CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 ottobre 2012
717.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo.

EMENDAMENTI, ARTICOLI AGGIUNTIVI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni del personale del Servizio sanitario nazionale e livelli di spesa).

  1. Le aziende sanitarie locali, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e della programmazione triennale del fabbisogno di personale, possono bandire concorsi pubblici per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, prevedendo una riserva di posti, non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale del servizio sanitario nazionale con contratto di lavoro a tempo determinato che alla data del 31 dicembre 2012 ha maturato, nell'ultimo quinquennio, almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato presso le aziende sanitarie locali.
  2. A decorrere dall'anno 2013 le Aziende sanitarie locali, nei rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e integrazioni nonché quelle del comma 4 del presente articolo, previa autorizzazione della Regione, ovvero del Presidente della Regione in qualità di commissario ad acta, possono superare il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le assunzioni strettamente necessarie a garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
  3. All'articolo 1, comma 174, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «si applicano comunque», sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal 1o giugno,».
  4. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, a decorrere dall'anno 2012, gli enti del servizio sanitario delle Regioni sottoposte, per almeno un biennio, alla misura del blocco automatico del turn over ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e integrazioni, in deroga a quanto previsto al predetto comma, possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite massimo del 25 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno immediatamente precedente, previa autorizzazione della Regione, ovvero del Presidente della Regione in qualità di commissario ad acta, a seguito di richiesta motivata dei suindicati enti. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la spesa sostenuta per il personale assunto in attuazione della presente comma non può essere superiore al 25 per cento di quella sostenuta per le spese di personale cessato dal Pag. 147servizio nell'anno immediatamente precedente. I concorsi pubblici banditi ai sensi del presente comma possono prevedere la medesima percentuale di riserva di posti di cui al comma 1. In alternativa alle nuove assunzioni, gli enti del servizio sanitario, nel rispetto dei limiti di cui al presente comma, possono confermare i provvedimenti di stabilizzazione del personale precario, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assunti in violazione del blocco automatico del turn over, di cui all'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4. 01. (Nuova formulazione) Girlanda.

ART. 7.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
7. 11. Formichella, Scandroglio.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n.125, dopo l'articolo 14-bis è inserito il seguente:

Art. 14-ter.
(Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori).

  1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
  2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con la sospensione per tre mesi dell'attività».
7. 51. (Nuova formulazione) Miserotti.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 689 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto personale incaricato di effettuare lo stesso controllo».
7. 26. (Nuova formulazione) Casini, Galletti, Poli, Calgaro, Binetti, De Poli, Ruggeri.

  Al comma 4, sostituire le parole: rivolte prevalentemente ai giovani con le seguenti: rivolte ai minori.
*7. 52. Saltamartini, Scandroglio.

  Al comma 4, sostituire le parole: rivolte prevalentemente ai giovani con le seguenti: rivolte ai minori.
*7. 76. Ciccioli, Scandroglio.

  Al comma 4, dopo le parole, rivolte prevalentemente ai giovani aggiungere le seguenti: nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse.
7. 55. (Nuova formulazione) Sarubbi.

Pag. 148

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori.
7. 56. (Nuova formulazione) Sarubbi, Miotto, Pedoto, Murer, Grassi, Bucchino, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Lenzi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle Aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al G.A.P.
7. 57. (Nuova formulazione) Garavini, Miotto, Bossa, Sbrollini.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca segnala alle scuole primarie e secondarie la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco ed i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione.
7. 24. (Nuova formulazione) Mosella, Fabbri, Vatinno, Scandroglio.

  Al comma 8, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso ai giochi per i minori, anche mediante l'uso esclusivo di tessera elettronica, tessera sanitaria o codice fiscale, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco».
7. 59. (Nuova formulazione) Garavini, Miotto, Bossa, Sbrollini, Sarubbi.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: cinquemila con la seguente: diecimila.
7. 61. Miotto.

  Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente:
  L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi.
7. 69. (Nuova formulazione) De Pasquale, Miotto, Pedoto, Grassi.

Pag. 149

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio di cui fanno parte oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'Istruzione, dello Sviluppo economico e della Economia e delle finanze anche esponenti delle Associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci a contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.
7. 30. (Nuova formulazione) Binetti, Calgaro, De Poli.

  Dopo il comma 10 inserire il seguente:
  10-bis. All'articolo 419 del Codice civile, al secondo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Può altresì disporre la sospensione di procedure esecutive in caso di soggetto affetto da ludopatia».
7. 67. Sarubbi, Miotto, Pedoto, Murer, Grassi, Bucchino, Bossa, D'Incecco, Burtone, Lenzi.

  Al comma 11, sostituire la parola: dispone con la seguente: definisce.
7. 41. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

  Al comma 11, dopo le parole: certificazione medica inserire le seguenti: e comunque dal compimento dei 6 anni di vita ad eccezione delle attività di educazione fisica durante l'orario scolastico.
7. 4. Girlanda.

  Al comma 11, sostituire le parole da: e per la dotazione e l'impiego fino alla fine del periodo con le seguenti: e per la dotazione obbligatoria e l'impiego di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, da parte di società sportive professionistiche e dilettantistiche, di scuole secondarie superiori e università dotate impianti sportivi, nonché da parte di soggetti gestori di impianti ove si svolge una rilevante pratica sportiva amatoriale anche da parte di non soci.
7. 7. (Nuova formulazione) Girlanda.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto 18 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2013. Per la copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede per l'anno 2013, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
7. 2. Di Virgilio, Burtone, Castellani.

  Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Dove la stessa percentuale non sia definibile è indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa secondo modalità, mezzi utilizzati, quantità di annunci identici Pag. 150alla campagna pubblicitaria originaria indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento.
7. 32. (Nuova formulazione) Binetti, Calgaro, De Poli, Scandroglio, Palagiano, Polledri, Nicco, Ciccioli, Mosella, Girlanda, Rondini, Castellani, Porcu, Di Virgilio.

ART. 1.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del sociale inserire le seguenti: in coerenza con la programmazione regionale.
0. 1. 143. 24. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: integrazione con il sociale aggiungere le seguenti: anche con riferimento all'assistenza domiciliare integrata.
0. 1. 143. 13. (Nuova formulazione) Murer.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b), capoverso lettera b-ter), dopo la parola: adottare aggiungere le seguenti: anche per il tramite del distretto sanitario.
0. 1. 143. 16. (Nuova formulazione) Miotto.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b), capoverso lettera b-quinquies), sostituire le parole: possono provvedere alla dotazione con le seguenti: provvedono alla dotazione.
0. 1. 143. 5. (Nuova formulazione) Palagiano.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nell'ambito del patto della salute vengono definite modalità, criteri, procedure per valorizzare, ai fini della formazione specifica in medicina generale, l'attività remunerata svolta dai medici in formazione presso i servizi dell'Azienda sanitaria e della medicina Convenzionata.
0. 1. 143. 10. (Nuova formulazione) Pedoto, Miotto, Castellani, Abelli, Bocciardo, Ciccioli, De Luca, De Nichilo Rizzoli, Di Virgilio, Mancuso, Mussolini, Porcu, Roccella, Scapagnini, D'Anna.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 7, dopo la parola: 165, aggiungere le seguenti: e comunque previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL,.
0. 1. 143. 21. (Nuova formulazione) Miotto, Lenzi, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Fontanelli.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 7, sostituire le parole: situate al di fuori, con le seguenti situate anche al di fuori.
0. 1. 143. 8. Palagiano.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 7, aggiungere, in fine il seguente periodo: Le Aziende non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui al presente comma.
0. 1. 143. 20. Miotto, Lenzi, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Fontanelli.

Pag. 151

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: degli infermieri fino alla fine del periodo con le seguenti: delle altre professionalità convenzionate con il Servizio sanitario nazionale degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria.
0. 1. 143. 18. (Nuova formulazione) Miotto.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Riordino dell'assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie).

  1. Le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l'integrazione con il sociale, anche con riferimento all'assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini, secondo modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. In particolare, le regioni disciplinano le unità complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei sistemi informatici, assicurano l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'implementazione della ricetta elettronica.
  2. Le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure primarie erogano l'assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni possono prevedere la presenza, presso le medesime strutture, di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza. L'assistenza primaria erogata presso le residenza sanitarie assistenziali può essere anche assicurata attraverso personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.
  3. Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti ambulatoriali. Per i medici di medicina generale è istituito il ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale.
  4. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) è premessa la seguente: «Oa) prevedere che le attività e le funzioni disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla Pag. 152relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;»;
   b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
    «b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;
    b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare, anche per il tramite del distretto sanitario, forme di finanziamento a budget;
    b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b-bis);
    b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali;
    b-sexies) prevedere le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b-ter);
    b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi»;
   c) la lettera e) è soppressa;
   c-bis) la lettera f) è soppressa;
   d) dopo la lettera f), è inserita la seguente:
    «f-bis) prevedere la possibilità per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l'erogazione di specifiche attività assistenziali con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica», secondo modalità e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale;
   e) la lettera h) è sostituita dalle seguenti:
    «h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ovvero anche a quelli in possesso di titolo equipollente come indicato dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e successive modificazioni. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma è comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche Pag. 153dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del diploma;
    h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali;
    h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca in interesse;»;
   f) alla lettera i) le parole: «di tali medici» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici convenzionati»;
   g) dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente:
    «m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'implementazione della ricetta elettronica».

  4-bis. Nell'ambito del patto della salute vengono definite modalità, criteri e procedure per valorizzare, ai fini della formazione specifica in medicina generale, l'attività remunerata svolta dai medici in formazione presso i servizi dell'azienda sanitaria e della medicina convenzionata.
  5. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si procede secondo la normativa vigente all'adeguamento degli accordi collettivi nazionali relativi alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali, ai contenuti dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del presente articolo, con particolare riguardo ai principi di cui ai capoversi b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies), b-sexies) della lettera b), nonché ai capoversi h), h-bis), h-ter) della lettera e), nel limite dei livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi collettivi nazionali. Entro i successivi 90 giorni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sono stipulati i relativi accordi regionali attuativi.
  6. Decorso il termine di cui al comma 5, primo periodo, il Ministro della salute, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative emana disposizioni le quali, nelle more della conclusione delle trattative, attuano in via provvisoria i principi di cui al medesimo comma 5. La vigenza di tali disposizioni viene meno con l'entrata in vigore degli accordi di cui al comma 5.
  7. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL, processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate anche al di fuori dell'ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie. Le aziende sanitarie non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, Pag. 154prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui al presente comma.
1. 143. (Testo risultante dai subemendamenti approvati) I Relatori.

ART. 11.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: e quelli la cui efficacia non risulti fino a: stabilito al 31 dicembre 2013.
11. 15. Ravetto, Moroni.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
11. 22. Abelli, Ravetto, Castellani, Ciccioli, Bocciardo, Moroni, Girlanda, Roccella, Polledri.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: di buona fabbricazione aggiungere le seguenti: con indicazione del numero di lotto di origine e della data di scadenza.
11. 41. (Nuova formulazione) Palagiano, Laura Molteni, Fabi, Rondini.

ART. 11-bis.
(Modifiche al comma 811 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di truffe a carico del Servizio sanitario nazionale).

  1. Al comma 811 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per i fatti disciplinati dal presente comma, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva».
11. 01. (Nuova formulazione) Palagiano.

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ALLEGATO 2

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo.

EMENDAMENTO 1.143 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: in forma strutturata fino a: denominate unità complesse di cure primarie.
0. 1. 143. 22. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del sociale inserire le seguenti: in coerenza con la programmazione regionale.
0. 1. 143. 24. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, secondo periodo, sostituire le parole da: disciplinano a: privilegiando con le seguenti: possono privilegiare.
0. 1. 143. 30. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

  Al comma 4, lettera b), sostituire il capoverso lettera b-bis con la seguente: nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio prevedere che, nel rispetto delle competenze regionali in materia, sia garantita un'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, distinta in assistenza pediatrica 0-16 anni e in assistenza per gli adulti dal 17o anno in poi, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, della guardia medica dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, distinta nelle fasce suindicate, con l'adozione di forme organizzative mono-professionali fra Medici di medicina generale e forme organizzative mono-professionali fra pediatri di libera scelta, denominate: «aggregazioni funzionali territoriali» e «aggregazioni funzionali territoriali pediatriche» che condividono obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multi professionali che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale in coerenza con la programmazione regionale a rilevanza sanitaria nella fascia d'età dal 17o anno in poi e forme organizzative multiprofessionali, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei pediatri di libera scelta a rilevanza sanitaria nella fascia d'età 0-16o anno, tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori.
0. 1. 143. 25. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b) capoverso b-bis), dopo le parole: garantire l'attività assistenziale aggiungere le seguenti: e l'assistenza domiciliare integrata.
0. 1. 143. 13. Murer.

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  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b) capoverso b-bis), dopo le parole: specialisti ambulatoriali aggiungere le seguenti: degli infermieri.
0. 1. 143. 14. Lenzi.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b) capoverso b-bis), sostituire le parole: adottando forme organizzative, con le seguenti: adottando su base volontaria forme organizzative.
0. 1. 143. 3. Palagiano.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b) capoverso b-bis), dopo le parole: che erogano prestazioni assistenziali aggiungere le seguenti: di prevenzione, cura e riabilitazione della salute individuale e collettiva.
0. 1. 143. 15. Miotto.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b) capoverso lettera b-ter), dopo la parola: adottare aggiungere le seguenti: per il tramite del distretto sanitario.
0. 1. 143. 16. Miotto.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b) capoverso lettera b-ter), sostituire le parole: adottare forme di finanziamento a budget , con le seguenti: forme di finanziamento specifico legato alla popolazione, alle condizioni oro-geografiche e alle condizioni sociali locali.
0. 1. 143. 4. Palagiano.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b) sopprimere la lettera b-quater).
0. 1. 143. 26. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b) capoverso lettera b-quinquies), sostituire le parole: possono provvedere alla dotazione con le seguenti: individuano la dotazione.
0. 1. 143. 5. Palagiano.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b) capoverso lettera b-sexies), dopo le parole: obiettivi e concordano aggiungere le seguenti: per il tramite del distretto sanitario.
0. 1. 143. 17. Miotto.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b) capoverso lettera b-septies), sostituire le parole: definiscano standard fino alla fine della lettera con le seguenti: assicurino l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza in base alla programmazione regionale.
0. 1. 143. 2. Palagiano.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c)
la lettera e), è sostituita dalla seguente: «e) garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale dei medici di Assistenza Primaria, della Continuità Assistenziale e della Medicina dei Servizi, nonché dei Pediatri di libera scelta, inseriti nelle aggregazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificate dal precedente articolo 1 lettera b-bis, utilizzando prioritariamente le forme associative esistenti di rete e di gruppo, già normate a livello nazionale e regionale, opportunamente potenziate nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio»;
0. 1. 143. 6. Palagiano.

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  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera e) capoverso h) dopo le parole: 256 e successive modificazioni aggiungere le seguenti: o di esperienza professionale acquisita nell'ambito delle cure primarie e con formazione complementare.
0. 1. 143. 12. Schirru.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera d) dopo il capoverso h-ter) aggiungere il seguente:
   h-quater) prevedere per particolari attività e territori, in particolare di assistenza domiciliare, la disciplina di accordi collettivi nazionali e/o regionali per l'erogazione di prestazioni infermieristiche-ostetriche, riabilitative e tecniche.
0. 1. 143. 18. Miotto.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nell'ambito del patto della salute vengono definite modalità, criteri, procedure per riconoscere i requisiti anche riferiti al servizio reso per il conseguimento della specializzazione dell'esercizio della medicina generale.
0. 1. 143. 10. Pedoto, Miotto.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, all'articolo 1, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis) L'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: Il rapporto tra le Aziende ed il personale a rapporto convenzionato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, cessa al compimento del settantesimo anno di età. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In sede di rinnovo delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e modalità di attuazione.
  Di conseguenza all'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il comma 2-ter è soppresso.
0. 1. 143. 29. Rondini.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis) Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute promuove la stipula di una intesa in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per definire, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, i tempi e le modalità di realizzazione della sperimentazione del progetto «Psicologo di base», finalizzato alla promozione di forme strutturate di collaborazione tra Medici di medicina generale e Psicologi, con l'obiettivo di garantire un approccio olistico in chiave biopsicosociale alla malattia e di realizzare una riduzione della spesa sanitaria.
0. 1. 143. 27. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, sopprimere il comma 7.
0. 1. 143. 11. Miotto, Lenzi, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Fontanelli.

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  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 7 sostituire la parola: attuare con le seguenti: disciplinare, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL, i criteri per l'attuazione.
0. 1. 143. 21. Miotto, Lenzi, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Fontanelli.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 7, dopo le parole: le regioni possono attuare, aggiungere le seguenti: con il consenso dell'interessato.
0. 1. 143. 7. Palagiano.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 7, dopo le parole: dipendente dalle aziende sanitarie aggiungere le seguenti: di ruolo e non di ruolo, della medesima qualifica o disciplina, anche equipollenti, risultato in esubero.
0. 1. 143. 19. Miotto, Lenzi, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Fontanelli.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 7, sostituire le parole: processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie, con le seguenti: previo confronto con le OOSS maggiormente rappresentative, processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie di ruolo e non di ruolo, della medesima qualifica e disciplina.
0. 1. 143. 9. Palagiano.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 7, sostituire le parole: situate al di fuori, con le seguenti situate anche al di fuori.
0. 1. 143. 8. Palagiano.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Aziende non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui al presente comma».
0. 1. 143. 20. Miotto, Lenzi, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Fontanelli.

  All'emendamento 1.143 dei relatori, dopo il comma 7 inserire il seguente:
  «7-bis. Qualora le regioni risultino inadempienti, entro 180 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con DPCM su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede ad attuare quanto previsto dal presente articolo».
0. 1. 143. 1. Girlanda.

  All'articolo 1.143, dopo il comma 7, inserire il seguente:
  «All'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  3-bis. La verifica di compatibilità prevista dal comma 3 non è richiesta per le strutture sanitarie e i poliambulatori che chiedono di poter operare in regime privato, senza oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Le regioni provvedono all'attuazione di quanto disposto dal presente comma».
0. 1. 143. 23. Castellani

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Riordino dell'assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie).

  1. Le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza Pag. 159primaria promuovendo l'integrazione con il sociale e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini, secondo modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici, degli infermieri e degli altri professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria. In particolare, Le regioni disciplinano le unità complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei sistemi informatici, assicurano l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'implementazione della ricetta elettronica.
  2. Le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure primarie erogano l'assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni possono prevedere la presenza, presso le medesime strutture, di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza. L'assistenza primaria erogata presso le residenza sanitarie assistenziali può essere anche assicurata attraverso personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.
  3. Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti ambulatoriali. Per i medici di medicina generale è istituito il ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale.
  4. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   c) alla lettera a) è premessa la seguente: «Oa) prevedere che le attività e le funzioni disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;»;
   d) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
    «b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree Pag. 160metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;
    b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare forme di finanziamento a budget;
    b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b-bis);
    b-quinquies)
disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni possono provvedere alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali;
    b-sexies) prevedere le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b-ter);
    b-septies)
prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;»;
   c) la lettera e) è soppressa;
   c-bis) la lettera f) è soppressa;
   f) dopo la lettera f), è inserita la seguente:
    «f-bis) prevedere la possibilità per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l'erogazione di specifiche attività assistenziali con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica«, secondo modalità e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale.
   g) la lettera h) è sostituita dalle seguenti:
    «h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ovvero anche a quelli in possesso di titolo equipollente come indicato dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e successive modificazioni. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma è comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del diploma;
    h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali;
    h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca in interesse;»;
   f) alla lettera i) le parole: «di tali medici» sono sostituite dalle seguenti «dei medici convenzionati»;
   g) dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente:
    «m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al Pag. 161sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'implementazione della ricetta elettronica.».
  7. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si procede secondo la normativa vigente all'adeguamento degli accordi collettivi nazionali relativi alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali, ai contenuti dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del presente articolo, con particolare riguardo ai principi di cui ai capoversi b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies), b-sexies) della lettera b), nonché ai capoversi h), h-bis), h-ter) della lettera e), nel limite dei livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi collettivi nazionali. Entro i successivi 90 giorni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sono stipulati i relativi accordi regionali attuativi.
  8. Decorso il termine di cui al comma 5, primo periodo, il Ministro della salute, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le OO.SS. maggiormente rappresentative emana disposizioni le quali, nelle more della conclusione delle trattative, attuano in via provvisoria i principi di cui al medesimo comma 5. La vigenza di tali disposizioni viene meno con l'entrata in vigore degli accordi di cui al comma 5.
  9. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate al di fuori dell'ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie.
1. 143. I Relatori.