CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 ottobre 2012
711.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-05858 Di Pietro: Sulla mancata fornitura, da parte dell'AGEA e di altri soggetti competenti, dei dati produttivi e delle imputazioni dei prelievi supplementari in materia di quote latte, richiesti dall'Agecontrol Spa, nell'ambito di uno specifico progetto di verifica della produzione nazionale di latte vaccino.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione riguarda una richiesta di dati sulla produzione nazionale di latte vaccino nonché sulle imputazioni del prelievo supplementare per le annate comprese tra il 1995 e il 2009 cui AGEA non avrebbe dato riscontro.
  In particolare, tali dati sarebbero stati richiesti a seguito di un contratto sottoscritto, nell'ambito delle proprie competenze, da Agecontrol (società per azioni posta sotto la vigilanza di AGEA) con un soggetto di comprovata esperienza nel settore, per la realizzazione di un progetto annuale finalizzato alla verifica dei dati suddetti.
  Secondo quanto ritenuto dagli onorevoli interroganti, il 17 novembre 2011 sarebbe stata «ufficializzata» la richiesta in questione cui, come detto, né AGEA né gli altri destinatari avrebbero dato seguito.
  Al riguardo evidenzio che alla predetta data, né successivamente, alcuna richiesta in tal senso è pervenuta ad AGEA, tantomeno in riferimento al suddetto progetto.
  Ne consegue, pertanto, che nessun seguito può essere stato fornito dagli enti presunti destinatari della richiesta in parola.

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ALLEGATO 2

Interrogazione 5-07525 Paolo Russo: Iniziative per la tutela internazionale del pecorino romano DOP, in relazione ad alcuni casi di contraffazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione riguarda la tutela del formaggio pecorino DOC dai fenomeni di contraffazione che danneggiano, non solo, la relativa filiera ma anche, più in generale, i prodotti di eccellenza del made in Italy agroalimentare.
  Al riguardo, ferma restando la tutela assicurata dalla normativa comunitaria nell'ambito dell'Unione europea, evidenzio che il Consorzio di tutela del «Pecorino Romano» è stato incaricato, tra l'altro, di proteggere la denominazione del relativo prodotto a livello nazionale e internazionale. Detto Consorzio, nell'ambito delle sue funzioni, è titolare del marchio «Pecorino Romano» negli USA.
  In quanto titolare del diritto di proprietà intellettuale sul territorio statunitense, nonché in virtù delle funzioni affidategli dal Ministero, è il Consorzio stesso che deve valutare tutte le iniziative da intraprendere a tutela del corretto uso della denominazione «Pecorino Romano», secondo le disposizioni di legge vigenti negli USA.
  Peraltro, rientrando la DOP «Pecorino Romano», nei diritti di proprietà intellettuale tutelati a livello comunitario il Consorzio in questione può avvalersi della protezione doganale di cui al regolamento (CE) n. 1383/2003. Tale norma, che disciplina l'intervento delle autorità doganali degli Stati membri a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, si applica alle merci contraffatte o usurpative nonché a quelle che violano i diritti di proprietà intellettuale, in procinto di essere importate o in uscita dal territorio doganale comunitario.
  Per attivare detta tutela è, tuttavia, necessario presentare la relativa domanda di protezione comunitaria in cui siano illustrati gli elementi di riconoscimento del prodotto associato alla denominazione registrata. Al momento, non risulta che il Consorzio abbia provveduto in tal senso.
  In ogni caso, il Ministero è storicamente impegnato a proteggere, a livello internazionale, comunitario e nazionale, tutti i prodotti agroalimentari a indicazione geografica nonché a definire strumenti normativi (al momento mancanti o carenti, specie nel quadro internazionale) per contrastare efficacemente la relativa contraffazione.
  In tale contesto stiamo promuovendo, riguardo alla proprietà intellettuale, un maggior coordinamento fra le Amministrazioni nazionali competenti, onde ottenere reale e concreta applicazione delle disposizioni a tutela, fra l'altro, delle indicazioni geografiche.
  Mentre in Italia la normativa si è evoluta nella direzione della efficace protezione delle indicazioni geografiche (mediante l'introduzione, ad esempio, dell'articolo 517-quater nel codice penale), al momento, non vi sono analoghe e armonizzate disposizioni a livello comunitario. La legislazione comunitaria in materia di proprietà intellettuale è, comunque, in fase di revisione.
  Vorrei, inoltre, far presente che questa Amministrazione seguirà gli esiti delle attività Pag. 315dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, relative al continuo monitoraggio, in tempo reale, del mercato unico europeo, nonché la predisposizione di ulteriori miglioramenti della legislazione europea a difesa della proprietà intellettuale, dei loro titolari ovvero utilizzatori.
  Ricordo, poi, che è in fase di completamento la revisione del regolamento relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e che è imminente la pubblicazione del regolamento comunitario (in sostituzione di quello attuale sulle DOP e le IGP nel settore agroalimentare) che introdurrà, anche grazie alle nostre pressioni, alcune importanti innovazioni che riguardano, fra l'altro, la protezione delle denominazioni europee registrate.
  Nello specifico, è previsto che gli Stati membri adottino le misure necessarie alla tutela delle indicazioni geografiche e designino l'autorità responsabile della tutela delle denominazioni registrate. Detta protezione è stata estesa anche alle DOP e alle IGP utilizzate come ingredienti di altri prodotti. Sono stati, altresì, potenziati il ruolo e le responsabilità dei gruppi dei produttori (ad esempio, Consorzi di tutela) cui viene attribuito il compito di contribuire alla protezione ed alla promozione delle DOP e IGP.
  Nel quadro del contrasto alla contraffazione a livello internazionale vorrei, infine, sottolineare il ruolo attivo del Ministero, dell'Italia, e della Commissione europea, secondo le norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 2008, nell'ambito di accordi bilaterali fra l'Unione europea e i Paesi terzi.
  La protezione delle indicazioni geografiche, nei difficili negoziati in corso di svolgimento presso le organizzazioni internazionali (Organizzazione mondiale del commercio e Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale), è un tema assai importante per le autorità nazionali e le istituzioni comunitarie. Infatti, le richieste comunitarie e italiane per ottenere una solida protezione delle denominazioni registrate, trovano molti Stati extra europei strenuamente contrari. Da ciò, il perdurante stallo che crea ulteriori svantaggi economici a danno dei legittimi produttori italiani.
  In tale contesto, pertanto, nel quadro di una competizione non sempre leale sui mercati terzi e non, arginare il dirompente fenomeno della contraffazione dei prodotti in parola appare irto di difficoltà, sia a livello comunitario che internazionale.

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ALLEGATO 3

Interrogazione 5-07759 Cenni: Sul processo di riorganizzazione conseguente alla soppressione dell'INRAN, con particolare riferimento alla situazione del personale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione riguarda le vicende connesse al trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal soppresso INRAN, dall’ex ENSE all'Ente risi, la prevista soppressione delle funzioni dell’ex INCA e la messa in mobilità del personale.
  Al riguardo, vorrei anzitutto evidenziare che l'emanazione dei relativi decreti è subordinata al ricevimento del bilancio consuntivo 2011 e della chiusura definitiva del bilancio al 7 luglio 2012 da parte dell'INRAN. L'adempimento di tali oneri è stato più volte sollecitato dal Ministero che si è, comunque, riservato di nominare un Commissario ad acta nel caso di ulteriori ritardi. Non appena emanati i suddetti decreti, gli enti incorporanti potranno provvedere alla riorganizzazione del personale.
  Riguardo alle temute perdite di profili e professionali appartenenti al comparto della ricerca, nel trasferimento all'Ente risi, rassicuro gli interroganti che sono da ritenersi assolutamente infondate. La normativa, infatti, attribuisce al suddetto ente tutte le funzioni e le competenze dell’ex ENSE che non potranno che essere svolte con le medesime professionalità.
  Ciò premesso, mi preme rimarcare l'assoluta compatibilità, alla luce dei provvedimenti normativi che le regolamentano e delle modalità operative con le quali esse verranno concretamente svolte, delle attività tradizionalmente svolte dall'Ente nazionale risi con quelle che il medesimo si appresta a svolgere in virtù di quanto stabilito dalla legge n. 135 del 2012.
  In Italia, infatti, l'attività di costitutore di nuove varietà di riso al registro nazionale delle varietà di specie agricole compete al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si avvale di una serie di enti ed istituti per accertare le caratteristiche tecniche e agronomiche della nuova varietà di cui si chiede l'iscrizione. Pertanto, nell'ambito di tale attività, l’ex Ense opera quale semplice incaricato del Ministero.
  Sarà, quindi, il Ministero ad affidare i compiti di verifica delle caratteristiche tecniche delle nuove varietà (di cui l'Ente nazionale risi richiederà l'iscrizione al registro nazionale) a un diverso organismo.
  Peraltro, fermo restando che l'Ente nazionale risi mette a disposizione di tutte le ditte sementiere il prodotto moltiplicato prima ancora che lo stesso diventi tecnicamente semente, negli anni futuri, a garanzia della «terzietà» della certificazione, esso opererà con l'accortezza di prevedere che la certificazione in campo delle sementi delle proprie varietà avvenga sempre ad opera di personale non dipendente, autorizzato a svolgere le funzioni di controllo nella veste di pubblico ufficiale e individuato, come previsto dalla legge sementiera, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  A garanzia di una maggiore trasparenza della gestione, l'Ente nazionale risi adotterà un regolamento di organizzazione e funzionamento con cui provvederà a separare le nuove funzioni di ente certificatore dalle altre funzioni finora svolte.Pag. 317
  Per concludere, ciò che appare indispensabile al momento è fare affluire risorse all’ex INRAN, anche per superare il blocco del fido della banca tesoriera che non ha reso possibile il pagamento degli stipendi al relativo personale.
  Le previsioni di trasferimento sono le seguenti: 1 milione di euro (proveniente dai fondi della legge n. 499 del 1999), quale contributo straordinario (il cui mandato di pagamento è stato già inviato al Ministero dell'economia e delle finanze); 300.000 euro circa, liquidati quale contribuzione relativa agli anni 2011 e 2012; 250.000 euro circa di liquidazioni di progetti.
  È inoltre visto un gettito dall'attività sementiera di circa 300.000 euro per il mese di settembre e di circa 800.000 per il mese di ottobre.
  Riguardo al contributo ordinario dell'anno in corso (pari ad euro 1.867.508), informo gli interroganti che il decreto di riparto è stato sottoscritto e trasmesso alla controfirma del Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more, abbiamo chiesto all'Ufficio centrale del bilancio il disaccantonamento del 70 per cento della somma (pari a circa 1.300.000 euro) da versare all'ente subito, a titolo di anticipazione.
  Ulteriori 2,87 milioni (stanziati ad integrazione del contributo straordinario) potranno essere utilizzati non appena concluso l’iter legislativo relativo all'assestamento 2012.

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ALLEGATO 4

Interrogazione 5-07957 Delfino: Iniziative in favore del settore cunicolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione proposta riguarda la tutela e la valorizzazione del settore cunicolo che, al pari degli altri comparti agroalimentari, sta subendo gli effetti della generale crisi dei consumi alimentari.
  Al riguardo, vorrei anzitutto far presente che, nel periodo gennaio-giugno 2012, il numero di conigli avviati al macello è risultato sostanzialmente stabile rispetto al medesimo periodo dell'anno precedete (+0,2 per cento). Anche l'offerta complessiva di carne di coniglio risulta stazionaria, per un ammontare di quasi 18 milioni di chilogrammi (peso morto).
  Le importazioni di capi vivi, nel periodo considerato, risultano in aumento: infatti, in base alle rilevazioni ISTAT si parla di circa 43 mila capi (17 mila in più rispetto ai primi sei mesi del 2011) per un ammontare, in equivalente carne, di circa 55.000 chilogrammi. Tuttavia, l'incidenza dei capi importati sulle macellazioni totali risulta estremamente contenuta (pari allo 0,3 per cento del totale).
  Nel primo semestre, inoltre, le importazioni di carne di coniglio risultano in netto calo (-43,6 per cento), per un ammontare di circa 770 tonnellate in meno.
  Riguardo l'importazione di prodotti congelati, spacciati spesso per italiani ma di scadente qualità e con standard sanitari diversi dai nostri, vorrei far presente che, all'interno del mercato comunitario, il suo contenimento appare di difficile realizzazione, trattandosi di un'attività soggetta al libero commercio intra-comunitario. Pertanto, solo una decisa azione di comunicazione e promozione del prodotto italiano sui consumatori, di lunga durata, potrebbe portare qualche sollievo.
  Vorrei comunque segnalare che, all'interno dei piani di settore zootecnici, è stato varato il percorso del Sistema di qualità alimentare zootecnico (SQN) per le carni, volto a tutelare le carni prodotte in Italia aventi caratteristiche superiori rispetto agli standard esistenti. Al momento, siamo in attesa di ricevere proposte operative dagli operatori del settore, al pari di quanto stanno facendo gli operatori delle carni bovine e delle carni suine.
  Riguardo alla proposta di rendere obbligatoria l'etichettatura di origine della carne di coniglio, evidenzio che trattasi di materia regolamentata da norme comunitarie in corso di emanazione e dall'applicazione dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2011. Pertanto, il Ministero procederà in modo coerente con quanto previsto nell'emanando Regolamento. Nelle more, ci stiamo comunque attivamente adoperando per giungere alla definizione dei decreti interministeriali di applicazione di cui alla predetta legge.
  Una soluzione compatibile con questa esigenza è peraltro definibile anche nelle Linee guida operative coerenti con il SQN (Sistema di qualità nazionale) che permettono la certificazione di qualità della produzione afferente all'SQN. Tuttavia, si tratta di una opportunità attivabile solo dagli operatori della filiera di riferimento.
  In tal senso, quindi, l'Amministrazione ha già creato le condizioni ottimali per l'avvio di questo nuovo percorso di qualità.

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ALLEGATO 5

Interrogazione 5-07917 Negro: Iniziative per il mantenimento del sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione proposta riguarda l'etichettatura facoltativa delle carni bovine sul cui mantenimento, seppur con sfumature diverse, si è discusso in seno al Parlamento europeo, nell'ambito della votazione sulla relazione alla proposta di modifica del Regolamento n. 1760 del 2000.
  Purtroppo, tale opportunità non ha riscosso sufficiente consenso. Tuttavia, considerata l'esigua differenza di voti, è stata accolta la richiesta di rinviare la risoluzione legislativa in Commissione, onde consentire un approfondimento dei negoziati con il Consiglio.
  Al riguardo tengo a sottolineare che, sull'intera vicenda, abbiamo sempre sostenuto, in tutte le sedi comunitarie, l'attuale sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, ha dato ottimi risultati, sia in termini organizzativi dell'intera filiera, sia in termini di comunicazione e informazione al consumatore finale.
  Pertanto, continueremo a dichiaraci contrari alla sua abrogazione, cercando di coinvolgere anche altri Paesi che hanno manifestato palese contrarietà a modificare la normativa vigente.
  Infatti l'etichettatura facoltativa (che di norma non prevede costi aggiuntivi) rappresenta, con i vigenti sistemi di rintracciabilità e gestione delle informazioni sui prodotti alimentari, un'ulteriore informazione, particolarmente apprezzata dai consumatori che intendono acquistare un prodotto controllato, sicuro e con caratteristiche definite.
  Ad oggi, le modalità di comunicazione e i criteri adottati per garantire la veridicità di quanto riportato in etichetta sono sufficientemente uniformi. L'abrogazione in questione, invece, potrebbe verosimilmente provocare una proliferazione di diciture in etichetta e, soprattutto, l'utilizzo di termini simili cui potrebbero essere attribuiti significati diversi.
  Peraltro tale soppressione, con l'applicazione della normativa orizzontale sull'etichettatura dei prodotti alimentari, condurrebbe alla carenza di un disciplinare di produzione, quale riferimento del processo produttivo adottato. Conseguentemente, i relativi controlli di conformità da parte di un organismo terzo indipendente (tra l'altro non più previsto) non avrebbero più alcun riferimento normativo. A ciò si aggiunga che verrebbe a mancare un'ulteriore vigilanza da parte della pubblica amministrazione.
  In ogni caso, qualora dovesse essere emanato un regolamento che abroghi l'etichettatura facoltativa a partire dal 1o gennaio 2014, al fine di evitare vuoti legislativi e consentire agli operatori e alle organizzazioni interessate il proseguimento dell'attività di etichettatura con un sistema praticamente simile a quello attualmente in vigore, stiamo predisponendo una norma tecnica nazionale.
  In tale ipotesi, i disciplinari con informazioni altamente qualificanti del prodotto carne (come, ad esempio, quelle sulle razze, le modalità di allevamento e di alimentazione e gestiti da organizzazioni che comprendono anche gli allevamenti nella propria filiera) potrebbero utilizzare Pag. 320la normativa riguardante i sistemi di qualità nazionali in zootecnia previsti con decreto ministeriale 4 marzo 2011 per continuare ad offrire una corretta informazione al consumatore e distinguere la loro produzione di qualità.
  Per quanto concerne i giustificati timori riguardo le possibili conseguenze dell'abrogazione dell'attuale sistema di etichettatura facoltativa delle carni vorrei comunque evidenziare che, anche in presenza di un nuovo quadro normativo, i consumatori e gli allevatori italiani sarebbero comunque garantiti dall'attività svolta con successo dai competenti organi preposti al controllo degli alimenti, in particolare rispetto ai prodotti che tentano di imitare quelli italiani.

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ALLEGATO 6

Interrogazione 5-08016 Callegari: Interventi di competenza del Ministero delle politiche agricole per l'effettiva applicazione dall'esenzione dall'accisa per gli oli vegetali per impieghi agricoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione proposta riguarda l'esenzione dall'accisa per gli oli vegetali non modificati chimicamente impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e nella florovivaistica.
  Si tratta di un'agevolazione disposta con il decreto legislativo n. 26 del 2007 in attuazione della direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, dichiarata compatibile con il mercato comune con decisione 6466/2011 della Commissione europea.
  Al riguardo, informo l'interrogante che stiamo concordando, con l'Agenzia delle dogane, le modalità per rendere operativo il regime di esenzione dell'accisa di cui sopra, al fine di consentire agli imprenditori agricoli l'utilizzo degli oli vegetali non modificati chimicamente nei motori agricoli.

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ALLEGATO 7

Risoluzioni n. 7-00974 Bellotti, 7-00982 Delfino, 7-00983 Callegari e 7-00994 Bellotti: Misure per far fronte all'elevata contaminazione da aflatossine nella produzione di mais.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PRESENTATA DAL DEPUTATO SERVODIO

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    le aflatossine sono micotossine prodotte da funghi principalmente appartenenti al genere Aspergillus e in particolare da A. flavus e A. parasiticus;
    queste tossine costituiscono un pericolo reale, essendo l'aflatossina B1 l'epatocancerogeno più potente che si conosca; se gli animali vengono alimentati con mangimi che le contengono, un loro metabolita, l'aflatossina M1, viene trasferito al latte;
    lo sviluppo di tali funghi tossigeni, ampiamente diffusi in natura, avviene nei nostri ambienti cerealicoli in campo quando le condizioni climatiche di gran caldo, umidità relativa elevata e stress idrico ne favoriscono la diffusione e la crescita;
    è stato dimostrato che significative infezioni da Aspergillus spp. nel mais e il relativo accumulo di aflatossine nelle cariossidi sono legate a prolungato stress della pianta causato da carenza idrica ma, specialmente, da temperature particolarmente elevate. Tali condizioni si sono riscontrate nell'estate del 2012 per una durata eccezionale di 80-90 giorni in molti areali;
    come atteso, la conseguenza di tali condizioni favorevoli allo sviluppo delle infezioni da Aspergillus spp. è che i primi dati relativi alla raccolta in corso confermano una presenza di aflatossine nella granella di mais, quantomeno nel raccolto delle aree climaticamente più difficili e colpite dall'andamento meteorologico ricordato;
    le operazioni di pulizia e selezione fisica sul «semilavorato essiccato grezzo», consentono di ridurre la contaminazione e recuperare quote importanti del prodotto all'utilizzo;
    qualora i primi dati venissero confermati, emergerebbe una situazione di preoccupazione per la commercializzazione e il possibile impiego della granella nel settore feed (zootecnico-mangimistico) e food (alimentare e industriale);
    va fatto un doveroso e approfondito monitoraggio durante la fase di raccolta del prodotto;
    è necessario predisporre e adottare una serie di interventi operativi per individuare le partite più contaminate a tutela della salute umana sicuramente e prima di tutto, ma anche misure economiche a tutela delle imprese agricole e stoccatrici coinvolte;
   si evidenzia la urgente necessità di:
    a) riservare fin da subito all'alimentazione umana e ai mangimi per vacche da latte le scorte del mais dello scorso anno che sono «pulite» per aflatossine;
    b) adottare un insieme organico di misure di prevenzione, per evitare di rincorrere Pag. 323le emergenze, assumendo adeguate misure di monitoraggio, informazione ed eventuale formazione degli operatori di filiera;
    c) mettere a punto protocolli di produzione e lavorazione che consentano di contenere il rischio aflatossine nel mais, considerando fattori critici quali ad esempio: valutazione dell'eventuale suscettibilità varietale; verifica delle pratiche agronomiche e delle possibilità di contrasto delle infezioni da Aspergillus, individuazione di indicatori sistematici volti a fornire un'informazione predittiva sull'eventuale sviluppo di muffe tossigene, effettuazione di controlli pre-raccolta e pre-essicazione per selezionare eventualmente il prodotto in lotti a contaminazione diversificata, progettazione e collaudo di linee di lavorazione con selezionatori optomeccanici di grani alterati, sviluppare test diagnostici rapidi da utilizzare in situ per valutare quali/quantitativamente la concentrazione di aflatossine nel prodotto;
    d) ricercare misure, nell'ambito del rapporto con le istituzioni dell'Unione europea, per affrontare le possibili situazioni legate ad eventi naturali eccezionali che comportino conseguenze economiche negative per produttori e stoccatori, incolpevolmente danneggiati;
    e) creare, con criteri armonizzati, un database nazionale per raccogliere in modo sistematico i dati nazionali provenienti sia dalle attività di controllo ufficiale sia da quelle di autocontrollo aziendale al fine di poter disporre di una attendibile massa critica da fornire in tempi rapidi alle istituzioni della Unione europea ed a quelle internazionali;
   considerato che:
    la coltivazione dei cereali riveste in Italia un ruolo di primario interesse in quanto fornisce la materia prima alle industrie mangimistiche e all'industria di trasformazione per la produzione della pasta e dei prodotti da forno; è di tutta evidenza che la tutela della produzione nazionale dalla contaminazione e diffusione di metaboliti tossici come appunto le micotossine – di cui l'aflatossina rappresenta una tipologia – è strettamente connessa alla tutela della sicurezza alimentare e della salute umana, in primo luogo dei bambini e dei soggetti più deboli;
    il Governo ha accolto lo scorso 26 settembre una risoluzione della Commissione Agricoltura del Senato in cui sono stati presi impegni importanti per tutelare la filiera agroalimentare del grano duro dall'impatto delle micotossine; sarebbe meglio affrontare la questione delle micotossine in maniera generale, ossia prendendo in considerazione tutti i prodotti già individuati come «a rischio» dal regolamento (CE) n. 1881/2006;
    come già detto, le micotossine sono metaboliti tossici di vari ceppi fungini e sono cancerogeni, teratogeni (provocano malformazioni), mitogeni (divisione anomala della cellula eucariote) e deprimono il sistema immunitario; la contaminazione delle matrici alimentari avviene già sul campo (tricoteceni, fumosine, zearalenone) per seguire gli alimenti fino ai siti di stoccaggio (ocratossina A e aflatossine);
    non è superfluo rilevare come una diversa regolamentazione sul tenore di micotossine tollerabili abbia avuto importanti riflessi sugli scambi commerciali e sulla collocabilità stessa delle derrate; infatti mentre la maggior parte dei paesi ha un limite inferiore a 1000 ppb, l'Europa ha fissato, con il citato regolamento (CE) n. 1881/2006, un limite quasi doppio pari a 1750 ppb; inoltre ci sono limiti massimi differenti per ogni singola tossina e destinazione d'uso della materia prima (food e feed) e lungo la filiera (cioè dal chicco alla pasta);
    la dieta mediterranea è basata sul consumo di prodotti a base di cereali per i quali a differenza dei consumatori europei, gli italiani consumano una quantità superiore alla media europea; nel sud Italia tale consumo è ancora più alto;
    i limiti attuali sono tarati sull'europeo medio, che consuma 5-7 chilogrammi Pag. 324di pasta l'anno, mentre in Italia tale consumo è pari a 27 chilogrammi; in particolare sono esposti i bambini di età superiore ai tre anni che vengono classificati come adulti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, che stabilisce regole di sicurezza ben definite e produzioni dedicate e tutelate solo per i bambini fino a tre anni;
    il rapporto tra mercato e micotossine determina serie conseguenze sulla vita economica di migliaia di aziende italiane e può costituire una chiave di lettura con cui interpretare il legame tra sicurezza alimentare e difesa del reddito degli anelli più deboli della filiera, ossia agricoltori e consumatori;
    l'attuale legislazione, sia per quel che attiene alle borse merci dei cereali sia per quel che attiene all'etichettatura obbligatoria, non tiene conto dei differenti livelli di micotossine e non sfrutta quindi il potenziale competitivo delle produzioni nazionali e non incentiva la produzione italiana di qualità;

impegna il Governo:

   ad adottare, d'intesa con le regioni, in considerazione della straordinarietà delle condizioni climatiche registratesi nell'anno in corso, che potrebbe comportare danni non solo sul prodotto cerealicolo nazionale, ma anche sull'intera filiera agroalimentare, le iniziative necessarie al fine di prevedere, nei casi in cui le analisi evidenzino partite con presenza di aflatossine superiori ai limiti stabiliti dalla vigente normativa comunitaria, l'effettuazione di trattamenti fisici di cernita, per ottenere la decontaminazione delle partite, in modo da rendere possibile la conseguente immissione in commercio senza pericoli per la salute pubblica e salvaguardando la qualità del latte e degli altri prodotti alimentari derivati;
   a consolidare il sistema dei controlli e della comunicazione dei dati rilevati in corso di campagna di raccolta al fine di monitorare la situazione e la sua evoluzione con l'obiettivo di scongiurare pericoli per la salute e contemporaneamente salvaguardare il corretto svolgimento della campagna di raccolta e di conferimento;
   a ricercare comunque misure, nell'ambito del rapporto con le istituzioni dell'Unione europea, per affrontare le possibili situazioni legate ad eventi naturali eccezionali che comportino conseguenze economiche negative per produttori e stoccatori, incolpevolmente danneggiati e più in generale per la salubrità degli alimenti posti al consumo;
   a ricercare, nell'ambito del rapporto con le istituzioni dell'Unione europea, misure per affrontare le possibili situazioni economiche a rischio di produttori e stoccatori incolpevolmente danneggiati dall'evento naturale eccezionale, anche al fine di evitare tentativi di elusione dei controlli con conseguente rischio di contaminazione delle filiere sensibili;
   a operare al fine di scoraggiare fenomeni speculativi sui prezzi esaltando in modo artificioso la portata dei fenomeni riconosciuti;
   ad operare in sede comunitaria per una corretta classificazione legale dell'età dei bambini estendendo le tutele sanitarie ai fini dei prodotti alimentari destinati alla loro alimentazione, in quanto il decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, che recepisce una direttiva comunitaria, configura come soglia anagrafica massima per tali tipologie di prodotto l'età di tre anni anziché, come opportuno, l'età di quattordici anni;
   ad adottare tutte quelle iniziative – sia in ambito nazionale che in ambito comunitario – volte ad armonizzare le normative in materia di micotossine presenti negli alimenti con quelle dei paesi extraeuropei più virtuosi, nella prospettiva di tutelare adeguatamente – anche alla luce del principio di precauzione – la sicurezza dei consumatori tenendo conto anche dei livelli medi di consumo di prodotti a base di grano duro ravvisabili in Italia, superiori a quelli di altri Paesi Pag. 325europei, con conseguente maggiore esposizione ai rischi sul piano della salute;
   ad emanare le opportune disposizioni legislative per introdurre l'obbligo di indicare in etichetta il valore delle micotossine contenute nei prodotti alimentari indicati dall'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 in materia di contaminanti dei prodotti alimentari, attivando la procedura prevista dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1169/2011.

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ALLEGATO 8

Risoluzioni n. 7-00974 Bellotti, 7-00982 Delfino, 7-00983 Callegari e 7-00994 Bellotti: Misure per far fronte all'elevata contaminazione da aflatossine nella produzione di mais.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PRESENTATA DAL PRESIDENTE

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    le aflatossine sono micotossine prodotte da funghi principalmente appartenenti al genere Aspergillus e in particolare da A. flavus e A. parasiticus;
    queste tossine costituiscono un pericolo reale, essendo l'aflatossina B1 l'epatocancerogeno più potente che si conosca; se gli animali vengono alimentati con mangimi che le contengono, un loro metabolita, l'aflatossina M1, viene trasferito al latte;
    lo sviluppo di tali funghi tossigeni, ampiamente diffusi in natura, avviene nei nostri ambienti cerealicoli in campo quando le condizioni climatiche di gran caldo, umidità relativa elevata e stress idrico ne favoriscono la diffusione e la crescita;
    è stato dimostrato che significative infezioni da Aspergillus spp. nel mais e il relativo accumulo di aflatossine nelle cariossidi, sono legate a prolungato stress della pianta causato da carenza idrica ma, specialmente, da temperature particolarmente elevate. Tali condizioni si sono riscontrate nell'estate del 2012 per una durata eccezionale di 80-90 giorni in molti areali;
    come atteso, la conseguenza di tali condizioni favorevoli allo sviluppo delle infezioni da Aspergillus spp. è che i primi dati relativi alla raccolta in corso confermano una presenza di aflatossine nella granella di mais, quantomeno nel raccolto delle aree climaticamente più difficili e colpite dall'andamento meteorologico ricordato;
    le operazioni di pulizia e selezione fisica sul «semilavorato essiccato grezzo», consentono di ridurre la contaminazione e recuperare quote importanti del prodotto all'utilizzo;
    qualora i primi dati venissero confermati, emergerebbe una situazione di preoccupazione per la commercializzazione e il possibile impiego della granella nel settore feed (zootecnico-mangimistico) e food (alimentare e industriale);
    va fatto un doveroso e approfondito monitoraggio durante la fase di raccolta del prodotto;
    è necessario predisporre e adottare una serie di interventi operativi per individuare le partite più contaminate a tutela della salute umana sicuramente e prima di tutto, ma anche misure economiche a tutela delle imprese agricole e stoccatrici coinvolte;
   si evidenzia la urgente necessità di:
    a) riservare fin da subito all'alimentazione umana e ai mangimi per vacche da latte le scorte del mais dello scorso anno che sono «pulite» per aflatossine;
    b) adottare un insieme organico di misure di prevenzione, per evitare di rincorrere Pag. 327le emergenze, assumendo adeguate misure di monitoraggio, informazione ed eventuale formazione degli operatori di filiera;
    c) mettere a punto protocolli di produzione e lavorazione che consentano di contenere il rischio aflatossine nel mais, considerando fattori critici quali ad esempio: valutazione dell'eventuale suscettibilità varietale; verifica delle pratiche agronomiche e delle possibilità di contrasto delle infezioni da Aspergillus, individuazione di indicatori sistematici volti a fornire un'informazione predittiva sull'eventuale sviluppo di muffe tossigene, effettuazione di controlli pre-raccolta e pre-essicazione per selezionare eventualmente il prodotto in lotti a contaminazione diversificata, progettazione e collaudo di linee di lavorazione con selezionatori optomeccanici di grani alterati, sviluppare test diagnostici rapidi da utilizzare in situ per valutare quali/quantitativamente la concentrazione di aflatossine nel prodotto;
    d) ricercare misure, nell'ambito del rapporto con le istituzioni dell'Unione europea, per affrontare le possibili situazioni legate ad eventi naturali eccezionali che comportino conseguenze economiche negative per produttori e stoccatori, incolpevolmente danneggiati;
    e) creare, con criteri armonizzati, un database nazionale per raccogliere in modo sistematico i dati nazionali provenienti sia dalle attività di controllo ufficiale sia da quelle di autocontrollo aziendale al fine di poter disporre di una attendibile massa critica da fornire in tempi rapidi alle istituzioni dell'Unione europea e a quelle internazionali;
   considerato che:
    la coltivazione dei cereali riveste in Italia un ruolo di primario interesse in quanto fornisce la materia prima alle industrie mangimistiche e all'industria di trasformazione per la produzione della pasta e dei prodotti da forno; è di tutta evidenza che la tutela della produzione nazionale dalla contaminazione e diffusione di metaboliti tossici come appunto le micotossine – di cui l'aflatossina rappresenta una tipologia – è strettamente connessa alla tutela della sicurezza alimentare e della salute umana, in primo luogo dei bambini e dei soggetti più deboli;
    il Governo ha accolto lo scorso 26 settembre una risoluzione della Commissione Agricoltura del Senato in cui sono stati presi impegni importanti per tutelare la filiera agroalimentare del grano duro dall'impatto delle micotossine; sarebbe meglio affrontare la questione delle micotossine in maniera generale, ossia prendendo in considerazione tutti i prodotti già individuati come «a rischio» dal regolamento (CE) n. 1881/2006;
    come già detto le micotossine sono metaboliti tossici di vari ceppi fungini e sono cancerogeni, teratogeni (provocano malformazioni), mitogeni (divisione anomala della cellula eucariote) e deprimono il sistema immunitario; la contaminazione delle matrici alimentari avviene già sul campo (tricoteceni, fumosine, zearalenone) per seguire gli alimenti fino ai siti di stoccaggio (ocratossina A e aflatossine);
    non è superfluo rilevare come una diversa regolamentazione sul tenore di micotossine tollerabili abbia avuto importanti riflessi sugli scambi commerciali e sulla collocabilità stessa delle derrate; infatti, mentre la maggior parte dei Paesi ha un limite inferiore a 1000 ppb, l'Europa ha fissato, con il citato regolamento (CE) n. 1881/2006, un limite quasi doppio pari a 1750 ppb; inoltre ci sono limiti massimi differenti per ogni singola tossina e destinazione d'uso della materia prima (food e feed) e lungo la filiera (cioè dal chicco alla pasta);
    la dieta mediterranea è basata sul consumo di prodotti a base di cereali per i quali, a differenza dei consumatori europei, gli italiani consumano una quantità superiore alla media europea; nel sud Italia tale consumo è ancora più alto;
    i limiti attuali sono tarati sull'europeo medio, che consuma 5-7 chilogrammi Pag. 328di pasta l'anno, mentre in Italia tale consumo è pari a 27 chilogrammi; in particolare sono esposti i bambini di età superiore ai tre anni che vengono classificati come adulti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, che stabilisce regole di sicurezza ben definite e produzioni dedicate e tutelate solo per i bambini fino a tre anni;
    il rapporto tra mercato e micotossine determina serie conseguenze sulla vita economica di migliaia di aziende italiane e può costituire una chiave di lettura con cui interpretare il legame tra sicurezza alimentare e difesa del reddito degli anelli più deboli della filiera, ossia agricoltori e consumatori;
    l'attuale legislazione, sia per quel che attiene alle borse merci dei cereali sia per quel che attiene all'etichettatura obbligatoria, non tiene conto dei differenti livelli di micotossine e non sfrutta quindi il potenziale competitivo delle produzioni nazionali e non incentiva la produzione italiana di qualità;

impegna il Governo:

   ad adottare, d'intesa con le regioni, in considerazione della straordinarietà delle condizioni climatiche registratesi nell'anno in corso, che potrebbe comportare danni non solo sul prodotto cerealicolo nazionale, ma anche sull'intera filiera agroalimentare, le iniziative necessarie al fine di prevedere, nei casi in cui le analisi evidenzino partite con presenza di aflatossine superiori ai limiti stabiliti dalla vigente normativa comunitaria, l'effettuazione di trattamenti fisici di cernita, per ottenere la decontaminazione delle partite, in modo da rendere possibile la conseguente immissione in commercio senza pericoli per la salute pubblica e salvaguardando la qualità del latte e degli altri prodotti alimentari derivati;
   a consolidare il sistema dei controlli e della comunicazione dei dati rilevati in corso di campagna di raccolta al fine di monitorare la situazione e la sua evoluzione con l'obiettivo di scongiurare pericoli per la salute e contemporaneamente salvaguardare il corretto svolgimento della campagna di raccolta e di conferimento;
   ad effettuare, sul mais importato da Paesi dell'Unione europea e al di fuori dell'Unione europea, controlli atti a garantire la presenza di livelli di aflatossine conformi a quanto previsto attualmente dalla normativa europea e nazionale;
   a ricercare comunque misure, nell'ambito del rapporto con le istituzioni dell'Unione europea, per affrontare le possibili situazioni legate ad eventi naturali eccezionali che comportino conseguenze economiche negative per produttori e stoccatori, incolpevolmente danneggiati e più in generale per la salubrità degli alimenti posti al consumo;
   a ricercare, nell'ambito del rapporto con le istituzioni dell'Unione europea, misure per affrontare le possibili situazioni economiche a rischio di produttori e stoccatori incolpevolmente danneggiati dall'evento naturale eccezionale, anche al fine di evitare tentativi di elusione dei controlli con conseguente rischio di contaminazione delle filiere sensibili;
   a operare al fine di scoraggiare fenomeni speculativi sui prezzi esaltando in modo artificioso la portata dei fenomeni riconosciuti;
   ad operare in sede comunitaria per una corretta classificazione legale dell'età dei bambini estendendo le tutele sanitarie ai fini dei prodotti alimentari destinati alla loro alimentazione, in quanto il decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, che recepisce una direttiva comunitaria, configura come soglia anagrafica massima per tali tipologie di prodotto l'età di tre anni anziché, come opportuno, l'età di quattordici anni;
   ad adottare tutte quelle iniziative – sia in ambito nazionale che in ambito comunitario – volte ad armonizzare le normative in materia di micotossine presenti negli alimenti con quelle dei Paesi extraeuropei più virtuosi, nella prospettiva Pag. 329di tutelare adeguatamente – anche alla luce del principio di precauzione – la sicurezza dei consumatori tenendo conto anche dei livelli medi di consumo di prodotti a base di grano duro ravvisabili in Italia, superiori a quelli di altri Paesi europei, con conseguente maggiore esposizione ai rischi sul piano della salute;
   ad emanare le opportune disposizioni legislative per introdurre l'obbligo di indicare in etichetta il valore delle micotossine contenute nei prodotti alimentari indicati dall'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 in materia di contaminanti dei prodotti alimentari, attivando la procedura prevista dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1169/2011.

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ALLEGATO 9

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012 (Doc. LVII, n. 5-bis).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

  La XIII Commissione,
   esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2012, per la parte di competenza;
   considerato che la Nota fornisce taluni dati generali in ordine all'andamento dell'economia e della finanza pubblica italiana;
   preso atto che il documento in esame presenta una revisione al ribasso delle stime formulate ad aprile scorso sull'andamento dell'economia italiana, in considerazione del deterioramento dello scenario macroeconomico internazionale manifestatosi nel corso dell'anno, a seguito dell'acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano, nonché per effetto dell'incertezza che ha caratterizzato il contesto dell'area dell'euro;
   considerato che lo stesso documento prevede che negli anni successivi l'attività economica tornerebbe a crescere, dell'1,1 per cento nel 2014 e dell'1,3 per cento nel 2015, beneficiando soprattutto del miglioramento della domanda mondiale e che, a partire dal 2014, comincerebbero, inoltre, ad emergere gli effetti positivi determinati dai recenti provvedimenti varati dal Governo;
   valutato con attenzione che a dispetto di una forte contrazione dei consumi nazionali e della spesa delle famiglie, le esportazioni, di cui l'agroalimentare è una componente fondamentale, sono previste crescere nell'anno in corso dell'1,2 per cento in linea con quanto previsto nel DEF, fornendo in tal modo un contributo positivo alla crescita;
   preso atto che il peggioramento dei dati di finanza pubblica rispetto alla situazione prevista in aprile è correlato ad una evoluzione delle entrate meno favorevole del previsto e ad un maggior costo del debito;
   ritenuto che il comparto primario, anche se non esplicitamente menzionato, è profondamente integrato nell'economia generale italiana e le sue caratteristiche strutturali (rigidità dell'offerta agricola e della domanda alimentare) permettono di attenuare le variazioni indotte dal ciclo economico, che si manifestano anche in agricoltura, ma con un certo ritardo;
   considerato che l'agricoltura italiana registra performance relativamente migliori rispetto all'industria e all'economia nel complesso, sia in termini di contributo alla crescita economica (PIL) che di occupazione e ancora meglio fa l'industria alimentare, che registra indicatori in termini di valore aggiunto superiori alla media dell'industria in generale;
   preso atto, però, che il sistema produttivo agricolo risente di alcune rigidità strutturali (dimensioni ridotte delle aziende agricole e debolezza nell'organizzazione dell'offerta, con prezzi all'origine che non arrivano a coprire i costi di produzione e non garantiscono la giusta remunerazione all'attività agricola) e di talune variabili economiche specifiche (volatilità Pag. 331dei prezzi, stagionalità, cambiamenti climatici e condizionalità ambientale);
   considerato che la riforma della politica agricola comune in discussione presso le istituzioni europee configurerà nuovi strumenti di sostegno al comparto primario non più legati direttamente al reddito dell'agricoltore, ma volti a rafforzare l'offerta, garantendo nuovi strumenti di aggregazione, anche attraverso il riconoscimento di maggiori poteri alle organizzazioni di produttori, al fine di rafforzare il potere contrattuale dell'agricoltore rispetto agli operatori della filiera;
   ritenuto strategico che le imprese agricole siano poste in grado di competere in modo paritario con gli altri agricoltori europei e extraeuropei e considerata a tal fine essenziale l'attività che nel settore può svolgere l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane-ICE, anche attraverso il coinvolgimento, nella definizione delle priorità, dei protagonisti delle scelte di mercato, a partire dalle organizzazioni dei produttori,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE