CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 ottobre 2012
726.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

(Relazione alla V Commissione).

TABELLA DEPOSITATA DAL DEPUTATO BACHELET

Pag. 84

Pag. 85

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

(Relazione alla V Commissione).

NOTA DEL GOVERNO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

(Esame congiunto – Rel. Ghizzoni).

  I documenti di bilancio sono stati assegnati in sede referente alla Commissione V Bilancio della Camera dei deputati (relatori onorevoli Baretta (PD) e Brunetta (Pdl)).
  Le Commissioni parlamentari permanenti, nel corso della settimana 23-25 ottobre 2012, sono chiamate ad esprimere il parere per le parti di propria competenza.
  Presso la Commissione VII della Camera il relatore è l'onorevole Ghizzoni.

  Si riportano qui di seguito le proposte normative del Mibac da presentare quali Pag. 86emendamenti al disegno di legge di stabilità 2013 (A.C. 5534-bis).

ORGANISMI COLLEGIALI

  L'articolo 12 comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute non trovano applicazione nei confronti degli organismi:
   a) istituiti in attuazione di trattati e convenzioni internazionali o che rappresentino l'Italia nei consessi internazionali svolgendo attività specifiche in adempimento di obblighi internazionali;
   b) espressamente previsti da norme comunitarie (istituiti in attuazione di obblighi contenuti in norme comunitarie);
   c) operanti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici e nel settore delle attività culturali.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

  La disposizione è finalizzata ad eccettuare alcuni organismi collegiali dall'ambito applicativo dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012. Tale previsione normativa ha determinato l'immediata soppressione dei Comitati tecnico-scientifici operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, poiché il relativo iter di proroga era ancora pendente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge. Conseguentemente, il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici si trova ad operare in una composizione incompleta, in quanto i Presidenti dei suddetti Comitati dovrebbero farne parte quali membri di diritto. Peraltro, il medesimo organo è destinato a cessare, in virtù della medesima disposizione, una volta spirato l'attuale termine di proroga.
  Il mantenimento e la piena funzionalità del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici sono indispensabili allo scopo di assicurare lo svolgimento dell'attività istituzionale del Ministero. Si tratta, infatti, di Organi che hanno una composizione di altissimo profilo scientifico e che, in tale veste, rendono pareri altamente qualificati, talora obbligatori, su attività fondamentali per la stessa funzionalità del Ministero.
  In particolare, il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, nel quale siedono eminenti personalità del mondo della cultura, è chiamato, tra l'altro, ad esprimersi obbligatoriamente sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, mentre i Comitati tecnico-scientifici esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché in merito all'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti.
  L'esclusione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici dall'ambito applicativo della disposizione sopra citata appare dunque di fondamentale importanza, per l'Amministrazione, allo scopo di consentire agli uffici di continuare ad avvalersi, senza il ricorso ad onerose consulenze, del particolare contributo di elevato profilo scientifico svolto dai suddetti Organi.
  Va, inoltre, segnalato che la previsione di cui alla lettera c) della disposizione proposta consente di fare salvi anche gli organismi operanti in materia di attività culturali, i quali svolgono funzioni indefettibili ai fini della ripartizione del FUS, nonché la Commissione per la revisione cinematografica, assolutamente insostituibile nel ruolo di organo deputato ad ammettere le opere cinematografiche alla visione da parte dei minori.
  La proposta normativa comporta un onere assai modesto, poiché i componenti degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali non beneficiano di alcun compenso da parte Pag. 87dell'Amministrazione. La sola spesa occorrente al fine del funzionamento degli stessi è, pertanto, quella derivante dal necessario rimborso delle spese di missione, stimabile in circa 10.000 euro annui.

NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE – MODIFICA ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE 16 MARZO 1987, N. 118

Articolo 4 vigente:

  4. 1. Il consiglio di amministrazione è nominato per un triennio con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per i beni culturali e ambientali ed è composto:
   a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;
   b) da un funzionario del Ministero per i beni culturali e ambientali con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
   c) da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
   d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
   e) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio presso la Direzione generale delle relazioni culturali;
   f) da due esperti particolarmente qualificati in relazione alle finalità della Scuola, scelti uno dal Ministro della pubblica istruzione ed uno dal Ministero per i beni culturali e ambientali;
   g) da due componenti del consiglio scientifico, eletti dal consiglio medesimo.

  2. Salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1, tutti i membri del consiglio di amministrazione sono rinnovabili alla scadenza per non più di due volte consecutivamente.

Articolo 4 proposta di modifica:

  1. L'articolo 4, comma 1, della legge 16 marzo 1987, n. 118 è sostituito dal seguente:
  «Art. 4. 1. Il consiglio di amministrazione è nominato per un triennio con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto:
   a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;
   b) da un dirigente del Ministero per i beni e le attività culturali;
   c) da un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   d) da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;
   e) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio presso la Direzione generale per la promozione del sistema paese.».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

  La disposizione modifica, nel corpo della legge 16 marzo 1987, n. 118, recante Norme relative alla Scuola Archeologica Italiana in Atene, l'articolo 4, comma 1, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione della Scuola, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  Il suddetto articolo dispone che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal Pag. 88primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.
  Stante la portata generale della norma in esame in materia di riordino degli organi collegiali di amministrazione e controllo degli enti vigilati, e atteso che la composizione degli organi della Scuola è disciplinata, non dallo statuto, ma direttamente dalla legge 16 marzo 1987, n. 118, è necessario procedere alla modifica dell'articolo 4, comma 1, per ricondurre l'attuale numero (nove) dei componenti del consiglio di amministrazione nell'ambito delle vigenti disposizioni normative (non superiore a cinque).
  Pertanto, la differenza rispetto al vigente articolo 4, comma 1, della legge 16 marzo 1987, n. 118, è da individuarsi nella riduzione al numero di cinque dei componenti del consiglio di amministrazione.
  Nello specifico, in primo luogo sono state apportate le modificazioni attinenti alla nuova dicitura dei Ministeri menzionati nell'articolo.
  Inoltre, è stata eliminata nelle lettere b), c) e d), la dicitura «funzionario del Ministero... con qualifica non inferiore a dirigente superiore», sostituendola con «dirigente del Ministero...», considerato che è necessario espungere dal testo normativo la qualifica di «dirigente superiore», ormai superata nella normativa attualmente vigente in materia di dirigenza statale.
  In particolare, con riferimento alla lettera e) dell'articolo 4, si evidenzia che è stata aggiornata la dicitura della Direzione generale competente, ora Direzione generale per la promozione del sistema paese.
  Infine, considerato che l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 impone la riduzione dei membri per l'organo di amministrazione, sono state eliminate le previsioni di cui alle lettere f e g), che contemplavano la presenza di due esperti particolarmente qualificati in relazione alle finalità della Scuola, scelti uno dall'allora Ministro della pubblica istruzione ed uno dall'allora Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché di due componenti del consiglio scientifico eletti dal consiglio medesimo. In tal senso si è ritenuto di privilegiare la presenza dei rappresentanti dei Ministeri vigilanti, nonché del Ministero degli affari esteri, atteso che la sede principale di studio della Scuola è ad Atene.

RELAZIONE TECNICA

  La proposta di modifica dell'articolo 4, comma 1, della legge 16 marzo 1987, n. 118, concernente la composizione del consiglio di amministrazione della Scuola Archeologica Italiana in Atene, rivolta ad attuare la disposizione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non comporta nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 dispone che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.
  Si sottolinea la portata generale della norma in esame, in materia di riordino degli organi collegiali di amministrazione e controllo degli enti vigilati, e la conseguente necessità di procedere alla modifica dell'articolo 4, comma 1, della legge 16 marzo 1987, n. 118, atteso che la composizione degli organi della Scuola è disciplinata, non dallo statuto, ma direttamente dalla legge 16 marzo 1987, n. 118.

Pag. 89

PROPOSTA NORMATIVA PER RINNOVO TRIENNALE TAX CREDIT

Art. ....
(Proroga delle agevolazioni fiscali al settore cinematografico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

  La proposta mira a prorogare fin d'ora di ulteriori tre anni la disciplina del tax credit in favore del settore cinematografico, la cui scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2013 in virtù delle previsioni del decreto-legge n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011. Ciò per dare al settore cinematografico, la cui attività è fortemente connotata dalla necessità di programmazione a lunga scadenza, utili e significative certezze, nel presente difficile frangente economico, sul mantenimento di uno strumento di sostegno che ha dato, in questi primi tre anni di attuazione, ottimi risultati, tanto da essere considerato ormai imprescindibile per il cinema italiano.

RELAZIONE TECNICA

  L'attuazione della presente proposta trova la propria fonte finanziaria nel decreto-legge n. 34 del 2011, che ha individuato «a regime» (articolo 1, comma 4) la copertura del tax credit cinematografico, in una misura pari a 90 milioni di euro annui, nella determinazione di un'apposita accisa sui carburanti, poi fissata con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane del 5 aprile 2011. Peraltro, una norma ad hoc della legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183/2011) ha previsto che – nel caso in cui non tutte le risorse annuali ex d.l. n. 34/11 vengano utilizzate per i crediti d'imposta – la parte residua delle medesime vada a confluire nel Fondo per le attività cinematografiche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28/2004 (cd. «legge cinema»), attraverso il quale vengono sostenute in via «diretta» (attraverso contributi e non agevolazioni fiscali) la produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico.