CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 settembre 2012
706.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07911 Vanalli e Rondini: Su una richiesta di accesso agli atti da parte di due consiglieri del Comune di Senago.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Secondo l'orientamento giurisprudenziale ampiamente consolidato, il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali ex articolo 43, comma 2, del T.U.E.L., si configura come un istituto giuridico volto a consentire al consigliere di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi decisionali del comune.
  Come riconosciuto dal Consiglio di Stato, al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio del suo mandato.
  In particolare il giudice amministrativo ha affermato che «i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale».
  L'ente locale può adottare specifiche norme regolamentari che prevedano l'introduzione di alcune limitazioni all'esercizio dell'accesso, mediante previsioni volte a salvaguardare le funzionalità dell'amministrazione locale e, in particolare, a non intralciare lo svolgimento dell'attività amministrativa.
  Ciò premesso, passando all'esame della questione rappresentata con l'atto di sindacato ispettivo, relativa al momento in cui il consigliere comunale neo-eletto possa esercitare il diritto di accesso agli atti, voglio precisare che la prefettura di Milano, pur sottolineando come esuli dalle proprie competenze «l'adozione di misure atte a verificare l'ottemperanza all'obbligo di legge», ha fornito un'articolata risposta, sulla base della più recente giurisprudenza in materia, al quesito posto dal segretario comunale di Senago in merito alle corrette modalità di esercizio del diritto di accesso.
  Va evidenziato che la qualità di consigliere deriva direttamente dall'atto di proclamazione e da tale momento, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il consigliere entra in carica.
  Vero è che qualche interpretazione giurisprudenziale ha ritenuto che tra l'entrata in carica del singolo consigliere e l'insediamento del consiglio vi sia una cesura temporale per cui il consigliere, sebbene investito del munus, non potrebbe esercitare le funzioni poiché il suo mandato è destinato a svolgersi nell'ambito dell'organo collegiale cui appartiene.
  Tuttavia, considerato che il costante orientamento giurisprudenziale riconosce al consigliere la più ampia possibilità di accedere a tutti gli atti senza incontrare particolari limitazioni, sembrerebbe preferibile ricondurre la possibilità di esercitare il diritto di accesso sin dal momento della proclamazione degli eletti anche ai fini di un migliore espletamento del mandato elettorale.

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ALLEGATO 2

5-07910 Favia ed altri: Sugli orientamenti del Governo in materia di ordine pubblico, sicurezza e prevenzione.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno, l'onorevole Favia ed altri chiedono di conoscere gli orientamenti del Governo in merito al sistema sicurezza del nostro territorio alla luce dell'attuazione del progetto di «spending review», nonché ai tempi di partecipazione delle rappresentanze sindacali alle fasi di realizzazione della riforma.
  Voglio subito precisare che sulla base delle indicazioni contenute nella apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio scorso, in materia di «spending review», il Ministero dell'interno aveva stilato un apposito documento con il quale venivano proposte una serie di misure volte alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse finanziarie e strutturali, nonché alla riorganizzazione degli uffici, anche periferici.
  Il progetto era stato distribuito a tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dell'amministrazione dell'interno, proprio a fini di preventiva informazione su aspetti di peculiare rilievo per l'amministrazione, anche in vista della riunione congiunta convocata per il successivo 8 giugno dal Ministro dell'interno con i sindacati della carriera prefettizia e del personale dell'amministrazione civile dell'interno.
  L'esito dell'incontro aveva ricevuto vasta eco nell'opinione pubblica essendo state, peraltro, puntualmente riportate dagli organi di stampa, come anche rilevato dagli onorevoli interroganti, le linee programmatiche relative alle misure di contenimento della spesa del Ministero dell'interno.
  Successivamente, come noto, è intervenuto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che contiene molteplici disposizioni di interesse in ordine agli aspetti indicati dagli onorevoli interroganti.
  In particolare, l'articolo 2 che, nel prevedere, per le amministrazioni dello Stato, una riduzione del 20 per cento degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale e delle relative dotazioni organiche, nonché una riduzione del 10 per cento della complessiva spesa relativa al personale non dirigenziale, con conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche, ha espressamente escluso dall'ambito di applicazione della norma «le strutture e il personale del compatto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
  L'articolo 10 dello stesso decreto legge prevede la «riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio» il cui regolamento attuativo dovrà essere adottato entro la metà di novembre.
  Le disposizioni contenute nella norma, affidando alla prefettura – UTG la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, prevedono, in particolare, un processo di riorganizzazione delle funzioni logistiche e strumentali degli uffici periferici statali, con riferimento a quelle funzioni per le quali sia possibile l'esercizio unitario.
  Il riordino delle province è il primo passo del percorso di razionalizzazione del sistema.
  Il citato articolo 10 mantiene il riferimento alla circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture e degli altri uffici periferici dello Stato già allocati a livello provinciale. Pag. 36La stessa norma consente di individuare «presidi» in specifici ambiti territoriali «per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali».
  Quest'esigenza è la prova che il progetto di riorganizzazione non potrà comunque comportare un arretramento dello Stato sul fronte dell'ordine e della sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce obiettivo primario del Governo e, in particolare, del Ministro dell'interno.
  Il 26 luglio scorso si è svolto un ulteriore incontro tra il Ministro dell'interno e le organizzazioni sindacali dell'amministrazione civile dell'interno nel corso del quale sono stati affrontati i principali aspetti connessi con gli interventi di razionalizzazione dell'assetto organizzativo e di rimodulazione delle dotazioni organiche. In esito a tale incontro si è convenuto di istituire un gruppo di lavoro per lo studio delle misure attuative del citato decreto-legge n. 95 del 2012, al quale hanno partecipato le organizzazioni sindacali.
  Lo scorso 4 settembre sono state nuovamente convocate le rappresentanze sindacali ai fini della prossima apertura di un apposito tavolo tecnico.
  Il processo di «spending review» richiede l'adozione di misure di razionalizzazione, di riorganizzazione e di ottimizzazione delle risorse strutturali.
  Ritengo che bisogna cogliere quest'opportunità, ponendo le condizioni affinché i richiesti interventi di contenimento dei costi vengano finalizzati – in un processo di rinnovamento – ad accrescere la funzionalità delle strutture e a migliorare i servizi resi ai cittadini.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998 (C. 5420, Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Le comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 5420 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998»;
    considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009 (C. 5421, Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 5421 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009 (C. 5422, Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 5422 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 6

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente (Nuovo testo C. 5361 Valducci).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 5361 Valducci recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente»;
   considerato che il testo in esame reca disposizioni in materia di sicurezza stradale, la quale è ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla materia «ordine pubblico e sicurezza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.