CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 ottobre 2012
726.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (C. 4434-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato)

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sostituire il comma 68 con i seguenti:
  68. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori ruolo se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza.
  68-bis. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri rimangono a carico della stessa.
  68-ter. Le disposizioni del presente articolo prevalgono su ogni altra norma, anche di natura speciale, e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.
1. 1. Sisto.

  Sostituire il comma 68 con il seguente:
  68. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo superiore a cinque anni consecutivi e che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori ruolo se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno 5 anni. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.
1. 2. Giachetti, Bernardini.

  Al comma 68, premettere il seguente periodo:
  «Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi».
1. 3. Di Pietro, Palomba.

Pag. 19

  Al comma 68, primo periodo, sopprimere le parole: Salvo quanto previsto dal comma 69.
1. 4. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 68, primo periodo, sopprimere le parole: anche continuativi.
1. 5. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 68, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati procuratori dello Stato, che sono stati ricollocati in ruolo non possono nuovamente essere collocati fuori ruolo se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni.»
1. 6. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 68, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il personale collocato fuori ruolo di cui sopra mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri rimangono a carico dello stesso».
1. 7. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 68, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le disposizioni del presente comma prevalgono su ogni altra norma, anche di natura speciale, e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 8. Di Pietro, Palomba.

  Sopprimere i commi da 69 a 74.
*1. 9. Sisto.

  Sopprimere i commi da 69 a 74.
*1. 10. Di Pietro, Palomba.

  Sopprimere il comma 69.
1. 11. Di Pietro, Palomba.

  Sostituire il comma 69 con il seguente:
  69. Le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 12. Giachetti, Bernardini.

  Sopprimere il comma 70.
1. 13. Di Pietro, Palomba.

  Sostituire il comma 70 con il seguente:
  70. «Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 66 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri rimangono a carico della stessa».
1. 14. Giachetti, Bernardini.

  Sopprimere il comma 71.
1. 15. Di Pietro, Palomba.

  Sostituire il comma 71 con il seguente:
  71. Le disposizioni dei commi 66, 68, 69, 70, dello presente legge prevalgono su ogni altra norma, anche di carattere speciale, e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.
1. 16. Giachetti, Bernardini.

  Sopprimere il comma 72.
1. 17. Giachetti, Bernardini.

Pag. 20

  Al comma 72 sopprimere le parole da: sino al termine fino a: si intende confermato.
1. 18. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 75, lettera r), capoverso articolo 346-bis, primo comma, prima delle parole: 319 e 319-ter inserire le seguenti: 317,318.
1. 20. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 75, lettera r), capoverso articolo 346-bis, primo comma, dopo le parole: ovvero per remunerarlo aggiungere le seguenti: anche indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno esercitata.
1. 21. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 75, lettera r), capoverso articolo 346-bis, primo comma, dopo le parole: in relazione al compimento di un atto aggiungere le seguenti: idoneo a procurare a sé o ad altri qualsiasi vantaggio e in relazione al compimento di un atto.
1. 22. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 75, lettera r), capoverso articolo 346-bis, sopprimere le parole: o al ritardo.
1. 23. Sisto.

  Al comma 76, capoverso articolo 2635 c.c., sopprimere le parole: , salvo che fino a: quinto comma servizi.
1. 24. Sisto.