CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 6 agosto 2012
695.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. (Testo unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini e C. 5075 Di Pietro).

TESTO UNIFICATO ELABORATO IN SEDE REFERENTE, ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE

Capo I.
AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Art. 1.
(L'autonomia scolastica e le autonomie territoriali).

  1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche, sancita dall'articolo 117 della Costituzione, è riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
  2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni.
  3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.
  4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.
  5. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:
   a) il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;
   b) il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;
   c) le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali.

Art. 2.
(Organi delle istituzioni scolastiche).

  1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche secondo quanto previsto al presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche:
   a) il consiglio dell'autonomia, di cui agli articoli 3 e 4;Pag. 14
   b) il dirigente, di cui all'articolo 5, con funzioni di gestione;
   c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti di cui all'articolo 6;
   d) il nucleo di autovalutazione di cui all'articolo 8.

  2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.

Art. 3.
(Consiglio dell'autonomia).

  1. Il consiglio dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare:
   a) adotta lo statuto;
   b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
   c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;
   d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;
   e) approva il conto consuntivo;
   f) delibera il regolamento di istituto;
   g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8;
   h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10.
   i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri.

  2. Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.
  3. Il consiglio dell'autonomia dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.
  4. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Statuto e il regolamento di cui al comma 1, lettera a), sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia può modificare lo Statuto e il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.
  5. Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.
  6. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

Art. 4.
(Composizione del Consiglio dell'autonomia).

  1. Il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) il dirigente scolastico è membro di diritto;
   b) la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;
   c) nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;Pag. 15
   d) del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due;
   e) un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 10, su invito, può partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro competenza, senza diritto di voto.

  2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.
  3. Il consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
  4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario del consiglio.
  5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio dell'autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile.
  6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio dell'autonomia si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo all'approvazione dello Statuto.

Art. 5.
(Dirigente scolastico).

  1. Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti.

Art. 6.
(Consiglio dei docenti e sue articolazioni).

  1. Al fine di programmare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo Statuto disciplina l'attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
  2. La programmazione dell'attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti, consigli di classe e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.
  3. L'attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo.
  4. Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.
  5. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, secondo la normativa e le Indicazioni nazionali vigenti, i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze, in coerenza con i profili formativi ed i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi di studio e con il Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, presentato alle famiglie, e sulla base delle linee didattiche, educative e valutative definite dal consiglio dei docenti.

Art. 7.
(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).

  1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica Pag. 16riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.

Art. 8.
(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto).

  1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di tre fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie.
  2. Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.
  2-bis. Ai componenti del Nucleo di autovalutazione non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.

Art. 9.
(Conferenza di rendicontazione).

  1. Sulle materie devolute alla sua competenza e, in particolare, sulle procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto, il consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 1, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio ed invia una relazione all'Ufficio scolastico regionale.

Art. 10.
(Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica).

  1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e di quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, articolo 7, possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome che si costituiscono per esercitare un migliore coordinamento delle stesse. Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all'articolo 11 della presente legge.
  2. I partner previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.
  3. A tutela della trasparenza e delle finalità indicate al comma 1, le istituzioni scolastiche devono definire annualmente, nell'ambito della propria autonomia, gli Pag. 17obbiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e organizzazioni non profit di cui al precedente comma. Contributi superiori a 5000 euro potranno provenire soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l'obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.

Capo II.
RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME

Art. 11.
(Consiglio delle autonomie scolastiche).

  1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell'INVALSI.
  2. Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l'autonomia dell'intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.
  2-bis. Ai componenti del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.
  3. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione a quanto indicato nell'articolo 1 della presente legge, definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti imprescindibili nell'organizzazione e nella gestione dell'offerta formativa regionale, in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.
  4. Le Regioni possono istituire la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La Conferenza esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione in materia di:
   a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
   b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;
   c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;
   d) educazione permanente;
   e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali.
   f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.

  5. La conferenza, ove costituita, svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale.Pag. 18
  6. Le Regioni possono istituire Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio.
  7. Le Regioni, d'intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche possono definire gli ambiti territoriali e possono stabilire la composizione delle Conferenze e la loro durata. Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa.
  8. Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, esprimono, altresì, proposte e pareri sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, sull'integrazione degli alunni diversamente abili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione.

Art. 12.
(Abrogazioni).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, da 7 a 10, 44, 46 e 47 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 2 della presente legge. Resta in ogni caso in vigore il comma 1-bis dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.
  2. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 22 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 11, commi da 3 a 6 della presente legge.
  3. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
  4. Gli articoli da 23 a 25 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, di cui all'articolo 11 della presente legge.

Art. 13.
(Norma transitoria).

  1. Fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzione l'Ufficio scolastico regionale esercita i compiti di organo competente di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.

Art. 14.
(Clausola di neutralità finanziaria).

  1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero (Nuovo testo C. 121 Angeli).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: purché risiedano all'estero da almeno tre anni e ferma restando, ove prevista, la soglia minima di ingresso.
1.1. Il relatore.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici (C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis).

ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Princìpi generali).

  1. La Repubblica riconosce, tutela e valorizza le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici quale componente di primaria importanza del patrimonio culturale identitario e del sistema economico, sociale e turistico del Paese.
   2. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici le rappresentazioni di carattere rievocativo delle singole comunità territoriali che rispettano documentati criteri di veridicità storica mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale di cultura, arte e tradizioni.

Art. 2.
(Finalità).

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali cooperano per promuovere, senza nuovi oneri per le finanze pubbliche:
   a) la diffusione e lo svolgimento delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici a livello locale, nazionale e internazionale, nel rispetto dell'integrità e del benessere delle persone e degli animali;
   b) la promozione e il sostegno finanziario per la realizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5;
   c) il sostegno di manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici rivolte alle comunità regionali residenti all'estero;
   d) la promozione di centri audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche attraverso la realizzazione di strutture in rete, al fine di conservare e di patrimonializzare la memoria delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici;
   e) la cooperazione con le istituzioni scolastiche e con le università per lo svolgimento di iniziative volte all'approfondimento della conoscenza degli eventi e delle tradizioni alle quali fanno riferimento le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.

  2. Sono fatte salve le competenze in materia spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.
(Albi delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici).

  1. Ciascuna regione istituisce, senza nuovi oneri per le finanze pubbliche, con Pag. 21legge l'albo regionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, di seguito denominato «albo». Le regioni provvedono, senza nuovi oneri per le finanze pubbliche, alla gestione dell'albo, assicurandone tempestivamente l'aggiornamento e le eventuali cancellazioni.
  2. I requisiti e le modalità per l'iscrizione agli albi nonché i provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza sono determinati dalla legge regionale.
  3. Nel determinare i criteri per l'ammissione agli albi e nell'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 2, le regioni tengono conto come requisiti essenziali:
   a) dell'effettiva rappresentazione della tradizione storico-culturale richiamante costumi caratteristici dell'immagine e dell'identità delle comunità locali interessate;
   b) dell'effettivo radicamento della manifestazione nella tradizione storica locale, comprovato da fonti documentali.

Art. 4.
(Consiglio nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici).

  1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, senza nuovi oneri per le finanze pubbliche, il Consiglio nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato e composto da tre rappresentanti, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e da un esperto designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  2. Il Consiglio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi del Ministero per i beni e le attività culturali, svolge, senza nuovi oneri per le finanze pubbliche, i seguenti compiti:
   a) istituzione di una banca dati generale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici;
   b) censimento delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici sulla base delle comunicazioni annuali delle regioni e delle province autonome;
   c) pubblicazione e aggiornamento annuale, sul sito internet istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali, della banca dati delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici;
   d) attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b). L'individuazione dei relativi criteri è effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

  3. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno al Consiglio copia aggiornata degli albi di cui all'articolo 3.

Art. 5.
(Requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni).

  1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei beni culturali e il Ministro dell'interno, con proprio decreto indica i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.
  2. Le manifestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 nelle quali vengono utilizzati Pag. 22equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficiali devono essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica del comitato organizzatore, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Detta Commissione verifica, senza nuovi oneri per le finanze pubbliche, il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo.

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ALLEGATO 4

5-07090 Coscia: Sulla situazione di alcuni bambini iscritti alla prima elementare presso l'Istituto Giulio Tifoni in Pontremoli (Massa).
5-07093 Goisis: Sulla situazione alcuni bambini iscritti alla prima elementare presso l'Istituto Giulio Tifoni in Pontremoli (Massa).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 5-07090 e n. 5-07093 che vertono entrambe sulla vicenda dei cinque bambini frequentanti la prima classe di scuola primaria dell'Istituto comprensivo «Giulio Tifoni» di Pontremoli, di cui uno diversamente abile e tre stranieri, che non sono stati ammessi, in sede di scrutinio, alla classe successiva. Tale vicenda viene anche messa in relazione con il sovraffollamento delle classi frequentate di predetti alunni.
  Il Direttore scolastico regionale per la Toscana ha relazionato al riguardo, precisando anzitutto i dati numerici relativi alle classi in cui si sono verificate le bocciature. Le classi in questione erano composte una da 27 alunni e l'altra da 30; il numero maggiore dei respinti, ovvero 4 su 5, si è verificato nella classe con il minor numero di alunni, ciò dimostrando che non ci sarebbe correlazione tra classi numerose e alunni respinti.
  A livello personale, lasciatemi aggiungere che ho insegnato in classi prime e seconde con 34 e 35 alunni: è un lavoro più complicato ma il numero non può essere un alibi per non guardare con la dovuta attenzione al governo minuto della didattica.
  Comunque, il Direttore scolastico regionale ha evidenziato che la scuola aveva avuto un organico adeguato alle esigenze attraverso il funzionamento di numerose classi a tempo pieno con la conseguente disponibilità di ore di compresenza, pari a 58. Tali ore dovrebbero consentire di migliorare l'offerta didattica e, in particolare, di promuovere la personalizzazione di percorsi di apprendimento soprattutto nelle due classi in questione che accolgono al loro interno alunni con bisogni educativi specifici come il bambino diversamente abile e gli stranieri.
  È stato inoltre evidenziato che all'alunno diversamente abile sono state assegnate 12 ore di sostegno e altre 6 ore aggiuntive derivanti dall'attuazione della sperimentazione di «Azione di sistema per l'integrazione degli alunni disabili», realizzata in attuazione di un apposito Protocollo d'intesa stipulato tra l'Ufficio scolastico regionale e la regione Toscana.
  All'esito dello scrutinio è stata subito disposta una visita ispettiva, dalla quale è emerso che il provvedimento di non ammissione dei cinque alunni non era stato adeguatamente motivato; la scuola è stata quindi invitata a riesaminare la valutazione espressa nel corso dello scrutinio.
  Il consiglio, con il quale è stata confermata la decisione assunta, si è riunito redigendo un nuovo verbale, trasmesso all'Ufficio scolastico regionale.
  Stante la situazione, come sopra esposta, non sembrano sussistere margini per ulteriori interventi da parte dell'amministrazione. Il Direttore scolastico ha manifestato l'impegno ad adottare dal prossimo anno scolastico misure per migliorare le competenze valutative dei docenti e di ottimizzare le competenze di gestione delle Pag. 24risorse umane, con la promozione della flessibilità per il raggiungimento, in maniera efficace degli obiettivi.
  Venendo alle questioni di carattere generale evidenziate negli atti parlamentari, si conferma che i parametri numerici per la formazioni delle classi sono definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, nel rispetto della consistenza di organico stabilito dall'annuale decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si ricorda poi che l'articolo 3, comma 1, del decreto precisa che, una volta determinato il numero delle classi iniziali, il dirigente scolastico assegna gli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.
  Per quanto attiene alla proposta di integrare le discipline curricolari della scuola primaria con l'educazione razionale emotiva, si precisa che è stata la revisione le «Indicazioni per il curricolo» per la scuola dell'infanzia e per le scuole del primo ciclo di istruzione. Trattandosi di una revisione, come previsto dalla circolare ministeriale n. 31 del 18 aprile 2012, e non di una totale riscrittura, non si ritiene possibile modificare o integrare le discipline di studio, peraltro individuate puntualmente dal decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009, concernente il riordino del primo ciclo; ma vi è una più chiara sottolineatura dell'importanza della relazione educativa, nella scuola di base in modo particolare.
  Si sottolinea, comunque, che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, possono utilizzare il 20 per cento dell'orario annuale per arricchire il piano dell'offerta formativa con ulteriori insegnamenti.
  Inoltre, in coerenza con tale piano e sulla base delle richieste del collegio dei docenti, possono essere deliberati corsi di formazione e aggiornamento su tematiche afferenti al settore dell'educazione razionale emotiva, come auspicato dagli Onorevoli interroganti.

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ALLEGATO 5

5-07286 Zazzera: Iniziative da assumere per garantire il diritto agli studenti diversamente abili nella provincia di Reggio Calabria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante richiede l'assunzione di iniziative atte ad incrementare l'organico di sostegno delle scuole della provincia di Reggio Calabria al fine di garantire il diritto allo studio degli studenti diversamente abili.
  Al riguardo, si sottolinea preliminarmente che il tema dell'integrazione degli alunni con disabilità è costantemente seguito dall'amministrazione, e numerose sono state, nel tempo, fin dall'emanazione della legge n. 517 del 1977, le iniziative atte a risolvere le criticità riscontrate e a consentire la piena integrazione degli allievi.
  Nonostante il permanere di talune criticità, in nessun altro sistema educativo si riscontrano norme così avanzate come quelle dell'ordinamento italiano. In tale ottica, il raggiungimento della piena integrazione ha sempre rappresentato un obiettivo primario da perseguire.
  Relativamente al caso specifico della provincia di Reggio Calabria, la competente Direzione scolastica regionale ha fornito i dati che di seguito si espongono.
  Per il prossimo anno scolastico 2012/2013 risultano iscritti alle scuole di ogni ordine e grado della citata provincia complessivamente 2.315 alunni diversamente abili.
  Per sopperire alle esigenze di sostegno ai suddetti alunni, l'Ufficio scolastico regionale, sulla base delle circolari ministeriali in materia di organici e dei contingenti assegnati, ha attribuito all'ambito territoriale di Reggio Calabria, con decreti direttoriali n. 5280 del 5 aprile 2012 e n. 6873 del 26 aprile 2012, 711 posti di sostegno in organico di diritto.
  Successivamente, con decreto n. 13446 del 25 luglio 2012, tale contingente è stato incrementato di ulteriori 380 posti da utilizzare in organico di fatto, portando così il totale complessivo a 1.151 posti.
  In conseguenza dei descritti procedimenti, il rapporto tra docenti di sostegno nella provincia in discorso assume il valore di 1 a 2, in linea con quello medio a livello nazionale.