CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 ottobre 2012
711.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04405 Frassinetti: Episodio di protesta verificatosi presso l'Istituto comprensivo Montessori di San Giuliano Milanese.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare in discussione l'onorevole interrogante chiede di riferire in merito all'iniziativa di protesta messa in atto da una docente dell'istituto comprensivo Montessori di San Giuliano Milanese avverso le dichiarazioni dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri sulla scuola pubblica.
  Il competente Direttore scolastico regionale per la Lombardia, interessato al riguardo, ha riferito lo svolgimento dei fatti nei seguenti termini.
  La mattina del 28 febbraio 2011 una delle docenti in servizio presso l'istituto Montessori, prima dell'inizio delle lezioni, informava il corpo docente e i genitori degli alunni dell'intenzione di mettere in atto un'iniziativa per contestare le suddette dichiarazioni.
  Ultimato l'ingresso degli alunni nella scuola, l'insegnante, anziché accompagnarli in classe, li conduceva dapprima nell'atrio della scuola e successivamente in palestra, dove svolgeva una lezione di educazione civica soffermandosi, con l'ausilio di alcune letture, a spiegare quale sia l'importanza della scuola.
  Gli alunni rientravano in classe con il cambio d'insegnante e la situazione ritornava così alla normalità.
  Il dirigente scolastico, giunto a scuola poco dopo l'inizio della descritta iniziativa, convocava l'insegnante in presidenza invitandola a riprendere la normale attività didattica, precisando anche che le azioni di dissenso non possono in alcun caso coinvolgere gli alunni.
  Il medesimo dirigente avviava poi un procedimento disciplinare conclusosi in data 21 aprile 2011 con l'archiviazione in considerazione, per un verso, della circostanza che la docente interessata non ha mai sospeso la sorveglianza sugli alunni e nel corso della protesta ha comunque svolto un'attività didattica, per altro verso, delle scuse presentate dalla medesima insegnante sia con la memoria difensiva che nel corso dell'incontro svoltosi con il dirigente scolastico il 23 marzo 2011.
  È stata, comunque, formulata raccomandazione all'interessata di meglio ponderare per il futuro i propri comportamenti nello svolgimento dell'attività didattica.

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ALLEGATO 2

5-05367 Centemero: Chiarimenti sulla classe di laurea 50/S modellistica matematico-fisica per l'ingegneria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alle possibilità per accedere all'insegnamento da parte di coloro che sono in possesso di una laurea specialistica della classe 50/S o di una laurea magistrale della classe LM-44 «modellistica matematico-fisica per l'ingegneria».
  Si richiama, in particolare, il primo comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 62 del 2011, relativo alla costituzione delle graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014.
  Com’è noto, il citato comma stabilisce che accedono alla terza fascia delle graduatorie d'istituto per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado gli aspiranti fomiti di un titolo compreso tra quelli previsti dal decreto ministeriale n. 39 del 1998, come successivamente modificato, o delle lauree specialistiche equiparate elencate nella tabella allegata al decreto ministeriale n. 22 del 2005, nonché delle lauree magistrali dichiarate corrispondenti alle predette ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009.
  Come sottolinea lo stesso interrogante, la classe di laurea specialistica 50/S non è compresa tra quelle inserite nel predetto decreto n. 22 del 2005 per l'accesso all'insegnamento.
  La possibilità di accedere all'insegnamento per i possessori della laurea in esame può pertanto concretizzarsi unicamente mediante una modifica del decreto del 10 febbraio 2005 che includa i titoli in argomento.
  A tale proposito, si rappresenta che è in corso la procedura per l'emanazione del nuovo decreto di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso che, ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, è finalizzata a una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti e al tempo stesso al recepimento dei titoli di accesso ovvero delle lauree i cui corsi di studi sono stati definiti successivamente al 2005.
  In tale sede i quesiti posti dall'interrogante in merito alla suddetta classe di laurea potranno essere affrontati.

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ALLEGATO 3

5-07118 Maurizio Turco: Sulla sperequazione ed il privilegio professionale ed economico a vantaggio dei docenti di religione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Riguardo a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante va preliminarmente ricordato che, fin dall'attivazione del nuovo regime concordatario, con l'anno scolastico 1986-87, le percentuali di alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) sono sempre rimaste su livelli elevati, che ultimamente si collocano mediamente oltre l'89,8 per cento dell'intera popolazione scolastica.
  Questo dato fa capire che è molto ridotta l'eventualità di trovare una classe con un esiguo numero di alunni che frequentano tale insegnamento.
  Il quadro giuridico relativo alla composizione delle classi in presenza di studenti che si avvalgono dell'IRC è determinato dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751 e successive modificazioni. In particolare, tale intesa prevede, al punto 2.1, lettera a), che «il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni».
  Alla luce di tali principi è da escludere che tra i criteri per la formazione delle classi possa figurare l'ipotesi di accorpamento degli allievi che si avvalgono dell'IRC; la distribuzione degli alunni che hanno scelto in tal senso e di quelli che hanno invece espresso un desiderio diverso deve invece avvenire in maniera casuale tra tutte le classi di ciascuna istituzione scolastica.
  Da queste garanzie offerte agli studenti per evitare che possano subire discriminazioni derivano gli esiti per la composizione dei posti di insegnamento degli insegnanti di religione cattolica.
  Dal momento che la scelta effettuata il primo anno di corso viene automaticamente confermata negli anni successivi, salvo modifica da parte degli interessati, può verificarsi il caso che negli anni successivi al primo la percentuale di coloro che si avvalgono di tale insegnamento cresca o diminuisca, dando luogo a classi con un numero ridotto di alunni che frequentano le lezioni di religione cattolica.
  Il Ministero, in risposta a quesiti sulle azioni da intraprendere in simili eventualità, fin dal 13 dicembre 1991, con nota prot. 11197, ebbe modo di affermare come non è consentito procedere all'accorpamento di alunni appartenenti a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentisi dell'Irc sia inferiore a 15.
  Tale criterio di formazione delle classi tutela un diritto primario dello studente derivante da una disposizione sovra ordinata alla legislazione ordinaria (in quanto di derivazione concordataria) ed è volto alla conservazione dell'unità di ciascun gruppo classe cui appartengono gli alunni (o, al limite, l'alunno) che si avvalgono dell'IRC.
  Pertanto, pur non potendosi escludere a priori la possibilità che si verifichino casi, invero rari alla luce dei dati sopra esposti, di insegnanti di religione cattolica impegnati per un numero ridotto di alunni, si ribadisce che la fattispecie ipotizzata nell'interrogazione è stata già da tempo contemplata e disciplinata nei modi sopra ricordati.Pag. 99
  Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che gli insegnanti di religione cattolica non godano di un particolare «privilegio professionale ed economico»; ciò sia per il numero assai ridotto di situazioni in cui possono verificarsi le circostanze descritte nell'interrogazione, sia per il quadro giuridico di riferimento da cui discendono le soluzioni finora adottate.
  Si precisa infine che gli insegnanti di religione cattolica non sono stati immessi nei ruoli dello Stato dal vescovo, bensì a seguito di regolare concorso bandito con decreto dirigenziale del 2 febbraio 2004 in attuazione della legge n. 186 del 18 luglio 2003, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado».

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ALLEGATO 4

5-07190 Siragusa: Sui fatti accaduti al Conservatorio musicale Antonio Scontrino di Trapani.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare cui si risponde l'onorevole interrogante illustra alcune vicende avvenute nel conservatorio di musica «Antonio Scontrino» di Trapani che dimostrerebbero una non trasparente gestione dell'istituzione, chiedendo quali iniziative il Ministero ritenga di adottare in proposito.
  In merito si rappresenta che con decreto del 9 marzo 2012 (richiamato anche dall'interrogante) il Ministro, a seguito delle dimissioni rassegnate dal direttore del conservatorio e al fine di assicurare la piena funzionalità dell'istituzione in attesa del rinnovo della procedura elettorale per la designazione di un nuovo direttore, ha affidato la gestione a un commissario straordinario con il compito di garantire il regolare svolgimento dell'anno accademico.
  Sulle specifiche ipotesi di non trasparente gestione riportate nell'atto ispettivo, corre l'obbligo di precisare che, secondo le informazioni acquisite, i fatti non sembrerebbero essersi verificati nei termini descritti.
  In particolare, quanto agli incarichi che sarebbero stati conferiti al figlio e al marito della precedente direttrice, si precisa che il primo non è stato mai scritturato, né ha mai ricevuto compensi per le numerose collaborazioni effettuate con l'orchestra del conservatorio; il secondo, programmatore e analista di professione, ha collaborato con l'istituto a titolo totalmente gratuito, apprestando il sito web destinato ad ospitare ogni utile informazione sulle relative attività.
  Quanto alle presunte irregolarità delle elezioni, a esito delle quali è stato designato il nuovo direttore (che ha successivamente rinunciato all'incarico), le osservazioni sollevate da alcuni professori e riportate dagli organi di stampa appaiono generiche, relativamente alle pressioni che in quell'occasione sarebbero state esercitate, e infondate, relativamente alla circostanza che a favore del direttore designato non sarebbero state espresse un numero sufficiente di preferenze: i «due terzi» richiamati nell'atto ispettivo sono infatti relativi al quorum richiesto per la validità delle votazioni; il candidato è invece eletto direttore con il cinquanta per cento più uno delle preferenze rispetto al numero dei voti validamente espressi.
  La delibera del Consiglio di amministrazione n. 87 del 2011 chiude con l'aggiudicazione definitiva una procedura di gara avviata nel settembre 2010 e riguardante la fornitura degli arredi degli uffici amministrativi.
  In merito si precisa che la somma impegnata è una parte di un più ampio contributo assegnato dal Ministero e finalizzato a interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature strumentali per l'ufficio.
  Risulta che l'amministrazione ha provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale della predetta delibera in applicazione del principio di trasparenza e legittimità di tutto il procedimento di spesa e che la stessa non è stata impugnata davanti agli organi competenti.

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ALLEGATO 5

5-07194 Ciccanti: Iniziative a tutela dei diritti degli insegnanti di scuola primaria in possesso di diploma di maturità magistrale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare in discussione, l'onorevole interrogante, in relazione all'attivazione dei percorsi formativi speciali destinati ai diplomati magistrali, di cui all'articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, chiede quali iniziative si ritenga di assumere al fine di tutelare il diritto degli insegnanti in possesso del predetto titolo di continuare a prestare servizio presso le scuole paritarie.
  Al riguardo si ricorda che le scuole paritarie, in quanto istituzioni legittimate a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali, sono tenute ad assumere personale insegnante in possesso della medesima qualificazione propria degli insegnanti aventi titolo all'assunzione nelle scuole statali.
  Giova in tal senso riportare il dettato dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 62 del 2000 secondo il quale «Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6». Il successivo comma 4 prevede che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che sono in possesso, tra gli altri requisiti ivi elencati, di «personale docente fornito del titolo di abilitazione» (lettera g)). Il comma 6 prevede che «Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità».
  Tali principi sono stati ribaditi dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 250 del 2005 che ha previsto uno specifico procedimento per il riconoscimento della parità e specifici controlli volti ad assicurare il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 1, comma 4, della legge n. 62 del 2000.
  In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267 (Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27») che, all'articolo 1, comma 6, lettera g), prevede che «con l'istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare (...) l'impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito».
  Alla luce delle predette disposizioni emerge come l'attività di docente nella scuola paritaria è regolamentata in modo del tutto analogo a quanto avviene per le scuole statali.
  Tanto premesso, le modifiche al decreto ministeriale n. 249 del 2010 che sono al momento in corso di definizione saranno attentamente valutate alla luce della descritta normativa con salvaguardia dei diritti acquisiti dai docenti interessati.

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ALLEGATO 6

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo (esame nuovo testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis – Rel. Carlucci).

EMENDAMENTI

ART. 2.

  Sostituire il comma 3, con il seguente: agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo quanto previsto dal successivo articolo 27.
2. 1. Il relatore.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole da: del Fondo Unico dello spettacolo, fino alla fine del periodo con le seguenti: della quota del Fondo Unico dello spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985 destinata alle attività musicali, di danza, teatrali circensi e dello spettacolo viaggiante.
3. 1. Il relatore.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: articolo 2, inserire le seguenti: e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente alla lettera i), dopo la parola: promuove sopprimere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 2. Il relatore.

ART. 4.

  Al comma 1 dopo le parole: princìpi fondamentali aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 2 della presente legge e sopprimere conseguentemente le parole: e nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla presente legge,.
4. 1. Il relatore.

ART. 7

  Sostituire il comma 6 con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ad esclusione del comma 3, si provvede in sede di riparto annuale delle risorse del Fus secondo le aliquote di riparto annuale stabilite dal Ministro per i beni e le attività culturali.
7. 1. Il relatore.

ART. 10.

  Al comma 2, sostituire le parole: non destinata alle attività cinematografiche con le seguenti: destinata alle attività disciplinate dalla presente legge.
10. 1. Il relatore.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo la parola: perequativo aggiungere le seguenti: con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
11. 1. Il relatore.

Pag. 103

ART. 12.

  Al comma 1, dopo le parole: È istituito inserire le seguenti: con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
12. 1. Il relatore.

ART. 13.

  Al comma 4, dopo le parole: Ministro per i beni e le attività culturali aggiungere il seguente periodo: Il medesimo decreto provvede a fissare le modalità di riduzione dei limiti di deducibilità da far valere in sede di imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno successivo, nel caso in cui, a seguito del monitoraggio eseguito ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la copertura finanziaria risulti insufficiente. 
13. 1. Il relatore.

  Sopprimere il comma 5.
13. 2. Il relatore.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  Gli organismi dello spettacolo dal vivo sono assimilati alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 51-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
13. 3. Il relatore.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis: Per la copertura degli interventi di cui al presente articolo, è istituito il Fondo di agevolazione fiscale, con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
13. 4. Il relatore.

ART. 15.

  Ai commi 1, 3, 4 e 7, premettere le parole: Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente al comma 4 sostituire la cifra: 6, con: 5.
15. 1. Il relatore.

ART. 16.

  Al comma 1, premettere le parole: Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
16. 1. Il relatore.

ART. 18.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
18. 1. Il relatore.

ART. 20

  Al comma 2 sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui alla presente legge con le seguenti: mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20. 1. Il relatore.

ART. 21.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui alla presente legge con le seguenti: mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21. 1. Il relatore.

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ART. 22.

  Al comma 2 sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui alla presente legge con le seguenti: mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
22. 1. Il relatore.

ART. 23.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui alla presente legge con le seguenti: mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
23. 1. Il relatore.

  Al comma 3, dopo le parole: appositi registri inserire le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
23. 2. Il relatore.

ART. 26.

  Al comma 1, dopo le parole: di Stato aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 13 della presente legge.
26. 1. Il relatore.

ART. 27.

  Sostituirlo con il seguente:
Art. 27.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, salvo quanto previsto per gli articoli 11, 12 e 13, si provvede mediante l'utilizzo della quota del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 destinata alle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché della corrispondente quota parte del fondo destinata alle spese di funzionamento dell'Osservatorio dello spettacolo e di comitati e commissioni, così come integrata ai sensi del Decreto Legge 31 marzo 2011 n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2011, n. 75, e con la quota dei fondi lotto destinati allo spettacolo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11, 12 e 13, quantificati in complessivi 15.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2013 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse destinate al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 12, comma 30 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3. È prevista la possibilità di bilanciamento e compensazione tra i fondi di cui agli articoli 11, 12 e 13 al fine di migliorarne l'efficacia rispetto alle manifeste ed effettive esigenze, anche di natura economica, delle diverse misure previste.»
27. 1. Il relatore.

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ALLEGATO 7

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 4. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 1, dopo le parole: di inchiesta sopprimere le parole: situazione della.
1. 7. Carlucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: sulla situazione della con le seguenti: sull'applicazione della legge 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la.
1. 9. Carlucci.

  Al comma 1, dopo le parole: una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla situazione della società italiana degli autori ed editori (SIAE) aggiungere le seguenti: per la durata della XVI legislatura.
1. 3. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 1, dopo la parola: (SIAE) aggiungere le seguenti: sull'esercizio dei poteri governativi di vigilanza.
1. 8. Carlucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Commissione può essere prorogata una volta sola e per non più di tre mesi dal Presidente della Camera dei deputati su motivata richiesta della Commissione stessa.
1. 1. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1, dell'articolo 6.
1. 2. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Commissione resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.
1. 5. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Commissione dura in carica fino alla presentazione della relazione finale.
1. 6. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Pag. 106

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 6. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 1, la parola: venti è sostituita dalla seguente: dieci.
2. 4. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 1, la parola: venti è sostituita dalla seguente: trenta.
2. 12. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 1, la parola: venti è sostituita dalla seguente: ventuno.
2. 18. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 1 dopo le parole: dal Presidente della Camera dei deputati aggiungere le seguenti: , su indicazione dei gruppi parlamentari.
2. 5. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
2. 2. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 2, le parole: al di fuori di sono sostituite dalle seguenti: tra i.
2. 3. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 3, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.
2. 24. Carlucci.

  Al comma 3, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quindici giorni.
2. 1. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 3, la parola: dieci è sostituita dalla seguente: cinque.
2. 13. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 3, le parole: due vicepresidenti sono sostituite dalle seguenti: un vicepresidente.
2. 8. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 3, le parole: due segretari sono sostituite dalle seguenti: un segretario.
2. 7. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 3 aggiungere il seguente periodo: L'ufficio di Presidenza è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto.
2. 9. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le Pag. 107questioni, sia di merito sia procedurali, che sorgono nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce.
2. 10. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle di minoranza in rapporto alla consistenza numerica dei Gruppi consenzienti.
2. 11. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La Commissione può procedere anche ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie ed informazioni nei modi e nei tempi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.
2. 14. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. La Commissione può affidare a Comitati compiti particolari su oggetti e per tempi determinati. I Comitati riferiscono alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva.
2. 15. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese inerenti l'attività della Commissione.
2. 16. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, i rappresentanti designati dai Gruppi, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.
2. 17. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, anche su proposta dei singoli componenti della Commissione, può istituire gruppi di lavoro con compiti istruttori.
2. 19. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente della Commissione esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 24 ore alla stesso, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
2. 20. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti l'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, che sono rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.
2. 21. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Pag. 108

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 24 ore allo stesso, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
2. 22. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 7. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3. 2. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: legge inserire la seguente: n. 2 del 9 gennaio 2008.
3. 12. Carlucci.

  Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole: con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati.
3. 13. Carlucci.

  Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: delle tematiche connesse aggiungere le seguenti: in relazione agli indirizzi forniti dalle Autorità governative di vigilanza.
3. 14. Carlucci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 3. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3. 4. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
3. 5. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3. 6. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti destinatari delle stesse.
3. 10. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) le cause di ordine normativo, amministrativo, gestionale, finanziario, organizzativo e funzionale, al fine di accertare le eventuali responsabilità.
3. 1. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Commissione segnala le eventuali iniziative utili per una migliore gestione della Siae.
3. 8. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Pag. 109

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Commissione formula proposte e osservazioni sugli effetti, sui limiti, e sull'eventuale necessità di adeguamento alla legislazione vigente della Siae.
3. 9. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 6. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.
4. 1. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 2, sopprimere le parole: fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
4. 5. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 2, dopo le parole: del codice di procedura penale aggiungere il seguente periodo: Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
4. 2. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente periodo:
  La Commissione acquisisce gli atti di indirizzo politico e di sindacato ispettivo presentati nel corso della XVI legislatura per i fatti attinenti alle materie di cui alla presente legge.
4. 15. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  In caso di violazione del segreto apposto dalla Commissione da parte di uno dei componenti della stessa in ordine a notizie, atti e documenti, il Presidente informa l'autorità giudiziaria e l'informativa è trasmessa anche al Presidente della Camera dei deputati.
4. 8. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui all'articolo 326 del codice penale, si applica a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d’ inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
4. 11. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.
4. 14. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche alla fine di stabilirne la riproducibilità e la trasmissione Pag. 110alle autorità richiedenti. La relativa delibera è comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti.
4. 17. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 6, dopo le parole: indagini preliminari, inserire le seguenti: fino al termine delle stesse.
4. 3. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 4, nonché la diffusione, in tutto o in parte di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
4. 4. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.
4. 7. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il Presidente della Commissione informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.
4. 9. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.
4. 10. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
4. 12. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
4. 13. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I parlamentari e i membri del Governo sono sempre sentiti nelle forme dell'audizione libera.
4. 16. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, Pag. 111tranne che venga diversamente deciso da parte della Commissione.
4. 18. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra le persone già ascoltate dalla stessa.
4. 19. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio, il Presidente della Commissione sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con il Presidente della Camera.
4. 21. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. Nel caso di atti, delibere e documenti, classificati come segreti, non e consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.
4. 22. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 1. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 8. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 1, dopo le parole: prima dell'inizio dei lavori aggiungere le seguenti: a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. 3. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme regolamentari.
6. 24. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
6. 16. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti.
6. 17. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La convocazione della Commissione può essere richiesta al Presidente anche da un quarto dei componenti la stessa.
6. 18. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Pag. 112

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le deliberazioni relative all'approvazione delle relazioni ovvero per l'elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.
6. 15. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del regolamento, di cui al comma precedente. Le modiche del regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione.
6. 28. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai lavori della Commissione non è ammessa la partecipazione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei fatta eccezione per i collaboratori di cui al comma 3.
6. 34. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.
6. 35. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 2, dopo la parola: diversamente aggiungere le seguenti: a maggioranza semplice.
6. 6. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La convocazione della Commissione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza, che devono essere specificatamente indicati nella richiesta. Può, altresì, essere disposta per ragioni d'urgenza, anche prescindendo dai termini di preavviso qualora lo richiedano un terzo dei componenti la Commissione o direttamente dal Presidente, che all'inizio della seduta rende note le ragioni dell'urgenza.
6. 36. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
6. 37. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Sopprimere il comma 3.
6. 39. Carlucci.

  Al comma 3, sopprimere le parole da: dell'opera sino a: e.
6. 7. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 3, dopo le parole: dell'opera aggiungere le seguenti: di esperti.
6. 20. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 3, dopo le parole: di ufficiali di polizia giudiziaria, aggiungere le seguenti: nonché di magistrati ordinari in qualità di esperti.
6. 1. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Pag. 113

  Al comma 3, sopprimere le parole: e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
6. 12. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 3, le parole: e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie sono sostituite dalle seguenti: e di un numero massimo di due collaboratori.
6. 10. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 3, le parole: e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie sono sostituite dalle seguenti: e di un numero massimo di tre collaboratori.
6. 11. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le collaborazioni di cui al comma 3, sono affidate a professori ordinari di università in materie giuridiche e a magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative.
6. 9. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La Commissione può avvalersi di studi e ricerche, nonché della collaborazione di enti e di soggetti pubblici e privati che operano nel settore oggetto dell'inchiesta parlamentare.
6. 14. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I collaboratori di cui al comma precedente devono essere di comprovata capacità professionale e di indubbia moralità.
6. 21. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno della sedute, salvo che non venga deciso dalla maggioranza dei votanti.
6. 23. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di avvalersi delle collaborazioni di cui al comma precedente, il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori sono comunicati alla Commissione.
6. 25. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'Ufficio di presidenza può fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori di cui al comma precedente.
6. 26. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.
6. 27. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Pag. 114

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Qualora lo ritenga opportuno l'Ufficio di presidenza della Commissione, può revocare l'incarico affidato ai collaboratori di cui al comma precedente.
6. 29. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I collaboratori di cui al comma precedente, possono assistere alle sedute della Commissione, su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza e riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.
6. 30. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I collaboratori di cui al comma precedente svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente.
6. 31. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I collaboratori di cui al comma precedente assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo di segreto in relazione ad atti, documenti, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività.
6. 32. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce l'oggetto e la durata delle collaborazioni di cui al comma precedente.
6. 33. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga deciso dalla maggioranza assoluta dei votanti.
6. 38. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 5, sostituire la cifra: 50.000 con la seguente: 20.000.
6. 19. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 5, sostituire la cifra: 50.000 euro con la seguente: 30.000 euro.
6. 2. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 5, sostituire la parola: 50.000 euro con la seguente: 35.000 euro.
6. 13. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al comma precedente, in misura non superiore al 10 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse alla svolgimento dell'inchiesta.
6. 4. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Pag. 115

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Presidente della Camera dei deputati, può autorizzare un incremento di spese di cui al comma precedente, in misura non superiore al 20 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. 5. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'eventuale richiesta di incremento della spesa di cui al comma precedente, dandone comunicazione alla Commissione.
6. 22. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 5. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro quattro mesi.
7. 10. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.
7. 4. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.
7. 1. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
7. 2. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo le parole: indagini svolte, sono aggiunte le seguenti: , con la formulazione delle conseguenti proposte.
7. 8. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.
7. 11. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Commissione, inoltre, ogni due mesi, presenta alla Camera dei deputati una relazione sullo stato di avanzamento dei propri lavori e, comunque, ogni qualvolta vi siano casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario.
7. 3. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I componenti della Commissione possono presentare relazioni di minoranza.
7. 6. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

Pag. 116

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nella relazione di cui al comma precedente non possono essere utilizzate informazioni risultanti da scritti anonimi.
7. 7. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La relazione delle risultanze dell'attività svolta di cui al comma precedente è predisposta dal Presidente o da un componente incaricato dallo stesso. Il documento non può essere divulgato se non dopo la delibera della Commissione. Se il documento è divulgato prima della delibera della Commissione, il Presidente ne informa il Presidente della Camera dei deputati.
7. 9. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Commissione può presentare alla Camera dei deputati anche relazioni su specifici argomenti oggetto dell'inchiesta nei casi di particolare gravità ed urgenza.
7. 12. Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.