CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 ottobre 2012
722.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei. Atto n. 501.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei (Atto n. 501);
   tenuto conto che l'insegnamento di «scienze motorie sportive» e «discipline sportive» verranno attribuite alla classe di concorso A/29, mentre l'insegnamento di «diritto ed economia dello sport» sarà segnato alla classe di concorso A/19,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE


  con le seguenti condizioni:
   1) venga istituito presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca un apposito gruppo di lavoro, per un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento, avente la funzione di armonizzare e monitorare sul territorio nazionale l'assetto organizzativo-didattico-disciplinare dei nuovi licei ad indirizzo sportivo, tenendo presente le scuole con esperienze già maturate in campo didattico-sportivo, con particolare riferimento agli studenti che già frequentano indirizzi a carattere sportivo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 275/99 sull'autonomia scolastica, le professionalità già formate e l'impiantistica sportiva specifica di ogni istituto, nonché la cultura sportiva propria di ogni territorio;
   2) si faccia riferimento, con riguardo alla fonte del potere regolamentare che viene esercitato, all'articolo 64, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008;
   3) all'articolo 3, comma 5, si aggiungano, dopo le parole: «nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa», le seguenti: «la valutazione effettuata dall'ufficio scolastico regionale»;
   4) all'articolo 4, comma 1, lettera b), si aggiunga il seguente periodo: «Le convenzioni stipulate tra le scuole paritarie e il CONI e CIP devono essere conformi alle eventuali convenzioni stipulate tra ufficio regionale scolastico e gli stessi organismi sportivi.»;
   5) all'articolo 4, comma 1, lettera c), si espliciti che anche le province, i comuni e le città metropolitane siano aggiunti agli enti che possono stipulare con le scuole le convenzioni di cui alla presente disposizione;
   6) si provveda a monitorare il crescente ricorso al sostegno, attualmente spesso finalizzato ad ottenere un maggior numero di insegnanti, prevedendo eventuali correttivi;
   7) si sostituisca in tutto il regolamento il termine «disabili» con l'espressione «alunni disabili e con bisogni educativi speciali»; Pag. 67
   8) si consideri prioritario il sostegno al singolo alunno disabile, valutando di svolgere una riflessione sulla legge n. 517 del 1977, anche alla luce dei trentacinque anni di applicazione dalla sua entrata in vigore;
   9) si aumenti la pratica sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, con il considerare un impegno più vasto rispetto all'azione avviata dall'atto in esame, al fine di incrementare l'attività e la cultura sportiva nelle scuole.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei. Atto n. 501.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei (Atto n. 501);
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) venga istituito presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca un apposito gruppo di lavoro, per un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento, avente la funzione di armonizzare e monitorare sul territorio nazionale l'assetto organizzativo-didattico-disciplinare dei nuovi licei ad indirizzo sportivo, tenendo presente le scuole con esperienze già maturate in campo didattico-sportivo, con particolare riferimento agli studenti che già frequentano indirizzi a carattere sportivo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 275/99 sull'autonomia scolastica, le professionalità già formate e l'impiantistica sportiva specifica di ogni istituto, nonché la cultura sportiva propria di ogni territorio;
   2) si faccia riferimento, con riguardo alla fonte del potere regolamentare che viene esercitato, all'articolo 64, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008;
   3) all'articolo 3, comma 5, si aggiungano, dopo le parole: «nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa», le seguenti: «la valutazione effettuata dall'ufficio scolastico regionale»;
   4) all'articolo 4, comma 1, lettera b), si aggiunga il seguente periodo: «Le convenzioni stipulate tra le scuole paritarie e il CONI e CIP devono essere conformi alle eventuali convenzioni stipulate tra ufficio regionale scolastico e gli stessi organismi sportivi.»;
   5) all'articolo 4, comma 1, lettera c), si espliciti che anche le province, i comuni e le città metropolitane siano aggiunti agli enti che possono stipulare con le scuole le convenzioni di cui alla presente disposizione;
   6) si tenga conto, nel regolamento che disciplinerà le classi di concorso, che gli insegnamenti di «scienze motorie sportive», «discipline sportive» e «diritto ed economia dello sport» saranno assegnati alle classi di concorso già esistenti;
   7) all'articolo 1, comma 3, si sostituisca la parola «adeguate» con la seguente: «adeguati»;
   8) si provveda a monitorare il crescente ricorso al sostegno, attualmente spesso finalizzato ad ottenere un maggior numero di insegnanti, prevedendo eventuali correttivi;
   9) si sostituisca in tutto il regolamento il termine «disabili» con l'espressione «alunni disabili e con bisogni educativi speciali»;Pag. 69
   10) si consideri prioritario il sostegno al singolo alunno disabile, valutando di svolgere una riflessione sulla legge n. 517 del 1977, anche alla luce dei trentacinque anni di applicazione dalla sua entrata in vigore;
   11) si aumenti la pratica sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, con il considerare un impegno più vasto rispetto all'azione avviata dall'atto in esame, al fine di incrementare l'attività e la cultura sportiva nelle scuole.

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ALLEGATO 3

5-06598 Ghizzoni: Sui lavori del comitato di verifica tecnico-finanziaria previsto in attuazione dell'articolo 64 del DL 112/2008.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare in discussione l'Onorevole interrogante chiede di essere informato sui risultati prodotti dai tagli di spesa operati dall'articolo 64, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008 e sui lavori del Comitato di verifica tecnico-finanziaria, al quale è stato conferito il compito di verificare il conseguimento delle suddette economie di spesa.
  Al riguardo si fa presente che il sopra citato Comitato, composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2008; a causa di pensionamenti o cambiamenti di incarico di alcuni dei componenti, la composizione è stata successivamente ridefinita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2011 e da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2012.
  Il Comitato ha iniziato ad operare con la verifica delle economie raggiunte nell'anno scolastico 2009/2010 a seguito degli interventi strutturali di cui all'articolo 64, del decreto-legge n. 112/2008. In data 3 novembre 2010, il Comitato ha accertato che rispetto alle economie previste di 1368,4 Milioni di euro (di cui una quota pari al 70 per cento, cioè a 957,9 milioni di euro erano previste come economie destinate al bilancio dello Stato e una quota pari al 30 per cento cioè a 410,95 milioni di euro erano destinati «alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale delle carriera del personale della scuola») sono state conseguite economie pari a 1309 milioni di euro, con una differenza pari a 59,3 milioni di euro.
  A seguito di tale certificazione con decreto interministeriale n. 3/2011 è stato assegnato l'importo del 30 per cento delle economie realizzate al Ministero dell'istruzione, università e ricerca (per un importo di 351 milioni di euro). L'articolo 2 del decreto interministeriale in oggetto ha destinato 320 milioni di euro al recupero delle utilità dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA.
  Da ultimo, in data 21 marzo 2012, a seguito delle valutazioni operate da un gruppo di lavoro individuato all'interno dello stesso, il Comitato ha preso atto, del mancato, integrale conseguimento delle economie di spesa previste per l'a.s. 2010/2011 dal citato articolo 64 e dal relativo Piano programmatico adottato con Atto di Governo n. 36.
  A fronte di economie previste per l'anno 2010 di 281,7 milioni di euro, quelle complessivamente realizzate ammontano a 215,6 milioni con una differenza quindi pari a 66,1 milioni. Per l'anno 2011 sono state realizzate economie di spesa di 646,9 milione a fronte di una previsione di 845,1 (di cui una quota pari al 70 per cento, cioè a 591,6 milioni di euro erano previste come economie destinate al bilancio dello Stato e una quota pari al 30 per cento cioè a 253,5 milioni di euro erano destinati «alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale delle carriera del personale della scuola»). Pertanto, per l'anno 2011 la differenza tra le economie effettivamente Pag. 71realizzate e la quota di economie acquisite definitivamente al bilancio dello Stato ex articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008 è pari ad euro 55,3 milioni di euro.
  Nella medesima riunione il Comitato, al fine di monitorare il processo attuativo dell'articolo 64 e garantire il conseguimento dei correlati obiettivi finanziari per l'anno scolastico 2011/2012, ha deliberato di proseguire nell'esame congiunto delle criticità conseguenti alle pronunce della Corte Costituzionale n. 80 del 2009 e del Consiglio di Stato n. 3512 del 2011, raccomandando al MIUR di adottare iniziative organizzative e di modifica normativa idonee a conseguire le economie di spesa complessivamente programmate.
  Il Comitato sarà riconvocato a breve per esprimersi sulla verifica delle economie conseguenti all'attuazione degli interventi strutturali legati all'articolo 64, del decreto-legge 112/2008, nell'anno scolastico 2011/2012.

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ALLEGATO 4

5-06882 Tommaso Foti: Provvedimenti urgenti per la rimozione di uno spuntone tra due merli del Palazzo Gotico di Piacenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Foti lamenta l'installazione di una struttura metallica, visibile tra due merli del Palazzo gotico di Piacenza. Tale struttura (a forma di spuntone) era stata peraltro già rimossa una prima volta dal Comune di Piacenza, su segnalazione dello stesso onorevole Foti e dietro richiesta della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Parma e Piacenza, nel giugno dello scorso anno.
  Comunico all'Onorevole interrogante che lo stesso Comune di Piacenza, nella persona del dirigente del Settore riqualificazione e sviluppo del territorio ha inviato, alla stessa Soprintendenza, una relazione riguardo la recente istallazione.
  In essa si specifica che l'apparecchiatura risulta analoga a quella rimossa lo scorso anno e per l'istallazione sono stati utilizzati gli stessi supporti metallici posati in precedenza. Il Comune ha effettuato indagini in proposito ma non è riuscito a chiarire chi e per quali motivi abbia proceduto alla posa dell'impianto.
  Essa è stato comunque prontamente rimossa a cura del Servizio Manutenzione del Comune di Piacenza, unitamente all'apparato di sostegno cui era stata fissata, ripristinando, in tal modo l'integrità del monumento.

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ALLEGATO 5

5-07294 Murgia: Iniziative volte a garantire il tempo pieno nella provincia di Nuoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare in discussione l'Onorevole interrogante sollecita l'adozione di iniziative dirette ad assicurare l'attivazione del tempo pieno nelle scuole primarie della Sardegna e in particolare nella la città di Nuoro.
  Sulla base di quanto rappresentato sull'argomento dal competente Ufficio scolastico regionale, si precisa che in base alle vigenti disposizioni l'attivazione del tempo pieno è subordinata alla capienza delle dotazioni organiche che nel corrente anno scolastico hanno subito una decurtazione di 32 unità.
  Ciò nonostante in Sardegna si è verificata una crescita, seppur esigua, delle classi a tempo pieno: nell'organico di diritto 2012/2013 sono state previste nelle scuole primarie n. 1.201 classi a tempo pieno su un totale di 3.596 classi, corrispondenti al 33,3 per cento del totale con un incremento di n. 67 classi rispetto all'anno precedente.
  Dall'esame della situazione del tempo pieno nelle singole province si evince che nella provincia di Cagliari sono state autorizzate 17 nuove classi rispetto all'anno precedente, in quella di Sassari 24, in quella di Nuoro 37 e in quella di Oristano 6.
  In nessun caso è stata negata l'autorizzazione al funzionamento del tempo pieno nelle realtà già funzionanti nel precedente anno scolastico.
  Il predetto ufficio scolastico ha inoltre precisato che l'incremento non deriva dall'attuazione di nuove prime classi ma dall'attivazione a regime dei corsi a tempo pieno autorizzati negli anni precedenti. L'attivazione di una prima classe a tempo pieno avrebbe infatti un effetto moltiplicatore dell'organico per tutto il successivo quinquennio.
  Con riferimento al tempo pieno nelle scuole primarie della città di Nuoro, si rappresenta che negli anni passati le predette scuole, anche quando ne sussistevano le condizioni, non hanno mai richiesto l'attivazione di tali classi.
  Ciò nonostante, al fine di soddisfare le richieste delle famiglie e le esigenze del territorio, in via eccezionale è stata autorizzata, in organico di fatto, la costituzione di due classi prime a tempo pieno in due scuole primarie del comune di Nuoro.

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ALLEGATO 6

5-07435 De Pasquale: Sull'effettiva attuazione del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di istruzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare in discussione l'Onorevole interrogante torna sul tema dell'accordo in via di definizione tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione delle disposizioni del Titolo V, Parte II, della Costituzione in materia di istruzione, chiedendo chiarimenti sul grado di coinvolgimento degli Enti locali nella procedura.
  Si premette che la questione è stata oggetto di un'interrogazione a risposta immediata discussa dal Sig. Ministro il giorno 11 luglio 2012 e in questa sede si intende confermare quanto rappresentato in quell'occasione.
  Come noto, l'articolo 117 della Costituzione ha disciplinato la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni indicando le materie oggetto di legislazione statale esclusiva e quelle che sono invece oggetto di legislazione concorrente e ha altresì stabilito che spetta alle Regioni la potestà legislativa su ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
  In materia di istruzione si prevede che la definizione delle norme generali è riservata alla legislazione dello Stato mentre la restante disciplina è oggetto di legislazione concorrente con salvaguardia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
  Trattandosi di una disposizione che regola le sfere di attribuzione legislativa dello Stato e delle Regioni, è ragionevole ritenere che il processo di attuazione della stessa in una prima fase sia curato dai soggetti direttamente coinvolti.
  In tal senso il Ministero ha effettuato un confronto con le amministrazioni regionali per raggiungere un'ampia condivisione su criteri certi, chiari, coerenti e ragionevoli per la migliore definizione dei rispettivi ambiti di azione.
  A esito di tale confronto si è giunti all'elaborazione di una bozza di accordo nella quale sono individuate le rispettive competenze normative dello Stato e delle Regioni, sono predisposte le condizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici su istruzione e formazione professionale, è previsto il riparto tra le Regioni delle dotazioni organiche relative al personale scolastico ed è formulato un accordo sul dimensionamento della rete scolastica e sul trasferimento alle Regioni dei beni e delle risorse della scuola.
  Si conferma l'intenzione di coinvolgere l'ANCI e l'UPI nella predisposizione di tale accordo a conclusione del confronto volto a definire gli aspetti per i quali si ritengono prevalenti le competenze dello Stato e delle Regioni. Non si tratta dunque di un coinvolgimento circoscritto alle sole ricadute sugli enti locali delle funzioni amministrative ma di un confronto sulle scelte a monte del trasferimento di tali funzioni.
  Va da ultimo evidenziato che il Titolo V della Costituzione, e in particolare l'articolo 117 nella parte in cui fissa i criteri di riparto della potestà legislativa, è oggetto di un recentissimo progetto di riforma i cui contenuti dovranno essere attentamente valutati in sede di definizione del citato accordo concernente la definizione delle funzioni in materia di istruzione.

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ALLEGATO 7

5-07600 Cenni: Sullo svolgimento delle attività didattiche e formative degli istituti musicali pareggiati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare in discussione, l'Onorevole senatore interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per completare il processo di accorpamento tra i conservatori statali e gli istituti superiori di studi musicali con passaggio del personale docente di questi ultimi nei ruoli dello Stato.
  Come ricordato dall'On.le interrogante la questione è stata oggetto di un precedente atto di sindacato ispettivo in occasione del quale si è evidenziato che le richieste di statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali sono motivate dalle notevoli difficoltà riscontrate in questi ultimi anni da parte di province e comuni ad assicurare i finanziamenti finora concessi per lo svolgimento delle attività didattiche e formative, ciò a causa dei tagli e dei vincoli imposti ai bilanci delle amministrazioni pubbliche.
  La legge n. 508 del 1999 ha previsto la possibilità di statizzazione degli istituti in questione «senza oneri aggiuntivi per lo Stato», ciò escludendo ogni ipotesi di incremento di organici nei Conservatori che dovrebbero quindi fare proprio il personale degli istituti attraverso un graduale assorbimento nell'ambito dell'ordinario turn over.
  La questione è stata trattata in Conferenza Stato-Regioni e in tale sede è stata raggiunta l'intesa di costituire un tavolo tecnico presso il MIUR con il compito di analizzare le soluzioni percorribili.
  Quanto all'adozione di altre eventuali soluzioni operative per conseguire il medesimo obiettivo, queste dovrebbero passare per un apposito provvedimento legislativo condiviso anche dal Ministero dell'economia e delle finanze che ha già rappresentato la primaria esigenza che tale operazione non comporti maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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ALLEGATO 8

5-07718 Siragusa: Sulla graduatoria provinciale permanente del personale ATA di Catania.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare cui si risponde si segnala un presunto diniego di accesso agli atti da parte dell'ufficio scolastico provinciale di Catania nei confronti di un gruppo di ATA che intendono agire nei confronti delle graduatorie nelle quali sarebbero stati illegittimamente inseriti aspiranti sottoposti a procedimento penale per dichiarazioni non corrispondenti al vero sul servizio espletato.
  Il Direttore regionale per la Sicilia, interessato al riguardo, ha riferito lo svolgimento dei fatti nei seguenti termini.
  In data 24 agosto 2010, il legale del Codacons ha ritirato copia di alcuni degli atti richiesti con istanza del 17 agosto; l'ufficio interessato, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 non ha invece consentito l'accesso agli atti concernenti la procedura amministrativa avviata a seguito del procedimento penale in quanto contenenti «dati sensibili», con riferimento ai quali i contro-interessati non avevano fornito il consenso, e «dati giudiziari» che in quanto relativi a una procedura ancora in corso non potevano essere diffusi.
  Contro il diniego di accesso alcuni dei soggetti interessati hanno presentato ricorso al T.A.R. di Catania che lo ha respinto con sentenza del 21 aprile 2011.
  Relativamente al merito della vicenda l'ufficio competente ha fatto presente che, considerata la delicatezza della stessa, si ritiene opportuno attendere un pronunciamento definitivo da parte degli organi giudiziari prima di assumere ogni conseguente iniziativa.