CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 ottobre 2012
713.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (Testo unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini, C. 5061 Centemero e C. 5075 Di Pietro).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: sancita dall'articolo 117 della Costituzione con le seguenti: costituzionalmente sancita.
1. 15. Il relatore.

  Al comma 3, sostituire le parole: di cui alla presente legge con le seguenti: sull'istruzione.
1. 16. Il relatore.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione e la composizione degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. Per quanto attiene il funzionamento degli organi interni le istituzioni scolastiche adottano i regolamenti.
1. 17. Il relatore.

  Al comma 5, lettera b) sostituire le parole: la professionalità con le seguenti: l'espressione della libertà di insegnamento.
1. 18. Il relatore.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: funzioni tecniche con le seguenti: funzioni didattico educative.
2. 2. Zazzera, Di Giuseppe.

  Al comma 1, lettera b) dopo la parola: dirigente aggiungere la seguente: scolastico,.
2. 4. Il relatore.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
redige, approva e modifica lo statuto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
3. 12. Il relatore.

  Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
   l)
promuove la conferenza di rendicontazione di cui all'articolo 9.
3. 13. Il relatore.

Pag. 68

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il consiglio dell'autonomia dura in carica per tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 novembre successivo alla scadenza. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
3. 11. Il relatore.

  Al comma 5, sostituire le parole da: non è soggetto ad approvazione a: salvo il controllo con le seguenti: è sottoposto al controllo.
3. 14. Il relatore.

  Al comma 1 sostituire le lettere b), c), d) ed e), con le seguenti:
   b) nelle scuole del primo ciclo la rappresentanza eletta dai genitori è paritetica con quella eletta dai docenti;
   c) nelle scuole secondarie di secondo grado la rappresentanza eletta dai genitori e dagli studenti – in numero pari per ciascuna delle due componenti – è complessivamente paritetica con quella eletta dai docenti;
   d) del consiglio fa parte un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliare;
   e) il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto.
4. 15. (Nuova formulazione). Il relatore.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il Consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente convoca il Consiglio dell'autonomia e ne fissa l'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente scolastico o di almeno la metà dei suoi componenti.
4. 16. Il relatore (nuova formulazione).

  Al comma 4, dopo le parole: senza diritto di voto aggiungere le seguenti: con funzioni di supporto tecnico-amministrativo.
4. 21. Il relatore.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: nell'ambito delle proprie funzioni di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 2, dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono sostituite le parole: «Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,» con le seguenti: «Nel rispetto delle competenze del Consiglio dell'autonomia e del Consiglio dei docenti».
5. 3. (Nuova formulazione) Il relatore.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire la parola: programmare con la seguente: progettare.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: la programmazione con le seguenti: la progettazione e al comma 3, sostituire la parola: programmata con la seguente: progettata.
6. 4. Il relatore.

Pag. 69

  Al comma 1, dopo la parola: Statuto aggiungere le seguenti: e il regolamento relativo al Consiglio dei docenti e sue articolazioni e sostituire la parola: disciplina con la seguente: disciplinano.
6. 5. Il relatore (Nuova formulazione).

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il consiglio di classe è composto dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e nella scuola secondaria di secondo grado dai rappresentanti di classe degli studenti.
6. 6. Il relatore.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: valorizzano la con le parole: prevedono forme di.
7. 3. Il relatore.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: da un minimo di tre con le seguenti: da un minimo di cinque e dopo le parole: e almeno un rappresentante delle famiglie aggiungere le seguenti: , un rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti.
8. 3. Il relatore.

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire le parole da: materie devolute a: in particolare con le seguenti: attività realizzate nell'ambito del piano dell'offerta formativa, in relazione anche alle finalità di cui all'articolo 1 comma 2, nonché.
9. 4. Il relatore.

ART. 10.

  Al comma 1, sostituire le parole da: possono promuovere fino a: coordinamento delle stesse con le seguenti: possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e organizzazioni no profit, consorzi e associazioni di scuole autonome, nonché ai poli tecnico professionali e agli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
10. 4. Il relatore.

  Sopprimere il comma 2.
10. 5. Il relatore.

ART. 11.

  Al comma 3, dopo le parole: dell'offerta formativa regionale aggiungere le seguenti: con il coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti.
11. 8. Il relatore.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Commissione di monitoraggio).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è costituita una commissione con lo scopo di monitorare per due anni il processo attuativo delle disposizioni di cui alla presente legge, presentando alle Commissioni parlamentari di merito una relazione sullo stato di attuazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun Pag. 70compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
11. 01. Il relatore.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge in conformità ai propri Statuti speciali e alle relative norme di attuazione.
12. 02. Il relatore.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In sede di prima attuazione della presente legge, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, le modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento del consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 3, di tutte le istituzioni scolastiche.
  1-ter. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia adotta lo Statuto e delibera il regolamento.

  Conseguentemente, all'articolo 3 sopprimere il comma 4.
13. 1. Il relatore.