CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 ottobre 2012
722.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

7-00929 Gnecchi: Sull'obbligatorietà dell'iscrizione dei liberi professionisti o lavoratori esercenti attività autonome alla gestione separata dell'INPS.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   premesso che:
    sulla obbligatorietà di iscrizione dei liberi professionisti o lavoratori esercenti attività autonome alla gestione separata INPS, istituita nel 1996, non vi è mai stata un'univoca interpretazione;
    già a partire dall'anno 2009, l'INPS ha avviato la cosiddetta operazione PoseidOne andando a verificare i redditi conseguiti da tali lavoratori autonomi nel 2004 e corrispondente iscrizione ad una gestione previdenziale professionale;
    con messaggio INPS 20085 del 30 luglio 2010 si stabilisce che verrà iscritto automaticamente alla gestione separata INPS chi nell'anno 2004 ha dichiarato redditi indicandoli nel quadro RE del modello unico 2005 senza versare contributi previdenziali;
    con la cosiddetta operazione PoseidOne 3, l'INPS ha iniziato ad inviare provvedimenti di riscossione, a circa 900.000 soggetti, applicando pesantissime sanzioni, in quanto percettori di reddito professionale, non avevano versato alcun contributo previdenziale su tale entrata;
    applicare a questa fattispecie di soggetti le pesanti sanzioni previste dalla legge n. 388 del 2000 (articolo 116, comma 8, lettera b)), sembra estremamente penalizzante, poiché rappresentano oltre il 70 per cento dell'importo dei contributi dovuti;
    se da un lato è legittimo il principio secondo il quale, ogni prestazione lavorativa e il relativo corrispettivo debba essere soggetto a contribuzione previdenziale, è altrettanto legittimo pensare che nella maggior parte dei casi, si tratta di soggetti vittime del fatto che con l'istituzione della gestione separata, non fu chiarito fin dall'inizio quali fossero i soggetti che dovevano iscriversi obbligatoriamente;
    con il comma 12 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, si è giunti ad una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 che ha delimitato gli ambiti di competenza della Gestione separata e delle altre forme assicurative private e privatizzate, di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, confermando la regola per cui dipende dalla singola cassa professionale la possibilità di iscriversi anche se obbligatoriamente iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria perché lavoratore dipendente o per altra parte di impegno lavorativo;
    ciò ha consentito a molti soggetti di risolvere la questione attraverso le proprie casse di appartenenza (INPS messaggio n. 709 del 12 gennaio 2012) versando la contribuzione omessa, ora per allora, ma senza sanzioni, ottenendo contestualmente l'annullamento dell'accertamento emanato dall'INPS, mentre chi non ha potuto fruire Pag. 100di tale opportunità, è costretto a pagare la sanzione come se si trattasse di evasione contributiva;
    rispetto alle casse, non tutte hanno ritenuto di modificare i propri statuti ed a titolo di esempio citiamo l'Inarcassa, che a tutt'oggi esclude la possibilità di iscrizione e di pagamento del contributo soggettivo gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata, anche se iscritti all'Albo ed in possesso di partite IVA,

impegna il Governo

   ad assumere – valutato l'oggettivo quadro di incertezza che ha caratterizzato la materia fino all'emanazione della disposizione di interpretazione autentica di cui all'articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011 – un'iniziativa finalizzata a:
    1) impartire all'INPS direttive volte ad attenuare in massimo grado le conseguenze della mancata iscrizione alla gestione separata, limitando tali conseguenze (oltre all'obbligo di corrispondere i contributi non versati) alla sola misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 116, comma 15, lettera a), della legge n. 388 del 2000;
    2) valutare concretamente l'opportunità di aprire – coinvolgendo anche l'INPS – un confronto con le casse di cui in premessa, al fine di individuare una possibile soluzione comune rispetto alla gestione delle forme di previdenza dei soggetti interessati.
(8-00203) «Gnecchi, Cazzola, Poli, Scandroglio, Moffa».