CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 ottobre 2012
713.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02437 Tommaso Foti: Sui requisiti per l'attribuzione dei diversi ruoli professionali previsti per l'esecuzione di lavori di bonifica di siti inquinati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla interrogazione n. 5-02437 presentata dagli onorevoli Tommaso Foti e Carlucci, concernente i requisiti per l'attribuzione dei diversi ruoli professionali previsti per l'esecuzione dei lavori di bonifica dei siti inquinati, si rappresenta che la disciplina in materia è dettata dal decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, recante «Regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali» in base al quale l'impresa che intende iscriversi all'Albo deve dotarsi di uno o più responsabili tecnici, la cui qualificazione professionale risulti da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione.
  L'Albo gestori ambientali, istituito con decreto legislativo n. 152/2006, si articola in un Comitato nazionale, che ha sede presso il Ministero dell'ambiente e da una serie di sezioni sia regionali che provinciali, la cui sede è fissata presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il Comitato nazionale, per ogni categoria e relative classi d'iscrizione, deve definire i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti professionali dei responsabili tecnici.
  Con riferimento all'iscrizione nella categoria 9 (bonifica dei siti), si rinviene la disciplina nelle deliberazioni del Comitato nazionale n. 3 del 16 luglio 1999, n. 5 del 12 dicembre 2001, integrata con la deliberazione n. 1 dell'11 maggio 2005, e dalle direttive emesse il 28 ottobre, e il 22 dicembre 2005.
  I titoli di studio riconosciuti idonei ai fini del conseguimento della professionalità richiesta al responsabile tecnico sono i seguenti: diploma di geometra, perito industriale, perito tecnico, perito chimico, perito edile o altro tipo di diploma riconosciuto idoneo sulla base del corrispondente ordinamento professionale; la laurea in ingegneria, in chimica, in scienze biologiche, in scienze geologiche o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.
  I titoli di studio e gli anni di esperienza richiesti variano in relazione alla dimensione dell'attività individuata dalle classi di iscrizione.
  Gli anni di esperienza maturata dal responsabile tecnico nell'attività di bonifica debbono essere comprovati con idonee attestazioni di regolare esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per importo complessivo pari ad almeno il 40 per cento del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione, con eccezione della classe E, per la quale, in quanto classe d'accesso nella categoria 9, non sussiste alcun limite inferiore. Nell'evenienza che le suddette attestazioni non riportino i nominativi dei responsabili tecnici, le stesse debbono essere integrate con dichiarazioni di atto notorio, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa che ha eseguito l'intervento di bonifica, nelle quali venga attestato che l'interessato ha ricoperto uno dei ruoli di cui all'articolo 4 della deliberazione 16 luglio Pag. 741999. Tra di essi è riconosciuto idoneo il ruolo di direttore tecnico, che ricomprende la maggior parte delle figure citate nell'interrogazione.
  Si fa presente, inoltre, che la deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, prevede che l'impresa che si iscrive nella categoria 9 debba essere dotata, oltre che di responsabili tecnici, anche di personale tecnico qualificato, come laureati in ingegneria, in chimica, in scienze biologiche o in scienze geologiche.

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ALLEGATO 2

5-07439 Oliverio: Iniziative per la bonifica dell'area dell'ex camping il Subacqueo nel comune di Isola di Capo Rizzuto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla interrogazione n. 5-07439 presentata dagli onorevoli Oliverio e Laratta, concernente l'area dell'ex camping il «Subacqueo» a Isola capo Rizzuto, in base alle informazioni acquisite, si rappresenta quanto segue.
  In data 17 ottobre 2005, il comune di Isola di Capo Rizzuto, con diffida n. 48, intimava ai proprietari del campeggio suddetto la cessazione dell'attività ricettiva, in quanto, considerata l'assoluta inadeguatezza della struttura, poteva essere messa in pericolo l'incolumità delle persone. Pertanto, il 26 novembre successivo venivano apposti i sigilli al campeggio.
  Due anni dopo, il 16 dicembre 2007, nell'ambito del procedimento penale n. 2618 del 2007, iscritto per il reato ex articoli 110, 117 e 349 del codice penale a carico dei gestori della struttura ricettiva, il tribunale di Crotone emetteva il decreto di sequestro preventivo dell'area e dei manufatti, in quanto, nonostante la diffida del comune di Isola di Capo Rizzuto, si continuava a utilizzare la struttura, ospitando all'interno circa 450 persone.
  A seguito di segnalazioni da parte di cittadini e turisti, il 3 agosto 2009, il personale del Servizio igiene ambientale dell'Agenzia di sanità pubblica di Crotone ha eseguito un sopralluogo, rilevando che il campeggio in questione si presentava chiuso ed in totale stato di abbandono, la recinzione era rotta in più punti consentendo libero accesso a tutti, compresi i bambini, il terreno era ricoperto di rifiuti di vario tipo (ingombranti, materiali ferrosi, vetro, legname, materassi, suppellettili, buste di plastica, cartoni, carcasse di elettrodomestici, R.S.U., pezzi di sanitari in disuso, materiali inerti, camper abbandonati, eccetera) e i tetti di alcuni fabbricati in lastre di eternit erano deteriorati. Anche l'impianto di depurazione a servizio della struttura ricettiva, ormai in disuso, si presentava in totale stato di abbandono e con le vasche ancora piene di acqua ristagnante e maleodorante.
  Vista tale situazione, il predetto Dipartimento, con nota del 6 agosto successivo, ha informato, sul degrado, il comune di Isola Capo Rizzuto e nel contempo ha richiesto l'emissione dei provvedimenti necessari all'eliminazione degli inconvenienti igienico-sanitari riscontrati.
  Il 18 agosto 2009, con ordinanza n. 72, il sindaco del comune di Isola di Capo Rizzuto ordinava ai proprietari/gestori del campeggio «Il Subacqueo» la rimozione dei rifiuti, la messa in sicurezza dell'intera area e l'adozione dei provvedimenti necessari per la bonifica dei materiali contenenti amianto.
  Tuttavia, nel corso dei successivi sopralluoghi, effettuati sempre dal Dipartimento di prevenzione (il 26 luglio 2010 e 17 luglio 2011), veniva rilevata la stessa situazione di degrado già accertata nel 2009. Anche di ciò veniva informato il comune e i Carabinieri di Isola Capo Rizzuto, nonché gli altri enti/uffici competenti ai quali è ribadita la necessità dell'emanazione di provvedimenti finalizzati all'eliminazione dei problemi igienico sanitari rilevati.
  Anche la provincia di Crotone, con nota del 12 settembre 2011, invitava il comune ad esercitare le proprie competenze in materia di abbandono/deposito di rifiuti e, quindi, ad individuare i soggetti responsabili Pag. 76ovvero, nell'impossibilità di individuarli, a procedere d'ufficio alla rimozione, al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
  Di recente, dopo l'ennesimo sopralluogo effettuato 19 luglio 2012, da parte del Dipartimento di prevenzione-Servizio di igiene ambientale di Crotone, visto il continuo perdurare della situazione di degrado, il sindaco del comune di Isola di Capo Rizzuto, con ordinanza n. 50 del 23 luglio 2012, ha ordinato agli eredi Crugliano Francesco, quali custodi giudiziari della struttura, di provvedere, nel termine di sette giorni alla bonifica del sito, alla messa in sicurezza dello stato dei luoghi dell'intera area ed allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti speciali e pericolosi presenti.
  Successivamente, in data 31 luglio 2012, il tribunale di Crotone, in accoglimento dell'istanza presentata dai proprietari dell'area, ha disposto la revoca del sequestro preventivo con restituzione dei beni sottoposti a vincolo all'avente diritto, rilevato che per il lungo tempo trascorso dai fatti contestati, risultano venuti meno i presupposti del fumus commissi delictii e del periculum in mora posti a fondamento del provvedimento del GIP.
  Il 31 agosto 2012, la Polizia locale di Isola di Capo Rizzuto, ha accertato l'inottemperanza al provvedimento e ha proceduto, pertanto, con ulteriore denuncia, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
  La prefettura di Crotone informa di essere in procinto di richiamare l'attenzione del sindaco, attesa l'infruttuosità delle procedure finora seguite, sulla necessità di dar luogo senza indugi agli interventi di rimozione in danno dei proprietari.
  Il comune di Isola di Capo Rizzuto, d'altro canto, comunica che è stata avviata la procedura affinché l'ente comunale, attraverso il settore manutentivo, provveda alla bonifica del sito ed alla sua messa in sicurezza, in sostituzione dei proprietari e con successivo addebito delle spese a carico degli stessi.
  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota del 3 ottobre 2012, ha fatto richiesta alla prefettura di Crotone e al Corpo forestale dello Stato di verificare la sussistenza del danno ambientale.