CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 12 ottobre 2012
719.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 (C. 5465 Peterlini, approvato dal Senato e C. 5086).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato il progetto di legge recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000» (C. 5465 Peterlini ed altri, approvata dal Senato, e abbinata);
   espressa piena condivisione sugli obiettivi del Protocollo, che mira a un coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto transfrontalieri nell'arco alpino, assegnando particolare rilievo al trasporto intermodale, alla diffusione di mezzi di trasporto a minore impatto ambientale, alla realizzazione di opere di protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali e, più in generale, alla tutela dell'ambiente naturale e umano dall'impatto dei trasporti;
   rilevato che:
    in occasione della discussione svoltasi in sede comunitaria per l'autorizzazione alla ratifica dei nove Protocolli, il Governo italiano ha ottenuto che la sottoscrizione della Convenzione da parte della Comunità europea fosse accompagnata da una dichiarazione interpretativa mirante a chiarire la portata degli articoli 8 (Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale) e 11 (Trasporto su strada), nel senso di confermare che il contenuto del Protocollo Trasporti è conforme all'acquis comunitario e non impone alcun obbligo giuridico supplementare agli Stati firmatari;
    anche in occasione della ratifica del progetto di legge in esame, in mancanza di una dichiarazione interpretativa che definisca l'esatta portata di alcune disposizioni contenute nel Protocollo, l'applicazione del Protocollo stesso potrebbe dar luogo a problemi interpretativi di non facile soluzione;
    ciò potrebbe verificarsi, sia con riferimento alla costruzione di nuovi assi stradali per i quali vi sarebbe la necessità di adottare procedure di concertazione interstatale, anche in caso di opere intralpine che interessino il solo territorio nazionale, sia con riferimento all'applicazione di un sistema di calcolo capace di introdurre progressivamente sistemi di tassazione, idonei alla copertura dei costi reali generati dal trasporto, ivi comprese le esternalità di costo, che appaiono travalicare anche il contenuto della direttiva 2011/76/UE (Eurovignette III), con conseguenti effetti potenzialmente negativi sul costo delle materie prime e su quello dei beni di consumo;
   considerata pertanto la necessità, al fine di scongiurare tale eventualità, di impegnare il Governo ad allegare allo strumento di ratifica del Protocollo una dichiarazione interpretativa che escluda dai divieti imposti la realizzazione di opere ricadenti esclusivamente nel territorio nazionale e che, conformemente alla direttiva 2011/76/UE, preveda la facoltà di internalizzare le esternalità di costo, Pag. 17
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   si impegni il Governo ad allegare allo strumento di ratifica del Protocollo Trasporti una dichiarazione interpretativa che escluda dai divieti imposti la realizzazione di opere ricadenti esclusivamente nel territorio nazionale e che, conformemente alla direttiva 2011/76/UE, preveda la facoltà di internalizzare le esternalità di costo.