CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 settembre 2012
702.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque. C. 3344 Cosenza e C. 4761 Di Cagno Abbrescia.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque e contro l'inquinamento ambientale derivante dalla dispersione delle gomme da masticare.

Art. 1.
(Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  1. Al comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
    «m-bis) i mozziconi dei prodotti da fumo».
   «m-ter) gomme da masticare».

  2. Le modalità tecniche per il trattamento dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Istituzione della raccolta differenziata dei mozziconi e delle gomme da masticare).

  1. In ogni ambito territoriale deve essere assicurata la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. A tale fine, entro il 31 dicembre 2014, i comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale raccoglitori per la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo e per la raccolta differenziata delle gomme da masticare. I mozziconi dei prodotti da fumo e le gomme da masticare raccolti ai sensi del presente comma sono sottoposti a forme di trattamento differenziato rispettose dell'ambiente e della salute.
  2. Le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sono stabilite, anche in base alle indicazioni tecniche fornite dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo finalizzato a fornire contributi ai comuni per l'installazione dei Pag. 65raccoglitori dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare di cui al comma 1.
  4. La dotazione del fondo di cui al comma 3 è stabilita in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Per provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione del fondo a decorrere dal 1o gennaio 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Obiettivi).

  1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformità dei sistemi di raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare sul territorio nazionale. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti verifica i livelli di qualità da parte dei comuni nella raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare. In base a tali verifiche i ! Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può emanare specifiche linee guida per i comuni finalizzate a garantire un servizio ottimale.

Art. 4.
(Informazioni agli utilizzatori finali).

  1. Entro il 31 dicembre 2014 le confezioni di prodotti da fumo sono immesse sul mercato solo se contrassegnate in modo visibile, leggibile e indelebile con un simbolo, determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che indica il divieto di gettare i mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare nei raccoglitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.
  2. I produttori dei prodotti da fumo, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione per informare gli utilizzatori finali su:
   a) gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalle sostanze chimiche presenti nei mozziconi dei prodotti da fumo, nonché sull'inquinamento ambientale e sui danni economici derivanti dalla dispersione nel suolo delle gomme da masticare;
   b) l'obbligo di non smaltire i mozziconi dei prodotti da fumo e le gomme da masticare come rifiuti indifferenziati e di effettuare, per tali mozziconi, una raccolta differenziata;
   c) i sistemi di raccolta differenziata, con le relative modalità di trattamento, dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare;
   d) il significato del simbolo di cui al comma 1.

  3. I rivenditori dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita e dei distributori automatici, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicato l'obbligo della raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare. L'avviso informa, altresì, sui pericoli e sui danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare al di fuori dei contenitori per la raccolta differenziata, nonché sul significato del simbolo apposto, ai sensi del comma 1, sulle confezioni dei prodotti da fumo.

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Art. 5.
(Sanzioni).

  1. Chiunque disperde nel suolo o nelle acque mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100 a 500 euro.
  2. Le maggiori entrate derivanti dalle sanzioni previste dal comma 1 del presente articolo sono destinate ai comuni per incentivare l'installazione dei contenitori di cui all'articolo 3.