CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 ottobre 2012
718.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo sul disegno di legge C. 5440 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;
   premesso che:
    la nuova normativa sul contenuto minimo di succo naturale nelle bevande commercializzate con nomi che richiamano la frutta, di cui ai commi 16, 16-bis e 16-ter, costituisce una garanzia per i consumatori e i produttori e mira a invertire la tendenza alla produzione e alla commercializzazione di prodotti agroalimentari privi delle materie prime fondamentali che dovrebbero caratterizzarli; è necessario infatti promuovere e valorizzare il cibo sano e di qualità per garantire un'adeguata tutela della salute dei cittadini e la giusta remunerazione del lavoro dei produttori;
    si valuta positivamente il recepimento nel nuovo testo del parere espresso dalla Commissione Agricoltura nella seduta del 26 settembre 2012, che conteneva una condizione riferita all'articolo 8, comma 16, del decreto-legge, relativa all'ambito di applicazione della disposizione e alla previsione di un regime transitorio;
    si sottolinea tuttavia che con il comma 16-quinquies dell'articolo 8 del nuovo testo è stata introdotta una ulteriore disposizione sulla stessa materia che rischia di produrre conseguenze negative sull'intera filiera produttiva interessata, in quanto si esclude la possibilità di utilizzare il «succo concentrato o liofilizzato o sciroppato» per la produzione di bibite analcooliche vendute con il nome di uno o più frutta a succo o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamano;
    la disciplina in questione porterebbe, di fatto, a forti e ingiustificate limitazioni per l'industria produttrice di tali bevande, in termini di adeguamento degli impianti e delle tecnologie produttive, di trasporto e gestione degli accresciuti volumi di materia prima e dei relativi stoccaggi, con notevole incremento dei costi di lavorazione e con un possibile incremento anche dei rischi sanitari per i consumatori; sarebbe inoltre compromessa in maniera significativa tutta la filiera di trasformazione della frutta in succo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 8, sia soppresso il comma 16-quinquies.