CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 settembre 2012
707.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori (Testo unificato C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: hanno diritto a essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato con le seguenti: possono essere assistiti, per le attività connesse al proprio mandato.
1. 10. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 2.

  Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ove intendano avvalersi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, i membri del Parlamento non possono stipulare contratti di lavoro ai sensi del presente articolo con il coniuge ovvero con propri parenti o affini entro il secondo grado.
2. 10. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza dei relativi membri del Parlamento nonché l'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali, nei limiti delle somme previste a tal fine dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza di Camera e Senato con le seguenti: le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori, nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza del membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi.
3. 10. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero all'equo compenso.
3. 11. Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 60

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. L'amministrazione della Camera di appartenenza del membro del Parlamento provvede all'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali di cui al comma 1, senza assumere la veste di sostituto d'imposta del collaboratore ai sensi degli articoli 23, 29 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. 12. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Fermi restando i limiti di cui al comma 1, i membri del Parlamento possono avvalersi, nel rispetto dei contratti collettivi e della legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico.
3. 13. Il Relatore.
(Approvato)