CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 ottobre 2012
718.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il disegno di legge in oggetto,
   rilevato che:
    in relazione al comma 1 dell'articolo 3, la limitazione della responsabilità civile per danni ai soli casi di dolo e colpa grave nel caso in cui l'esercente la professione sanitaria si sia attenuto, nello svolgimento della propria attività, a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, appare essere in contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza in quanto per un medesimo fatto un soggetto potrebbe essere penalmente responsabile ma non civilmente rispetto ai danni derivanti dal reato commesso;
    appare opportuno introdurre nell'ordinamento disposizioni volte a garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti la professione sanitaria, senza quindi ridurre la possibilità delle vittime di errori sanitari di ottenere il risarcimento dei danni civili;
    il comma 3-bis dell'articolo 7 è diretto a introdurre nella legge 30 marzo 2001, n. 125 il divieto di vendita di bevande alcoliche a minori, stabilendo che a chiunque venda bevande alcoliche ai minori di anni diciotto si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro e che se il fatto sia commesso più di una volta si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con la sospensione per tre mesi dell'attività;
    il testo non risulta coordinato con il primo comma dell'articolo 689 del codice penale, che punisce con la pena dell'arresto fino ad un anno chiunque somministri in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche ad un minore di anni 16, per cui appare necessario introdurre nella nuova fattispecie sanzionatoria amministrativa la clausola «salvo che il fatto non costituisca reato», risultando in tal modo una disciplina sanzionatoria articolata che prevede la sanzione penale nel caso di vendita di sostanze alcoliche ai minori di anni sedici e la sanzione amministrativa per la vendita ai minori compresi tra gli anni sedici e gli anni diciotto;
    al fine di meglio coordinare le sanzioni penali ed amministrative sarebbe opportuno introdurre all'articolo 689 del codice penale un comma corrispondente all'illecito amministrativo previsto dal testo in esame nel caso in cui il fatto sia commesso più di una volta;
    appare non sufficientemente determinata la fattispecie di cui al comma 3-ter, capoverso, nel quale si prevede che la fattispecie ivi prevista non si applichi «qualora non sia presente sul posto personale incaricato di effettuare lo stesso controllo»;
    potrebbe non essere conforme alla normativa comunitaria il divieto, peraltro sprovvisto di sanzione, previsto dal comma 3-quater;
    appare irragionevole la disposizione di cui al comma 10-bis che modifica l'articolo 419 del codice civile prevedendo Pag. 19che nell'ambito del procedimento che porta alla interdizione o inabilitazione il giudice possa disporre la sospensione di procedure esecutive in caso di soggetto affetto da ludopatia, non risultando chiare le ragioni per cui tale disposizione si riferisca unicamente ai soggetti affetti da ludopatia, nonostante che le medesime esigenze potrebbero concretamente sussistere per altri soggetti che possano essere interdetti o inabilitati;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3 sia soppresso il comma 1 ovvero sostituito dal seguente: 1. l'esercente della professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In ogni caso, rimane fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile;
   2) all'articolo 7, comma 3-bis, capoverso «Art. 14-ter» al comma 2 siano premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto non costituisca reato»;
   3) all'articolo 7, comma 3-ter, capoverso, siano soppresse le seguenti parole: «o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto personale incaricato di effettuare lo stesso controllo»;
   4) all'articolo 7, comma 3-ter, sia inserito il seguente capoverso: «Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 25000 euro con la sospensione per tre mesi dell'attività;
   5) sia soppresso il comma 10-bis;
  e con la seguente osservazione:
   la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere il comma 3-quater dell'articolo 7 alla luce della normativa comunitaria.