CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 ottobre 2012
729.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (C. 5520 Governo).

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 5520 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012,
   considerato che l'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 3, relativo alla costruzione di edifici scolastici, aggiunge un periodo alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 2012, in base al quale le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati dal sisma sono prioritariamente destinate alla costruzione di edifici in sedi nuove o diverse nel caso in cui la programmazione della rete scolastica così preveda;
   ricordato che il decreto-legge n. 74 del 2012, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», ha previsto all'articolo 4-bis, inserito in sede di conversione in legge del decreto-legge a seguito dell'approvazione di un apposito emendamento sottoscritto dall'Onorevole Manuela Ghizzoni, che «per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, sono adottate le seguenti misure: a) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotte di pari importo le risorse di cui alla delibera del CIPE di riparto, per l'anno 2012, del fondo previsto dal citato articolo 32, comma 1; b) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, per far fronte agli oneri connessi all'utilizzo delle necessarie risorse umane e strumentali disponibili, ivi compresi quelli derivanti dal riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso e dal rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a Pag. 81500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di parte corrente.»;
   considerata l'opportunità di evitare che i lavoratori residenti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 ricevano una busta paga di importo estremamente ridotto per il mese di novembre, a causa dell'obbligo di restituzione entro il prossimo 16 dicembre di tutte le imposte e contributi previdenziali sospesi, per effetto dell'articolo 11, commi 5 e 6, nonché a causa delle le ritenute IRPEF non trattenute in precedenza, le quali ridurranno lo stipendio nel limite di un quinto della paga netta;
   valutata l'esigenza, in generale, di ampliare la platea di destinatari delle misure di fiscalità agevolata e di finanza agevolata recate dall'articolo 11 a favore dei cittadini e delle imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012;
   ritenuta, in particolare, l'opportunità di introdurre un meccanismo di finanziamento assistito da garanzia dello Stato non solo per le sole aziende che hanno subito danni diretti, ma anche per le aziende agricole, i liberi professionisti e anche per le imprese che hanno subito danni indiretti;
   considerata l'opportunità, inoltre, di introdurre il limite di rivalsa nei limiti di un quinto dello stipendio anche per la restituzione dei contributi previdenziali e assistenziali non versati dai lavoratori dipendenti;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   si provveda a coordinare le disposizioni recate dall'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 3, del decreto-legge in esame con le disposizioni recate dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 74 del 2012, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», al fine di evitare sovrapposizioni di disposizioni di contenuto simile ed evitare incertezze nell'applicazione delle norme;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di differire il termine finale, individuato nel prossimo 16 dicembre, previsto dall'articolo 11, commi 5 e 6, per restituire tutte le imposte e i contributi previdenziali sospesi;
   b) si valuti l'opportunità di ampliare la platea di destinatari delle misure di fiscalità agevolata e di finanza agevolata recate dall'articolo 11;
   c) si valuti l'opportunità, all'articolo 11, di introdurre un meccanismo di finanziamento assistito da garanzia dello Stato non solo per le aziende che hanno subito danni diretti, ma anche per le aziende agricole, i liberi professionisti e per le imprese che hanno subito danni indiretti;
   d) si valuti l'opportunità, all'articolo 11, di introdurre il limite di rivalsa nei limiti di un quinto dello stipendio anche per la restituzione dei contributi previdenziali e assistenziali non versati dai lavoratori dipendenti.

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ALLEGATO 2

7-00867 Antonino Russo: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno. 7-00921 Centemero: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

RISOLUZIONE APPROVATA

  La VII Commissione,
   premesso che:
    il decreto direttoriale n. 7 del 16 aprile 2012 recante la disciplina «dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione su sostegno per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero», ha predisposto la riconversione del personale docente in esubero attraverso l'attivazione di corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;
    con tale decreto, il personale docente in esubero viene ricollocato sul sostegno senza tenere conto dei bisogni e dei diritti degli alunni con disabilità;
    il costo dei corsi a numero programmato, come stabilito dal comma 3 dell'articolo 1, è coperto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel decreto direttoriale si legge che, al fine di realizzare un'offerta formativa «flessibile», i corsi sono attivati in tre moduli, ciascuno equivalente a 20 crediti formativi universitari (CFU), corrispondenti rispettivamente a un livello base, intermedio e avanzato;
    l'accesso è su base volontaria ma il docente soprannumerario che decidesse di non aderire rischierebbe di rientrare nel profilo previsto dalla legge n. 183 del 2011, con la ricollocazione forzata in altro ramo della pubblica amministrazione e, se ciò non fosse possibile, con la cassa integrazione, seguita da un possibile licenziamento;
    tutto ciò nonostante il 12 aprile 2012, il sottosegretario Rossi Doria, rispondendo all'interpellanza urgente n. 2-01436 recante «Iniziative per dare una soluzione definitiva al problema degli esuberi del personale docente» in cui si chiedeva al Governo cosa intendesse fare con gli esuberi del mondo della scuola, affermava che «con riferimento ai corsi di riconversione, si precisa che nessun corso di riconversione professionale sul sostegno è partito, né, per ora, è stato pianificato»;
    il decreto, pertanto, contraddice in modo evidente le parole del Sottosegretario, penalizzando certamente i docenti precari specializzati per le attività di sostegno che, il prossimo anno scolastico, con matematica certezza, rimarranno senza lavoro;
    il provvedimento così concepito non tiene conto del diritto alla qualità dell'insegnamento, penalizzando gli alunni e gli studenti con disabilità che si troveranno come docenti di sostegno persone formate troppo frettolosamente;
    la riconversione riguarderà oltre 10.000 unità di personale in esubero e, di riflesso, altrettanti docenti precari già abilitati sul sostegno;
    i docenti di sostegno a tempo indeterminato hanno conseguito la specializzazione Pag. 83attraverso corsi biennali di 1280 ore, corsi SISS post specializzazione, corso di laurea in scienze della formazione primaria, hanno arricchito il loro curriculum di nuovi titoli di laurea, master, perfezionamento e posseggono esperienze ultra decennali;
    tale provvedimento, quindi, non tiene assolutamente nella giusta considerazione l'importanza degli articolati percorsi formativi effettuati dai docenti specializzati sul sostegno, trascurando – inoltre – importanza delle competenze acquisite e sperimentate quotidianamente;
    i docenti specializzati sul sostegno con maggiore esperienza sono stati finora penalizzati dal sistema di reclutamento attraverso le quattro aree divise nell'ambito della scuola superiore che non tenendo conto del punteggio danneggia, a tutto svantaggio degli alunni con disabilità, proprio i docenti con maggiore punteggio maturato nei tanti anni di servizio;
    un altro esito irrazionale che si verrebbe a determinare, già da settembre, sarebbe il sorpasso a danno degli insegnanti di sostegno di ruolo che da diversi anni operano nella stessa scuola. Infatti, questi sarebbero superati nelle graduatorie d'istituto dai «soprannumerari» convertiti in insegnanti di sostegno, poiché la maggior parte degli stessi dispone di tanti anni di servizio. Ciò ovviamente, non garantirebbe più la continuità didattica che per i disabili rappresenta più che mai un indicatore di efficacia formativa e psicologica importantissimo;
    il decreto n. 7/2012, pertanto, non tiene assolutamente conto del bisogno formativo di docenti cui sarà consegnato il delicatissimo compito del lavoro con alunni e studenti con disabilità ed impone ai docenti soprannumerari di sostituire altri in un lavoro che non dovrebbe, per specifica natura, essere una imposizione o un ripiego rispetto alla perdita del lavoro;
    una mancata correzione di marcia, a partire dal ritiro del decreto stesso, porterebbe inevitabilmente a nuovi contenziosi di massa i cui esiti giurisprudenziali appaiono scontati e le cui condanne causerebbero con i potenziali risarcimenti un ingente danno alle casse statali,

impegna il Governo a

   1) valutare in sede di applicazione dell'articolo 5 comma 3 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 87/2010, dell'articolo 5 comma 3 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 88/2010, dell'articolo 10 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 89/2010, dell'articolo 50 comma 1 lettere a, b, c del DL 5 del 2012 l'individuazione di modalità alternative per l'utilizzo del personale docente in esubero che non pregiudichino le aspettative del personale precario e che salvaguardino il diritto alla qualità della formazione degli alunni con disabilità e la professionalità dei docenti già abilitati per il sostegno e dei docenti in esubero, favorendo l'utilizzo di questi ultimi nelle attività previste dai regolamenti e dalle leggi sopra citate sia nelle singole istituzioni scolastiche sia in rete;
   2) valutare l'opportunità di utilizzare e di riqualificare, su base volontaria, i docenti in esubero a supporto degli Uffici Scolastici Territoriali e Regionali, dove si individuino e riscontrino carenze di organico, o di altri comparti della Pubblica Amministrazione sulla base di accordi interministeriali.
(8-00204) «Antonino Russo, Centemero, Enzo Carra, Siragusa, Frassinetti, Capitanio Santolini, Ghizzoni, Palmieri, Carlucci, Bachelet, Pagano, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Mazzarella, Melandri, Levi, Lolli, Pes, Tocci, Schirru».

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ALLEGATO 3

7-00864 Zazzera: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

RISOLUZIONE APPROVATA

  La VII Commissione cultura scienza e istruzione,

impegna il Governo

a valutare in sede di applicazione dell'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012 la possibilità di utilizzare il personale in esubero come dotazione organica aggiuntiva nell'istituto in cui hanno la titolarità per svolgere tutte quelle mansioni di supporto alla didattica, come i corsi di recupero e di potenziamento, e soprattutto gli incarichi di supplenza a copertura del personale improvvisamente assente.
(8-00205) «Zazzera, Di Giuseppe, Granata».

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ALLEGATO 4

7-00961 Rivolta: Iniziative volte ad incrementare le risorse per l'editoria.

RISOLUZIONE APPROVATA

  La VII Commissione,
   premesso che:
    il sostegno pubblico all'editoria, che da sempre ha rappresentato un sostegno al pluralismo dell'informazione a livello locale e nazionale, è diminuito drasticamente negli ultimi anni passando da 414 milioni nel 2009 a 138 milioni nel 2012;
    i tagli apportati in maniera conseguente a tutte le testate hanno generato una situazione di grave crisi dell'intero settore, che, a fronte di un fabbisogno di 140 milioni, ha a disposizione il fondo editoria con soli 53 milioni di euro. È a rischio la sopravvivenza stessa di un centinaio di giornali di diverso orientamento politico e culturale che rispondono al diritto inalienabile di informare ed essere informati, previsto dall'articolo 21 della Costituzione;
    i contributi relativi al 2010 sono stati decurtati del 15 per cento e i contributi relativi all'anno 2011, che verranno erogati entro il 31 dicembre del 2012, subiranno un ulteriore taglio del 20 per cento, causando così una sopravvenienza passiva complessiva del 35 per cento per le aziende interessate;
    sono circa 4.000 i dipendenti che rischiano il proprio posto di lavoro a causa dei tagli all'editoria e alla conseguente chiusura delle testate, e i soldi pubblici (sicuramente molti di più di quelli necessari a pareggiare il Fondo editoria) dovranno essere utilizzati per gli ammortizzatori sociali per questi 4.000 dipendenti;
    i contributi pubblici all'editoria hanno avuto negli anni un andamento spesso dispersivo con finanziamenti a pioggia e senza criteri selettivi: la volontà di intervenire con decisione per limitare il contributo alle sole testate che veramente vendono le copie che stampano è quanto mai condiviso, soprattutto in questo momento di grave crisi in cui gli sprechi devono essere eliminati senza esitazione, ma l'attuale esiguità del Fondo editoria decreterà la chiusura proprio di quei giornali che hanno svolto per anni un'opera di pubblico interesse;
    in occasione dell'approvazione presso la Camera dei deputati dell'A.C. 5322, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale, è stato accolto l'ordine del giorno 9/5322/10 a firma Giulietti-Comaroli in cui il Governo si impegna ad integrare, fino alla copertura del fabbisogno, le risorse a disposizione del fondo editoria con 87 milioni di euro,

impegna il Governo

ad assumere tempestivamente ogni iniziativa di competenza per incrementare le risorse per l'editoria conformemente agli impegni assunti con l'ordine del giorno di cui in premessa, al fine di raggiungere una quota di risorse complessivamente non inferiore a 120 milioni di euro, anche per Pag. 86evitare ulteriori conseguenze negative sotto il profilo occupazionale.
(8-00207) «Rivolta, Giulietti, Barbieri, De Biasi, Comaroli, Renato Farina, Levi, Caparini, Frassinetti, Mazzuca, Gianni, Coscia, Lainati, Granata, Enzo Carra, Grimoldi, Cavallotto, Goisis».

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ALLEGATO 5

5-07204 Palmieri: Modifiche al codice dei beni culturali per la pubblicazione on line delle foto dei monumenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Palmieri richiede al Ministero che qui rappresento se intenda assumere iniziative legislative volte alla modifica del Codice dei beni culturali e del paesaggio nella parte che disciplina le riproduzioni di beni culturali da parte di privati per finalità di studio e di valorizzazione.
  Colgo l'occasione offertami dall'onorevole interrogante per precisare che questo Ministero ha, invero, avviato un iter legislativo, con una proposta di integrazione del Codice dei beni culturali diretta proprio ad introdurre specifiche ipotesi di liberalizzazione in materia di licensing dei beni culturali.
  La disciplina in materia di riproduzione dei beni culturali, appare effettivamente non al passo con i tempi e, in particolare, con le esigenze derivanti dalla circolazione dei contenuti sulla rete internet. Per altro verso, l'imposizione di un rigido sistema di restrizioni alla circolazione delle immagini di beni culturali, anche ove effettuate per scopi non lucrativi (e, in particolare, per finalità di studio o di creazione artistica o letteraria) appare non pienamente rispondente al dettato costituzionale, che – da un lato – pone a carico della Repubblica il compito di promuovere la cultura (articolo 9, primo comma) e – dall'altro – sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero.
  Preciso, al riguardo, che la riproduzione di beni culturali per uso personale o per motivi di studio non è soggetta, già sulla base della normativa vigente, al pagamento di canoni (v. articolo 108, comma 3, Codice dei beni culturali e del paesaggio), ma deve comunque, allo stato, essere sempre assentita dall'Amministrazione (artt. 106 e 107 del Codice).
  La proposta di questo Ministero si muove su due piani: modifica l'attuale comma 3 dell'articolo 108 del Codice dei beni culturali estendendo le ipotesi di esenzione del canone di riproduzione ai privati, purché essa sia richiesta per finalità di valorizzazione attuate senza scopo di lucro neanche indiretto, ed introduce un nuovo comma (il comma 3 bis) allo stesso articolo 108.
  Tale ultima previsione dispone che siano in ogni caso libere e soggette unicamente alla previa comunicazione al Ministero, al fine dell'esecuzione dei dovuti controlli, la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, ne l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose e la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.
  Ambedue le predette attività devono essere attuate per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, senza scopo di lucro, neanche indiretto.
  La nuova disposizione elimina la necessità della concessione, sostituendola con una comunicazione al Ministero, ove non ricorrano esigenze di tutela del bene, ossia, come dianzi riferito, in tutti i casi in cui la riproduzione non comporti un contatto fisico con la cosa.Pag. 88
  Il Ministero riceverà solo una comunicazione, al fine di poter esercitare i propri poteri di controllo, anche a campione, per verificare la compatibilità degli usi del bene culturale con le esigenze di tutela (articolo 20, comma 1, e articolo 106, comma 2-bis, del Codice) e quindi accertando che effettivamente la riproduzione avvenga con modalità non pregiudizievoli per la conservazione o il decoro del bene culturale. Nonché per verificare che la riproduzione sia finalizzata effettivamente ad uno degli scopi previsti dalla norma e che non avvenga, invece, per finalità lucrative.
  L'immagine divulgata, in quanto a bassa risoluzione, potrà difficilmente essere usata da terzi per fini di lucro. In ogni caso, peraltro, i terzi eventualmente interessati all'uso dell'immagine stessa per fini di lucro non sono in alcun modo esonerati dal pagamento del canone. Essi, quindi, ove intendessero sfruttare commercialmente l'immagine reperita in rete dovrebbero chiedere la concessione e versare il corrispettivo dovuto, non dissimilmente da quanto già oggi avviene nel caso in cui un imprenditore intenda avvalersi per fini di lucro dell'immagine di un bene culturale pubblicata – ad esempio – su una guida turistica o su un catalogo d'arte.
  La proposta legislativa sopra brevemente delineata è stata inserita nello «Schema di disegno di legge recante nuove disposizioni di semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese» approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 ottobre 2012 e di prossima presentazione alle Camere.
  Non posso che auspicare, proprio in questa sede, che il Parlamento possa riuscire, nell'arco della Legislatura, a concluderne positivamente l'esame.

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ALLEGATO 6

5-07789 De Pasquale: Sul personale docente dichiarato inidoneo all'insegnamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare in discussione si richiedono una serie di misure a favore dei docenti destinatari della disposizione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, che prevede il transito di coloro che risultano per motivi di salute non inidonei alla funzione docente nei ruoli del personale ATA.
  In particolare, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento agli impegni contenuti nell'ordine del giorno n. 9/05389/140, accolto dalla Camera in sede di approvazione della suddetta legge di conversione.
  Per quanto riguarda l'applicazione al personale in questione delle disposizioni pensionistiche previgenti alle norme di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, non può che farsi presente come ciò presupporrebbe l'adozione un apposito provvedimento legislativo, che come tale rimane subordinato agli equilibri di finanza pubblica.
  Riguardo alle varie perplessità sollevate nell'atto parlamentare con riferimento agli effetti che deriverebbero dall'attuazione della disposizione in esame, si precisa che il decreto ministeriale di cui al comma 15 del predetto articolo 14, con il quale verranno stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione della citata disposizione, prevede, come auspicato dagli interroganti, che nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità del personale A.T.A., sia prevista l'assegnazione di non più di un'unità del personale transitato nei medesimi ruoli per ciascuna istituzione scolastica.
  In merito, poi, al possibile disservizio che deriverebbe a carico delle segreterie scolastiche e dei laboratori didattici a seguito delle assenze per motivi di salute del personale ivi transitato, si tratta di una valutazione che dovrà essere compiuta dalle singole istituzioni scolastiche e che, da un punto di vista più generale, non sembra in contraddizione con l'obiettivo primario della succitata legge di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane comunque disponibili.
  Riguardo alla possibilità di trasferimento del docente transitato nei ruoli ATA in una provincia diversa rispetto a quella nella quale si è prestato il servizio come docente, lo stesso può comunque avvenire soltanto a seguito di specifica richiesta dell'interessato.
  Per quel che concerne, infine, il nocumento arrecato ai precari della scuola, per effetto della assegnazione dei posti ATA al personale in argomento, appare opportuno ricordare che a seguito dei mirati interventi degli ultimi anni sulle dotazioni organiche nazionali, è stato possibile definire un piano assunzionale che ha permesso l'immissione in ruolo di 36.000 unità di personale ATA nel decorso anno scolastico 2011/2012 e di 6.500 unità per il corrente anno scolastico 2012/2013.

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ALLEGATO 7

5-07972 Siragusa: Sul fenomeno della dispersione scolastica in Sicilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante pone all'attenzione l'importanza dell'attività dell'Osservatorio per le azioni di contrasto alla dispersione scolastica della provincia di Palermo, ed in particolare l'attività del Servizio psicopedagogico che ha consentito la crescita di una cultura orientata alla prevenzione delle situazioni di disagio psico-educativo, lamentando la riduzione del contingente degli operatori psicopedagogici in Sicilia.
  Mi sia permesso ricordare la grande attenzione che questo Governo ha dedicato alle politiche per il contrasto alla dispersione scolastica, fenomeno la cui incidenza costituisce fonte di vera preoccupazione, in speciale maniera nel Mezzogiorno.
  Per quanto riguarda l'impegno del solo Ministero dell'istruzione, si ricordano, in particolare, due principali azioni specifiche: il sostegno progettuale e organizzativo alla realizzazione dei progetti per le aree a rischio finanziati con le risorse di cui all'articolo 9 del contratto collettivo nazionale del comparto scuola; e la realizzazione del Piano nazionale di orientamento nell'ambito del quale è stata rivolta, fin dal suo avvio, particolare attenzione al confronto e al collegamento con il livello scolastico regionale.
  Ma, come l'interrogante ben sa, in aggiunta, con il Piano Azione e Coesione, di concerto tra il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero dell'interno e il MIUR sono stati destinati un totale di 100 milioni di euro al finanziamento e alla programmazione di politiche attive e innovative per il contrasto alla dispersione scolastica, ed entro un mese avremo i prototipi vincitori del bando per le scuole capofila pubblicato il 3 agosto, i quali potranno cominciare ad operare sin dal gennaio 2013. Ho seguito e personalmente continuo a seguire tutte le fasi di questo processo.
  Proprio alla luce di questo contesto e della rilevanza dei fenomeni di dispersione scolastica nella regione Sicilia il Direttore scolastico regionale dopo una prima assegnazione di n. 40 posti di operatore psicopedagogico, di cui 19 per la provincia di Palermo, ha provveduto a un'ulteriore assegnazione di 6 posti, per un totale di 46 di cui 25 a Palermo.
  Tale significativo incremento di risorse umane destinate al progetto è stato effettuato considerate le recenti disposizioni sulla revisione della spesa, nonché il contratto collettivo integrativo 2012/2013 che consente l'utilizzazione di docenti su progetti autorizzati, solo in presenza di esubero a livello provinciale.

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ALLEGATO 8

5-08038 Zazzera: Sui docenti non abilitati con almeno 360 giorni di servizio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La particolare situazione dei docenti non abilitati inseriti nella graduatorie di terza fascia, illustrata dagli Onorevoli interroganti, è stata più volte affrontata in occasione di precedenti atti di sindacato ispettivo riguardanti il medesimo argomento.
  Per quanto riguarda, in particolare, la partecipazione di tali docenti al tirocinio formativo attivo (TFA), si fa presente che è in corso di definizione un decreto ministeriale modificativo del regolamento n. 249 del 2010 con previsione di una sessione speciale di TFA riservata al personale non abilitato in possesso di determinati requisiti di servizio.
  Lo schema del predetto decreto, sul quale si sono già espressi gli organi consultivi del Ministero, sarà a breve inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.
  Si ricorda comunque che ai sensi del citato regolamento n. 249 del 2010 per l'ammissione ai tirocini i titoli culturali e di servizio posseduti da ciascun aspirante integrano il punteggio attribuito all'esito del test preselettivo, della prova scritta e della prova orale.
  Più precisamente, a norma del comma 13 dell'articolo 15 del suddetto regolamento, il servizio maturato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b), relativi al tirocinio, e 9 dei crediti formativi di cui all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d), relativi alle didattiche e ai laboratori.
  Il successivo comma 14 stabilisce inoltre che a parità di punteggio prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche.
  Nell'atto di sindacato ispettivo si segnala poi la circostanza che il Ministero non avrebbe comunicato il numero esatto di docenti non abilitati.
  Si tratta in realtà di un dato non conoscibile attraverso la banca dati del sistema informativo del Ministero in quanto non tutti i contratti di supplenza vengono acquisiti dallo stesso, né il dato del servizio è comunicato nelle procedure di elaborazione delle graduatorie. Gli aspiranti vengono inseriti nelle graduatorie d'istituto ciascuno con il punteggio dichiarato e verificato dalle scuole sulla base della documentazione allegata alla domanda.
  Quanto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro in ragione del reiterarsi di una serie di contratti a tempo determinato è il caso di ricordare che ciò non può avvenire in ragione della specialità della disciplina che regola il sistema scolastico.

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ALLEGATO 9

5-08137 Giulietti: Misure a tutela dell'Arsenale di Venezia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede di dare attuazione al trasferimento dell'Arsenale di Venezia al comune di Venezia.
  Al riguardo, l'Agenzia del demanio riferisce quanto segue.
  Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia appartiene al demanio storico artistico dello Stato e nel corso del tempo è stato oggetto di diverse iniziative da parte degli enti territoriali e delle amministrazioni statali competenti, finalizzate a promuovere la riqualificazione, razionalizzazione e valorizzazione delle porzioni dell'Arsenale medesimo non più funzionali alle esigenze istituzionali del Ministero della difesa.
  Di recente, il comma 19-bis dell'articolo 3, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto il trasferimento in proprietà del citato compendio al comune di Venezia al fine della valorizzazione del compendio immobiliare mediante l'affidamento della gestione e dello sviluppo dello stesso all'Arsenale di Venezia S.p.a, tuttavia escludendo espressamente le porzioni del complesso immobiliare utilizzate dal Ministero della difesa per i propri specifici compiti istituzionali.
  La medesima norma ha inoltre affidato all'Agenzia del Demanio, d'intesa con il predetto Ministero, il compito di procedere alla perimetrazione e delimitazione del compendio medesimo e in tale contesto, l'Agenzia ha avviato, congiuntamente al Dicastero della difesa, una complessa e puntuale attività di perimetrazione e delimitazione del compendio, finalizzata ad identificare le porzioni ancora necessarie agli specifici compiti istituzionali di quest'ultimo.
  Da ultimo, tuttavia l'articolo 34, comma 2, lettere a) e b) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha modificato la menzionata disposizione escludendo dal trasferimento al comune di Venezia anche le aree del compendio in argomento, destinate alle finalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Magistrato alle Acque di Venezia.