CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 settembre 2012
709.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini, C. 5061 Centemero e C. 5075 Di Pietro.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il Consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente convoca il Consiglio dell'autonomia e ne fissa l'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente scolastico o di almeno la metà dei suoi componenti.
4. 16. Il relatore (nuova formulazione)

  Al comma 4, dopo le parole: senza diritto di voto aggiungere le seguenti: con funzioni di supporto tecnico-amministrativo.
4. 21. Il relatore.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: nell'ambito delle proprie funzioni di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 2, dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono sostituite le parole: «Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,» con le seguenti: «Nel rispetto delle competenze del Consiglio dell'autonomia e del Consiglio dei docenti».
5. 3. Il relatore.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire la parola: programmare con la seguente: progettare.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: la programmazione con le seguenti: la progettazione e al comma 3, sostituire la parola: programmata con la seguente: progettata.
6. 4. Il relatore.

  Al comma 1, dopo la parola: Statuto aggiungere le seguenti: e il regolamento relativo al Consiglio dei docenti e sue articolazioni e sostituire la parola: disciplina con la seguente: disciplinano.
6. 5. Il relatore (Nuova formulazione).

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il consiglio di classe è composto dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e nella scuola secondaria di secondo grado dai rappresentanti di classe degli studenti.
6. 6. Il relatore.

Pag. 98

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: valorizzano la con le parole: prevedono forme di.
7. 3. Il relatore.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: da un minimo di tre con le seguenti: da un minimo di cinque e dopo le parole: e almeno un rappresentante delle famiglie aggiungere le seguenti: , un rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti.
8. 3. Il relatore.

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire le parole da: materie devolute a: in particolare con le parole: attività realizzate nell'ambito del piano dell'offerta formativa, in relazione anche alle finalità di cui all'articolo 1 comma 2, nonché».
9. 4. Il relatore.

ART. 10.

  Al comma 1, sostituire le parole da: possono promuovere fino a: coordinamento delle stesse con le seguenti: possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e organizzazioni no profit, consorzi e associazioni di scuole autonome, nonché ai poli tecnico professionali e agli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
10. 4. Il relatore.

  Sopprimere il comma 2.
10. 5. Il relatore.

ART. 11.

  Al comma 3, dopo le parole: dell'offerta formativa regionale aggiungere le seguenti: con il coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti.
11. 8. Il relatore.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Commissione di monitoraggio).

  1. Con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è costituita una commissione con lo scopo di monitorare per due anni il processo attuativo delle disposizioni di cui alla presente legge presentando alle commissioni parlamentari di merito una relazione sullo stato di attuazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
11. 01. Il relatore.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge in conformità ai propri Statuti speciali e alle relative norme di attuazione.
12. 02. Il relatore.

Pag. 99

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In sede di prima attuazione della presente legge, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, le modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento del consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 3, di tutte le istituzioni scolastiche.
  1-ter. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia adotta lo Statuto e delibera il regolamento.

  Conseguentemente, all'articolo 3 sopprimere il comma 4.
13. 1. Il relatore.