CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 settembre 2012
705.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04851 Grimoldi: Realizzazione di una struttura medico-specialistica presso lo scalo di Malpensa.

TESTO DELLA RISPOSTA

   Come è noto all'On.le Interrogante, si ricorda che l'attivazione del Poliambulatorio S.A.S.N. nell'aeroporto di Malpensa è stata oggetto di una lunga e complessa trattativa con la Società di gestione dell'Aeroporto, la SEA Spa.
  Al riguardo, questo Ministero a suo tempo ha interpellato l'Agenzia del Demanio, quale organo competente ai fini della stipula dei contratti di locazione passiva per gli immobili da destinare alle esigenze delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010).
  La predetta Agenzia con nota in data 8 aprile 2011 si dichiarava contraria a sottoscrivere rapporti di carattere oneroso per l'Amministrazione aventi ad oggetto spazi aeroportuali, ossia beni demaniali; con successiva nota del 19 marzo 2012, inviata anche alla SEA Spa, la predetta Agenzia ribadiva come l'occupazione degli spazi aeroportuali da parte del Ministero della salute dovesse necessariamente avvenire a titolo gratuito, con la conseguenza che il rapporto tra SEA ed Amministrazione non poteva ricondursi nell'ambito dei contratti di locazione passiva di cui all'articolo 2, comma 222, legge n. 191 del 2009 – modificato dall'articolo 27, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011.
  A seguito della predetta corrispondenza la Società di gestione milanese, con nota dell'8 maggio 2012, revocava definitivamente la propria proposta di concessione di spazi per l'istituendo S.A.S.N.
  Va a questo punto ricordato che il quadro normativo di riferimento è mutato, infatti l'articolo 4, commi 89 e seguenti della legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), così come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, ha trasferito le funzioni esercitate dai S.A.S.N. alle Regioni, demandando ad uno o più D.P.C.M. il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  Alla luce dell'intervenuta disposizione normativa, l'eventuale istituzione di nuovi Poliambulatori S.A.S.N. non rientra più tra le funzioni istituzionali del Ministero della salute.

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ALLEGATO 2

5-07059 Farina Coscioni: Possibili rischi in relazione alle cosiddette «farmacie on line».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministero della salute con il supporto dell'AIFA dedica da tempo la dovuta attenzione alla contraffazione farmaceutica, con riguardo anche al fenomeno delle farmacie on-line illegali, che spesso sono responsabili della diffusione di prodotti contraffatti, non fabbricati in conformità alle norme GMP (Good Manufacturing Practice).
  I risultati ottenuti fino ad oggi hanno permesso di tenere sotto controllo il mercato nazionale; l'Italia inoltre è considerata tra i Paesi guida nella lotta alla contraffazione farmaceutica, come è testimoniato, tra l'altro, dal ruolo di coordinamento o presidenza ricoperto dall'AIFA nei principali gruppi di lavoro internazionali che si occupano del contrasto al fenomeno, come quelli che hanno contribuito allo sviluppo di due recenti strumenti normativi: la direttiva 2011/62, che introduce modifiche in chiave anticontraffattiva al Codice farmaceutico europeo e la Convenzione MediCrime del Consiglio d'Europa, che introduce norme di diritto penale applicabili nei casi di falsificazione di prodotti sanitari.
  In generale, l'attenzione dedicata al fenomeno della contraffazione è testimoniata dall'istituzione, con determinazione AIFA del 2007, della task-force nazionale IMPACT Italia, della quale fanno parte, oltre all'AIFA, anche il Ministero della salute, i NAS, l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia delle dogane, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'interno attraverso la polizia criminale.
  La struttura del tavolo consente inoltre la partecipazione, per progetti mirati, anche di attori privati del settore e di associazioni non direttamente coinvolte.
  La task-force ha promosso e promuove tutt'ora una serie di iniziative divulgative di formazione e informazione, finalizzate a contrastare il fenomeno.
  Con riferimento al legame esistente tra Internet e la contraffazione farmaceutica, è opportuno sottolineare che, attualmente, la legislazione italiana vieta ogni possibile forma di compravendita di farmaci on-line. Si richiama, in tal senso, l'articolo 122 del T.U.L.S. (R.D. 27 luglio 1934 n. 1265) che stabilisce che «la vendita al pubblico di medicinali non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima».
  Ciò significa che, per poter acquistare un farmaco, la vendita deve essere effettuata da parte di un farmacista e che l'acquisto deve avvenire presso un esercizio individuato (la farmacia), sotto la responsabilità del suo titolare.
  A completare il quadro, si aggiungono le previsioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci, che dispone che gli esercizi commerciali di piccola, media e grande struttura (cosiddetti «parafarmacie») «possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione» e che la vendita «deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, con l'assistenza di Pag. 76uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine».
  La ratio di tali disposizioni si rinviene, sostanzialmente, nella necessità di fornire al cliente-paziente un'assistenza qualificata nell'acquisto del farmaco, come espressamente previsto in diverse disposizioni del decreto legislativo n. 219 del 2006 (articolo 77 comma 1, lettera d) punto 8; articolo 96, comma 2 e articolo 121, comma 2).
  Come è noto, tuttavia l'esistenza di un quadro normativo comunque consolidato non è di per sé un deterrente sufficiente Contro il ricorso dei pazienti italiani a farmacie on-line estere, con la conseguenza che le attività di contrasto dirette ai siti illegali incontrano difficoltà anche collegate ai problemi connessi alla localizzazione territoriale dei siti web e, conseguentemente, all'individuazione della legislazione applicabile alle transazioni tramite questi operate (spesso il luogo di ubicazione del server non coincide con la sede legale del venditore). Ciò rende di fatto possibile portare a termine l'acquisto di un farmaco on line, sia dall'Europa che da Paesi terzi – ove la vendita potrebbe a tutti gli effetti essere legale.
  Occorre, inoltre, rilevare che in Italia e in molti altri Paesi esiste una lacuna normativa in questo specifico settore rispetto alla legalizzazione delle farmacie on line e alle conseguenti azioni per contrastare quelle non autorizzate; tra gli elementi che rendono complesse tali attività, vanno citati la «volatilità» delle farmacie on-line e l'assenza di confini precisi (un farmaco contraffatto è acquistato attraverso Internet da utenti di un determinato Paese, è prodotto in altri Paesi e transita attraverso altri Paesi ancora).
  La difficoltà nel disciplinare tale situazione rimarca l'esigenza di un approccio multisettoriale e cooperativo a livello internazionale.
  La prospettiva per il futuro rappresenta, almeno in parte, dal recepimento, da parte degli Stati Membri, della Direttiva 2011/62/CE, sopra citata che prevede una maggior regolamentazione delle farmacie on-line.
  Le misure delineate nella stessa Direttiva garantiscono infatti un apparato sufficiente alla regolazione del settore.
  Tra le iniziative già in corso promosse dal Ministero della salute e dall'AIFA, si segnala un primo studio, finalizzato ad approfondire il fenomeno della vendita di medicinali attraverso Internet, realizzato nel 2007 in collaborazione tra AIFA e World Health Organization (WHO). I risultati emersi hanno confermato che, nella grande maggioranza dei casi, i farmaci venduti attraverso la rete sono contraffatti. Gli esiti di tale studio hanno, inoltre, consentito di caratterizzare meglio il fenomeno emergente, portando alla luce le diverse tipologie di farmacie presenti su Internet.
  Successivamente, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti:
   il primo, realizzato dall'AIFA, in collaborazione con un'Agenzia di intelligence informatica (IT), finalizzato a caratterizzare ulteriormente il fenomeno delle farmacie on-line;
   il secondo, realizzato sempre dall'AIFA, in collaborazione con un'altra Agenzia di intelligence informatica (IT), mirato ad indagare le tecniche di promozione e diffusione di anabolizzanti e steroidi attraverso la rete dei social network.

  È comunque utile ricordare che, nonostante l'ampia diffusione del mercato elettronico, la propensione agli acquisti on-line da parte della popolazione italiana è inferiore rispetto a quella di altri Paesi.
  Le iniziative sopra sintetizzate si aggiungono alle seguenti, di seguito elencate:
   la campagna di informazione, realizzata a livello nazionale dalla task-force IMPACT Italia, allo scopo di informare il pubblico sui rischi legati all'acquisto di farmaci attraverso Internet;
   la realizzazione di un volume interamente dedicato al fenomeno della contraffazione farmaceutica, disponibile in versione italiana e inglese;Pag. 77
   la gestione di eventi formativi ad hoc per gli operatori di forze di polizia e dogane che quotidianamente si confrontano con casi sospetti di contraffazione e/o importazione illegale.

  Nel maggio 2011, l'AIFA ha, inoltre, siglato un memorandum d'intesa con il servizio privato statunitense di verifica e controllo delle farmacie on line LegitScript, l'unico riconosciuto ufficialmente dalle federazioni dei farmacisti, al fine di definire degli approcci operativi standard. Tale collaborazione ha già dato, nel breve tempo, importanti risultati, come testimoniato dalla chiusura di una serie di siti illegali localizzati negli Stati Uniti, ma realizzati con pagine in italiano e destinati, chiaramente, a fornire il nostro mercato.
  Da ultimo, inoltre, in data 26 marzo 2012, è stato pubblicato sul sito dell'AIFA, il comunicato stampa n. 228, da cui emergono dati decisamente confortanti.
  Infatti, in Italia il fenomeno della contraffazione appare pressoché inesistente: la percentuale dei farmaci contraffatti presenti sul nostro mercato è pari allo 0,1 per cento, grazie principalmente al sistema di tracciabilità del farmaco, che consente il monitoraggio, attraverso il bollino a lettura ottica, di ogni singola confezione nonché alle riferite attività di prevenzione e contrasto portate avanti, ormai da diversi anni, dalla task force IMPACT Italia.

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ALLEGATO 3

5-07109 Farina Coscioni: Iniziative per una corretta informazione sulla sperimentazione animale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La materia oggetto della presente interrogazione, riveste una particolare rilevanza per il Ministro della salute, che come è noto a codesta Commissione, ha assunto una posizione ben precisa anche in occasione dei lavori di recepimento della direttiva 2010/63/UE in materia di tutela degli animali.
  Ciò premesso, si precisa che da ispezione effettuata dal Ministero della salute, in data 14 luglio 2010, presso lo stabilimento Green Hill di Montichiari non sono state riscontrate irregolarità tali da far supporre una cattiva gestione o situazioni riconducibili a maltrattamenti di animali.
  In Italia, infatti, come risulta da dati statistici pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2011, gli animali che vengono sottoposti a esperimenti risultano essere per l'anno 2007 n. 908.002, per l'anno 2008 n. 864.318 e per l'anno 2009 n. 830.453 quindi un numero notevolmente inferiore quanto riportato nell'interrogazione.
  Per quanto attiene ai metodi alternativi, attualmente esistono pochi metodi alternativi all'impiego di animali nella sperimentazione che risultano validati «ufficialmente».
  L'Italia ha individuato il Laboratorio del reparto substrati Cellulari dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, quale laboratorio nazionale di riferimento per i metodi alternativi alla sperimentazione animale.
  Le principali attività assegnate a tale Centro sono:
   implementare il numero di metodi alternativi validati e accettati a livello comunitario;
   diffondere tali metodi validati;
   formare personale esperto in tali metodiche.

  Da ultimo, per quanto attiene alla corretta informazione, si ricorda che ogni tre anni, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono resi pubblici i dati statistici degli animali utilizzati ai fini sperimentali, inoltre i metodi alternativi scientificamente validati saranno ampiamente diffusi, oltre che dal Centro di Referenza dell'IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, anche attraverso il portale web del Ministero ed in occasione dei convegni, nonché mediante l'aggiornamento professionale dei ricercatori, al fine di sensibilizzare gli operatori al loro impiego.
  Agli elementi informativi sopra resi, si aggiunge che la Direttiva 2010/63/UE, sopra citata, già prevede che le autorità competenti rendano pubblico un resoconto dei progetti di ricerca. Pertanto, sin da ora si forniscono fondate rassicurazioni che tale impegno sarà osservato dal Governo italiano, all'atto della predisposizione del decreto di recepimento della medesima direttiva.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato lo schema di decreto legislativo di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge n. 183 del 2010, con cui si è delegato il Governo ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro il 24 novembre 2011) uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, tra cui la Croce rossa;
   premesso che il termine per l'esercizio di tale delega è stato prorogato al 30 giugno 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012, e ulteriormente prorogato al 30 settembre 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 131 del 2012;
   premesso altresì che lo schema di decreto in oggetto applica anche i criteri di delega dettati dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 131 del 2012;
   rilevato che lo schema di decreto in oggetto, nell'attuare i principi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di delega, ha come obiettivo la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento, la ridefinizione del rapporto di vigilanza, nonché comunque la finalità di salvaguardare i principi di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva;
   considerato che, in attuazione della citata norma di delega, già nel mese di novembre 2011 l'attuale Governo aveva presentato lo schema di decreto legislativo n. 424, su cui le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso un parere; in particolare, la XII Commissione Affari sociali della Camera il 18 gennaio 2012 ha approvato un parere favorevole con condizioni; mentre la 12a Commissione Igiene e sanità del Senato, nella seduta n. 301 del 18 gennaio 2012, ha espresso un parere contrario, «evidenziando che lo schema di decreto legislativo non rispondeva, se non in minima parte, alle criticità emerse durante l'indagine conoscitiva dalla stessa svolta e non sembrava coerente con le conclusioni cui quella Commissione era giunta in materia di riorganizzazione della Croce rossa italiana. Si invitava, pertanto, il Governo a presentare in tempi rapidi un nuovo progetto di riforma della Croce rossa italiana che recepisse le linee d'intervento indicate nel documento conclusivo della citata indagine»;
   considerato altresì che si condivide la necessità di riformare l'Associazione Italiana della Croce Rossa secondo principi ispiratori del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, conservando tuttavia la storia e la tradizione che hanno sempre caratterizzato i suoi interventi nei casi di emergenza sociale e sanitaria, nazionale ed internazionale, e di protezione civile nei decenni, grazie al forte e costante impegno degli appartenenti ai corpi militare ed ausiliario e al personale dipendente;Pag. 80
   rilevato che, pur condividendo la seconda fase che vede la trasformazione dell'Ente di diritto pubblico CRI in Associazione avente personalità giuridica di diritto privato, permangono perplessità su tale trasformazione in quanto sembra non determinare alcun vantaggio per la finanza pubblica dovendo lo Stato continuare ad erogare un contributo a favore dell'Associazione privata;
   ritenuto pertanto che sia preferibile prevedere in luogo dell'Ente una Fondazione di diritto pubblico a carattere permanente che abbia la funzione di sostenere, anche e soprattutto finanziariamente, la nuova Associazione nello svolgimento dei compiti di pubblico interesse collegati anche all'applicazione delle Convenzioni di Ginevra del 1949;
   evidenziato altresì che lo schema di decreto non offre alcuna garanzia al personale sia civile che militare in ordine al mantenimento del posto di lavoro, per cui si ritiene necessario prevedere una serie di misure volte a consentire la riallocazione delle risorse umane;
   preso atto della posizione espressa dalla Conferenza Unificata in data 25 luglio 2012, che per la maggior parte è condivisibile,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 1, comma 6, dopo il primo periodo sia aggiunto il seguente: «Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono a loro volta autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione»;
   b) l'articolo 2 sia riformulato prevedendo, in luogo dell'Ente pubblico transitorio denominato «Ente strumentale alla Croce rossa italiana», che ai sensi del comma 4 cessa di operare al 31 dicembre 2015, l'istituzione di una Fondazione di diritto pubblico che abbia carattere permanente e che sia posta sotto il controllo della nuova Associazione, al fine di sostenere il volontariato della nuova Croce Rossa Italiana che, soprattutto nell'attuale difficile situazione economica che vede la diminuzione delle risorse finanziarie a sostegno delle strutture di welfare, rappresenta una risorsa indiscutibile di prevenzione e assistenza in situazioni di emergenza. Conseguentemente, sia sostituita la parola: «Ente» con la seguente: «Fondazione» ovunque ricorra nel testo;
   c) all'articolo 2, comma 2, sia aggiunto il seguente periodo: «La Fondazione inoltre svolge i seguenti compiti di interesse pubblico: sostegno all'Associazione di cui all'articolo 1 nel settore dei compiti ausiliari delle Forze Armate, sostegno alle attività espletate dalla predetta Associazione quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e collaborazione con l'Associazione nelle attività di implementazione delle Convenzioni di Ginevra del 22 agosto 1949»;
   d) all'articolo 4, comma 1, lettera c), si specifichi con maggiore chiarezza, al fine di evitare dubbi interpretativi, che sono esclusi dalla dismissione i beni immobili ricevuti in eredità o per effetto di donazioni vincolati al raggiungimento degli scopi istituzionali della CRI;
   e) all'articolo 4, comma 1, lettera h), si escluda dal trasferimento alla nuova Associazione dei beni mobili quelli acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie che permangono ai Corpi medesimi;
   f) all'articolo 5, sia sostituito il comma 1 con il seguente «1. Il Corpo militare della CRI ed il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa sono ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della CRI e successivamente Pag. 81dell'Associazione, contribuendo all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 4»;
   g) all'articolo 5, comma 2, si preveda che anche il Corpo militare della CRI continui ad essere disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni;
   h) all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «assunzione a tempo indeterminato» siano aggiunte le seguenti: «nonché quello in servizio alla data del 30 settembre 2011 e continuativamente in servizio almeno a far data dal 1o gennaio 2007». Conseguentemente, siano soppressi il secondo e terzo periodo del comma 8 dell'articolo 6;
   i) all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, dopo la parola «transita» siano aggiunte le seguenti: «ove non richieda l'applicazione del comma 3-bis». Conseguentemente, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: «3-bis. Al personale del Corpo militare che sarà collocato a riposo entro i prossimi quattro anni e che lo richieda può essere applicata la vigente normativa per il personale militare in materia di aspettativa per riduzione quadri, mantenendo lo stato giuridico militare ed essendo collocato, nell'ordine, successivamente al personale di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 909 del codice dell'ordinamento militare. Con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa sono emanate le relative disposizioni attuative»;
   l) all'articolo 5, comma 6, primo periodo, la parola «duecento» sia sostituita con la seguente: «trecento»;
   m) al fine di una maggiore tutela del personale civile e militare, all'articolo 6 siano previste adeguate misure volte a garantire il mantenimento del posto di lavoro del personale attualmente dipendente della Associazione italiana della CRI che non accetti di transitare nella costituenda Associazione, impegnando direttamente e previamente le amministrazione pubbliche richiamate dal comma 5; in particolare, siano apportate all'articolo 6 le seguenti modifiche:
    al comma 2, ultimo periodo, siano soppresse le parole: «che abbia optato per l'Associazione e che sia comunque in possesso dei requisiti necessari»;
    al comma 3, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con preferenza per le amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego»;
    dopo il comma 3, sia inserito il seguente: «3 bis. Il Presidente nazionale bandisce entro il 30 giugno 2015, sentite le organizzazioni sindacali, una procedura finalizzata all'assunzione graduale da parte dell'Associazione ovvero da soggetti da essa costituiti, anche con contratti part time o di solidarietà, del personale rimasto a quella data in servizio presso l'Ente, che aveva un rapporto a tempo indeterminato con la C.R.I. alla data di entrata in vigore del presente decreto e che alla data del 31 dicembre 2015 debba rimanere in servizio più di 2 anni per essere collocato a riposo. La procedura deve salvaguardare l'equilibrio economico dell'Associazione ed è sottoposta all'approvazione dei Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute, che ne tengono conto in sede di convenzione di cui all'articolo 8, comma 2, quarto periodo, fermi restando i limiti di importo di cui al medesimo articolo 8, comma 2, terzo periodo. La procedura condiziona l'assunzione alla verifica della professionalità richiesta per le attività dell'associazione, con particolare riguardo al personale assunto dalla C.R.I. non a seguito di concorso pubblico, nonché ad eventuali percorsi di riqualificazione»;
    al comma 6, dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: «Nel caso in cui le regioni deliberino di svolgere i servizi affidati in convenzione alla C.R.I. con la propria organizzazione, in deroga a quanto previsto nel primo periodo del presente comma e al comma 5, è disposto il trasferimento alle regioni del personale C.R.I. impiegato nei predetti servizi, nonché Pag. 82delle risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del relativo trattamento economico; anche in tal caso al personale trasferito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-quinquies del decreto legislativo 30 novembre 2001, n. 165».
    al comma 6, ultimo periodo, siano soppresse le seguenti parole: «anche in deroga al possesso del titolo di specializzazione»;
    al comma 8, siano sostituite le parole: «fino alla loro scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2013» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2013». Dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2014 i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le quali l'Associazione subentra alla C.R.I alla medesima data, proseguono con l'Ente e sono prorogati fino alla scadenza delle convenzioni, se precedente al 31 dicembre 2015 ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da parte dell'Associazione o da altra amministrazione pubblica»;
   n) all'articolo 8, comma 2, dopo il terzo periodo, sia inserito il seguente: «Il finanziamento non può comunque essere inferiore al 50 per cento del predetto importo fino all'anno 2023»;
   o) all'articolo 8, comma 3, dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: «Sono fatti salvi gli atti compiuti dal Commissario in applicazione del presente decreto dal 1o ottobre 2012 fino alla data di entrata in vigore del decreto medesimo»,
  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 4, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire una data certa, preferibilmente il 31 dicembre 2013, quale termine ultimo per la ricognizione del patrimonio della CRI;
   b) all'articolo 1, comma 4, lettera g), valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola «svolgere» con le parole «favorire lo svolgimento dell’»;
   c) all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, dopo le parole «corpi ausiliari» le parole «, al fine di continuarne a garantire la funzionalità e l'operatività»;
   d) all'articolo 4, valuti il Governo, a tutela della sostenibilità della futura gestione della costituenda Associazione privata, di prevedere opportune prescrizioni affinché il futuro statuto dell'Associazione medesima preveda un'autonomia dei Comitati idonea ad assicurare che eventuali conseguenze patrimoniali negative della gestione ricadano solo sui Comitati che le hanno generate;
   e) si preveda una disposizione aggiuntiva che disponga che l'attuale gestione commissariale cessi alla data di scadenza e che non possa essere prorogata, con contestuale nomina di un Commissario scelto tra i ranghi dei dirigenti dello Stato di grado più elevato che gestisca la fase di transizione. Conseguentemente, sia soppresso il comma 3 dell'articolo 8.