CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 agosto 2012
696.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico (Testo unificato C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso 10-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: al 31 dicembre 2014 con le seguenti: al 31 dicembre 2015 e sostituire le cifre: 58, 59 e 60 rispettivamente con le cifre: 57, 58 e 59;
   b) alla lettera b), sostituire le parole: dal 1o gennaio 2015 con le seguenti: dal 1o gennaio 2016 e sostituire le cifre 60 e 61 rispettivamente con le cifre: 59 e 60.
1. 1. Antonino Foti, Cazzola, Damiano, Poli, Moffa, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Approvato)

  Al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:
   0a) all'alinea, le parole: «nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata» sono soppresse;
1. 2. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 31 gennaio 2012.
1. 3. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo le parole: «prima della data di entrata in vigore del presente decreto» sono aggiunte le parole: «escludendo in ogni caso l'applicazione degli incrementi ai requisiti come previsti dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni»;

  Conseguentemente, all'articolo 3 aggiungere, infine, il seguente comma:
   3. All'articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per l'ammontare non inferiore a 190 milioni di euro per l'anno 2014.
   1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1,2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero Pag. 65sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7, comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma».
1. 4. Paladini, Aniello Formisano.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo le parole: «prima della data di entrata in vigore del presente decreto» sono aggiunte le parole: «escludendo in ogni caso l'applicazione degli incrementi ai requisiti come previsti dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni».
1. 5. Paladini, Aniello Formisano.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) le parole: «nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata» sono soppresse;
1. 6. Paladini, Aniello Formisano.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011» sono aggiunte le parole: «ed ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni»;

  Conseguentemente, all'articolo 3 aggiungere, infine, il seguente comma:
   3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
    «1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per l'ammontare non inferiore a 190 milioni di euro per l'anno 2014.
    1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto Pag. 66dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma».
1. 7. Paladini, Aniello Formisano.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011» sono aggiunte le parole: «ed ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni».
1. 8. Paladini, Aniello Formisano.

  Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) all'alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
    2) dopo le parole: «che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2011» sono aggiunte le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni».
1. 9. Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le parole: «trentasei mesi»;

  Conseguentemente, all'articolo 3 aggiungere, infine, il seguente comma:
   3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
    «1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per l'ammontare non inferiore a 190 milioni di euro per l'anno 2014.
    1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma».
1. 10. Aniello Formisano, Paladini.

Pag. 67

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le parole: trentasei mesi.
1. 11. Aniello Formisano, Paladini.

  Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) alla lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: «23 dicembre 1996, n. 662» sono inserite le seguenti: «o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria»;
    2) le parole: «in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14»;
    3) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dal comma 1 del presente provvedimento e dal comma 10 del presente articolo».
1. 12. Lenzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) alla lettera c), le parole: «fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «per i mesi necessari al raggiungimento dell'età utile ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico».
1. 13. Lenzi.

  Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: , ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 con le seguenti: in ogni caso gli interessati restano a carico dei fondi medesimi fino al momento dell'erogazione della pensione che verrà corrisposta secondo la normativa vigente al momento della sottoscrizione della domanda di accesso ai rispettivi fondi di solidarietà. Ogni articolo in contrasto con il presente disposto è soppresso.
1. 14. Paladini, Aniello Formisano.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018».
1. 15. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con le seguenti:
   e) alla lettera d), le parole: «siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano presentato la domanda di autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 31 dicembre 2011 e che siano stati, anche successivamente a tale data, autorizzati Pag. 68alla medesima, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2019, in base alla normativa vigente sulla contribuzione volontaria, ed alle relative disposizioni emanate dagli enti previdenziali in materia, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Per i soggetti indicati al presente punto non rileva l'eventuale prestazione di altra attività lavorativa effettuata dopo l'ottenimento dell'autorizzazione, né il mancato versamento di contribuzione volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge».
1. 16. Aniello Formisano, Paladini.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) alla lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018»;
   2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rileva l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile».
1. 17. Moffa, Damiano, Poli, Antonino Foti, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le parole: 31 dicembre 2019.
1. 18. Paladini, Aniello Formisano.

  Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   f) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo».
1. 19. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino.

  Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in stato di disoccupazione involontaria a seguito di perdita del posto di lavoro nei sei mesi precedenti ed ai quali alla medesima data del 31 dicembre 2011 mancano 48 mesi per maturare i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
1. 20. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) alla lettera d) le parole: «antecedentemente alla data del» sono sostituite dalle seguenti: «entro il».
1. 21. Aniello Formisano, Paladini.

Pag. 69

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della fruizione dei benefici di cui al presente comma, non rileva l'eventuale prestazione di natura temporanea successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile».
1. 22. Paladini, Aniello Formisano.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, il terzo periodo è soppresso.
1. 23. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni sono soppresse le parole: «Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14».

  Conseguentemente, all'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per l'ammontare non inferiore a 190 milioni di euro per l'anno 2014.
  1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma».
1. 24. Paladini, Aniello Formisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni sono soppresse le parole: «Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico Pag. 70delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14».
1. 25. Paladini, Aniello Formisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «A tutti i soggetti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 14, lettere a), b) e c), l'INPS invia, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, comunicazione relativa alla certificazione del diritto alla salvaguardia prevista al medesimo comma 14. Per le altre categorie di cui al precedente comma 14, lettere d), e), f), g), h), il Ministero del lavoro emana entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge il decreto per definire la procedura per la certificazione del diritto, che dovrà prevedere un termine di 120 giorni per la presentazione dell'istanza di accesso ai benefici all'Ente preposto e di 90 giorni dalla data di presentazione istanza per l'accoglimento da parte dell'Ente preposto, secondo il principio di silenzio-assenso».
1. 26. Aniello Formisano, Paladini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 24, comma 15, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 le parole: «Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1o gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soggetti di cui al comma 14 non si applicano le disposizioni di cui al comma 12, riguardanti gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni».
1. 27. Paladini, Aniello Formisano.

  Al comma 3, sopprimere le parole: Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo,.
1. 28. Paladini, Aniello Formisano.

ART. 2.

  Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
   0a) le parole «nei limiti delle risorse e» sono soppresse.
2. 1. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati anche a livello provinciale entro il 31 gennaio 2012»;.
2. 2. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: si risolva inserire le seguenti: unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o.
2. 3. Gnecchi.
(Approvato)

Pag. 71

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) le parole: «risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «perfezioni i requisiti utili alla maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2019, in base alla normativa vigente in materia previdenziale, ed alle relative disposizioni emanate dagli enti previdenziali, alla data di entrata in vigore del decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011».
2. 4. Aniello Formisano, Paladini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) le parole: «risulti in possesso dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «perfezioni i requisiti»;
   b-ter) le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi».
2. 5. Paladini, Aniello Formisano.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) le parole: «risulti in possesso dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «perfezioni i requisiti»;
   b-ter) le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
2. 6. Aniello Formisano, Paladini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) le parole: «risulti in possesso dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «perfezioni i requisiti»;
   b-ter) le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
2. 7. Paladini, Aniello Formisano.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i periodi di cui all'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
2. 8. Poli, Damiano, Moffa, Antonino Foti, Schirru, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali).

  1. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.
2. 01. Damiano, Poli, Moffa, Antonino Foti, Cazzola, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Approvato)

Pag. 72

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Estensione ai lavoratori del regime straordinario di cui all'articolo 24, comma 15-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

  1. All'alinea del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «del settore privato» sono aggiunte le seguenti: «e del settore pubblico».
2. 02. Moffa, Damiano, Poli, Antonino Foti, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Monitoraggio degli effetti del nuovo sistema previdenziale).

  1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'INPS, presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.
2. 03. Damiano.
(Approvato)