CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 ottobre 2012
716.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 5291, «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», come risultante dagli emendamenti approvati;
   considerato che, con particolare riguardo alle competenze della Commissione Cultura, a seguito delle modifiche apportate al testo originario del disegno di legge, l'articolo 2, lettera e), n. 3), nell'ambito della revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto, delega ora il Governo a determinare il valore patrimoniale medio ordinario, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico ed artistico, mediante un processo estimativo che consideri i particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, il complesso di vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione ed al restauro nonché l'apporto alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico nazionale;
   tenuto conto che l'articolo 2, comma 7, del nuovo testo delega il Governo ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela, fra l'altro, del patrimonio artistico e culturale;
   considerato che, a differenza del testo originario recato dall'articolo 11, non è più prevista la deducibilità dalla base imponibile della nuova imposta unica delle somme prelevate dall'artista o professionista, non essendo il regime più applicabile, in generale, ai lavoratori autonomi;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   si faccia riferimento, nell'individuazione delle unità immobiliari riconosciute di interesse storico ed artistico, all'articolo 10 del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;
  e con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità, con riferimento all'articolo 2, comma 7, di estendere la prevista tutela anche a scuola e università.