CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 ottobre 2012
717.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.

EMENDAMENTI E SUBEMENDANTI

ART. 1.

Subemendamenti all'emendamento 1.1 del Relatore

  Al comma 1 sopprimere le parole: , ostacola o rallenta.
0. 1. 1. 1. Cavallaro, Samperi.

  Al comma 1 sostituire le parole: da uno a cinque anni con le parole: fino a tre anni.
0. 1. 1. 2. Cavallaro, Samperi.

  Al comma 2 sopprimere le parole: od ostacola.
0. 1. 1. 3. Cavallaro, Samperi.

  Al comma 3 sostituire le parole: da due a sei anni con le parole: da uno a quattro anni.
0. 1. 1. 4. Cavallaro, Samperi.

  Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.

  1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque impedisce, ostacola o rallenta la libera circolazione di mezzi di trasporto di persone o merci su strade ferrate, strade ordinarie o autostrade al fine di creare un grave disagio alla circolazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
  2. La pena di cui al comma 1 si applica anche quando il fatto sia commesso in un aeroporto o in una zona portuale, o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la partenza o l'arrivo degli aeromobili o la libera navigazione e l'accesso ai porti.
  3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi da più persone usando violenza o minaccia alle persone o violenza sull'ambiente e sulle cose, si applica la pena della reclusione da due a sei anni.
1. 1. Il relatore.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Il relatore.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-07403 Bernardini: Sulla tutela del diritto alla salute di un detenuto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo all'interrogazione in discussione evidenziando che le problematiche riguardanti Fabio Falcone – detenuto, per un periodo, presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli – sono state superate.
  Infatti, dal 9 settembre scorso il Falcone è stato trasferito all'istituto penitenziario di Cosenza, istituto da lui richiesto.
  Intendo, comunque, chiarire i motivi per i quali quest'ultimo è stato ristretto, per un periodo, presso il penitenziario romano.
  Il Falcone, come attestato il 17 agosto 2010 dal medico incaricato dell'istituto di Cosenza necessitava, all'epoca dei fatti rappresentati nell'atto di sindacato ispettivo, di essere ricoverato presso un Centro Diagnostico Terapeutico dell'Amministrazione penitenziaria per approfondimenti clinici.
  Pertanto, nel mese di settembre del 2010 veniva disposto il suo trasferimento presso il centro diagnostico terapeutico della Casa Circondariale di Napoli Secondigliano, fino a definizione del quadro clinico.
  Dopo un mese circa dalla data di ingresso nell'istituto napoletano, avendo il Falcone rappresentato di avere problemi di incolumità personale connessi alla sua presenza nella Regione Campania, veniva trasferito presso la Casa Circondariale di Bari, quale sede penitenziaria attrezzata con centro diagnostico terapeutico.
  Tuttavia, a seguito di segnalazione del difensore del Falcone circa la scarsa assistenza sanitaria prestata al suo assistito presso il centro clinico di Bari, lo stesso veniva trasferito presso l'istituto penitenziario di Roma Regina Coeli, ove faceva ingresso nel mese di novembre del 2011, per avvalersi, fino al miglioramento delle sue condizioni di salute, delle attrezzature mediche e del personale sanitario dell'annesso centro diagnostico terapeutico.
  Malgrado ciò, nel mese di marzo 2012 i medici comunicavano la rinuncia del detenuto ad essere sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale ed il suo desiderio di fare rientro nell'istituto di Cosenza per ristabilire i contatti con i familiari, residenti nella zona.
  Di conseguenza, tenuto conto delle necessità terapeutiche e delle esigenze del detenuto, il 26 marzo 2012 il Falcone veniva trasferito nella Casa Circondariale di Vibo Valentia, istituto penitenziario che, contrariamente al carcere di Cosenza, poteva assicurare una adeguata assistenza sanitaria intramurale e, comunque, si trovava vicino al luogo di residenza dei suoi familiari.
  Terminate le esigenze sanitarie il Falcone, come detto in premessa, è stato nuovamente trasferito presso l'istituto penitenziario di Cosenza.
  Ciò chiarito, rilevo, quanto all'ultimo quesito posto dall'interrogante, che le competenze relative alla salute dei detenuti sono state affidate, come è noto, al servizio sanitario nazionale; tengo a sottolineare, in ogni caso, che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria continua a prestare la massima attenzione alle problematiche sanitarie dei ristretti, collaborando costantemente con gli organi e gli Enti competenti in materia.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07391 Bernardini: Sulle carenze strutturali del nucleo traduzioni e piantonamenti di Avellino.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Bernardini, con riguardo a quanto da Lei rappresentato nel presente atto parlamentare, tengo a comunicare che la situazione complessiva degli automezzi in dotazione alla regione Campania risulta in linea con le altre realtà penitenziarie del Paese.
  Secondo i dati acquisiti dal competente Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria, i veicoli attualmente operativi sul territorio campano sono complessivamente 355 veicoli(1), di cui 212 adibiti al servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti, e i restanti 153 adibiti: in numero di 59 all'espletamento di servizi istituzionali (quali ad esempio le attività degli Uffici di Esecuzione penale Esterna-U.E.P.E., il servizio di notifica di atti giudiziari o il servizio di vigilanza esterna), in numero di 66 per i trasporti di personale, mezzi, materiali e unità cinofile, in numero di 1 per autosoccorso, in numero di 2 per esigenze di ordine pubblico e servizi di tutela e scorta ad Autorità e, infine, in numero di 15, tutti motocicli, per necessità di varia natura.

1. In particolare: n. 5 CC Ariano Irpino; n. 1 CC Arienzo; n. 29 CC Avellino; n. 4 UEPE Avellino; n. 3 OPG Aversa; n. 20 CC Benevento; n. 10 CR Carinola; n. 2 UEPE Caserta; n. 4 CR Eboli; n. 3 CC Lauro; n. 8 NA Poggioreale; n. 1 OPG NA; n. 136 NA Secondigliano; n. 3 UEPE Napoli; n. 2 CCF Pozzuoli; n. 14 Prap NA; n. 3 CC Sala Consilina; n. 32 CC Salerno; n. 49 SM Capua Vetere; n. 8 S. Angelo dei Lombardi; n. 8 Scuola Aversa; n. 8 Scuola Portici; n. 2 Vallo della Lucania.
  Nello specifico della situazione della Casa Circondariale di Avellino, faccio presente che la Direzione dell'istituto dispone, attualmente, di 13 vetture adibite al servizio di traduzione dei detenuti, di 6 autovetture in versione radiomobile, di 2 veicoli da nove posti, di 2 motocicli, di 2 autovetture, di 3 automezzi per il trasporto di unità cinofile e di 1 rimorchio per il trasporto di motocicli.
  Tuttavia, poiché tra i veicoli assegnati ai diversi Istituti ve ne possono essere taluni che registrano elevate percorrenze chilometriche, è stato demandato ai singoli Provveditori regionali il compito di valutarne con accuratezza lo stato d'uso, anche al fine di prevedere il fermo degli automezzi, che risultino malfunzionanti o danneggiati o che non rispondano ai necessari standard di sicurezza.
  In ogni caso, mi preme evidenziare che un monitoraggio costante dei chilometri percorsi dai singoli mezzi di trasporto viene regolarmente effettuato anche dalla competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, attenta ad assicurare l'incolumità delle persone che viaggiano a bordo degli automezzi e ad evitare che si verifichino danni ulteriori ai veicoli in questione.
  Detto ciò, faccio presente che l'acquisto dei mezzi per le necessità del Corpo di polizia penitenziaria è realizzato sulla scorta dei fondi assegnati sul competente capitolo di bilancio e poiché quest'ultimo risente delle costanti riduzioni tese a contrarre il debito pubblico, non sempre risulta possibile procedere all'acquisto dei veicoli necessari ad assicurare il turn over.