CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 ottobre 2012
729.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08005 Cazzola: Continuità occupazionale del personale della IGEI SpA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole Cazzola richiama l'attenzione sulla situazione occupazionale della Igei Spa, società che dal 1992 gestisce il patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS sulla base di un'apposita convenzione.
  La predetta società è stata posta in liquidazione, a far data dal 31 dicembre 1996, e l'Istituto conseguentemente avrebbe dovuto affidare in gestione il proprio patrimonio da reddito a società specializzate individuate tramite apposite gare.
  Con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 351 del 2001, è stato introdotto lo strumento della cartolarizzazione volto a valorizzare e vendere il patrimonio immobiliare pubblico; al fine quindi di garantire il processo di dismissione, avviato con le due operazioni di cartolarizzazione (nel 2001 SCIP 1 e nel 2002 SCIP 2), è stata consentita alla predetta società la prosecuzione della gestione fino al completamento della prevista dismissione immobiliare.
  L'INPS, in proposito, ha reso noto di avere, da ultimo, indetto una procedura ristretta di gara per l'affidamento del servizio di gestione amministrativa, tecnica e di supporto alla vendita mediante la selezione di un nuovo operatore; la gara è stata provvisoriamente aggiudicata, con determinazione del 13 giugno 2012, in attesa dell'esito finale delle verifiche – attualmente in corso – circa il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario, nonché all'esito dei ricorsi pendenti.
  Nelle more della stipula del contratto con il nuovo gestore, è stato mantenuto lo stesso assetto gestionale da parte della società Igei.
  Per quanto concerne la situazione del personale della società, specifico punto di interesse dell'Onorevole interrogante, l'Istituto ha reso noto di avere nel tempo ricercato soluzioni volte all'utilizzo del personale della società in questione anche mediante l'inserimento nei propri ruoli; tuttavia anche nella recente procedura di gara per la scelta del nuovo gestore, in assenza di specifiche previsioni normative e contrattuali in tal senso, non è stato possibile effettuare l'inserimento di che trattasi.
  In conclusione, nel ricordare che attualmente l'Inps risulta interessato da un complesso riassetto organizzativo e funzionale conseguente all'accorpamento dell'INPDAP e dell'ENPALS, faccio presente che l'Istituto ha assicurato la propria disponibilità ad individuare ogni possibile soluzione, volta a garantire la continuità occupazionale del personale Igei, da condividere con i Ministeri vigilanti anche nell'ambito del tavolo tecnico, operativo presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, sulle procedure di coordinamento della spesa del personale delle amministrazioni pubbliche.

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ALLEGATO 2

5-08110 Picierno: Inquadramento di lavoratori socialmente utili presso la regione Campania.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole Picierno – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulle problematiche occupazionali di alcuni Lavoratori Socialmente Utili impiegati dalla Regione Campania nelle attività del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale (STAP) di Caserta.
  In particolare tali lavoratori (9 unità), con la nota del 27 febbraio 2012 richiamata dall'onorevole Interrogante, hanno descritto al Ministro Fornero la loro posizione di tecnici specializzati in attesa di stabilizzazione da parte della Regione Campania, Ente dal quale sono utilizzati da 14 anni.
  In proposito, si fa presente che i suddetti lavoratori risultano compresi nel cosiddetto bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione che, alla data del 1o gennaio 2012, nel territorio della Regione Campania, contava complessivamente 5.549 Lavoratori Socialmente Utili e beneficiano degli assegni per le attività svolte (e degli assegni per il nucleo familiare) a valere sul predetto Fondo.
  Al fine di garantire la copertura, sino al 31 dicembre 2012, dei citati assegni, sono state assegnate risorse mediante apposita convenzione sottoscritta con la Regione Campania il 20 giugno scorso, pari a circa 41 milioni e 700 mila euro, di cui circa 41 milioni e 500 mila euro per gli assegni gravanti sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione ed i restanti per i costi di gestione dell'INPS.
  La predetta convenzione prevede anche, all'articolo 2, che le risorse eventualmente residuate dal pagamento degli assegni possano essere utilizzate «per agevolare i processi di stabilizzazione e di fuoriuscita dal bacino regionale dei medesimi soggetti, anche incentivando la loro assunzione con contributi a valere su risorse proprie della Regione Campania».
  Per completezza di informazioni circa il complesso delle risorse del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione destinate alla stabilizzazione di Lavoratori Socialmente Utili, faccio presente che, a tal fine, sono stati assegnati e trasferiti alla Regione Campania:
   risorse pari a 36 milioni di euro circa in relazione all'annualità 2008, per la stabilizzazione di 1.080 LSU e risorse pari a circa 27 milioni di euro in relazione all'annualità 2009, per la stabilizzazione di 677 lavoratori, mediante convenzione ex lege n. 244 del 2007;
   10 milioni di euro (stanziati una tantum), per la stabilizzazione di 300 lavoratori, mediante convenzione ex decreto-legge n. 159 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007.

  In conclusione nel ribadire l'attenzione dell'Amministrazione che rappresento sulla vicenda sollecitata dall'Onorevole interrogante, vorrei ricordare che l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro rientra tra i compiti e le funzioni conferite alle Regioni (come previsto dall'articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 469 del 1997).

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ALLEGATO 3

5-08136 Fedriga: Salvaguardia dei livelli occupazionali della Duke di Trieste.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Fedriga – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla situazione produttiva ed occupazionale della società Duke Grandi Marche spa, con sede legale e produttiva a San Dorlingo della Valle (TS), operante nel settore della lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne.
  La predetta società – in conseguenza della crisi generale che ha colpito l'economia nazionale ed internazionale – ha registrato un forte calo della domanda di mercato, con conseguente diminuzione del fatturato.
  Tale situazione è stata altresì aggravata dalle iniziative poste in essere da alcuni istituti di credito per la riduzione (fino anche al 70 per cento) dei fidi concessi alla società – con richiesta di rientro immediato per la parte oggetto di riduzione – nonché dal forte aumento dei tassi di interesse praticati sui fidi medesimi.
  Ne è conseguita l'impossibilità per la Duke Grandi Marche spa di pagare puntualmente i propri fornitori e una sempre maggiore difficoltà ad incassare quanto dovuto dai propri clienti, con un forte aumento degli insoluti.
  In siffatto contesto, l'azienda si è determinata ad avviare un piano di risanamento finalizzato alla ricerca di nuovi partner industriali, ad una generale revisione dell'organizzazione produttiva ed alla definizione di un accordo complessivo con gli istituti di credito.
  Al fine di consentire la realizzazione di tale piano e far fronte alla situazione di crisi, l'Azienda ha deciso di fare ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale, nei confronti dei propri dipendenti.
  Conseguentemente, lo scorso 13 luglio, presso la Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed i vertici aziendali si sono riunite per esperire l'esame congiunto della situazione aziendale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000.
  All'esito di tale incontro, le Parti hanno convenuto per il ricorso al trattamento di CIGS per crisi aziendale, per 12 mesi, a zero ore, a decorrere dal 23 luglio 2012, nei confronti dell'intero organico – pari a 57 lavoratori – occupato presso la società.
  Preciso al riguardo che la competente Direzione Generale per le politiche attive e passive per il lavoro del Ministero che rappresento ha reso noto che l'istruttoria amministrativa relativa alla istanza di CIGS si è conclusa e che, allo stato, il decreto di autorizzazione alla concessione del predetto trattamento risulta essere alla firma di competenza.
  Da ultimo – nell'informare che la società ha in corso una procedura di scioglimento e liquidazione – posso assicurare che il Governo – nelle sue diverse articolazioni – continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, anche nella prospettiva di esaminarne le principali criticità.

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ALLEGATO 4

7-00635 Codurelli: Indennità di buonuscita dei dipendenti di Poste Italiane SpA.

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

  Nel corso della seduta del 3 ottobre 2012, l'onorevole Codurelli ha presentato una nuova versione della risoluzione in oggetto indicata concernente il trattamento di quiescenza spettante al personale dipendente di POSTE ITALIANE spa.
  Al riguardo è opportuno ricordare che il processo di privatizzazione di POSTE ITALIANE spa ha avuto inizio con l'emanazione del decreto-legge n. 390 del 1993 – dapprima reiterato con il decreto-legge n. 487 del 1993 e poi convertito nella legge n. 71 del 1994 – che ha segnato l'avvio del passaggio dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni nell'ente pubblico economico POSTE ITALIANE.
  Il provvedimento ha, tra l'altro, previsto che – a decorrere dal 1o agosto 1994 – al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente POSTE ITALIANE provvedesse l'Istituto Postelegrafonici, applicando la normativa prevista per il personale statale.
  Successivamente, l'articolo 2, comma 27, della legge n. 662 del 1996 (Finanziaria per l'anno 1997) ha differito al 1o gennaio 1998 il termine per la definitiva privatizzazione dell'amministrazione delle poste e delle comunicazioni. Tale termine è stato poi ulteriormente prorogato al 1o marzo 1998 a seguito di delibera C.I.P.E. del 18 dicembre 1997.
  In ragione del completamento del procedimento di privatizzazione, l'articolo 53, comma 6, lettera a), della legge n. 449 del 1997 (Finanziaria per l'anno 1998) ha disposto che al personale dipendente di POSTE ITALIANE spa spetta – per il servizio prestato a decorrere dal 28 febbraio 1998 – il trattamento di fine rapporto (T.F.R.), di cui all'articolo 2120 del codice civile, e – per il periodo lavorativo antecedente – l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente anteriormente alla suindicata data.
  Dal dettato normativo discende, pertanto, che:
   i dipendenti cessati dai servizio entro il 28 febbraio 1998 hanno diritto a percepire esclusivamente l'indennità di buonuscita, calcolata in conformità alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 (Testo Unico delle norme in materia di prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) (1).
   i dipendenti cessati dal servizio dopo il 28 febbraio 1998, avranno diritto a percepire l'indennità di buonuscita – per il periodo dalla data di assunzione al 28 febbraio 1998 – nonché – per il periodo dal 1o marzo 1998 alla data del collocamento a riposo – il T.F.R., ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, come modificato dalla legge n. 297 del 1982.

  Per questi ultimi, pertanto, l'anzianità di servizio maturata fino al 28 febbraio 1998 rileverà ai fini del calcolo previsto
  (1) L'articolo 3 del decreto stabilisce che l'indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi della base contributiva quanti sono gli anni di servizio computabili e che per la determinazione di tale base si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o l'ultima retribuzione integralmente percepiti.Pag. 126
per la liquidazione dell'indennità di buonuscita, mentre l'anzianità maturata dal marzo 1998 alle dipendenze di POSTE ITALIANE spa, sino al collocamento a riposo, inciderà sul calcolo del T.F.R., secondo la disciplina privatistica di cui all'articolo 2120 del codice civile.
  Si ricorda, infine, che il citato comma 6 dell'articolo 53 ha disposto la soppressione della gestione separata istituita presso l'istituto postelegrafonici (IPOST) per l'erogazione dell'indennità di buonuscita alla cui liquidazione provvede una gestione commissariale.
  Tanto premesso, con riferimento a quanto rilevato nel presente atto di indirizzo in ordine alla individuazione di soluzioni volte a consentire un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita nonché una corresponsione della stessa pur in costanza del rapporto di lavoro, si precisa quanto segue.
  L'indennità di buonuscita dovuta al personale postelegrafonico – relativa alla parte del rapporto avente natura pubblicistica – è disciplinata, in via generale, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 e, per quanto qui interessa, dalla suindicata legge n. 449 del 1997 che – nel confermare che la stessa buonuscita va calcolata in base alla normativa in vigore alla data della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni – non prevede alcuna forma di rivalutazione dell'indennità in argomento.
  Del resto, anche l'interpretazione letterale dell'articolo 53 della legge n. 449 del 1997 conduce a tale conclusione in quanto la norma – facendo esclusivo riferimento all'indennità «maturata» – stabilisce che la prestazione debba essere calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998.
  Al riguardo, occorre ricordare la Corte di Cassazione – riprendendo le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 366 del 2006 – ha escluso il denunciato contrasto con gli articoli 3 e 6 della Costituzione dell'articolo 53, comma 6, lettera a) della legge n. 449 del 1997, nella parte in cui non prevede alcuna forma di indicizzazione o di adeguamento monetario per l'indennità di buonuscita maturata dai dipendenti dell'ente POSTE ITALIANE alla data di trasformazione dell'ente in società per azioni durante il periodo intercorrente detta data e la cessazione del rapporto di lavoro (ex multis Cass. Civ. Sez. lav. sentenza n. 17989/2011).
  In ordine al contenzioso giudiziario avente ad oggetto la rivalutazione della indennità di buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza, occorre precisare che la Corte di Cassazione – sulla scorta delle argomentazioni svolte dalla Consulta nella sentenza n. 366 del 2006 – ha suffragato la legittimità di calcolo dell'indennità di buonuscita sulla base della retribuzione maturata al 28 febbraio 1998, momento a partire dal quale il dipendente postale matura il diritto al trattamento di fine rapporto.
  La Suprema Corte, in particolare, con sentenza del 17 settembre 2009, ha respinto – sulla scorta dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 366 del 2007 – sia la richiesta di computo dell'indennità di buonuscita sulla base del trattamento retributivo in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sia il riconoscimento in favore della indennità di interessi e rivalutazione monetaria.
  In ordine ai tempi di corresponsione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti di Poste Italiane spa, va precisato che – alla data del 28 febbraio 1998 – non risulta maturato alcun diritto all'indennità di buonuscita in favore del lavoratore, in quanto il rapporto di lavoro è proseguito – sia pure sotto una veste giuridica diversa – con il medesimo datore di lavoro.
  Diversamente, l'immediato pagamento al 28 febbraio 1998 dell'indennità in parola sarebbe stato possibile solo previa interruzione del rapporto di lavoro e previa costituzione – a decorrere dal 1o marzo 1998 – di una nuova posizione giuridica ed economica, con conseguente pregiudizio per il lavoratore.
  La giurisprudenza, al riguardo, è stata sempre costante nel ritenere applicabile la Pag. 127disciplina di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 1997, secondo cui i trattamenti di fine servizio sono corrisposti ai dipendenti pubblici decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tale disciplina è stata peraltro successivamente modificata dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge n. 138 del 2011 (cosiddetta manovra bis di agosto) che ha elevato a 24 mesi il suindicato termine e ha introdotto anche per le tipologie di lavoro in precedenza escluse un termine dilatorio di sei mesi.
  Per ciò che concerne l'impossibilità per i dipendenti di POSTE ITALIANE spa di ottenere un'anticipazione dell'indennità di buonuscita l'Istituto ha precisato che l'articolo 26, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 ha espressamente previsto che in materia di indennità di buonuscita non si fa luogo alla corresponsione di acconti.
  Occorre ricordare, in proposito, che la Corte Costituzionale – con sentenza n. 9/2000 – ha ritenuto conforme al dettato costituzionale il decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 nella parte in cui non prevede la possibilità di accordare ai richiedenti anticipazioni sull'indennità di buonuscita.
  Con riferimento alle richieste dei dipendenti di POSTE ITALIANE spa volte ad avere conoscenza dell'esatto ammontare del valore della buonuscita maturato al 28 febbraio 1998, la Gestione Commissariale del Fondo Buonuscita per i lavoratori delle Poste italiane ha reso noto di aver dato sollecito riscontro alle centinaia di richieste pervenute e che comunque, a breve, sul sito internet sarà disponibile un servizio mediante il quale gli interessati potranno effettuare autonomamente il calcolo dell'indennità.
  Riguardo all'ammontare della somma «bloccata» dal fondo, occorre rilevare che il Fondo Buonuscita non si configura come «fondo chiuso», all'interno del quale sono già confluite, e dunque presenti, le somme che la Gestione Commissariale dovrà, di volta in volta, liquidare a titolo di indennità di buonuscita.
  Le dotazioni iniziali del Fondo si sono infatti progressivamente esaurite e, allo stato, la Gestione Commissariale provvede alla liquidazione dell'indennità di buonuscita attingendo dal bilancio dello Stato.
  Con riferimento alla seconda parte del primo impegno, la Gestione Commissariale del Fondo Buonuscita ha fornito il documento (Allegato 1) relativo alla consistenza del patrimonio immobiliare di sua proprietà e alla relativa destinazione d'uso.
  In base a quanto suesposto, emerge che il pertinente quadro normativo, di cui la stessa Consulta ha affermato la conformità a Costituzione, non consente di accedere alle pur comprensibili istanze sottese al presente atto di indirizzo.
  Si osserva al riguardo che – pur volendo tenere nella più adeguata considerazione tali istanze – il loro pieno accoglimento comporterebbe l'allocazione di ingenti risorse finanziarie, la cui possibilità di reperimento deve essere valutata alla luce dell'attuale difficile quadro congiunturale.

Proposta di riformulazione degli impegni:

  Impegna il Governo ad assumere ogni utile iniziativa che consenta di conoscere la consistenza del patrimonio immobiliare cui il suddetto fondo è dotato e la relativa destinazione d'uso;

  Qui di seguito le ragioni della richiesta di riformulazione del primo impegno.
  Con riferimento alla prima parte dell'impegno chiesto dall'onorevole Codurelli, inerente all'ammontare della somma «bloccata» dal fondo, occorre rilevare che il Fondo Buonuscita non si configura come «fondo chiuso», all'interno del quale sono già confluite, e dunque presenti, le somme che la Gestione Commissariale dovrà, di volta in volta, liquidare a titolo di indennità di buonuscita. Le dotazioni iniziali del Fondo si sono infatti progressivamente esaurite e, allo stato, la Gestione Commissariale provvede alla liquidazione dell'indennità di buonuscita attingendo dal bilancio dello Stato.

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  Impegna il Governo a valutare la possibilità, compatibilmente con gli effetti finanziari, di adottare eventuali iniziative, anche di natura normativa, che consentano ai lavoratori di Poste Italiane spa di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, nonché per consentire il diritto alla corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro.

  Qui di seguito le ragioni della richiesta di riformulazione del secondo impegno.
  Si propone di attenuare la portata prescrittiva dell'impegno inizialmente formulato fine di tenere in considerazione, nella valutazione che coinvolgerebbe diversi Dicasteri (Economia e finanze e Sviluppo economico), gli attuali vincoli di bilancio.

  Qui di settato le ragioni della richiesta di eliminazione del terzo impegno.
  Il terzo impegno proposto dall'onorevole interrogante non può essere accolto in quanto, sotto il profilo istituzionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha il potere di impartire direttive alla società Poste italiane, segnatamente per ciò che consente l'esercizio dell'attività negoziale (il che, oltretutto, si tradurrebbe in una sorta di vincolo indiretto anche a carico della parte sindacale, oltre a tradursi in un'ingerenza sull'esercizio dell'ordinaria attività gestionale della società, operante in regime di diritto privato).

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ALLEGATO 5

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C. 5520 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato il decreto-legge n. 174 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C. 5520);
   considerato che il provvedimento mira a introdurre misure dirette al contenimento delle spese delle regioni e degli enti locali, secondo un metodo finalizzato a far concorrere anche le autonomie territoriali alle politiche di risparmio adottate a livello nazionale, nonché a promuovere più efficaci controlli sulle spese di tali enti;
   rilevata l'opportunità che le Commissioni di merito, anche in ragione delle loro attribuzioni, valutino con la massima attenzione i profili di possibile invasione, con legge statale, delle competenze costituzionalmente riservate alla legge regionale;
   giudicato opportuno, in ogni caso, mantenere il contenuto del presente parere nell'ambito dei confini dettati dalle materie di competenza della XI Commissione;
   preso atto, in proposito, delle disposizioni in materia previdenziale di cui all'articolo 2, comma 2, che intendono delimitare l'erogazione di trattamenti pensionistici in favore dei titolari di cariche regionali e promuovere l'adozione, da parte di tutte le regioni, di proprie leggi finalizzate a introdurre il regime contributivo pro rata, abolendo l'istituto del vitalizio;
   osservato che il citato comma 2 dovrebbe meglio precisare, per un verso, che le nuove disposizioni inserite nel decreto non operano per le regioni che hanno già adottato proprie leggi regionali (ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 138 del 2011), avendo esse già introdotto il regime contributivo pro rata e abolito l'istituto del vitalizio, e, per altro verso, che per le regioni che non abbiano ancora adottato le relative leggi regionali è comunque fissato un divieto di erogare prestazioni pensionistiche, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, al di fuori delle eccezioni espressamente individuate;
   rilevato che i relatori presso le Commissioni di merito hanno predisposto l'emendamento 2.81, diretto a trasferire dal comma 2 al comma 1 le predette disposizioni, anche al fine di vincolare l'erogazione di quote di trasferimenti erariali – tra l'altro – anche all'adozione di leggi regionali su vitalizi e previdenza, nonché di chiarire in maniera più esplicita i criteri che devono guidare la legislazione regionale in materia;
   preso atto delle norme di cui l'articolo 11 in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, laddove si prevedono anche interventi per i lavoratori delle zone colpite dal sisma del maggio 2012;Pag. 130
   apprezzato, in particolare, il comma 6 del predetto articolo 11, che proroga al 16 dicembre 2012, tra gli altri, anche il termine entro il quale effettuare, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 2, ovvero riformulando l'emendamento 2.81 dei relatori, occorre precisare che le nuove disposizioni in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici per i titolari di organi regionali non operano per le regioni che hanno già adottato proprie leggi regionali (ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 138 del 2011), qualora esse abbiano introdotto il regime contributivo pro rata e abolito l'istituto del vitalizio;
   b) al medesimo articolo 2, comma 2, ovvero intervenendo sull'emendamento 2.81 dei relatori, la disposizione andrebbe riformulata nel senso di prevedere che per le regioni che non abbiano ancora adottato le relative leggi regionali – sino all'approvazione delle stesse leggi regionali – è comunque fatto divieto di erogare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, prestazioni pensionistiche in favore delle cariche ivi elencate, salvo che non ricorrano contestualmente le eccezioni individuate dalle lettere a) e b) del citato comma 2.