CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 ottobre 2012
722.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale. (C. 5419, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 5419, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, recante «Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale»,

  premesso che:
   il provvedimento in esame prevede un finanziamento straordinario in favore di enti operanti nel settore dello spettacolo;
   il settore dello spettacolo non è esplicitamente menzionato dall'articolo 117 della Costituzione, le attività di sostegno dello spettacolo sono state dalla Corte costituzionale ricondotte alla materia di legislazione concorrente «promozione e organizzazione delle attività culturali», di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione (sentenze n. 255 del 2004, n. 205 del 2005 e n. 285 del 2005);
   peraltro la Corte costituzionale ha più volte rilevato che lo sviluppo della cultura (articolo 9 Cost.) corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni» e giustifica un intervento dello Stato «anche al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione» (sentenze n. 153 del 2011, n. 307 del 2004, n. 478 del 2002);

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (C. 5019-bis ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5019-bis Governo ed abb., recante «Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»,
   considerato che il provvedimento riguarda la materia «ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
   preso atto che all'articolo 2, nel disciplinare l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, si fa riferimento alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che, ai sensi del comma 3, costituisce una «prestazione non retribuita»,
   rilevato che il procedimento di sospensione con messa alla prova è subordinato alla volontà dell'imputato,
   tenuto conto che l'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, già disciplina il lavoro di pubblica utilità prevedendo, che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato e che tale lavoro «non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato»,
   evidenziato come, rispetto alle previsioni dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, all'articolo 2 del testo in esame non è previsto, con riferimento alla prestazione non retribuita, un termine massimo e che la durata massima della sospensione è stabilita in due anni dal nuovo articolo 464-quater, comma 5, del c.p.p., come introdotto dall'articolo 3,
   rilevato, altresì, che la prestazione lavorativa non retribuita di cui all'articolo 2 si inserisce in un programma di trattamento e non viene configurata come pena, a differenza di quanto previsto dal succitato articolo 54,
   ricordato che l'articolo 36 della Costituzione sancisce che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa»,
   evidenziato quindi l'opportunità che la Commissione di merito valuti la configurazione dell'istituto disciplinato dal Capo II alla luce dell'articolo 36 della Costituzione,
   considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera e), reca – tra i criteri e principi direttivi – quello di prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere a) e b) con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero sulla base delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato,Pag. 28
   evidenziato come la disposizione in questione, nel fare riferimento all'idoneità del domicilio, potrebbe determinare una disparità di trattamento tra persone in base al solo fatto che esse posseggano o meno detto requisito,
   segnalata l'esigenza, all'articolo 1, comma 2, di prevedere che nel procedimento di adozione dei decreti legislativi ivi previsti sia stabilito il coinvolgimento del Ministro dell'interno,
   considerato che all'articolo 1, comma 2, si prevede che «nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega»,
   evidenziata la necessità di specificare che le suddette modificazioni sono tenute in considerazione dal Governo nel rispetto dell'oggetto della delega e dei criteri e principi direttivi fissati all'articolo 1, comma 1,
   tenuto conto che all'articolo 3, comma 4 è previsto che il programma di trattamento preveda, oltre alle modalità di coinvolgimento dell'imputato, anche le modalità di coinvolgimento del suo nucleo familiare,
   evidenziato come, al riguardo, appare necessario chiarire il ruolo e la funzione del nucleo familiare nella definizione del programma di trattamento,
   considerato che all'articolo 3, comma 4, capoverso articolo 657-bis, è previsto che «in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) è necessario valutare la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), alla luce del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;
   2) all'articolo 1, comma 2, è necessario prevedere che i decreti legislativi ivi previsti siano adottati con il coinvolgimento anche del Ministro dell'interno;
   3) all'articolo 1, comma 2, è necessario specificare che il Governo può tenere conto delle modificazioni normative nel frattempo intervenute nel rispetto dell'oggetto della delega legislativa e dei criteri e principi direttivi fissati all'articolo 1;
   4) all'articolo 3, comma 4, appare necessario chiarire il ruolo e la funzione del nucleo familiare nella definizione del programma di trattamento;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito la configurazione dell'istituto disciplinato dal Capo II alla luce dell'articolo 36 della Costituzione;
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera b) capoverso articolo 657-bis, valuti la Commissione di merito la previsione in base alla quale «in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae comunque un periodo corrispondente a quello della prova eseguita», alla luce del fatto che questo avviene in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ai sensi del nuovo articolo 168-quater c.p.