CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 ottobre 2012
725.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).

EMENDAMENTI

ART. 7.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 68 della legge n. 82 del 2005, comma 1, lettera d), sopprimere dalla parola «combinazione» fino alle parole «programmi informatici» del periodo seguente. Aggiungere al termine dello stesso periodo «; e) software fruibile in modalità cloud computing.».
5534-bis/I/7. 1. Lorenzin, Saglia, Laffranco, Palmieri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 26 è inserito il seguente:
  26-bis. Per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica in materia di spese postali nonché di garanzia di omogeneità e di qualità determinata del servizio, le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni si avvalgono, per le proprie comunicazioni a mezzo posta, di servizi aventi requisiti di qualità non inferiori a quelli stabiliti per i servizi postali universali di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 in termini di tempi di recapito, frequenza di distribuzione degli invii presso il domicilio dei destinatari, modalità di consegna a domicilio degli invii tramite cassette domiciliari o in mani del destinatario, possibilità di ritiro degli invii registrati inesitati presso un congruo numero di sportelli dedicati, agevole individuazione del fornitore del servizio e adozione da parte del fornitore del servizio di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami.
5534-bis/I/7. 2. Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

ART. 8.

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per il triennio 2012-2014, e del cento per cento a decorrere dall'anno 2015».
  11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi del comma 11-quater.
  11-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in Pag. 28denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
5534-bis/I/8. 1. Barbato.
(Inammissibile)

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, limitatamente alle parti di competenza, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013,
   premesso che:
    riguardo alle deduzioni e detrazioni fiscali previste dal disegno di legge di stabilità 2013 (C. 5534-bis), non è prevista una esaustiva elencazione degli oneri con riferimento ai quali, pur non risultando gli stessi indicati negli articoli 10 e 15 del TUIR, la deduzione e la detrazione sono comunque «riconducibili» nell'ambito delle succitate norme del TUIR,
    la relazione illustrativa contiene alcune indicazioni che, però, vengono addotte a titolo esemplificativo: tra le deduzioni, risulterebbero comprese le deduzioni per le erogazioni liberali in denaro e in natura a favore degli enti del cosiddetto terzo settore (ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005),
    andrebbe dunque maggiormente chiarito quale sia il regime applicabile a ipotesi non esplicitamente prese in considerazione dalle disposizioni in questione, quali – ad esempio – il regime fiscale delle erogazioni liberali di cui all'articolo 14, comma 2 della legge n. 128 del 2012, che ha consentito, a decorrere dal periodo d'imposta 2012, alle persone fisiche di dedurre dal proprio reddito complessivo a fini IRPEF le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 a favore della Chiesa apostolica in Italia, nonché degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza,
    è quindi opportuna una più precisa individuazione – anche alla luce dei principi dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) e dell'articolo 23 della Costituzione – delle disposizioni colpite dai limiti in esame, trattandosi di una limitazione di preesistenti agevolazioni che si traduce, in concreto, in un maggiore prelievo fiscale,
    analogamente, andrebbe svolta un'attenta valutazione rispetto alla previsioni del comma 7 dell'articolo 12 che deroga espressamente – per quanto attiene alle suddette disposizioni, recate dai Pag. 30commi 4, 5 e 6 dell'articolo 12 – a quanto sancito dall'articolo 3 dello Statuto del contribuente nella parte in cui prevede che «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo»,
    i commi 1 e 2 dell'articolo 5 determinano gli ulteriori risparmi che le regioni e le province autonome sono tenute a realizzare, fissando l'incremento del risparmio in 1.000 milioni di euro annui per le regioni a statuto ordinario e in 500 milioni di euro annui per le regioni a statuto speciale e le province autonome,
    in particolare, il comma 1 dell'articolo 5, alla lettera a), sostituisce le somme stabilite dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, da cui discende che il risparmio che le regioni a statuto ordinario devono realizzare è quindi pari a 2.000 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,
    in relazione agli obiettivi di risparmio fissati da precedenti disposizioni legislative, è intervenuta la sentenza n. 193 del 19 luglio 2012, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme recate dal decreto legge n. 98 del 2011 con le quali gli obiettivi di risparmio determinati per regioni, province e comuni sono stati estesi anche al 2014 e agli anni successivi,
    le norme sul risparmio da realizzare nell'anno 2015 e successivi, recate dal decreto-legge n. 95 del 2012 e modificate dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del disegno di legge di stabilità per il 2013 solo in relazione alla somma, andrebbero pertanto valutate alla luce della suddetta sentenza n. 193 del 19 luglio 2012, della Corte costituzionale, atteso che le stesse non sembrerebbero porre alcun limite temporale alle restrizioni finanziarie disposte per le regioni,
    analoga valutazione si impone per le previsioni del comma 3 dell'articolo 5 che, intervenendo sull'articolo 16, comma 6 del decreto-legge n. 95 del 2012, aumentano le riduzioni del Fondo ivi previsto, risultando gli importi di conseguenza previsti in 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e in 2.600 milioni a decorrere dall'anno 2015,
    preso atto che, con riferimento al disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015» (C. 5535), il programma 21.1, organi costituzionali, registra una riduzione, in particolare, del capitolo 1638, che reca i fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché un decremento degli stanziamenti destinati ai capitoli 2103 e 2104, in cui sono appostati i fondi relativi alle spese, rispettivamente, per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 12, commi da 4 a 10, con riferimento alle deduzioni e detrazioni previste dal disegno di legge di stabilità è necessario, anche alla luce dei principi dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) e dell'articolo 23 della Costituzione, chiarire maggiormente quale sia il regime applicabile a ipotesi non esplicitamente prese in considerazione dalle disposizioni in questione, e una più precisa individuazione delle disposizioni colpite dai limiti in esame, trattandosi di una limitazione di preesistenti agevolazioni che si traduce, in concreto, in un maggiore prelievo fiscale, svolgendo al contempo un'attenta valutazione rispetto alla previsioni del comma 7 dell'articolo 12 che deroga espressamente – per quanto attiene alle suddette disposizioni, recate dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 12 – a Pag. 31quanto sancito dall'articolo 3 dello Statuto del contribuente nella parte in cui prevede che «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo»,
   2) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5, che sono formulati disponendo, dal 2015, una misura di risparmio permanente, vanno valutati alla luce della sentenza n. 193 del 19 luglio 2012, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme recate dal decreto legge n. 98 del 2011 con le quali gli obiettivi di risparmio determinati per regioni, province e comuni sono stati estesi anche al 2014 e agli anni successivi.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013;
   rilevato che nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8), gli stanziamenti, in termini di competenza, per il 2013 ammontano a 17.057,49 milioni di euro e che, rispetto alle previsione assestate relative all'anno finanziario 2012, pari a 24.575,5 milioni, è stata proposta una variazione in diminuzione pari a 7.518,07 milioni di euro, equivalente, per la quasi totalità, a un rilevante decremento riguardante la Missione 2 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali) in ordine alla quale si prevede un taglio, rispetto alle previsioni assestate 2012, pari a 7.259.8 milioni di euro,
   tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge di stabilità per il 2013 (C. 5534-bis) dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al disegno di legge,
   ricordato che, al fine di superare le criticità derivanti dall'utilizzo delle riduzioni lineari delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, l'articolo 7 del decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto, al comma 14, che spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015,
   evidenziato che il quadro di riferimento della nota integrativa del disegno di legge di bilancio per lo stato di previsione del Ministero dell'interno segnala nello scenario socio-economico attuale e previsto nel triennio i seguenti fenomeni definiti «particolarmente rilevanti e critici»: la criminalità interna e internazionale, nonché i rischi connessi al fenomeno terroristico, interno e internazionale, quest'ultimo collegato anche alla matrice di natura fondamentalista; il fenomeno migratorio, connesso alla situazione del Nord Africa e del Medio Oriente, con le sue conseguenze di ordine pubblico (flussi migratori clandestini, traffico di esseri umani, tratta di donne e minori) e le sue implicazioni sociali tra le quali rileva, in primis, la necessità di garantire la convivenza tra culture diverse; la sicurezza del territorio, su cui incidono fattori di varia Pag. 33natura, da affrontare con politiche integrate, anche attraverso il ruolo dei prefetti, che coinvolgano gli enti territoriali;
   sottolineata quindi l'esigenza di assicurare congrue risorse per il settore della sicurezza e per assicurare il personale necessario nei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, anche considerato che se vi è un settore che non può in questo momento tollerare decrementi di organici e di mezzi, esso è proprio quello della sicurezza, considerato che tanto più in tempo di crisi ai Corpi di polizia viene chiesto di più, sia per quantità che per qualità di lavoro e che a tale maggiore impiego non può corrispondere una diminuzione degli organici e una riduzione dei mezzi,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente condizione:
   è necessario assicurare congrue risorse per il settore della sicurezza, al fine di poter fronteggiare adeguatamente i fenomeni critici evidenziati in premessa.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,
   esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, limitatamente alle parti di competenza, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013,
   premesso che:
    riguardo alle deduzioni e detrazioni fiscali previste dal disegno di legge di stabilità 2013 (C. 5534-bis), non è prevista una esaustiva elencazione degli oneri con riferimento ai quali, pur non risultando gli stessi indicati negli articoli 10 e 15 del TUIR, la deduzione e la detrazione sono comunque «riconducibili» nell'ambito delle succitate norme del TUIR,
    la relazione illustrativa contiene alcune indicazioni che, però, vengono addotte a titolo esemplificativo: tra le deduzioni, risulterebbero comprese le deduzioni per le erogazioni liberali in denaro e in natura a favore degli enti del cosiddetto terzo settore (ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005),
    andrebbe dunque maggiormente chiarito quale sia il regime applicabile a ipotesi non esplicitamente prese in considerazione dalle disposizioni in questione, quali – ad esempio – il regime fiscale delle erogazioni liberali di cui all'articolo 14, comma 2 della legge n. 128 del 2012, che ha consentito, a decorrere dal periodo d'imposta 2012, alle persone fisiche di dedurre dal proprio reddito complessivo a fini IRPEF le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 a favore della Chiesa apostolica in Italia, nonché degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza,
    è quindi opportuna una più precisa individuazione – anche alla luce dei principi dell'articolo 23 della Costituzione e dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) – delle disposizioni colpite dai limiti in esame, trattandosi di una limitazione di preesistenti agevolazioni che si traduce, in concreto, in un maggiore prelievo fiscale,
    analogamente, andrebbe svolta un'attenta valutazione rispetto alla previsioni del comma 7 dell'articolo 12 che deroga espressamente – per quanto attiene alle suddette disposizioni, recate dai Pag. 35commi 4, 5 e 6 dell'articolo 12 – a quanto sancito dall'articolo 3 dello Statuto del contribuente nella parte in cui prevede che «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo»,
    i commi 1 e 2 dell'articolo 5 determinano gli ulteriori risparmi che le regioni e le province autonome sono tenute a realizzare, fissando l'incremento del risparmio in 1.000 milioni di euro annui per le regioni a statuto ordinario e in 500 milioni di euro annui per le regioni a statuto speciale e le province autonome,
    in particolare, il comma 1 dell'articolo 5, alla lettera a), sostituisce le somme stabilite dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, da cui discende che il risparmio che le regioni a statuto ordinario devono realizzare è quindi pari a 2.000 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,
    in relazione agli obiettivi di risparmio fissati da precedenti disposizioni legislative, è intervenuta la sentenza n. 193 del 19 luglio 2012, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme recate dal decreto legge n. 98 del 2011 con le quali gli obiettivi di risparmio determinati per regioni, province e comuni sono stati estesi anche al 2014 e agli anni successivi,
    le norme sul risparmio da realizzare nell'anno 2015 e successivi, recate dal decreto-legge n. 95 del 2012 e modificate dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del disegno di legge di stabilità per il 2013 solo in relazione alla somma, andrebbero pertanto valutate alla luce della suddetta sentenza n. 193 del 19 luglio 2012, della Corte costituzionale, atteso che le stesse non sembrerebbero porre alcun limite temporale alle restrizioni finanziarie disposte per le regioni,
    analoga valutazione si impone per le previsioni del comma 3 dell'articolo 5 che, intervenendo sull'articolo 16, comma 6 del decreto-legge n. 95 del 2012, aumentano le riduzioni del Fondo ivi previsto, risultando gli importi di conseguenza previsti in 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e in 2.600 milioni a decorrere dall'anno 2015,
    preso atto che, con riferimento al disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015» (C. 5535), il programma 21.1, organi costituzionali, registra una riduzione, in particolare, del capitolo 1638, che reca i fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché un decremento degli stanziamenti destinati ai capitoli 2103 e 2104, in cui sono appostati i fondi relativi alle spese, rispettivamente, per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 12, commi da 4 a 10, con riferimento alle deduzioni e detrazioni previste dal disegno di legge di stabilità è necessario, anche alla luce dei principi dell'articolo 23 della Costituzione e dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), chiarire maggiormente quale sia il regime applicabile a ipotesi non esplicitamente prese in considerazione dalle disposizioni in questione, e una più precisa individuazione delle disposizioni colpite dai limiti in esame, trattandosi di una limitazione di preesistenti agevolazioni che si traduce, in concreto, in un maggiore prelievo fiscale, svolgendo al contempo un'attenta valutazione rispetto alla previsioni del comma 7 dell'articolo 12 che deroga espressamente – per quanto attiene alle suddette disposizioni, recate dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 12 – a quanto sancito dall'articolo 3 dello Statuto del Pag. 36contribuente nella parte in cui prevede che «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo»,
   2) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5, che sono formulati disponendo, dal 2015, una misura di risparmio permanente, vanno valutati alla luce della sentenza n. 193 del 19 luglio 2012, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme recate dal decreto legge n. 98 del 2011 con le quali gli obiettivi di risparmio determinati per regioni, province e comuni sono stati estesi anche al 2014 e agli anni successivi.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,
   esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013;
   rilevato che nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8), gli stanziamenti, in termini di competenza, per il 2013 ammontano a 17.057,49 milioni di euro e che, rispetto alle previsione assestate relative all'anno finanziario 2012, pari a 24.575,5 milioni, è stata proposta una variazione in diminuzione pari a 7.518,07 milioni di euro, equivalente, per la quasi totalità, a un rilevante decremento riguardante la Missione 2 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali) in ordine alla quale si prevede un taglio, rispetto alle previsioni assestate 2012, pari a 7.259.8 milioni di euro,
   tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge di stabilità per il 2013 (C. 5534-bis) dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al disegno di legge,
   ricordato che, al fine di superare le criticità derivanti dall'utilizzo delle riduzioni lineari delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, l'articolo 7 del decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto, al comma 14, che spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015,
   evidenziato che il quadro di riferimento della nota integrativa del disegno di legge di bilancio per lo stato di previsione del Ministero dell'interno segnala nello scenario socio-economico attuale e previsto nel triennio i seguenti fenomeni definiti «particolarmente rilevanti e critici»: la criminalità interna e internazionale, nonché i rischi connessi al fenomeno terroristico, interno e internazionale, quest'ultimo collegato anche alla matrice di natura fondamentalista; il fenomeno migratorio, connesso alla situazione del Nord Africa e del Medio Oriente, con le sue conseguenze di ordine pubblico (flussi migratori clandestini, traffico di esseri umani, tratta di donne e minori) e le sue implicazioni sociali tra le quali rileva, in primis, la necessità di garantire la convivenza tra culture diverse; la sicurezza del territorio, su cui incidono fattori di varia Pag. 38natura, da affrontare con politiche integrate, anche attraverso il ruolo dei prefetti, che coinvolgano gli enti territoriali;
   sottolineata quindi l'esigenza di assicurare congrue risorse per il settore della sicurezza e per assicurare il personale necessario nei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, anche considerato che se vi è un settore che non può in questo momento tollerare decrementi di organici e di mezzi, esso è proprio quello della sicurezza, considerato che tanto più in tempo di crisi ai Corpi di polizia viene chiesto di più, sia per quantità che per qualità di lavoro, e che a tale maggiore impiego non può corrispondere una diminuzione degli organici e una riduzione dei mezzi,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente condizione:
   è necessario assicurare congrue risorse per il settore della sicurezza, con particolare riguardo ai fondi necessari per un superamento anche parziale del blocco del turn over, al fine di poter fronteggiare adeguatamente i fenomeni critici evidenziati in premessa.

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ALLEGATO 6

5-07577 Forcolin: Decorrenza della nuova disciplina in materia di revisori di conti degli enti locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli Deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta odierna l'onorevole Forcolin chiede chiarimenti in merito all'applicazione del nuovo sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali, previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito nella legge n. 148 del 2011.
  In particolare, si chiede che il Ministero dell'interno fornisca indicazioni precise sulla data di entrata in vigore delle recenti disposizioni normative relative all'istituzione dell'elenco dei revisori contabili degli Enti locali. Ciò anche alla luce dell'ordine del giorno, riguardante la posticipazione, al 1o gennaio 2014, dell'istituzione dell'elenco dei revisori, accolto dal governo nella seduta dell'Aula Camera del 26 gennaio di quest'anno.
  Voglio innanzitutto assicurare che la questione non è stata sottovalutata dal Ministero dell'interno.
  Per quanto riguarda, in particolare, l'elenco dei revisori dei conti è stato emanato il decreto ministeriale n. 23 del 15 febbraio 2012 che, in ossequio ai principi e ai criteri contenuti nel predetto articolo 16 del decreto-legge n. 138/2011, prevede nuove modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali.
  Il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 20 marzo scorso, prescrive, comunque, un periodo transitorio nel corso del quale continua ad essere applicata la previgente normativa in attesa della piena operatività del nuovo sistema.
  Com’è noto, sulla base delle nuove disposizioni i revisori sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
  L'attivazione del nuovo sistema di nomina richiede anche la relativa procedura attuativa, preordinata alla formazione dell'elenco e alle successive operazioni di estrazione a sorte dei nominativi ivi iscritti.
  A tal fine è stata predisposta una apposita procedura informatica che consente l'acquisizione on line delle richieste, la formazione e la pubblicazione dell'elenco e le operazioni di sorteggio da parte delle prefetture.
  Per quanto concerne, in particolare, l'entrata in vigore delle nuove norme, osservo che non sono state approvate disposizioni normative che differiscono il termine al 2014, secondo le indicazioni, invece, contenute nel citato ordine del giorno presentato dall'onorevole Forcolin.
  L'Amministrazione dell'interno, pertanto, ha dovuto dar corso agli adempimenti necessari all'attuazione del dettato normativo.
  Sono stati adottati, peraltro, alcuni accorgimenti grazie ai quali potranno essere forniti chiarimenti in ordine al nuovo quadro ordinamentale.
  In particolare, il Ministro dell'interno ha risposto a quesiti pervenuti in merito a talune incertezze applicative sulla nomina dei revisori dei conti.
  Lo scorso 5 aprile, inoltre, il Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno ha diramato ai Prefetti Pag. 40una circolare applicativa sulle modalità di applicazione delle nuove disposizioni, al fine di uniformare le procedure.
  La direttiva offre un quadro dettagliato degli adempimenti, indicando tempi e modalità sia per la formazione dell'elenco dei revisori che per la scelta degli stessi, soffermandosi anche su specifici aspetti che interessano la fase successiva all'entrata in vigore del sistema.
  La circolare, tra l'altro, ha fornito indicazioni in merito al nuovo sistema di scelta per estrazione dall'elenco dei revisori, stabilendo che la sua piena operatività sarà resa nota con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
  Desidero ribadire, inoltre, la piena disponibilità del Ministero dell'interno ad intensificare, in spirito di leale collaborazione, la possibilità di fornire ogni contributo per risolvere le criticità che dovessero essere segnalate dai Comuni interessati, con particolare attenzione a quelli di più piccole dimensioni.

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ALLEGATO 7

5-04728 Codurelli: Nuova caserma dei vigili del fuoco a Lecco.
5-05908 Codurelli: Mezzi a disposizione del distaccamento dei vigili del fuoco di Merate (Lecco).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli Deputati, rispondo congiuntamente alle interrogazioni all'ordine del giorno con le quali l'onorevole Codurelli chiede al Governo notizie in merito alla realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco a Lecco, nonché di assumere iniziative per risolvere la situazione di criticità che investe il distaccamento dei vigili del fuoco di Merate, sempre in provincia di Lecco, rimasto privo di autoscala.
  Relativamente al primo atto di sindacato ispettivo, ritengo necessari alcuni brevi cenni sulle complesse vicende che hanno portato all'individuazione dell'area sulla quale realizzare la nuova Caserma.
  Già a partire dal 2007, dopo annose ed infruttuose ricerche nel territorio del capoluogo, è stato stipulato un protocollo d'intesa tra il Comune di Lecco, l'Agenzia del Demanio della Lombardia ed i Vigili del fuoco per dare avvio alle procedure funzionali alla destinazione dell'area sulla quale realizzare la Caserma.
  La procedura di sdemanializzazione, avviata dall'Agenzia del Demanio, è rimasta tuttavia bloccata in ragione di un vincolo legislativo regionale, sino a quando l'interpretazione giuridica proposta dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco è stata accolta dalla Regione.
  Soltanto il 4 maggio 2011, l'Agenzia del Demanio ha consegnato definitivamente l'area all'Amministrazione dell'interno.
  In ragione delle predette difficoltà, i finanziamenti necessari alla realizzazione della caserma, cui l'onorevole interrogante fa riferimento, sono stati destinati nel tempo ad altri interventi, ritenuti più certi.
  Con l'obiettivo di superare la questione del reperimento delle risorse necessarie per la costruzione dell'opera, il Prefetto di Lecco, d'intesa con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha coinvolto, nell'ambito di un tavolo interistituzionale nel giugno del 2011 e nello scorso febbraio, le massime espressioni politiche, economiche e produttive del territorio.
  Nel corso degli incontri è emersa la disponibilità di massima a partecipare ad una procedura di cofinanziamento dell'opera.
  Per quanto riguarda la realizzazione della caserma, è stato quindi redatto il progetto esecutivo, finanziato dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, suddiviso in lotti funzionalmente autonomi, al fine di consentire la realizzazione degli stessi e la loro immediata operatività.
  Nel corso dei suddetti incontri, è stata evidenziato anche l'opportunità di coinvolgere l'I.N.A.I.L., il quale ha la facoltà di effettuare investimenti in immobili con particolari finalità, quali la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
  In questa direzione, il Prefetto ha recentemente illustrato il progetto al Presidente dell'I.N.A.I.L., chiedendogli di finanziare in parte la realizzazione della struttura.
  Posso pertanto assicurare che l'Amministrazione dell'interno continuerà a porre Pag. 42in essere ogni iniziativa utile per realizzare la costruzione della Caserma nel minor tempo possibile.
  Passo ora al problema sollevato con la seconda interrogazione.
  L'autoscala in dotazione al Distaccamento volontario di Merate nel luglio scorso è stata danneggiata a seguito della caduta di un albero.
  A causa dell'esiguità dei fondi disponibili non è stato possibile riparare immediatamente il mezzo, né è stato possibile assegnare una seconda autoscala al Comando di Lecco, in quanto la situazione in ambito regionale non consente il trasferimento di un automezzo da altro Comando.
  Nella Regione, oltretutto, la dislocazione di tali mezzi è concentrata prevalentemente presso sedi permanenti dove le autoscale sono utilizzate per interventi di soccorso in città densamente abitate e con presenza di fabbricati di notevole altezza.
  Tuttavia, al fine di garantire l'espletamento del soccorso tecnico urgente, la Divisione regionale dei Vigili del fuoco ha provveduto a disporre la copertura del territorio con competenza operativa del Distaccamento di Merate mediante il supporto delle risorse dei Comandi di Milano e Como, territorialmente vicini, oltre che dello stesso Comando di Lecco.
  Recentemente, con risorse messe a disposizione dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, l'autoscala è stata riparata e, lo scorso 13 ottobre, consegnata al Distaccamento di Merate.
  Pur in un contesto di razionalizzazione delle risorse e di contenimento della spesa pubblica, l'Amministrazione dell'interno prosegue nella ricerca delle più appropriate soluzioni per far fronte alle varie criticità emergenti.
  È mio intendimento rassicurare, inoltre, che qualsiasi progetto di riorganizzazione non dovrà mai comportare una riduzione degli standard dei livelli di sicurezza, né, più in generale, un arretramento dello Stato sul fronte del soccorso pubblico, la cui tutela costituisce obiettivo primario e indefettibile del Governo.

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ALLEGATO 8

5-07650 Bernardini: Sul trattamento dei migranti nordafricani sbarcati a Lampedusa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli Deputati, nel pomeriggio del 20 settembre 2011, a Lampedusa, presso il Centro di Soccorso e Prima Accoglienza di Contrada Imbriacola è divampato un incendio doloso, appiccato da un gruppo di cittadini tunisini. Quattro di questi stranieri, ritenuti tra i responsabili del rogo, sono stati arrestati.
  A causa dei gravi danni subiti, il Centro è risultato non idoneo a garantire agli stranieri presenti nella struttura le attività di cura, assistenza e soccorso.
  Pertanto, la stessa sera del 20 settembre, anche per la crescente tensione tra i cittadini extracomunitari e parte della popolazione di Lampedusa, è stato necessario trasferire con urgenza le persone ospitate nel Centro in altra struttura, ai fini dell'immediato rimpatrio.
  Il successivo 24 settembre, l'Ufficio Circondariale della Capitaneria di Porto di Lampedusa ha, peraltro, dichiarato il porto dell'isola «luogo non sicuro per lo sbarco di migranti ai soli fini del soccorso in mare».
  Nei giorni dal 20 al 27 settembre, sono state trasferite da Lampedusa, a bordo di mezzi aerei o navali, diverse centinaia di cittadini extracomunitari. Una quota significativa degli stessi è stata condotta a bordo di 3 navi ancorate nel porto di Palermo che, prima dell'incendio, erano state messe a disposizione della Protezione Civile per favorire il trasferimento degli stranieri da Lampedusa alla terraferma.
  Le navi – approntate al solo scopo di ospitare un elevato numero di migranti irregolari – in assenza di altre strutture idonee ad assicurare immediatamente adeguati standard di assistenza, sono state utilizzate per proseguire nelle attività di erogazione di pasti caldi, di acqua corrente e di energia elettrica, consentendo al tempo stesso di poter disporre di locali ove pernottare e trascorrere il tempo di attesa.
  Voglio, altresì, precisare che nessuna delle persone a bordo delle tre navi ha chiesto o ha semplicemente manifestato l'intenzione di chiedere asilo. Peraltro, ulteriori stranieri (circa 70) presenti a Lampedusa al momento dell'incendio, che avevano effettuato tale richiesta o che si trovavano in condizioni di particolare vulnerabilità, sono stati trasferiti dall'isola, il 22 settembre dello scorso anno, con un volo charter civile diretto a Palermo e Bari.
  Voglio sottolineare che nei confronti dei cittadini extracomunitari trasferiti con le navi da Lampedusa sono state applicate le disposizioni relative al loro status di persone entrate illegalmente sul territorio nazionale.
  Nei confronti di questi stranieri il Questore di Agrigento aveva adottato il provvedimento di respingimento che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, non necessita del vaglio dell'autorità giudiziaria.
  Le navi, ove sono stati temporaneamente ospitati i cittadini stranieri, non avevano, dunque, natura giuridica di Centri Pag. 44di Identificazione ed Espulsione (C.I.E.) e, di conseguenza, non è stato necessario adottare provvedimenti di trattenimento.
  Dagli accertamenti disposti per il tramite del Dipartimento della Pubblica Sicurezza risulta che nel corso dell'intera vicenda siano stati ampiamente rispettati i principi costituzionali e le disposizioni dettate dalle altre normative vigenti in materia. A tutti gli stranieri, inoltre, è stato sempre riservato un trattamento rispettoso della dignità dovuto a ogni individuo.