deroga ai contratti già sottoscritti.
*8. 2. Osvaldo Napoli.

ART. 9.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , contestualmente all'eventuale deliberazione di assestamento del bilancio di previsione.
9. 82. I Relatori.

  Al comma 3, lettera b), le parole: 30 novembre sono sostituite dalle seguenti: entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni.
9. 78.  (Nuova formulazione) Marinello.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
*9. 40. (Nuova formulazione) Simonetti, Volpi, Vanalli, Bitonci, Bragantini, Meroni, Pastore, Polledri, D'Amico.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
*9. 56. (Nuova formulazione) Gioacchino Alfano.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
*9. 58. (Nuova formulazione) Giorgio Conte, Lo Presti.

  Al comma 6, sostituire le parole da: gli elementi rilevanti fino alla fine del comma, con le seguenti: gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti generali e di settore per qualificare i soggetti e le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come svolte in modo diretto e indiretto con modalità non lucrative.
9. 12. Lupi, Toccafondi, Ciccanti, Polledri, Bitonci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A seguito della verifica del gettito IMU dell'anno 2012, da effettuare entro febbraio 2013, si provvederà all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari Pag. 43tra lo Stato e i comuni previa rideterminazione della relativa copertura finanziaria.
9. 83. I Relatori.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente al medesimo articolo 10, comma 6, sostituire le parole: entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo con le seguenti: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*10. 2. (Nuova formulazione) Pastore, Simonetti, Meroni, Volpi, Bragantini, Vanalli, Bitonci, Polledri, D'Amico.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente al medesimo articolo 10, comma 6, sostituire le parole: entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo con le seguenti: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*10. 12. (Nuova formulazione) Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente al medesimo articolo 10, comma 6, sostituire le parole: entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo con le seguenti: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*10. 13. (Nuova formulazione) Marinello.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente al medesimo articolo 10, comma 6, sostituire le parole: entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo con le seguenti: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*10. 16. (Nuova formulazione) Lanzillotta.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è soppressa» aggiungere le seguenti: «e i relativi organi decadono.»;
   b) sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. Per garantire la continuità delle funzioni già svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al successivo comma 6, l'attività continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati».
10. 20. I Relatori.

ART. 11.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
  5-bis) all'articolo 8, comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013».
11. 13. (Nuova formulazione) Bratti, Ghizzoni, Marchi, Bertolini, Mura, Libè, Bernini Bovicelli, Marco Carra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
*11. 11. Bratti, Polledri, Rainieri, Vassallo, Marco Carra, Mura, Bertolini, Libè.

Pag. 44

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
*11. 51. Bragantini, Simonetti, Vanalli, Volpi, Pastore, Bitonci, Meroni, D'Amico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
*11. 71. Bertolini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 maggio 2013. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «498 milioni»;
   b) all'ultimo periodo, dopo le parole: «Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo», inserire le seguenti: «e degli oneri di cui all'articolo 11, comma 1-bis».
11. 200. I Relatori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, si applicano integralmente anche al territorio del comune di Motteggiana, pertanto, anche ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 61-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, il comune di Motteggiana è inserito nell'elenco relativo alla provincia di Mantova.
11. 103. Marco Carra, Colaninno, Zani, Pizzetti, Zucchi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2012, n. 122 e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Pag. 45Reggio Emilia, Castelvetro Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.».
   b) al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e 1-bis».
11. 1. (Nuova formulazione) Brandolini, Marchi, Miglioli, Polledri, Rainieri, Vanalli, Volpi, Pastore, Bernini Bovicelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo).

  1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.».
*11. 12. (Nuova formulazione) Rainieri, Bratti, Polledri, Bertolini, Libè, Marchi, Mura.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente:

  «Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo).

  1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.».
*11. 50. (Nuova formulazione) Simonetti, Vanalli, Volpi, Pastore, Bitonci, Meroni, Bragantini, D'Amico.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 sono inseriti, nell'elenco delle rispettive province, i seguenti comuni: «Ferrara»; «Mantova».
11. 108. Franceschini, Bratti, Marco Carra, Colaninno, Zani.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, possono concedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni ai soggetti di cui al comma 7-bis. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, Pag. 46comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7-bis. Il finanziamento di cui al comma 7 può essere richiesto:
   a) dai titolari di reddito di impresa e dagli esercenti attività commerciali o agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente delle Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
   b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi e contributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. A tal fine, tali soggetti possono richiedere ai sostituti di imposta la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

  Conseguentemente:
   a) al comma 9, alinea, sostituire le parole: i contribuenti ivi indicati con le seguenti: i contribuenti di cui al comma 7-bis, lettera a);
   b) dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 9-bis. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti di cui al comma 7-bis lettera b), dimostrano il possesso dei requisiti ivi previsti ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma.
*11. 14. Ghizzoni, Polledri, Rainieri, Lenzi, Vassallo, Bertolini, Mura, Libè, Bernini Bovicelli, Marco Carra.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, possono concedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni ai soggetti di cui al comma 7-bis. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Pag. 47
  7-bis. Il finanziamento di cui al comma 7 può essere richiesto:
   a) dai titolari di reddito di impresa e dagli esercenti attività commerciali o agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente delle Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
   b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi e contributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. A tal fine, tali soggetti possono richiedere ai sostituti di imposta la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

  Conseguentemente:
   a) al comma 9, alinea, sostituire le parole: i contribuenti ivi indicati con le seguenti: i contribuenti di cui al comma 7-bis, lettera a);
   b) dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 9-bis. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti di cui al comma 7-bis lettera b), dimostrano il possesso dei requisiti ivi previsti ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma.
*11. 15. Polledri, Rainieri, Ghizzoni, Lenzi, Vassallo, Bertolini, Mura, Libè, Marco Carra.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 4 luglio 2012, relativamente alla quota di spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi.
*11. 16. Marchi, Rainieri, Polledri, Vassallo, Marco Carra, Ghizzoni, Bertolini, Mura, Libè.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 4 luglio 2012, relativamente alla quota di spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi.
*11. 56. Bitonci, Volpi, Meroni, Vanalli, Pastore, Bragantini, Simonetti, D'Amico.

Pag. 48

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Nell'ambito degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica, avviati entro il 31 dicembre 2012, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 la presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto di cui all'articolo 118 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'ingresso del subappaltatore in cantiere e per l'avvio da parte di questi delle prestazioni oggetto di subaffidamento. È fatto salvo ogni successivo controllo della stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Le autorizzazioni al subappalto dei lavori realizzati o in corso di realizzazione hanno efficacia, in ogni caso, dalla data delle relative richieste.
11. 29. (Nuova formulazione) Marchi, Vassallo, Marco Carra, Polledri, Bertolini, Mura, Libè.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
*11. 02. (Nuova formulazione) Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Pes, Schirru.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
*11. 04. (Nuova formulazione) Bressa, Froner, Gnecchi.

Pag. 49

ALLEGATO 2

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C. 5520 Governo).

NUOVI EMENDAMENTI 2.600 E 9.83 DEI RELATORI E 3.700 DEL GOVERNO

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Riduzione dei costi della politica nelle regioni).

  1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:
   a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
   b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o su sua delega del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;
   b-bis) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa. La Regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano già abolito gli assegni di fine mandato;
   c) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di presidente della Regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità; Pag. 50
   d) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati;
   e) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguardi: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;
   f) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);
   f-bis) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;
   g) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012;
   h) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici curandone, altresì, la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.
   h-bis) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari: 1) hanno compiuto sessantasei anni di età; 2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non Pag. 51inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;
   h-ter) abbia escluso, ai sensi dell'articolo 28 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

  2. In caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1o gennaio 2013 le indennità di carica e di funzione spettanti ai membri della Giunta regionale e ai membri del Consiglio regionale vengono ridotte del cinquanta per cento sino all'adeguamento medesimo.
  3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le Regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la Regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011.
  4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
  5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, comma 1, della Costituzione.
  6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il presidente della regione commissario ad acta», sono sostituite dalla seguenti: «il presidente della Regione o altro soggetto commissario ad acta»;
   b) dopo il comma 84, è inserito il seguente: «84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.».

  7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, Pag. 52n. 157, e successive modificazioni, dopo le parole: «Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «o di un Consiglio regionale».
2. 600. I Relatori.

  Al comma 1, lettera r), capoverso, articolo 243-ter, comma 3, le parole: fissato in euro 100 per abitante sono sostituite dalle seguenti: fissato in euro 200 per abitante per i comuni capoluogo di regione o di città metropolitana, euro 150 per abitante per i comuni capoluogo di provincia, euro 100 per abitante per i restanti comuni ed euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane.
3. 700. Governo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A seguito della verifica del gettito IMU dell'anno 2012, da effettuare entro febbraio 2013, si provvederà all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni previa rideterminazione della relativa copertura finanziaria.
9. 83. I Relatori.

Pag. 53

ALLEGATO 3

D.L. 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C. 5520 Governo).

NUOVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 2.600.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica dei consiglieri e degli assessori regionali in modo che esse risultino in ogni caso complessivamente non superiori all'ottanta per cento dell'indennità stabilita per i Deputati, ed abbia fissato il complesso degli oneri posti a carico del bilancio regionale a copertura di spese documentate per l'esercizio del mandato, ivi incluse le spese per il personale di diretta collaborazione, in misura non superiore al settanta per cento di quanto previsto per i Deputati.
0. 2. 600. 1. Vassallo.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere, infine, il seguente periodo: Nel rispetto del limite così definito, ciascuna Regione definisce autonomamente l'importo delle indennità di funzione e di carica dei consiglieri e degli assessori, oltre che del Presidente della medesima Regione, il quale percepisce un'indennità superiore almeno del 40 per cento rispetto a quella dei consiglieri.
0. 2. 600. 2. Volpi, Vanalli, Pastore, Bragantini, Bitonci, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le lettere f) e f-bis) del comma 1 con la seguente:
   f) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito il complesso delle spese ammesse in favore di gruppi consiliari, incluse quelle relative al personale, al netto di quelle per le sedi e gli annessi servizi e dotazioni strumentali, in misura non superiore alla metà dell'ammontare dei fondi a cui complessivamente hanno diritto, a copertura delle spese per l'esercizio del mandato, i consiglieri che vi aderiscono. Le spese ammesse in favore di gruppi consiliari sono destinate esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni. Sono fatti salvi in ogni caso i contratti di lavoro in essere nelle legislature correnti;.
0. 2. 600. 3. Vassallo.

  Al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: gruppi consiliari aggiungere le seguenti: sulla base di quanto corrisposto dalla regione riconosciuta più virtuosa secondo le modalità di cui alla lettera b), e sopprimere le parole: secondo un parametro omogeneo.
0. 2. 600. 4. Evangelisti, Borghesi, Favia.

Pag. 54

  Al comma 1, lettera h), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , oltre ai dati relativi agli atti che comportano aumenti di spesa, diminuzione di entrata o variazioni nel patrimonio dell'ente.
0. 2. 600. 5. Rubinato.

  All'articolo aggiuntivo 1.03 (nuova formulazione) dei relatori, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) all'articolo 1, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Le Regioni, gli enti locali e territoriali assicurano la pubblicità, sul proprio sito istituzionale, degli atti che comportano aumenti di spesa, diminuzione di entrate o variazioni nel patrimonio dell'ente».
0. 1. 03. 50.  (ex 0. 2. 600. 5 Rubinato).

  Al comma 1, sostituire la lettera h-ter), con la seguente:
   h-ter) abbia escluso l'erogazione del vitalizio in favore dei soggetti che abbiano riportato una condanna in via definitiva da cui consegua, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'interdizione dai pubblici uffici.
0. 2. 600. 6. Bressa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1o gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio regionale e ai membri della Giunta regionale.
0. 2. 600. 7. Bressa.

Subemendamenti all'emendamento 3.700.

  Sostituire le parole: euro 200 con le seguenti: euro 100 e le parole: euro 150 per abitante per i comuni capoluogo di provincia, euro 100 con le seguenti: euro 80.
0. 3. 700. 1. Rubinato.

  Sostituire le parole: per i comuni capoluogo di regione o di città metropolitana con le seguenti: per i restanti comuni e, sostituire le parole: per i restanti comuni con le seguenti: per i comuni capoluogo di regione o di città metropolitana.
0. 3. 700. 2. Simonetti, Vanalli, Pastore, Bragantini, Volpi, Bitonci.

Subemendamenti all'emendamento 9.83.

  Sostituire le parole: febbraio 2013 con le seguenti: marzo 2013 e dopo le parole: si provvederà aggiungere le seguenti: alla verifica dell'invarianza di gettito ad aliquote base dell'imposta municipale propria, rispetto a quanto incassato dai comuni nell'anno 2011 a titolo di Ici e di trasferimenti compensativi del mancato gettito conseguente all'abrogazione dell'Ici sull'abitazione principale, e e alla fine aggiungere il seguente periodo: A tale scopo i comuni trasmettono al Ministero dell'interno apposita certificazione dell'effettivo gettito accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, dal segretario comunale e dall'organo di revisione, trasmettendola altresì per la verifica della veridicità alla Corte dei conti, che a tal fine può avvalersi della competente Agenzia del territorio.
0. 9. 83. 1. Rubinato, Bragantini, Meroni, Pastore, Vanalli, Volpi, Bitonci, D'Amico, Giancarlo Giorgetti, Polledri, Simonetti.

  Sopprimere le parole: previa rideterminazione della relativa copertura finanziaria.
0. 9. 83. 2. Vanalli, Bragantini.

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ALLEGATO 4

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C. 5520 Governo).

EMENDAMENTI DI COORDINAMENTO APPROVATI

ART. 3.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-quater, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , che assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.
3.701. I Relatori.

  Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-quater, comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: , di cui all'articolo 243-quater con le seguenti: di cui all'articolo 243-ter.
3. 800. I Relatori.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere le parole: denominato: «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti in situazione di grave squilibrio finanziario».
4.7. I Relatori.

  Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: di quota parte delle risorse con le seguenti: della quota parte delle risorse assegnate agli locali.
4. 8. I Relatori.

ART. 9.

  Al comma 4, sostituire le parole: enti appartenenti ai livelli di governo sub-statale con le seguenti: enti territoriali.
9. 84. I Relatori.

ART. 10.

  Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:
  8. La partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non dà diritto alla corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi spese.
  9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 21. I Relatori.

ART. 11.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: n. 285 con le seguenti: n. 185.
11. 116. I Relatori.

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ART. 11.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: stimati con le seguenti: valutati.

  Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al medesimo periodo.
11. 117. I Relatori.