CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 settembre 2012
710.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07105 Picierno: Sul dimensionamento del liceo scientifico «Galileo Galilei» di Potenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare in discussione l'onorevole interrogante chiede che vengano effettuati accertamenti in merito al rispetto presso il Liceo scientifico «Galileo Galilei» di Potenza dei parametri nei tetti massimi di iscrizioni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998.
  Preliminarmente, si rappresenta che ai sensi della normativa di riferimento, anche di rango costituzionale, le attribuzioni in materia di dimensionamento della rete scolastica sono di competenza esclusiva regionale che le esercita con proprie autonome potestà decisionali.
  Per quanto riguarda il caso specifico, nella città di Potenza sono presenti due licei scientifici il «Galileo Galilei» e il «Pier Paolo Pasolini».
  Il liceo «Pier Paolo Pasolini» è stato istituito nel 2004 a seguito del piano di dimensionamento predisposto dalla regione Basilicata in quanto il liceo Galilei non riusciva, per insufficienza di locali scolastici, ad accogliere tutte le richieste di iscrizione che ammontavano a 1600.
  Per effetto della nuova istituzione del liceo Pasolini il liceo Galilei ha gradualmente ridotto il numero degli iscritti e delle classi esistenti negli anni precedenti.
  La Giunta della regione Basilicata con delibera n. 1291 del 13 settembre 2011 ha approvato le Linee Guida per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche della regione Basilicata per gli anni scolastici 2012/2015 e ha previsto che «Per gli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica e per gli istituti di istruzione secondaria di II grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico, all'indice massimo di riferimento (900 alunni) può essere applicato un margine di flessibilità non superiore al 25 per cento. Le istituzioni scolastiche che superano l'indice massimo più il margine di flessibilità dovranno predisporre un piano di autoriduzione dell'eccedenza per rientrare nei parametri suddetti in modo graduale nell'arco del triennio 2012-2015.»
  Conseguentemente le istituzioni scolastiche che superano il tetto massimo fissato in n. 1125 alunni devono predisporre un piano di autoriduzione. Il Liceo Galilei nell'anno scolastico 2011/2012 è stato frequentato da n. 1167 alunni e per il corrente anno scolastico il numero di iscrizioni ammonta a 1102 alunni.
  L'Ufficio scolastico regionale fa presente che riguardo al numero delle classi già dall'anno scolastico 2009/2010 l'organico del liceo Galilei si è stabilizzato in nove corsi e gradualmente, contenendo il numero delle iscrizioni alle classi prime, rientrerà, a regime, nel tetto massimo stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 e previsto dalle Linee Guida predisposte dalla regione Basilicata.
  La Dirigente scolastica del Liceo Galilei ha riferito che, proprio per l'elevato numero di iscrizioni alle classi prime, già da anni l'istituzione scolastica ha deciso di effettuare un sorteggio ma le iscrizioni in eccedenza non favoriscono il Liceo Pasolini che riceve opzioni in misura contenuta dal momento che le opzioni alternative formulate dall'utenza si riversano in gran parte in altre istituzioni scolastiche della città di Potenza.

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ALLEGATO 2

5-07174 Goisis: Sull'inquadramento dei ricercatori universitari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in discussione, si ricorda che la legge n. 240 del 2010 prevede specifiche possibilità di progressione di carriera dei ricercatori universitari.
  Allo stato, un'occasione di progressione giuridica del personale in questione è legata al piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia di cui all'articolo 29, comma 9, della legge n. 240, il cui schema di decreto per gli anni 2012 e 2013 è in corso di definizione.
  Potrà beneficiare di tale possibilità il personale che rientra in una delle seguenti tre tipologie:
   coloro che sono legittimati a partecipare alle procedure di chiamata di cui all'articolo 18 della legge n. 240 del 2010;
   i professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato dell'università chiamante, rispettivamente per posti da ordinario o associato, purché abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale;
   gli studiosi, per lo più operanti all'estero, che rientrano tra le categorie di soggetti che possono essere oggetto di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge, n. 230 del 2005.

  Una seconda opportunità di progressione per i ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale è costituita dalla possibilità di utilizzare la procedura di cui all'articolo 26, comma 5, della citata legge n. 240, prevista per l'inquadramento dei ricercatori a tempo determinato nel ruolo dei professori di seconda fascia.
  Stabilisce in tal senso la norma in esame che, nell'ambito delle risorse disponibili, il ricercatore titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e previo esito positivo della valutazione svolta in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.
  La riforma universitaria ha dunque cercato di coniugare la valorizzazione del ruolo svolto dai ricercatori con l'esigenza di assicurare elevati livelli di qualità di insegnamento sul piano nazionale.
  Quanto agli aspetti economici, si ricorda che il comma 4 dell'articolo 6 della citata legge n. 240 ha rimesso alla decisione dell'università l'eventuale trattamento economico aggiuntivo dei ricercatori di ruolo ai quali sono affidati moduli o corsi curricolari; la retribuzione aggiuntiva è dunque determinata autonomamente da ciascuna università nei limiti delle disponibilità di bilancio.

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ALLEGATO 3

5-07219 Bachelet: Chiarimenti sui tirocini formativi attivi (TFA).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare in discussione vengono posti alcuni quesiti in materia di tirocini formativi attivi introdotti dal decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, recante il regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti.
  Al riguardo, per ciò che concerne i tutor coordinatori, il decreto ministeriale dell'8 novembre 2011 stabilisce, all'articolo 1, che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all'articolo 11, commi 2 (tutor coordinatori) e 4 (tutor organizzatori) e all'articolo 9, comma 4 (tutor coinvolti nei percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche) del decreto ministeriale n. 249 del 2010.
  L'attribuzione dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori è strettamente correlata al numero di immatricolazioni messe a bando per le lauree di scienze della formazione primaria e per l'anno di tirocinio formativo attivo.
  Il medesimo decreto ministeriale dell'8 novembre 2011 prevede, all'articolo 8, che limitatamente all'anno accademico 2011/2012 i contingenti dei tutor organizzatori e coordinatori sono stabiliti con decreto della Direzione generale per il personale scolastico.
  L'Amministrazione non dispone, al momento, del numero delle effettive immatricolazioni al prossimo tirocinio formativo attivo (elemento questo necessario per poter adottare tale decreto direttoriale) in quanto sono ancora in corso di svolgimento le prove scritte presso le sedi universitarie coinvolte.
  In merito alla domanda su quali controlli incrociati siano stati attivati per mettere la formulazione dei test preliminari al riparo da contestazioni e quali soluzioni organizzative siano state adottate per garantire l'ordinato svolgimento della relativa prova, si fa presente che la predisposizione delle domande è stata curata da un gruppo di lavoro a ciò deputato.
  La somministrazione e la correzione delle prove è stata poi affidata al CINECA; in particolare, la correzione è avvenuta con il sistema della lettura ottica delle schede compilate dai candidati, man mano che le prove venivano espletate.
  I problemi occorsi nel corso della prova nazionale, specie con riguardo ad alcune classi di abilitazione, ha indotto il Ministero a intervenire in tempi rapidi per non compromettere le successive fasi della selezione e ristabilire così la garanzia di una corretta procedura.
  Esercitando il potere di autotutela, si è provveduto alla nomina, con decreto ministeriale n. 14 del 7 agosto 2012, di una commissione con l'incarico di verificare la correttezza scientifica dei test assegnati nella prova preselettiva nazionale per l'accesso ai corsi di TFA.
  Sulla base dei lavori di revisione effettuati dalla commissione, il CINECA ha provveduto a rivalutare le prove di tutti i candidati e a ripubblicare, per ciascuna classe di concorso e per ciascuna Università, gli elenchi dei candidati individuati con un codice anonimo e con il punteggio attribuito, trasmettendo gli elenchi a tutti gli Atenei interessati.Pag. 124
  Per ciò che concerne la programmazione dei percorsi di T.F.A., si ricorda che il regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 249 del 2010 stabilisce, all'articolo 15, comma 4, che in via transitoria gli accessi siano a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  Per l'anno accademico 2011-2012 sono stati pertanto definiti, con decreto ministeriale n. 31 del 14 marzo 2012, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al tirocinio formativo attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, pari a 4.275 unità, e quelli per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, pari a 15.792 unità.
  Detti posti sono stati con il medesimo decreto ripartiti per sedi universitarie e per classi di abilitazione, tenuto conto del fabbisogno di personale docente per ciascuna classe di abilitazione delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, maggiorato nel limite del 30 per cento in relazione al numero dei pensionamenti previsti, dell'offerta formativa proposta da ciascun Ateneo e delle condizioni tecnico-organizzative per la fruibilità dei corsi di TFA.

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ALLEGATO 4

5-07747 De Pasquale: Sulle iniziative sperimentali denominate «sezioni Primavera».

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante sollecita l'adozione di azioni che consentano la prosecuzione delle iniziative sperimentali denominate «sezioni primavera», rivolte alle bambine e ai bambini da 24 a 36 mesi di età, assicurando continuità e adeguatezza dei relativi finanziamenti.
  Il Ministero condivide le considerazioni esposte sulla validità dei progetti fin qui attivati che rappresentano un efficace percorso formativo dedicato alle bambine e ai bambini in età compresa tra zero e sei anni.
  Come è ben noto all'onorevole interrogante, la situazione economica generale ha determinato negli anni una progressiva riduzione delle risorse destinate a questa finalità.
  Per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si informa che il contributo per l'attivazione delle «sezioni primavera» per l'anno scolastico 2012/2013 è stato previsto nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2013/2015, nella missione 22, programma 8, sul capitolo 1466, pg. 1, per la somma di 12 milioni per ciascun anno del triennio.
  Tale previsione di bilancio è già stata comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze-Ispettorato generale di bilancio, in vista della sua approvazione definitiva da parte del Parlamento con la legge di bilancio.
  Si precisa che l'assegnazione per le sezioni primavera è stata effettuata al termine del 2011 per l'anno scolastico 2011/2012, e sarà effettuata per la predetta somma di 12 milioni di euro all'inizio del prossimo esercizio finanziario per l'anno scolastico 2012/2013.
  Quanto sopra è stato comunicato agli Uffici scolastici regionali dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica che, come noto, è preposta al coordinamento del Gruppo nazionale paritetico per le «sezioni primavera», con nota diramata in data 25 settembre 2012.
  Emerge dunque come, per un verso, non si verifica soluzione di continuità nei finanziamenti, per altro verso questi assumono carattere di stabilità per il futuro.
  Per quanto attiene i fondi non di competenza di questo Ministero, il Dipartimento per le politiche della famiglia ha comunicato che la somma prevista, pari a tre milioni di euro, non è stata ancora versata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione. Non appena effettuato tale trasferimento, il Dipartimento si attiverà per l'immediata erogazione dei fondi.

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ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009. C. 5422 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5422, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009, approvato dal Senato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   si inserisca nel disegno di legge di ratifica l'obbligo di condurre ogni biennio un'analisi di impatto della relativa regolamentazione.