CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 agosto 2012
693.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi.

TESTO UNIFICATO, ELABORATO IN SEDE REFERENTE, ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità).

  1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, celebra la figura di Giuseppe Verdi nella ricorrenza del secondo centenario della sua nascita e ne valorizza l'opera.
  2. L'anno 2013, ricorrenza del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, è dichiarato «anno verdiano».
  3. La Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e la casa natale del musicista in Roncole Verdi, rispettivamente residenza e luogo di nascita del compositore Giuseppe Verdi e luoghi nei quali sono conservate importanti memorie della vita e dell'opera del Maestro, sono dichiarati beni culturali di interesse nazionale.

Art. 2.
(Interventi).

   1. Lo Stato riconosce come meritevoli di finanziamento gli interventi, da realizzare a decorrere dal 1o gennaio 2012, di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giuseppe Verdi, finalizzati ai seguenti obiettivi:
   a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati, delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Giuseppe Verdi, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle celebrazioni verdiane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali;
   b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giuseppe Verdi e recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti;
   c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi verdiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici Pag. 279sull'opera di Giuseppe Verdi, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici, le «mattinate teatrali-musicali verdiane» con la partecipazione di giovani artisti; rivalutazione e valorizzazione del concorso per giovani cantanti lirici «Corale Giuseppe Verdi» di Parma e del concorso internazionale «Voci Verdiane» di Busseto, per inserire i giovani vincitori in apposite produzioni operistiche;
   d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi verdiani e sistemazione viaria degli itinerari relativi, ubicati nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia;
   e) valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali verdiani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico;
   f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giuseppe Verdi ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti, con particolare riferimento alla Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e alla casa natale del musicista in Roncole Verdi, e delle infrastrutture di collegamento e accesso. A tali iniziative è destinata una quota percentuale non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 5;
   g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;
   h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

  2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 3.
(Comitato promotore delle celebrazioni verdiane).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da loro delegati, dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, dai presidenti delle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, dai sindaci dei comuni di Busseto, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Villanova sull'Arda, da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione Istituto nazionale di studi verdiani, Fondazione Teatro regio di Parma, Fondazione Teatro alla Scala di Milano, Casa Ricordi, Fondazione Arturo Toscanini e famiglia Carrara-Verdi, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Giuseppe Verdi, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
  2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giuseppe Verdi attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi verdiani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dalla presente legge.
  3. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti Pag. 280di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giuseppe Verdi.
  4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2013, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere.
  5. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.
  6. Le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
  7. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 4.
(Festival Verdi).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge, la Repubblica riconosce quale patrimonio di interesse nazionale il Festival Verdi, di seguito denominato «Festival».
  2. Il Festival è organizzato dalla Fondazione Teatro Regio di Parma che, per l'ideazione, si avvale della collaborazione del Comitato di cui all'articolo 3.
  3. Al fine di garantire la realizzazione del Festival, è concesso alla Fondazione Teatro Regio di Parma un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. La Fondazione Teatro Regio di Parma annualmente redige e pubblica il bilancio culturale e finanziario del Festival.

Art. 5.
(Contributo straordinario).

  1. Per le celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi è attribuito al Comitato di cui all'articolo 3 un contributo straordinario di 3,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi dell'articolo 2, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi verdiani nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
  2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è versato annualmente al Comitato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, pari a 5,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
   2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Pag. 281

ALLEGATO 2

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione,
   esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 5324, recante rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 e le annesse Tabelle;
   premesso che i numerosi tagli alle risorse destinate ai settori dell'istruzione, dell'università e ricerca e della cultura appaiono di gran lunga superiori a quelli destinati ad altri settori, come per esempio il settore della difesa, con riduzioni tanto più penalizzanti in quanto riguardanti settori strategici per la crescita del Paese;
   considerato che l'andamento delle risorse per competenza assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel corso del triennio 2009-2011, registra una diminuzione, che risulta più marcata nel 2011 (-4 per cento). In particolare, nel 2011 si registra una riduzione delle previsioni definitive di competenza relative alla spesa corrente (-4,2 per cento), pari a circa il doppio di quella registrata nel 2010 (-2,1 per cento);
   in particolare:
    per quanto riguarda l'Istruzione il bilancio del settore dell'istruzione stessa, nel corso del 2011, il Rendiconto registra un decremento di 2.270 milioni di euro in termini di competenza (4.180,1 rispetto al 2009) e di 3.597,7 milioni di euro in termini di cassa (5.502,7 rispetto al 2009). Se si considera che con l'Assestamento 2012 la previsione di competenza, di cui alla legge di stabilità del 2012 n 184 del 2011, si assesta a 52.959,9 milioni e quella di cassa a 53.941,9 milioni le riduzioni di spesa rispetto al 2009 risultano rispettivamente di 5.349,7 e di 7.566 milioni, e di queste riduzioni oltre il 90 per cento riguarda il bilancio dell'istruzione;
    per quanto riguarda l'Università le risorse trasferite agli atenei che, con particolare riferimento al Fondo per il finanziamento ordinario (FFO), registrano un nuovo decremento, nonché un forte irrigidimento delle risorse assegnate per il funzionamento delle Università che lascia presumere, come la stessa Relazione della Corte dei Conti evidenzia, un preoccupante incremento del rapporto FFO-assegni fissi nel 2011 che, attesa la mancata conferma dei correttivi quale quello di destinare all'FFO stesso una quota progressivamente crescente alla corresponsione degli assegni fissi al personale, rischia di superare il 90 per cento nella maggioranza degli atenei;
    inoltre, a causa del completo esaurimento delle risorse destinate all'edilizia universitaria, gli atenei hanno dovuto fare ricorso allo stesso FFO per la copertura di parte degli interventi edilizi avviati;
    per quanto riguarda le politiche in materia di ricerca, la Corte dei conti evidenzia che le misure avviate per raggiungere nel 2020 un livello di spesa pari all'1,53 per cento del PIL (obiettivo modesto rispetto all'obiettivo europeo del 3 per cento, ma coerente con i vincoli di finanza pubblica) si snodano attraverso un miglioramento dell'efficacia dei finanziamenti pubblici alla ricerca nel quadro degli orientamenti strategici fissati nel PNR, nella più efficace utilizzazione dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea e in azioni dirette ad incentivare gli investimenti soprattutto Pag. 282delle piccole e medie imprese. In relazione al primo aspetto, peraltro, sempre meno significativa appare la quota di risorse destinata al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), la cui gestione contabile continua ad evidenziare criticità ascrivibili, da un lato, ai tempi fisiologicamente lunghi di completamento dei progetti di ricerca e, dall'altro, alla complessità delle procedure di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti;
    per quanto riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali, l'andamento delle risorse per competenza assegnate al Ministero nel corso del triennio 2009-2011 presenta una consistente riduzione nel 2010 (-7,3 per cento), rispetto all'anno precedente e un leggero aumento nel 2011 (0,7 per cento). In particolare, nel 2011 è rimasta pressoché invariata la spesa corrente, dopo una leggera variazione in diminuzione registrata nel 2010, mentre sono aumentate la spesa in conto capitale (3,2 per cento) ed il rimborso delle passività finanziarie (5,7 per cento). La variazione di tale ultima voce è positiva (4,8 per cento) anche nel 2010 rispetto all'anno precedente, a differenza della spesa in conto capitale per la quale nel 2010 si è registrata una diminuzione del 2,7 per cento;
    altresì una recente lettera-appello rivolta al presidente della Repubblica e al presidente del Consiglio dei ministri da oltre cento intellettuali e associazioni del mondo dell'arte, della cultura e dello spettacolo, ha messo in guardia contro gli effetti della revisione della spesa pubblica sulla tutela dei beni artistici e del territorio, tenuto anche conto che l'investimento finanziario nel settore della cultura produce, in media, un ritorno dell'investimento pari, almeno, a otto volte il capitale investito;
    per quanto riguarda il programma «Sostegno all'editoria», iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai capitoli n. 1501, che reca le somme, anche pregresse, da corrispondere alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni per rimborsi delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici, n. 2183, relativo al Fondo interventi per l'editoria, e n. 7442, relativo al Fondo per gli investimenti del dipartimento dell'editoria, la somma degli stanziamenti iniziali dei predetti capitoli riportati nella legge di bilancio per il 2011 era pari, sia in conto competenza che in conto cassa, a euro 327,6 milioni. Nel corso dell'anno si è avuta un variazione degli stanziamenti in diminuzione di euro 13,4 milioni in conto competenza e di euro 3,4 milioni in conto cassa;
    considerata la necessità per il futuro di porre in essere politiche non tanto di riduzione della spesa che vanno a penalizzare i settori indicati, ma, al contrario, di investimento nei medesimi, perseguendo nuove forme e nuovi modi di reperimento delle risorse, di valorizzazione delle numerose ed efficaci buone pratiche che già vengono poste in essere nei settori di competenza di questa Commissione VII e nel miglior utilizzo delle risorse umane, oltre, anche, tramite la riduzione degli sprechi nei medesimi settori o in altri comparti dello Stato;
    valutata nel contempo la necessità che i risparmi operati vengano reinvestiti nei settori strategici sopra menzionati, al fine di farli crescere in qualità e quantità ed anche per migliorare il servizio;
    considerata altresì la necessità di sviluppare una politica della programmazione, contro un'attuale politica prevalentemente delle emergenze;
    in conclusione, nella consapevolezza del grave momento economico-finanziario che il nostro Paese e l'intera Europa stanno vivendo e che il rendiconto fotografa una situazione e provvedimenti ormai cristallizzati e non più modificabili ma nell'auspicio che quanto evidenziato nella parte conclusiva della presente relazione venga preso in seria considerazione nei prossimi provvedimenti in materia e nella predisposizione della prossima legge di stabilità,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Pag. 283

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325.

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

  La VII Commissione,
   esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 5325, recante il disegno di legge di assestamento 2012;
   premesso che i numerosi tagli alle risorse destinate ai settori dell'istruzione, dell'università e ricerca e della cultura appaiono di gran lunga superiori a quelli destinati ad altri settori, come per esempio il settore della difesa, con riduzioni tanto più penalizzanti in quanto riguardanti settori strategici per la crescita del Paese;
   considerata la necessità per il futuro di porre in essere politiche non tanto di riduzione della spesa che vanno a penalizzare i settori indicati, ma, al contrario, di investimento nei medesimi, perseguendo nuove forme e nuovi modi di reperimento delle risorse, di valorizzazione delle numerose ed efficaci buone pratiche che già vengono poste in essere nei settori di competenza di questa Commissione VII e nel miglior utilizzo delle risorse umane, oltre, anche, tramite la riduzione degli sprechi nei medesimi settori o in altri comparti dello Stato;
   valutata nel contempo la necessità che i risparmi operati vengano reinvestiti nei settori strategici sopra menzionati, al fine di farli crescere in qualità e quantità ed anche per migliorare il servizio;
   considerata altresì la necessità di sviluppare una politica della programmazione, contro un'attuale politica prevalentemente delle emergenze;
   valutate le importanti osservazioni ed indicazioni rappresentate dalla Corte dei Conti nella propria relazione annuale, anche al fine tenerle in debito conto e di dare loro una adeguata soluzione;
   infine tenuto conto delle considerazioni emerse nella discussione intrattenuta presso codesta VII Commissione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
   1) porre in essere politiche atte a combattere efficacemente la dispersione scolastica che in Italia è, attualmente, più alta della media europea, soprattutto rivedendo l'assetto degli ordinamenti professionali e tecnici, in particolare rivalutando la diminuzione delle ore di laboratorio per un congruo aumento delle stesse;
   2) che i finanziamenti alle scuole pervengano in tempo utile e non siano oggetto di sistematica riduzione ogni anno, anche adottando modalità che consentano una preventiva e programmata erogazione degli stessi, al fine di rendere efficace ed effettiva l'autonomia scolastica;
   3) che per l'edilizia scolastica, venga prevista una politica finalizzata alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, soprattutto nelle zone sismiche, anche tramite la possibilità di rifinanziare la legge Masini;
   4) alla luce della circostanza che la retribuzione degli scatti maturati, dal medesimo personale della scuola, nello stesso periodo, doveva essere garantita in base all'articolo 9 comma 23 del decreto-legge n. 78 del 2010, con una parte delle risorse Pag. 284a valere sulla quota del 30 per cento destinato al merito, secondo quanto stabilito all'articolo 64 della legge n. 133 del 2008, occorre che il Comitato di verifica tecnico-finanziaria, di cui all'articolo 64 comma 7, della legge n. 133 del 2008, nominato con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al medesimo articolo 64, e del quale allo stato attuale non sono noti nè la composizione né il testo ufficiale delle deliberazioni che lo stesso dovrebbe aver assunto in materia, rediga una dettagliata relazione che riporti il monitoraggio del processo attuativo delle disposizioni di cui al citato articolo 64, relazione che poi dovrebbe essere resa nota anche a questa VII Commissione;
   5) considerato che il disegno di legge di assestamento 2012 conferma lo stanziamento di 511.196.191 euro previsto dalla legge di stabilità 2012 nel relativo Programma ai capitoli 1299 e 1477, appare inderogabilmente necessario adeguare, nella prossima legge di stabilità per il 2013, mediante la previsione di una cifra quantitativamente corretta ed in linea con i finanziamenti degli anni precedenti, lo stanziamento destinato all'istruzione non statale;
   6) sviluppare una seria politica di sostegno al diritto allo studio sia nella scuola che nell'università;
   7) alla luce delle criticità che permangono in relazione alle risorse trasferite agli atenei che, con particolare riferimento al Fondo per il finanziamento ordinario (FFO), registrano un nuovo decremento, il Governo deve individuare una soluzione volta a risolvere l'annosa questione del rapporto FFO – assegni fissi che, gradualmente, attesa la mancata conferma dei correttivi quale quello di destinare all'FFO stesso una quota progressivamente crescente alla corresponsione degli assegni fissi al personale, rischia di superare il 90 per cento nella maggioranza degli atenei;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) salvaguardare il reimpiego dei lavoratori delle cooperative, a parità di costi, assumendo il personale ATA, al posto delle ditte esterne di pulizie, per svolgere oltre ad incarichi di pulizie anche altri compiti indispensabili, come quello, ad esempio, della sorveglianza degli alunni;
   b) che i finanziamenti siano in capo ai soggetti cui spetta gestire le politiche scolastiche sul territorio, onde evitare il rischio di una gestione eccessivamente accentrata che determina confusione e mancata riferibilità;
   c) poiché dal monitoraggio dei bilanci consuntivi di oltre il 90 per cento degli istituti scolastici risulta che gli stessi hanno iscritto nei propri bilanci, al termine dell'anno scolastico 2010/2011, circa 800 milioni di residui attivi, dei quali il 48 per cento nei confronti dello Stato, cui peraltro non corrisponde nel bilancio del Ministero alcun residuo passivo, determinando in tal modo un artificioso aumento dell'avanzo di amministrazione, appare indispensabile, come rileva anche la Corte dei Conti, stabilire quale porzione di residui attivi sia effettivamente necessaria alle scuole per far fronte alle obbligazioni assunte e alle anticipazioni effettuate dalle scuole stesse mediante il fondo di istituto, grazie ai contributi erogati dalle famiglie, in modo da individuare con certezza la dimensione del disavanzo da ripianare mediante risorse a carico del Ministero e scongiurare il rischio che i residui attivi vengano vanificati;
   d) porre in essere una politica che garantisca un sostegno allo sviluppo dell'edilizia universitaria, che attualmente prevede uno stanziamento di risorse pari quasi a zero, costringendo gli atenei a fare ricorso negli scorsi anni allo stesso FFO per la copertura di parte degli interventi edilizi avviati;Pag. 285
   e) intraprendere politiche volte ad aumentare investimenti programmati nella ricerca, al fine di portarli ai livelli richiesti dall'Europa, considerato che il nostro investimento è pari al 1,53 per cento del prodotto interno lordo, diversamente da quanto prescrive l'obbiettivo europeo che risulta pari al 3 per cento dello stesso;
   f) occorre prevedere scelte politiche che individuino congrue soluzioni atte ad incrementare e far crescere gli investimenti nel settore della cultura tutta, oltre che a trovare una adeguata risoluzione per la questione degli enti lirici che versano in gravissime difficoltà;
   g) porre in essere azioni che consentano di evitare le criticità citate dalla relazione dei Corti dei conti per la liquidazione dei FIRST;
   h) prevedere politiche di maggior investimento nella «missione Italia nell'Europa» ora più che mai essenziale per costruire un'Europa degli Stati ed una formazione/istruzione comune necessaria anche per contribuire ad un'economia condivisa;
   i) destinare al Ministero dei beni e delle attività culturali, invece che al Ministero dell'economia e delle finanze, gli incassi dei biglietti venduti dai musei al fine di investirli in cultura.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione,
   esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 5325, recante il disegno di legge di assestamento 2012;
   premesso che i numerosi tagli alle risorse destinate ai settori dell'istruzione, dell'università e ricerca e della cultura appaiono di gran lunga superiori a quelli destinati ad altri settori, come per esempio il settore della difesa, con riduzioni tanto più penalizzanti in quanto riguardanti settori strategici per la crescita del Paese;
   considerata la necessità per il futuro di porre in essere politiche non tanto di riduzione della spesa che vanno a penalizzare i settori indicati, ma, al contrario, di investimento nei medesimi, perseguendo nuove forme e nuovi modi di reperimento delle risorse, di valorizzazione delle numerose ed efficaci buone pratiche che già vengono poste in essere nei settori di competenza di questa Commissione VII e nel miglior utilizzo delle risorse umane, oltre, anche, tramite la riduzione degli sprechi nei medesimi settori o in altri comparti dello Stato;
   valutata nel contempo la necessità che i risparmi operati vengano reinvestiti nei settori strategici sopra menzionati, al fine di farli crescere in qualità e quantità ed anche per migliorare il servizio;
   considerata altresì la necessità di sviluppare una politica della programmazione, contro un'attuale politica prevalentemente delle emergenze;
   valutate le importanti osservazioni ed indicazioni rappresentate dalla Corte dei Conti nella propria relazione annuale, anche al fine tenerle in debito conto e di dare loro una adeguata soluzione;
   infine tenuto conto delle considerazioni emerse nella discussione intrattenuta presso codesta VII Commissione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
   1) porre in essere politiche atte a combattere efficacemente la dispersione scolastica che in Italia è, attualmente, più alta della media europea, sia con politiche attive poste in essere dagli enti locali, sia implementando: la scuola materna, la didattica laboratoriale, nuove modalità didattiche, la formazione dei docenti, progetti specifici per i pluriripetenti e drop out, rapporto della scuola con il mondo del lavoro e le imprese, ma soprattutto rivedendo l'assetto degli ordinamenti professionali e tecnici, in particolare rivalutando la diminuzione delle ore di laboratorio per un congruo aumento delle stesse;
   2) che i finanziamenti alle scuole pervengano in tempo utile e non siano oggetto di sistematica riduzione ogni anno, anche adottando modalità che consentano una preventiva e programmata erogazione degli stessi, al fine di rendere efficace ed effettiva l'autonomia scolastica;
   3) che per l'edilizia scolastica, venga prevista una politica finalizzata alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, soprattutto nelle zone sismiche, anche tramite la possibilità di rifinanziare la legge Masini;Pag. 287
   4) alla luce della circostanza che la retribuzione degli scatti maturati, dal medesimo personale della scuola, doveva essere garantita in base all'articolo 9 comma 23 del decreto-legge n. 78 del 2010, con una parte delle risorse a valere sulla quota del 30 per cento destinato al merito, il Governo accerti che il Comitato di verifica tecnico-finanziaria, di cui all'articolo 64 comma 7, della legge n. 133 del 2008, nominato con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rediga una dettagliata relazione che riporti il monitoraggio del processo attuativo delle disposizioni di cui al citato articolo 64, relazione che poi dovrebbe essere resa nota anche alla VII Commissione;
   5) considerato che il disegno di legge di assestamento 2012 conferma lo stanziamento di 511.196.191 euro previsto dalla legge di stabilità 2012 nel relativo Programma ai capitoli 1299 e 1477, appare inderogabilmente necessario adeguare, nella prossima legge di stabilità per il 2013, mediante la previsione di una cifra in linea, ed in ogni caso non inferiore, con i finanziamenti degli anni precedenti, lo stanziamento destinato all'istruzione non statale. È necessario inoltre che tale stanziamento sia erogato in tempo utile al fine di consentire agli Istituti non statali una corretta programmazione scolastica;
   6) sviluppare una seria politica di sostegno al diritto allo studio sia nella scuola che nell'università;
   7) alla luce delle criticità che permangono in relazione alle risorse trasferite agli atenei che, con particolare riferimento al Fondo per il finanziamento ordinario (FFO), registrano un nuovo decremento, il Governo deve individuare una soluzione volta a risolvere l'annosa questione del rapporto FFO – assegni fissi che, gradualmente, attesa la mancata conferma dei correttivi quale quello di destinare all'FFO stesso una quota progressivamente crescente alla corresponsione degli assegni fissi al personale, rischia di superare il 90 per cento nella maggioranza degli atenei;
   8) si preveda altresì che i finanziamenti siano in capo ai soggetti cui spetta gestire le politiche scolastiche sul territorio, onde evitare il rischio di una gestione eccessivamente accentrata che determina confusione e mancata riferibilità;
   9) poiché dal monitoraggio dei bilanci consuntivi di oltre il 90 per cento degli istituti scolastici risulta che gli stessi hanno iscritto nei propri bilanci, al termine dell'anno scolastico 2010/2011, circa 800 milioni di residui attivi, dei quali il 48 per cento nei confronti dello Stato, cui peraltro non corrisponde nel bilancio del Ministero alcun residuo passivo, determinando in tal modo un artificioso aumento dell'avanzo di amministrazione, appare indispensabile, come rileva anche la Corte dei Conti, appare necessario stabilire quale porzione di residui attivi sia effettivamente necessaria alle scuole per far fronte alle obbligazioni assunte e alle anticipazioni effettuate dalle scuole stesse mediante il fondo di istituto, grazie ai contributi erogati dalle famiglie, in modo da individuare con certezza la dimensione del disavanzo da ripianare mediante risorse a carico del Ministero e scongiurare il rischio che i residui attivi vengano vanificati;
   10) porre in essere una politica che garantisca un sostegno allo sviluppo dell'edilizia universitaria, che attualmente prevede uno stanziamento di risorse pari quasi a zero, costringendo gli atenei a fare ricorso negli scorsi anni allo stesso FFO per la copertura di parte degli interventi edilizi avviati;
   11) intraprendere politiche volte ad aumentare investimenti programmati nella ricerca, al fine di portarli ai livelli richiesti dall'Europa, considerato che il nostro investimento è pari al 1,53 per cento del prodotto interno lordo, diversamente da quanto prescrive l'obbiettivo europeo che risulta pari al 3 per cento dello stesso;
   12) occorre prevedere scelte politiche che individuino congrue soluzioni atte ad incrementare e far crescere gli investimenti Pag. 288nel settore della cultura tutta, oltre che a trovare una adeguata risoluzione per la questione degli enti lirici che versano in gravissime difficoltà;
   13) prevedere politiche di maggior investimento nella «missione Italia nell'Europa» ora più che mai essenziale per una formazione/istruzione comune necessaria a costruire politiche economiche condivise e soprattutto alla costruzione di un'Europa federale;
   14) destinare al Ministero dei beni e delle attività culturali, invece che al Ministero dell'economia e delle finanze, gli incassi dei biglietti venduti dai musei al fine di investirli in cultura.

  e con le seguenti osservazioni:
   a) salvaguardare il reimpiego dei lavoratori delle cooperative, a parità di costi, assumendo il personale ATA, al posto delle ditte esterne di pulizie, per svolgere oltre ad incarichi di pulizie anche altri compiti indispensabili, come quello, ad esempio, della sorveglianza degli alunni;
   b) porre in essere azioni che consentano di evitare le criticità citate dalla relazione dei Corti dei conti per la liquidazione dei FIRST.

Pag. 289

ALLEGATO 5

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.

EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO

ART. 1.

  Al comma 3, sostituire la parola: nazionale con le seguenti: particolarmente importante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
1. 1. Il Relatore.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2012, con le seguenti: negli anni 2012 e 2013.
2. 1. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e di spettacolo, inserire le seguenti: incluso il Festival Verdi organizzato dalla Fondazione Teatro Regio di Parma.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.
2. 3. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e sistemazione viaria degli itinerari relativi.
2. 2. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: di cui all'articolo 5 con le seguenti: di cui all'articolo 4.
2. 4. Il Relatore.

  Al comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 5, comma 1, con le seguenti: di cui all'articolo 4.
2. 5. Il Relatore.

ART. 3.

  Al comma 1, sopprimere le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2012.
3. 1. Il Relatore.

  Al comma 1, sopprimere dalle parole: da un rappresentante fino alle parole: e famiglia Carrara-Verdi.
3. 2. Il Relatore.

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  Al comma 7, sostituire le parole: di cui all'articolo 5, comma 1, con le seguenti: di cui all'articolo 4.
3. 3. Il relatore.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire la cifra: 75 con la seguente: 25.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
5. 1. Il relatore.

ART. 6.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, pari a 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di parte corrente.
6. 1. Il relatore.

TITOLO

  Al titolo sopprimere le parole da: per lo sviluppo, fino alle parole: Roncole Verdi.
Tit. 1. Il Relatore.

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ALLEGATO 6

Risoluzione Pes ed altri n. 7-00449: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELLA DEPUTATA PES

  La VII Commissione,
   premesso che:
    gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado sono attualmente suddivisi in quattro aree: scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04);
    gli insegnanti di sostegno seguono il medesimo corso di specializzazione, indipendentemente dalla classe disciplinare da cui provengono;
    agli insegnanti di sostegno viene richiesto, sia dai dirigenti scolastici che dalle famiglie, di affiancare tutti i docenti curricolari e di seguire gli alunni in tutte le materie indipendentemente dalla propria area di appartenenza, in base alle necessità degli alunni;
    la suddivisione in aree disciplinari delle attività di sostegno nelle scuole superiori non è stata istituita per legge;
    in seguito all'errata interpretazione del comma 5 dell'articolo 13 della legge quadro n. 104 del 1992 (»nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato») – dove l'espressione «nelle aree disciplinari» era riferito alle «attività didattiche» e non ai «docenti specializzati» – fu emanata l'ordinanza ministeriale n. 78 del 23 marzo 1993 che ha fissato una corrispondenza tra le aree disciplinari e le classi di concorso per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di II grado;
    le aree di cui parlano i documenti PDF (profilo dinamico-funzionale) e PEI (piano educativo individualizzato) dotato per sua natura di «flessibilità», secondo quanto stabilisce la legge n. 104 del 1992 per tutti gli ordini di scuola, nulla hanno a che vedere con le aree in cui sono collocati i docenti specializzati sul sostegno;
    le voci AREA UMANISTICA – AREA SCIENTIFICA – AREA TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA – AREA PSICOMOTORIA – nei documenti suddetti non sono menzionate;
    nel PDF si parla piuttosto di Assi cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, motorio-prassico, neuro-psicologico, dell'autonomia, senso-percettivo, dell'apprendimento;
    nel PEI si parla di Aree ma non corrispondenti alle 4 previste per i docenti ma cognitiva, linguistico-comunicativa, dell'apprendimento scolastico, neuropsicologica, psicomotoria, personale e dell'autonomia, socio-affettiva;
    pertanto, risulta incongruente il contenuto dell'ordinanza n. 78 del 23 marzo 1993 che fa confluire nell'area tecnica AD03 133 tipologie di classi di concorso (comprendendo insegnanti diplomati tecnico pratici, di formazione prettamente Pag. 292tecnico/professionale, ad insegnanti di materie giuridiche ed economiche di connotazione più umanistica), mentre nell'area scientifica AD01 confluiscono 12 classi di concorso, nell'area umanistica AD02 confluiscono 25 classi di concorso e nell'area psicomotoria AD04 un'unica classe di concorso;
    tale suddivisione si presta ad una gestione poco chiara nella designazione delle cattedre di sostegno nelle diverse aree;
    tali assegnazioni dovrebbero scaturire dalle indicazioni del gruppo misto, mentre in realtà molti dirigenti scolastici richiedono direttamente agli uffici scolastici provinciali i docenti di sostegno, con criteri non sempre trasparenti e, a volte, indipendenti dalle reali necessità degli alunni;
    spesso un'insegnante di sostegno, nominato dagli uffici scolastici provinciali sulla propria area, quando arriva a scuola si vede assegnare alunni con disabilità che appartengono ad un'area disciplinare diversa dalla propria e si verifica, altresì, che quando l'elenco di un'area viene esaurito si attingano i docenti dagli elenchi di altre aree in maniera incrociata tenendo conto soltanto del loro punteggio e ciò a ulteriore riprova della inutilità della divisione in 4 aree e della necessità della riunificazione in un unico elenco;
    in seguito all'attuale sistema di reclutamento, docenti di sostegno di una determinata area con un punteggio più alto rimangono disoccupati e docenti di altre aree con un punteggio più basso continuano a ricevere incarichi di supplenza annuale dagli uffici scolastici provinciali, penalizzando spesso insegnanti con una maggiore anzianità di servizio;
    perfino i docenti di ruolo a causa delle aree rischiano di perdere la continuità nella scuola in cui insegnano e ciò determina grave pregiudizio anche agli alunni con disabilità, i quali vengono lesi nel loro diritto alla «continuità didattica» con il medesimo insegnante di sostegno;
    tutto ciò vanifica qualunque tentativo di dare qualità all'integrazione scolastica ed è necessario porvi rimedio;
    l'unificazione delle aree darebbe a tutti i docenti le stesse possibilità consentendo di fare riferimento, nell'assegnazione degli incarichi, al criterio oggettivo del punteggio maturato in graduatoria e non a scelte soggettive e talvolta discutibili e scollegate dalle effettive necessità degli alunni con disabilità;
    per realizzare il processo di inclusione dell'alunno con disabilità l'insegnante specializzato sul sostegno ha piena contitolarità della classe in cui opera e non si limita ad un rapporto esclusivo con l'alunno cristallizzandolo in una determinata area di intervento, ma lavora con l'intera classe, così da fungere da mediatore tra l'allievo disabile e i compagni, tra l'allievo disabile e gli insegnanti, tra l'allievo disabile e la scuola, ponendosi come strumento indispensabile per assolvere agli impegni sanciti nell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione che invita a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di una effettiva sostanziale uguaglianza di opportunità;
    pertanto risulta ancor più fuori luogo legare il reclutamento dell'insegnante di sostegno ad una ipotetica e infondata area di intervento sul singolo alunno;
    anche le associazioni, specie quelle aderenti alla federazione per il superamento dell’handicap, hanno richiamato da tempo il Ministero alla necessità di abolire tali aree;
    rispondendo ad un'interrogazione (5/02694) dell'onorevole Siragusa che esponeva la problematica sopra descritta, il Sottosegretario Viceconte in data 6 luglio 2010 aveva ritenuto meritevole di attenzione la proposta di unificare l'elenco degli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado, analogamente a quanto già previsto per la scuola secondaria Pag. 293di primo grado, ritenendo altresì opportuno che l'assegnazione dei posti venisse effettuata secondo l'ordine di graduatoria;
    il sottosegretario si mostrava altresì disposto a valutare l'opportunità di modificare il decreto ministeriale n. 132 del 26 aprile 1993, sentite le organizzazioni sindacali, impegna il Governo a modificare il decreto ministeriale n. 132 del 26 aprile 1993, ovvero ad unificare in un solo elenco gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado per tutti i tipi di graduatoria e relative fasce, attualmente divisi in quattro aree,

impegna il Governo

a unificare in un solo elenco gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado in sede di predisposizione del nuovo regolamento sulle classi di concorso.
(7-00449)
«Pes, Coscia, Frassinetti, Centemero, Siragusa, Antonino Russo».

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ALLEGATO 7

Risoluzione Pes ed altri n. 7-00449: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

RISOLUZIONE APPROVATA

  La VII Commissione,
   premesso che:
    gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado sono attualmente suddivisi in quattro aree: scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04);
    gli insegnanti di sostegno seguono il medesimo corso di specializzazione, indipendentemente dalla classe disciplinare da cui provengono;
    agli insegnanti di sostegno viene richiesto, sia dai dirigenti scolastici che dalle famiglie, di affiancare tutti i docenti curricolari e di seguire gli alunni in tutte le materie indipendentemente dalla propria area di appartenenza, in base alle necessità degli alunni;
    la suddivisione in aree disciplinari delle attività di sostegno nelle scuole superiori non è stata istituita per legge;
    in seguito all'errata interpretazione del comma 5 dell'articolo 13 della legge quadro n. 104 del 1992 (»nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato») – dove l'espressione «nelle aree disciplinari» era riferito alle «attività didattiche» e non ai «docenti specializzati» – fu emanata l'ordinanza ministeriale n. 78 del 23 marzo 1993 che ha fissato una corrispondenza tra le aree disciplinari e le classi di concorso per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di II grado;
    le aree di cui parlano i documenti PDF (profilo dinamico-funzionale) e PEI (piano educativo individualizzato) dotato per sua natura di «flessibilità», secondo quanto stabilisce la legge n. 104 del 1992 per tutti gli ordini di scuola, nulla hanno a che vedere con le aree in cui sono collocati i docenti specializzati sul sostegno;
    le voci AREA UMANISTICA – AREA SCIENTIFICA – AREA TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA – AREA PSICOMOTORIA – nei documenti suddetti non sono menzionate;
    nel PDF si parla piuttosto di Assi cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, motorio-prassico, neuro-psicologico, dell'autonomia, senso-percettivo, dell'apprendimento;
    nel PEI si parla di Aree ma non corrispondenti alle 4 previste per i docenti ma cognitiva, linguistico-comunicativa, dell'apprendimento scolastico, neuropsicologica, psicomotoria, personale e dell'autonomia, socio-affettiva;
    pertanto, risulta incongruente il contenuto dell'ordinanza n. 78 del 23 Pag. 295marzo 1993 che fa confluire nell'area tecnica AD03 133 tipologie di classi di concorso (comprendendo insegnanti diplomati tecnico pratici, di formazione prettamente tecnico/professionale, ad insegnanti di materie giuridiche ed economiche di connotazione più umanistica), mentre nell'area scientifica AD01 confluiscono 12 classi di concorso, nell'area umanistica AD02 confluiscono 25 classi di concorso e nell'area psicomotoria AD04 un'unica classe di concorso; tale suddivisione si presta ad una gestione poco chiara nella designazione delle cattedre di sostegno nelle diverse aree;
    tali assegnazioni dovrebbero scaturire dalle indicazioni del gruppo misto, con criteri non sempre trasparenti e, a volte, indipendenti dalle reali necessità degli alunni;
    l'insegnante di sostegno, nominato dagli uffici scolastici provinciali sulla propria area, quando arriva a scuola si vede assegnare alunni con disabilità che appartengono ad un'area disciplinare diversa dalla propria e si verifica, altresì, che quando l'elenco di un'area viene esaurito si attingano i docenti dagli elenchi di altre aree in maniera incrociata tenendo conto soltanto del loro punteggio e ciò a ulteriore riprova della inutilità della divisione in 4 aree e della necessità della riunificazione in un unico elenco;
    in seguito all'attuale sistema di reclutamento, docenti di sostegno di una determinata area con un punteggio più alto rimangono disoccupati e docenti di altre aree con un punteggio più basso continuano a ricevere incarichi di supplenza annuale dagli uffici scolastici provinciali, penalizzando spesso insegnanti con una maggiore anzianità di servizio;
    perfino i docenti di ruolo a causa delle aree rischiano di perdere la continuità nella scuola in cui insegnano e ciò determina grave pregiudizio anche agli alunni con disabilità, i quali vengono lesi nel loro diritto alla «continuità didattica» con il medesimo insegnante di sostegno;
    tutto ciò vanifica qualunque tentativo di dare qualità all'integrazione scolastica ed è necessario porvi rimedio;
    l'unificazione delle aree darebbe a tutti i docenti le stesse possibilità consentendo di fare riferimento, nell'assegnazione degli incarichi, al criterio oggettivo del punteggio maturato in graduatoria e non a scelte soggettive e talvolta discutibili e scollegate dalle effettive necessità degli alunni con disabilità;
    per realizzare il processo di inclusione dell'alunno con disabilità l'insegnante specializzato sul sostegno ha piena contitolarità della classe in cui opera e non si limita ad un rapporto esclusivo con l'alunno cristallizzandolo in una determinata area di intervento, ma lavora con l'intera classe, così da fungere da mediatore tra l'allievo disabile e i compagni, tra l'allievo disabile e gli insegnanti, tra l'allievo disabile e la scuola, ponendosi come strumento indispensabile per assolvere agli impegni sanciti nell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione che invita a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di una effettiva sostanziale uguaglianza di opportunità;
    pertanto risulta ancor più fuori luogo legare il reclutamento dell'insegnante di sostegno ad una ipotetica e infondata area di intervento sul singolo alunno;
    anche le associazioni, specie quelle aderenti alla federazione per il superamento dell’handicap, hanno richiamato da tempo il Ministero alla necessità di abolire tali aree;
    rispondendo ad un'interrogazione (5/02694) dell'onorevole Siragusa che esponeva la problematica sopra descritta, il Governo in data 6 luglio 2010 aveva ritenuto meritevole di attenzione la proposta di unificare l'elenco degli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di Pag. 296secondo grado, analogamente a quanto già previsto per la scuola secondaria di primo grado, ritenendo altresì opportuno che l'assegnazione dei posti venisse effettuata secondo l'ordine di graduatoria;
    il Governo si mostrava altresì disposto a valutare l'opportunità di modificare il decreto ministeriale n. 132 del 26 aprile 1993, sentite le organizzazioni sindacali,

impegna il Governo

a unificare in un solo elenco gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado in sede di predisposizione del nuovo regolamento sulle classi di concorso.
(8-00197) «Pes, Coscia, Frassinetti, Centemero, Siragusa, Antonino Russo».

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ALLEGATO 8

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2011 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti (atto n. 498).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2011 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti;
   preso atto che, per la valutazione dei progetti presentati per la ripartizione della quota premiale del Fondo di finanziamento con riferimento al 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha deliberato di istituire un'apposita commissione;
   rilevato, al riguardo, che dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 213 del 2009 – con il quale è stato operato il riordino degli enti di ricerca ed è stata prevista la sopra richiamata quota premiale – la Legge n. 240 del 2010 ha previsto la costituzione del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR) e che con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 è stata costituita l'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR);
   ritenuto che i due organismi citati possano fornire un efficace contributo per l'elaborazione di un adeguato modello di valutazione,
   preso atto che il Governo non ha ritenuto di rendere note a questa Commissione le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sul primo schema di decreto di natura non regolamentare relativo ai criteri per l'attribuzione della quota premiale,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) per la ripartizione della quota premiale relativa agli anni successivi, si elabori un adeguato modello di valutazione avvalendosi del Comitato nazionale dei garanti della ricerca e ricorrendo all'ANVUR per l'analisi dei risultati scientifici dei progetti;
   b) il MIUR riferisca alla Commissione sulle interlocuzioni intercorse con la Corte dei conti ai fini della elaborazione del decreto di natura non regolamentare relativo ai criteri per l'attribuzione della quota premiale.

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ALLEGATO 9

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2011 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti (atto n. 498).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2011 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti;
   preso atto che, per la valutazione dei progetti presentati per la ripartizione della quota premiale del Fondo di finanziamento con riferimento al 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha deliberato di istituire un'apposita commissione;
   rilevato, al riguardo, che dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 213 del 2009 – con il quale è stato operato il riordino degli enti di ricerca ed è stata prevista la sopra richiamata quota premiale – la Legge n. 240 del 2010 ha previsto la costituzione del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR) e che con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 è stata costituita l'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR);
   ritenuto che i due organismi citati possano fornire un efficace contributo per l'elaborazione di un adeguato modello di valutazione;
   preso atto che il Governo non ha ritenuto di rendere note a questa Commissione le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sul primo schema di decreto di natura non regolamentare relativo ai criteri per l'attribuzione della quota premiale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) per la ripartizione della quota premiale relativa agli anni successivi, si elabori un adeguato modello di valutazione avvalendosi del Comitato nazionale dei garanti della ricerca e ricorrendo all'ANVUR per l'analisi dei risultati scientifici dei progetti;
   b) il MIUR riferisca alla Commissione sulle interlocuzioni intercorse con la Corte dei conti ai fini della elaborazione del decreto di natura non regolamentare relativo ai criteri per l'attribuzione della quota premiale;
   c) si valuti l'opportunità di assegnare all'ANVUR la valutazione ex post dei progetti finanziati;
   d) appare opportuno, infine, potenziare il fondo premiale del 2012, integrando le risorse disponibili con 50 milioni di euro da recuperare dal capitolo di bilancio n. 7380.

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ALLEGATO 10

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato il disegno di legge C. 5389, recante conversione in legge del decreto-legge n. 95 del 2012, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, approvato dal Senato;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di utilizzare i docenti soprannumerari su posti per il sostegno solo nel caso in cui siano già in possesso del previsto titolo di specializzazione;
   b) si valuti l'opportunità di rivedere la norma al fine di individuare un piano per l'utilizzo del personale dichiarato inidoneo, tenuto conto delle effettive condizioni di salute e delle competenze;
   c) si valuti l'opportunità di definire una modalità con cui sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
   d) si valuti l'opportunità di riconsiderare la norma relativa all'aumento delle tasse per gli studenti universitari;
   e) si valuti l'opportunità di ripristinare il finanziamento degli istituti di ricerca, anche per il 2013;
   f) per quanto riguarda il personale della classe C. 999, si valuti l'opportunità di prevedere la possibilità di inquadramento in altre classi di concorso nel caso di possesso del relativo titolo, nonché il loro utilizzo presso gli uffici tecnici di istituti tecnici e professionali;
   g) si valuti l'opportunità di rivedere il comma 26-ter articolo 1 sulla sospensione, fino al 31 dicembre 2015, dei contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali, nell'ottica di favorire il rapporto pubblico-privato anche in un campo delicato quale quello della conservazione del patrimonio culturale richiamato tra i principi del codice dei beni culturali;
   h) si valuti l'opportunità di rivedere, in relazione all'articolo 7, comma 11, sulla riduzione dei contributi alle televisioni locali e emittenti radiofoniche nazionali e locali, le modalità di finanziamento attraverso la legge delega di riforma dell'editoria;
   i) si valuti l'opportunità di rivedere la norma che prevede una ulteriore proroga del mandato dei rettori in modo tale che non si verifichino ulteriori deroghe in materia rispetto a quanto previsto dalla legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
   j) si valuti l'opportunità di rivedere la norma sul blocco parziale del turnover dell'università riportandolo almeno a quanto stabilito nella normativa vigente approvata nel maggio scorso;
   k) si valuti l'opportunità di definire un percorso di riforma organica delle Pag. 300scuole italiane all'estero e dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana all'estero;
   l) si valuti l'opportunità di rivedere l'articolo 4, comma 6, che esclude, tra l'altro, gli enti e le associazioni operanti nel settore dei beni e le attività culturali, nell'istruzione e nella formazione dalla possibilità, prevista dalla stessa norma, di fornire servizi alle pubbliche amministrazioni.

Pag. 301

ALLEGATO 11

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato il disegno di legge C. 5389, recante conversione in legge del decreto-legge n. 95 del 2012, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, approvato dal Senato;
   apprezzato, in particolare, l'articolo 4, comma 6, che esclude dai tagli delle risorse finanziarie, tra l'altro, gli enti e le associazioni operanti nel settore dei beni e le attività culturali, nell'istruzione e nella formazione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di utilizzare i docenti soprannumerari su posti per il sostegno solo nel caso in cui siano già in possesso del previsto titolo di specializzazione;
   b) si valuti l'opportunità di rivedere l'articolo 14, comma 13, al fine di individuare un piano per l'utilizzo del personale dichiarato inidoneo, tenuto conto delle effettive condizioni di salute e delle competenze acquisite;
   c) si valuti l'opportunità di definire una modalità con cui sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo la legge n. 440 del 1997 e secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1997, n. 275;
   d) si valuti l'opportunità di riconsiderare l'articolo 7, comma 42, relativo all'aumento delle tasse per gli studenti universitari;
   e) si valuti l'opportunità di ripristinare il finanziamento degli istituti di ricerca, anche per il 2013 e il 2014, al livello previgente al provvedimento;
   f) per quanto riguarda il personale delle classi C. 999 e C. 555, si valuti l'opportunità di prevedere la possibilità di inquadramento in altre classi di concorso nel caso di possesso del relativo titolo, nonché il loro utilizzo presso gli uffici tecnici di istituti tecnici e professionali;
   g) si valuti l'opportunità di rivedere il comma 26-ter articolo 1 sulla sospensione, fino al 31 dicembre 2015, dei contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali, non congruente con la scelta di favorire il rapporto pubblico-privato anche in un campo delicato quale quello della conservazione del patrimonio culturale richiamato tra i principi del codice dei beni culturali;
   h) si valuti l'opportunità di rivedere l'articolo 7, comma 11, sulla riduzione dei contributi alle televisioni ed emittenti radiofoniche nazionali e locali, individuando modalità di finanziamento attraverso la legge delega di riforma dell'editoria;
   i) si valuti l'opportunità di rivedere la norma che prevede una ulteriore proroga del mandato dei rettori in modo tale che non si verifichino ulteriori deroghe in materia rispetto a quanto previsto dalla legge 240 del 30 dicembre 2010;Pag. 302
   j) si valuti l'opportunità di rivedere la norma sul blocco parziale del turnover dell'università riportandolo almeno a quanto stabilito nella normativa vigente approvata nel marzo scorso;
   k) si valuti l'opportunità di definire un percorso di riforma organica delle scuole italiane all'estero e dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana all'estero.

Pag. 303

ALLEGATO 12

5-07572 Bachelet: Sulla chiusura di sedi di nuclei territoriali e sulle assunzioni presso l'ANSAS-INDIRE.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Agli Onorevoli interroganti, i quali chiedono chiarimenti riguardo alle modalità di chiusura e restituzione degli immobili dell'ex ANSAS, di conservazione e trasferimento dei beni mobili e attrezzature e di reclutamento a tempo indeterminato di 4 unità di dirigente di ricerca, primo livello professionale, di cui alle delibere del commissario straordinario del medesimo ente n. 12 e 13 del 4 giugno 2012, si rappresenta quanto segue.
  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha provveduto in più occasioni a fornire indicazioni all'ANSAS affinché assumesse idonee iniziative relativamente alle modalità di chiusura degli ex IRRE. Si segnalano in proposito le note n. 3128 in data 23 maggio 2012 e n. 4644 in data 17 luglio 2012.
  Ad ogni buon conto giova ricordare che è di specifica competenza del Commissario straordinario adottare le soluzioni più idonee e conformi alla normativa vigente in materia. In tal senso quest'ultimo ha fornito precise indicazioni ai Direttori degli ex IRRE, con nota prot. n. 316/IST del 17 luglio 2012, sulle modalità di restituzione delle chiavi degli immobili occupati, individuando con delega scritta i soggetti deputati alla ricezione delle medesime. Tale procedura di consegna è stata stabilita nei giorni 30 e 31 agosto 2012.
  Per quanto riguarda i citati bandi di concorso, si rappresenta che l'Ente si è attenuto a quanto stabilito dalla disciplina vigente.
  L'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 12 febbraio 1991, che ha recepito l'ipotesi di accordo concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 9 della legge n. 168 del 1989, prevede che la qualifica di dirigente di ricerca di primo livello è caratterizzata da un'acquisita capacità di ricerca e che le modalità di accesso consistono unicamente nel concorso pubblico nazionale per titoli.
  In tal senso, i bandi emanati con le predette delibere del commissario straordinario n. 12 e 13, di cui è stata data notizia con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2012, hanno previsto quale requisito per l'ammissione il possesso di un'esperienza professionale di almeno otto anni in attività di ricerca svolta presso enti di ricerca, università, enti pubblici o istituzioni nazionali ed internazionali e/o di coordinamento o di direzione di servizi, di strutture o di progetti di ricerca, requisito assorbente il titolo di studio.

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ALLEGATO 13

5-07573 Zazzera: Sull'indizione di un concorso a cattedre nelle scuole secondarie superiori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare cui si risponde gli Onorevoli interroganti propongono un rinvio dell'indizione dell'annunciato concorso per il personale docente della scuola, in attesa che venga definito il fabbisogno all'interno del sistema di istruzione a seguito dell'approvazione del decreto di riordino delle classi di concorso.
  Al riguardo si ricorda che secondo la normativa vigente (articolo 399 del testo unico n. 297 del 1994), il reclutamento del personale docente è articolato in due distinti canali tra i quali sono ripartiti al 50 per cento i posti disponibili: le graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 206 del 2006, e i concorsi ordinari per titoli ed esami.
  In applicazione della citata normativa è in preparazione il bando del prossimo concorso a cattedre, che riguarderà i posti disponibili negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 e con il quale il Ministero intende valorizzare modalità di reclutamento che accertino la preparazione dei candidati.
  In tal senso la suddetta procedura concorsuale si svolgerà secondo le vigenti regole e terrà conto delle attuali classi di concorso, non essendo ancora concluso l’iter di definizione di quelle nuove, ma verranno anche inserite novità riguardo alle prove scritte che saranno due: l'una diretta ad accertare la preparazione teorica del candidato; l'altra che consisterà nella simulazione di una lezione in aula, in modo da poter valutare la capacità dell'aspirante a relazionarsi e a rapportarsi con gli alunni.
  I successivi concorsi, ai quali parteciperanno i docenti già forniti di abilitazione, si svolgeranno secondo nuovi criteri di selezione, anch'essi elaborati al fine di accertare nel modo più completo possibile le capacità dei candidati.
  È prevedibile che ai concorsi parteciperà una quota rilevante di docenti inseriti nelle graduatorie a esaurimento ma riguardo alle preoccupazioni espresse dagli Onorevoli interroganti, si evidenzia che l'indizione degli stessi lascia inalterate le possibilità dell'attuale personale precario presente nelle graduatorie a esaurimento di conseguire annualmente la nomina in ruolo in base alla spettante percentuale dei posti definita per legge.

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ALLEGATO 14

5-07574 Rivolta: Sul contenzioso relativo al concorso per dirigenti scolastici indetto nel luglio 2001-Regione Lombardia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare in discussione si chiede quali iniziative in Ministero intenda adottare a fronte dei ricorsi proposti avverso le modalità di svolgimento del concorso a dirigente scolastico della Regione Lombardia da parte di alcuni candidati non ammessi a sostenere la prova orale e a fronte della sentenza del TAR Lombardia n. 2035 del 17 luglio 2012 che ha accolto alcuni dei predetti ricorsi.
  La citata pronuncia ha annullato gli atti relativi allo svolgimento delle prove scritte sulla base di una presunta violazione del principio dell'anonimato. In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che le buste deputate alla conservazione del cartoncino con il nominativo e i dati anagrafici del candidato, contenute nella busta più grande dove è inserito l'elaborato scritto e destinate a essere aperte alla conclusione della correzione delle suddette prove, non sarebbero risultate idonee allo scopo in quanto il modesto spessore della carta di cui le stesse sono composte avrebbe reso visibile il contenuto.
  A parere del giudice la sola possibilità astratta – non essendo peraltro emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l'ipotesi che la commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell'anonimato – di attribuire la paternità degli elaborati prima della conclusione delle operazioni di correzione comporterebbe la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, regolanti la materia in argomento.
  Si condivide quanto segnalato dagli Onorevoli interroganti sulle gravi conseguenze che l'annullamento delle prove scritte del concorso avrebbe sulla posizione di coloro che hanno superato le medesime e sono stati inseriti nella graduatoria di merito e sull'organizzazione amministrativa perché la mancata nomina dei vincitori obbligherebbe ad affidare in reggenza una rilevante percentuale di scuole della regione.
  Le procedure concorsuali in argomento appaiono infatti essersi svolte nel pieno rispetto della normativa vigente; per questa ragione è stato già proposto appello al Consiglio di Stato, che ha fissato la prima udienza nei prossimi giorni.
  Si assicura comunque che sono in fase di valutazione dei competenti uffici tutte le eventuali misure da adottare per evitare le ripercussioni di un eventuale esito sfavorevole del giudizio.

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ALLEGATO 15

5-07575 Mario Pepe (Misto): Sulla situazione dell'Accademia Nazionale di danza (AND).

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogante chiede al Ministro di valutare l'opportunità di sciogliere il consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza in relazione a una serie di irregolarità nella gestione descritte nel presente atto di sindacato ispettivo.
  Al riguardo si ricorda che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, unitamente al Ministero dell'economia e finanze e alla Prefettura di Roma, ha disposto un'ispezione per approfondire tali aspetti e i rapporti in essere tra l'Accademia nazionale di danza e la Fondazione dell'Accademia.
  A conclusione di tale ispezione non sono emerse circostanze o irregolarità tali da ipotizzare lo scioglimento degli organi di governance della predetta istituzione.
  Per quanto attiene, invece, la Fondazione dell'Accademia, tale ente è del tutto autonomo rispetto all'Accademia nazionale di danza e, come peraltro specificato dallo stesso interrogante, il controllo e la vigilanza è di esclusiva competenza della Prefettura di Roma che ha disposto i necessari accertamenti e ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per gli eventuali provvedimenti conseguenti.
  Per quanto riguarda il corso di laurea triennale in «discipline coreutiche, tecniche compositive e scuola di coreografia» da attivarsi ad Avellino, si fa presente che l'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 prevede espressamente la possibilità di articolazione dell'Accademia nazionale di danza sul territorio, «anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati nonché le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare lo sviluppo integrato del processo formativo».
  Tale possibilità rimane subordinata all'osservanza delle disposizioni del regolamento sulle «procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica del settore» previsto dalla legge n. 508 del 1999, che al momento non risulta ancora definito.
  Ciò precisato, tale proposta è stata debitamente valutata e considerato anche che la stessa non prevede oneri aggiuntivi a carico dell'erario, è stato autorizzato l'avvio delle intese e degli atti preliminari con il Teatro «Carlo Gesualdo» di Avellino per l'attivazione del predetto corso di laurea triennale con l'intenzione di avviare lo stesso a decorrere dal prossimo anno accademico 2012/2013.
  Il Ministero sta completando l'acquisizione di tutti i pareri necessari per completare il relativo iter procedimentale.