CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 ottobre 2012
717.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei. Atto n. 501.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

  La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei (Atto n. 501);
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) venga istituito presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca un apposito gruppo di lavoro composto anche da esperti esterni, per un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento, avente la funzione di strumento di controllo e garanzia nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, nonché la funzione di armonizzare e monitorare sul territorio nazionale l'assetto organizzativo-didattico-disciplinare dei nuovi licei ad indirizzo sportivo, tenendo presente le scuole con esperienze già maturate in campo didattico-sportivo, con particolare riferimento agli studenti che già frequentano indirizzi a carattere sportivo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1997 sull'autonomia scolastica, le professionalità già formate e l'impiantistica sportiva specifica di ogni istituto, nonché la cultura sportiva propria di ogni territorio;
   2) si faccia riferimento, con riguardo alla fonte del potere regolamentare che viene esercitato, all'articolo 64, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008;
   3) si preveda che l'insegnamento di «scienze motorie sportive» e «discipline sportive» vengano attribuite alla classe di concorso A/29, mentre l'insegnamento di «diritto ed economia dello sport» sia assegnato alla classe di concorso A/19;
   4) all'articolo 3, comma 5, si aggiungano, dopo le parole: «nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa», le seguenti: «in accordo con la valutazione effettuata dall'ufficio scolastico regionale»;
   5) all'articolo 3 si aggiunga, infine, il seguente comma: «Le sezioni ad indirizzo sportivo possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni nel campo sportivo, con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell'arricchimento della offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, in coerenza con la programmazione didattica e nei limiti del programma delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica»;
   6) all'articolo 4, comma 1, lettera b), si aggiunga il seguente periodo: «Le convenzioni stipulate tra le scuole paritarie e il CONI e CIP devono essere conformi alle eventuali convenzioni stipulate tra ufficio regionale scolastico e gli stessi organismi sportivi.».