CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 agosto 2012
696.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 (C. 5324 Governo).

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 5324, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 (C. 5325 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2012.

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 5325, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012;
   viste, in particolare, la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, e, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 3

5-07507 Maurizio Turco: Protezione del colonnello De Caprio da parte dei carabinieri del Nucleo scorte di Palermo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli deputati,
  la concessione delle misure di sicurezza delle persone esposte a particolari situazioni di rischio è disciplinata in maniera dettagliata dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 2002, n. 133, che ha istituito l'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale (U.C.I.S.) nell'ambito del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
  A tale ufficio spetta assicurare le suddette misure in via esclusiva e in forma coordinata, in conformità alle direttive del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, avvalendosi di un'apposita Commissione centrale consultiva e basandosi sulle informazioni raccolte e le analisi effettuate in via preliminare dagli Uffici per la sicurezza personale istituiti in ogni Prefettura.
  In conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 28 maggio 2003 e dalle direttive impartite dal Ministero dell'interno con le circolari dell'11 giugno 2003 e del 18 dicembre 2006, le misure di protezione personale adottate dall'U.C.I.S. sono soggette a periodiche revisioni, sulla base dei dati informativi relativi all'attualità delle situazioni di rischio, desunta anche dal contesto ambientale e dall'analisi e credibilità della minaccia.
  A tal fine i Prefetti delle province interessate procedono al riesame semestrale delle singole posizioni e dei correlati livelli di rischio, valutati in sede di riunione di coordinamento delle Forze di polizia, comunicando ogni utile elemento informativo che renda opportuna la modifica o la revoca delle misure già adottate.
  In modo analogo, sia in sede locale che a livello centrale, si procede a un'aggiornata valutazione dell'esposizione a rischio personale, ogni qualvolta emergano nuove circostanze che rendano necessario un adeguamento dei dispositivi tutori in atto.
  Rimangono inalterate le attribuzioni dei prefetti – in qualità di autorità provinciali di pubblica sicurezza – in materia di protezione delle persone in presenza di situazioni di rischio non riconducibili alle figure delittuose espressamente previste dall'articolo 1, comma 1, del già citato decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83 (minacce di natura terroristica o correlata al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi anche nucleari, eccetera). Le eventuali misure adottate, di esclusiva competenza dei prefetti, sono comunicate all'U.C.I.S. per l'analisi complessiva del sistema delle misure di protezione e vigilanza e delle risorse impiegate.
  Venendo ora al caso in esame, assicuro che le misure di protezione personale in atto nei confronti del Colonnello De Caprio sono frutto di un costante monitoraggio sull'esposizione dell'ufficiale a rischi o minacce, previsti dal citato decreto ministeriale del 28 maggio 2003, Pag. 39e sono attuate in relazione alla valutazione del livello di rischio di cui all'articolo 8 di tale decreto.
  Il Colonnello dei Carabinieri, dal 18 dicembre 2009, è beneficiario di un dispositivo di protezione di 4° livello («tutela su auto non protetta»).
  Anche alla luce di quanto esposto, assicuro che lo Stato ha sempre esercitato, e continuerà a farlo, le funzioni che gli sono proprie per assicurare un adeguato livello di protezione a tutte le persone esposte a particolari situazioni di rischio.

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ALLEGATO 4

5-07117 Maurizio Turco: Affermazioni del banchiere Fiorani sull'acquisto di una quota della Cassa Lombarda di proprietà dello Stato Città del Vaticano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'atto di sindacato ispettivo presentato dalla S.V. Onorevole concerne una vicenda mediatico-giudiziaria, risalente al 2007, nella quale è risultato coinvolto un alto esponente del Clero, Presidente emerito dell'APSA (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) e della Pontificia Commissione per lo Stato Città del Vaticano, il Cardinale Castillo Lara, peraltro deceduto il 16 ottobre 2007.
  All'esito della complessa istruttoria, che ha interessato numerose articolazioni istituzionali, si rappresenta quanto segue, sulla base degli elementi raccolti.
  Il Ministero della Giustizia ha precisato che non risulta agli atti alcuna specifica rogatoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano volta a chiarire i fatti verbalizzati il 10 luglio 2007 dalla predetta Autorità Giudiziaria e menzionati nell'interrogazione.
  Risulta, invece, una rogatoria trasmessa direttamente, in data 12 giugno 2007 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano alle Autorità Giudiziarie di Lugano nell'ambito del procedimento penale n. 19195/05 r.g.n.r., avente ad oggetto ipotesi di reato commessi nell'acquisizione del controllo di alcuni istituti di credito.
  La suddetta rogatoria veniva trasmessa per conoscenza, alla competente Direzione Generale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, a sensi dell'articolo 204-bis disp. att. c.p.p..
  Con decreto del 24 luglio 2007 il Ministro della Giustizia pro tempore inviava alle Autorità Svizzere un ulteriore esemplare della rogatoria in precedenza trasmessa dall'Autorità Giudiziaria di Milano, chiedendone l'esecuzione; di tale ultimo invio veniva resa edotta la stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
  Ciò posto, si rappresenta che, allo stato, non sono noti gli esiti della rogatoria, che legittimamente potrebbero essere stati trasmessi dalle Autorità Svizzere direttamente all'Autorità Giudiziaria richiedente, ai sensi dell'articolo XVII dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera, che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione (firmato a Roma nel 1998).
  In relazione alla predetta vicenda giudiziaria, l'interrogante richiama l'articolo 11 del Trattato del Laterano, in base al quale «gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali) nonché della conversione nei riguardi dei beni immobili».
  Sullo specifico punto, come già affermato nella risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 4-00692 resa dal Sottosegretario Marcella Lucidi e riportato dall'Onorevole interrogante, si ribadisce che l'espressione «enti centrali della Chiesa cattolica» è presente negli articoli 11 e 18 del Trattato del Laterano (reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810), il primo dei quali, in riferimento a tali enti, prevede che essi «sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei Pag. 41beni immobili». Tali norme sono il frutto di un accordo bilaterale che ha sostituito le disposizioni già dettate unilateralmente dallo Stato con la cosiddetta legge delle guarentigie (legge 13 maggio 1871, n. 214), che conteneva misure dirette ad assicurare la libertà di governo della Chiesa universale.
  È evidente che il primo degli enti che beneficiano della non-ingerenza statuale è la Santa Sede, persona giuridica sia secondo il diritto canonico (cf. can. 113, & 1, CIC), sia, per antico possesso di stato, secondo il diritto civile (cf. articolo 29, lettera a, Concordato 1929). La Santa Sede è garantita come ente sovrano dall'articolo 2 del Trattato, ma a essa si può riferire anche l'articolo 11, in quanto svolga in Italia attività di diritto privato.
  Al novero degli enti centrali appartengono indubbiamente gli uffici e gli organismi costituenti la Curia romana, che danno vita all'organizzazione che, operando in nome e per autorità del Romano Pontefice (cf, can. 360 CIC), gestisce in via ordinaria gli affari della Chiesa universale. Detti uffici ed organismi sono elencati dalla costituzione apostolica di Giovanni Paolo II Pastor bonus (28 giugno 1988). Fra questi, l'articolo 172 enumera l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA), a cui spetta «amministrare i beni di proprietà della Santa Sede, destinati a fornire fondi necessari all'adempimento delle funzioni della Curia romana». Non può, pertanto, mettersi in dubbio che all'APSA, in quanto ufficio facente parte della Curia romana, si applichi il disposto dell'articolo 11 del Trattato del Laterano. Viceversa, l'Istituto per le Opere di Religione (IOR) non è annoverato fra gli organismi della Curia romana; esso fu eretto nella Città del Vaticano da Pio XII il 27 giugno 1942 con personalità giuridica autonoma, con lo scopo di provvedere alla custodia e all'amministrazione dei beni mobili e immobili trasferiti o affidati all'Istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche destinate a opere di religione o di carità.
  Nell'ambito dei riferimenti normativi, l'Onorevole Turco, menziona, altresì, l'articolo 307 TCE (Trattato che istituisce la Comunità europea meglio noto come «Trattato di Roma») – in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, attualmente articolo 351 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) – in forza del quale gli Stati membri hanno l'obbligo di rimuovere eventuali incompatibilità delle convenzioni stipulate precedentemente al Trattato con Stati terzi e chiede di sapere se il Governo abbia effettuato una verifica sulla compatibilità comunitaria del trattato del Laterano.
  In proposito si formulano le seguenti considerazioni.
  L'articolo 307 del Trattato dell'Unione europea – ora articolo 351 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) – stabilisce nel suo paragrafo primo che: «Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte o più Stati terzi dall'altra» e nel suo secondo paragrafo che «nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente Trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate... Omissis...».
  Ciò premesso, si osserva che, ove sussistessero incompatibilità tra le disposizioni dei Patti Lateranensi del 1929 e gli obblighi comunitari assunti dall'Italia, esse potrebbero essere sanate mediante specifici accordi modificativi delle disposizioni di riferimento senza venire meno agli impegni assunti sul piano bilaterale dall'Italia con la Santa Sede.
  Al riguardo, si rammenta che il 15 febbraio 2007 è intervenuta la firma tra lo Stato Città del Vaticano e lo Stato italiano di un «Protocollo di attuazione degli articoli 4 e 8 della Convenzione doganale del 30 giugno 1930», per assicurare che per le merci che transitano in entrata e in uscita dallo Stato Città del Vaticano, siano osservate le procedure di controllo e sia garantita la piena conformità alle disposizioni comunitarie.Pag. 42
  Inoltre, con riferimento ai Patti Lateranensi, come modificati nel 1984, si osserva che è difficile individuare la possibilità di contrasti incisivi con il diritto comunitario primario e derivato, disciplinando queste due categorie di norme fattispecie diverse: le prime, le relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica, con particolare riferimento al trattamento di quest'ultima, dei suoi organi e dei suoi beni nell'ambito del territorio italiano, mentre le seconde disciplinano l'instaurazione di un mercato comune economico unico e l'integrazione sempre più ampia tra gli ordinamenti degli Stati membri nelle materie attribuite alla competenza comunitaria.
  Si può, quindi, ritenere che, ad oggi, non risultano incompatibilità fra gli impegni assunti dallo Stato italiano con la Santa Sede (Trattato del 1929 e Concordato del 1984) e il diritto comunitario, e si può assicurare che vi è un costante confronto in proposito con le competenti autorità della Santa Sede.
  Ove fossero rilevate incongruità, giova evidenziare che il Trattato CE non preclude di prevedere eventuali limitazioni alla propria giurisdizione nell'ambito di convenzioni con Stati terzi.
  Conclusivamente, giova evidenziare che, sulla questione, si è peraltro pronunciata la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 609 del 1988, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso l'articolo 11 del Trattato del Laterano.

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ALLEGATO 5

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale (Testo base 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato e abb.).

EMENDAMENTO

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 16, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale può disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di parità nell'accesso alla carica di consigliere regionale».

  Conseguentemente, al titolo, sopprimere le parole: composizione ed.
1. 1. Tassone.