CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 agosto 2012
693.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. C. 5389 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO DEL DECRETO LEGGE

ART. 1.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.
1. 2. Osvaldo Napoli.

  Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle riduzioni previste per il Ministero dell'interno e per il Ministero della giustizia secondo gli importi indicati nel predetto allegato 1 corrispondono assegnazioni di pari importo provenienti annualmente in eguale misura dal Fondo unico giustizia.
1. 1. Mantovano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Meno spesa per acquisti di beni e servizi, più deduzioni per carichi di famiglia).

  1. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, entro il 30 ottobre, la quantificazione dei risparmi ottenuti dalla rideterminazione con una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014. Le risorse rivenienti da tale quantificazione affluiscono al fondo di cui al comma 3, la cui entità è definita annualmente con la legge di stabilità. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono Pag. 177aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
  2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Art. 12.
(Deduzioni per oneri di famiglia).

  1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo, n. 1) e 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro ovvero di 10.000 euro nel caso dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 affetti da grave e permanente invalidità o menomazione o comunque non autosufficienti.
  2. La deduzione di cui al comma 2 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Tale condizione non si applica ai soggetti di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  3. Le deduzioni di cui al comma 2 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
  4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 2 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto.

  3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore nell'anno di imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul fondo di cui al presente comma ed è stabilita in una misura determinata annualmente, fino a concorrenza della deduzione prevista al precedente comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi. A decorrere dal 2012, è istituito il fondo per la famiglia, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1.
1. 01. Cambursano.
(Inammissibile)

ART. 2.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: comparto sicurezza, aggiungere le seguenti: i Corpi e servizi di polizia locale.
2. 2. Osvaldo Napoli.

  Al comma 11, alinea, dopo le parole: dal comma 1, aggiungere le seguenti: e dall'articolo 16 comma 8.

  Conseguentemente:
   a) al comma 13, ultimo periodo, dopo le parole: le domande di ricollocazione aggiungere le seguenti: senza adeguata motivazione;
   b) dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Ai dipendenti degli enti inseriti nel conto economico consolidato dalla pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere applicate in via facoltativa le previsioni di cui al comma 11, lettera a).
2. 1. Osvaldo Napoli.

Pag. 178

  Sopprimere il comma 20-bis.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
  23-bis. L'Ente nazionale per il microcredito di cui all'articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è soppresso e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43.
  23-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico e nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede alla liquidazione delle attività, all'estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.
  23-quater. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il bilancio da’ evidenza delle contabilità separate attivate per la gestione delle risorse comunitarie e dei fondi corrisposti all'ente da altri soggetti pubblici o privati. I compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti ai componenti degli organi dell'ente soppresso fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre 30 giorni dalla data di soppressione.
  23-quinquies. Le convenzioni in essere tra l'ente e le amministrazioni ed enti pubblici e privati sono risolte alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Le amministrazioni e gli enti interessati definiscono con il dirigente delegato di cui al comma 42 le relative pendenze finanziarie. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, su proposta del dirigente delegato, individua i soggetti e le modalità di trasferimento dei programmi e progetti comunitari, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi assunti in sede comunitaria.
  23-sexies. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso l'ente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite, con i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.
  23-septies. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia, non oltre l'originaria scadenza, per far fronte alle attività previste dal comma 42.
  23-octies. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 42 e le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di chiusura dell'ente soppresso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; le risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico costituiscono economie del bilancio dello Stato. Le risorse Pag. 179strumentali dell'ente sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
  23-octies. È abrogato l'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.
   b) al medesimo articolo 12 ai commi 24, 26, 27 sostituire, ovunque ricorra, la parola: 2014 con la seguente: 2013;
   c) all'articolo 15, comma 25-bis, sopprimere il terzo e quarto periodo;
   d) all'articolo 16, sopprimere il comma 12-octies;
   e) sostituire l'articolo 22 con il seguente:

Art. 22.

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 14:
    1) all'alinea, le parole: «nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata» sono soppresse;
    2) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012»;
    3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012»;
    4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine del trattamento medesimo»;
   b) al comma 15, il terzo periodo è soppresso.

  2. All'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nei limiti delle risorse e» sono soppresse;
   b) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012»;
   c) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico».;

   f) all'articolo 23, sopprimere i commi 11 e 12-octies.
2. 3. Dozzo, Maroni, Bossi, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Lussana, Fogliato, Montagnoli, Fedriga, Fugatti, Alessandri, Allasia, Bonino, Bragantini, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Nunziante Consiglio, Crosio, Dal Lago, Desiderati, Di Vizia, Dussin, Fabi, Fava, Follegot, Forcolin, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Maggioni, Martini, Meroni, Molgora, Laura Molteni, Nicola Molteni, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Rainieri, Reguzzoni, Rivolta, Rondini, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi.

ART. 3.

  Al comma 2-bis, lettera b), sostituire le parole da: Le Regioni fino a: di immobili Pag. 180di loro proprietà con le seguenti: Nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'Agenzia del demanio, le regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzando anche gli strumenti di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, concordano le reali necessità in termini di spazi al fine di individuare immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non diversamente valorizzabili da concedere in uso gratuito alle amministrazioni dello stato per le finalità istituzionali di queste ultime.
3. 1. Osvaldo Napoli.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli immobili rispetto ai quali è stata esercitata tale facoltà di recesso, è prevista una procedura semplificata per chiedere ed ottenere la modifica di destinazione di uso dell'immobile.
3. 4. Mancuso.

  Al comma 12, lettera c), dopo le parole: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
3. 5. Boccuzzi.

  Al comma 14, sopprimere la lettera a).
3. 2. Osvaldo Napoli.

  Al comma 14, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 6 dopo le parole «ai sensi dell'articolo 143» sono inserite le seguenti: «ed anche dell'articolo 153»; al termine del periodo, la parola «compatibile» è è sostituita con la seguente «compatibili».
3. 3. Osvaldo Napoli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture e investimenti in ricerca e innovazione).

  1. A decorrere dal 2013 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il fondo infrastrutture ferroviarie e stradali con una dotazione di 4 miliardi di euro a decorrere dallo stesso anno fino al 2016. Le risorse del fondo di cui al presente comma sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concetto con il Ministro per l'economia e le finanze.
  2. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 2 miliardi di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 537 del 1993.
  3. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, entro il 30 ottobre, la quantificazione dei risparmi ottenuti dalla rideterminazione con una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014. Le risorse rivenienti Pag. 181da tale quantificazione affluiscono al fondo di cui al comma 1, la cui entità è definita annualmente con la legge di stabilità. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.»
3. 01. Cambursano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo immobiliare «Italia» per l'abbattimento del debito pubblico).

  1. Ai fini della valorizzazione del patrimonio dello Stato e dell'abbattimento del debito pubblico è costituita la società per azioni denominata fondo immobiliare Italia S.p.a. con capitale sociale iniziale di 1 milione di euro interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Successivi aumenti di capitale sociale sono attuati secondo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3. La fondo immobiliare Italia S.p.a. può collocare titoli obbligazionari sul mercato.
  2. Con contratto preliminare di vendita, secondo prezzi e modalità di pagamento concordate, lo Stato trasferisce alla Cassa depositi e prestiti propri beni e diritti disponibili e non strategici per un controvalore di 400 miliardi di euro. Alla Cassa depositi e prestiti medesima viene altresì dato mandato di conferire alla società per azioni fondo immobiliare Italia S.p.a. il contratto preliminare di vendita di cui al precedente periodo a fronte di un aumento del capitale sociale pari alla valutazione del medesimo contratto preliminare secondo le ordinarie regole stabilite dall'articolo 2343 del codice civile.
  3. La fondo immobiliare Italia S.p.a., successivamente al conferimento da parte di Cassa depositi e prestiti previsto al precedente comma 2, delibera un aumento di capitale pari a non meno di un quarto del valore periziato dei beni e diritti oggetto del contratto preliminare di vendita indicato dal precedente comma 2. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare Italia S.p.a. è aperta ai soggetti privati italiani ed esteri operanti nel settore bancario e finanziario.
  4. Per acquistare a titolo definitivo i beni e diritti dello Stato da valorizzare, già oggetto del contratto preliminare di cui al comma 2, fondo immobiliare Italia S.p.a. emette e colloca sul mercato obbligazioni a scadenza non inferiore a cinque anni, prive della garanzia dello Stato, con warrant negoziabile separatamente.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto stabilisce le modalità attuative del presente articolo, con particolare riguardo allo statuto di funzionamento della società, alle modalità attuative riguardanti la sottoscrizione del capitale del fondo immobiliare da parte di operatori bancari e finanziari privati, e ai requisiti richiesti ai predetti operatori bancari e finanziari per la partecipazione al capitale del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze partecipa al capitale del fondo immobiliare Italia con una propria quota non superiore al 10 per cento del Pag. 182totale. I corrispettivi derivanti dalla cessione dei beni e diritti dello Stato sono destinati esclusivamente alla riduzione del debito pubblico.
3. 02. Cambursano.

ART. 4.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: da prestazione di servizi a favore delle pubbliche amministrazioni con le seguenti: da prestazione di servizi affidati senza gara a favore delle pubbliche amministrazioni controllanti.

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
4. 11. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Il conseguente trasferimento dei beni e rapporti a favore delle amministrazioni controllanti non da luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo a distribuzione di plusvalenze, ricavi o minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione in capo all'amministrazione cessionaria, è escluso dal campo di applicazione dell'Iva ed assoggettato in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali né sconta oneri tributari o di alcuna altra natura.
4. 1. Cambursano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le società oggetto dei processi di cui al comma 1 lettere a) e b), le connesse procedure di scioglimento o alienazione, prevedono specifiche forme di tutela del personale in servizio. In ogni caso al personale di cui al periodo precedente, si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti norme in materia nonché le clausole di salvaguardia di cui all'articolo 22 del presente decreto.
4. 12. Osvaldo Napoli.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, gli affidamenti di servizi in essere in favore delle predette società cessano alla data del 31 dicembre 2013 e, in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le medesime società non possono comunque ricevere nuovi affidamenti diretti di servizi.

  Conseguentemente, al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sostituire le parole: dal 1° gennaio 2014 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   b) sopprimere il secondo periodo.
4. 10. Mantovano.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche aventi rilevanza economica con le seguenti: operanti nel settore relativo ad insediamenti produttivi e commerciali, e di rilevanza economica.
4. 3. Cambursano.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: anche aventi rilevanza economica aggiungere le seguenti: alle società che svolgono servizi culturali, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni istituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con leggi regionali e già oggetto di riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. 2. Cambursano.

Pag. 183

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: anche aventi rilevanza economica inserire le seguenti: alle società che svolgono servizi culturali,.
4. 17. Osvaldo Napoli.

  Al comma 3, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti: alle società di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, alle società che nel triennio 2009-2011 non abbiano registrato perdite, alle società di cui all'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo:
   a) dopo le parole: comunitari del settore agricolo aggiungere le seguenti: e di assicurare l'efficacia della gestione ai sensi del successivo comma 3-bis;
   b) aggiungere, infine, le seguenti parole: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. 13. Osvaldo Napoli.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: del settore agricolo.
4. 4. Cambursano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1 Il decreto di cui al comma 3 definisce, per le società non in perdita, le modalità di deroga dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso di fornitura di servizi agli stessi parametri ovvero a parametri migliorativi, convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.a. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. 14. Osvaldo Napoli.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le cariche di Presidente e amministratore delegato sono congiunte.
4. 15. Osvaldo Napoli.

  Al comma 5, sostituire il secondo, terzo, quarto e quinto periodo con il seguente: Qualora siano nominati membri dei suddetti consigli dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione ovvero dipendenti della società controllante, i medesimi hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari rispettivamente all'amministrazione o alla società di appartenenza ai sensi del comma precedente.
4. 5. Cambursano.

  Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: l'alta formazione tecnologica aggiungere le seguenti: nonché gli enti che svolgono servizi nel campo della cultura.
4. 6. Cambursano.

  Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: operanti con le seguenti: aventi finalità.
4. 8. Toccafondi.

  Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: operanti aggiungere le seguenti: direttamente o indirettamente.
4. 9. Toccafondi.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: l'affidamento diretto aggiungere le seguenti: delle attività di cui al comma 1.
4. 16. Osvaldo Napoli.

  Al comma 13, primo periodo, aggiungere le parole: nonché alle società operanti nei settori disciplinati dal decreto legislativo Pag. 1841o settembre 1993, n. 385, e alle società finanziarie regionali istituite in forza di legge regionale.
4. 7. Cambursano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondi perduti trasformati in credito d'imposta e deduzione del monte salari dalla base imponibile IRAP).

  1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente, sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato Spa. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1o gennaio 2012, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge n. 488 del 1992, ovvero fruiscono a qualsiasi titolo di un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma ulteriori rispetto agli oneri previsti sono integralmente utilizzati a riduzione del deficit.
  2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato.
  3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore nell'anno di imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul fondo di cui al presente comma ed è fruita dalle imprese entro il limite del numero di addetti individuato annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi. A decorrere dal 2012, è istituito il fondo per le imprese, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1.
4. 01. Cambursano.
(Inammissibile)

ART. 5.

  Dopo comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al personale militare delle Forze armate, del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni contenute negli articoli 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 95 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
  7-ter. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge uno o più decreti secondo i criteri e le disposizioni di cui agli articoli elencati nel periodo precedente.Pag. 185
  7-quater. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) gli articoli 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 2043, 2044 e 2257, sono abrogati;
   b) all'articolo 2013, le parole: «sulla rappresentanza militare e» sono soppresse;
   c) all'articolo 2045, le parole: «e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza» sono soppresse;
   d) all'articolo 2046, le parole: «coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare,» sono soppresse;
   e) all'articolo 2129, le parole: «, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate» sono soppresse.
  7-quinquies. Il capo I, del libro quarto, titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è abrogato.
  7-sexies. I risparmi di spesa realizzati in attuazione dei commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, valutati non inferiore a euro 2.000.000 per il 2012 e non inferiori a euro 5.200.000 a decorrere dal 2013, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
5. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
   7-bis. Gli articoli 986, 987, 988, 992, 993, 994, 995, 996, 1622, 1623, 1624, 1625, 1802, 1803, 1804, 1815, 1816, 1870, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, e i commi 22 e 23 dell'articolo 43 e l'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati non meno di euro 390.000.000, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
5. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
   9-bis. In considerazione dell'autonomia gestionale ed organizzativa sancita dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché in forza del CCNL privato siglato tra i sindacati e l'associazione degli enti previdenziali privati, i commi 2, 4, 7 del presente articolo non si applicano agli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 5 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
5. 7. Mancuso.

  Al comma 10, lettera a), capoverso, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:
   Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni pubbliche che con apposita attestazione dimostrano che i servizi espletati in proprio determinano maggiori risparmi di spesa di quelli derivanti dall'applicazione dei parametri definiti dal decreto di cui al periodo successivo.
5. 1. Mantovano.

  Dopo il comma 14-bis, aggiungere il seguente:

  14-ter. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2015 e fino al 2026, gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente Pag. 186comma, valutati in 891,724 milioni di euro per l'anno 2012, in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014 e in 4.384,138 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a favore di interventi per la messa in sicurezza dell'edilizia sanitaria pubblica e dell'edilizia scolastica.
5. 8. Borghesi, Di Stanislao, Mura, Evangelisti.

  Dopo il comma 14-bis, aggiungere il seguente:
   14-ter. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in 891,724 milioni di euro per l'anno 2012, in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014 e in 4.384,138 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
5. 4. Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo il comma 14-bis, aggiungere i seguenti:
  14-ter. L'articolo 1621 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
   «1621. (Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari).
   1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della difesa.
   2. In coordinamento con l'ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare».

  14-quater. Gli articoli 1622, 1623, 1624 e 1625 del medesimo decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2013 e i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 8.631.618 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
5. 5. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo il comma 14-bis, aggiungere il seguente:
  14-ter. Dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell'interno. Il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale della questura ove presta servizio. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
5. 6. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Pag. 187

ART. 6.

  Sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali istituiscono un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. La costituzione del fondo svalutazione crediti può avvenire sia con iscrizione di apposito stanziamento nel bilancio di previsione, anche per quota parte, sia vincolando i fondi liberi disponibili nell'avanzo di amministrazione accertato con l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.
6. 1. Cambursano.

  Al comma 17, sostituire il primo periodo con il seguente: a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali accantonano una quota di avanzo di amministrazione disponibile al fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo.
6. 2. Osvaldo Napoli

ART. 7.

  All'articolo 7, comma 22, aggiungere, infine, il seguente periodo: Con successivo provvedimento, di natura non regolamentare, il Ministero dell'interno definisce le modalità di accesso, per le amministrazioni rappresentate presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alle informazioni di cui al presente comma.
7. 2. Osvaldo Napoli.

  Sopprimere il comma 41.
7. 3. Osvaldo Napoli.

ART. 8.

  Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: , ne agli enti di previdenza privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
8. 2. Mancuso.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

  Conseguentemente, sono ridotti proporzionalmente di pari importo gli importi di cui all'Allegato 3.
8. 1. Tocci.

ART. 9.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Sono esclusi dalla soppressione di cui al comma 1 i consorzi che al 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
9. 1. Osvaldo Napoli.

  Al comma 6, premettere le parole: Eccezion fatta per i servizi culturali.
9. 2. Osvaldo Napoli.

Pag. 188

ART. 10.

  Al comma 2, lettera b), dopo la parola: mantenimento aggiungere le seguenti: della circoscrizione provinciale soppressa e/o accorpata per almeno 5 anni quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato e degli altri Uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati sulla base della provincia accorpata e/o soppressa:

  Conseguentemente alla lettera e) numero 1, dopo la parola: assegnazione aggiungere la seguente: entro 5 anni.
10. 1. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese le attribuzioni funzionali dei rispettivi Comandanti generali, in conformità ai seguenti criteri direttivi:
   a) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge lo aprile 1981, n. 121;
   b) collocazione del Corpo della guardia di finanza nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, con dipendenza del Comandante generale dal Direttore generale delle finanze, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 1o aprile 1981, n. 121.

  2-ter. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente periodo sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che esprimono il proprio parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
  2-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al primo periodo, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.
  2-quinquies. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n.121, è sostituito dal seguente:
  «2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo Pag. 189criteri di competenza tecnico professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati».

  2-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2-bis i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi, valutabili in euro 4.000.000.000, sono versati al bilancio dello Stato.
10. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione aggiungere le seguenti: compresa la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, di cui all'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
11. 1. Osvaldo Napoli.

ART. 12.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. Il presente articolo non si applica al Comitato minori stranieri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999.
12. 1. Osvaldo Napoli.

ART. 14.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 23, sopprimere il comma 7;

   b) all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Alla copertura degli oneri, pari a 107.388.000 euro per l'anno 2012, a 319.428.400 euro per l'anno 2013, a 527.472.000 per l'anno 2014, a 694.699.050 per l'anno 2015 e a 758.533.300 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante assegnazioni di pari importo provenienti annualmente dal Fondo unico giustizia e, per l'anno 2013, attraverso il contenimento di spesa, pari a 72,4 milioni di euro, derivante dalla soppressione del comma 7 dell'articolo 23.
14. 2. Mantovano.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012». In fine è aggiunto il seguente periodo: «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del cinquanta per cento per il triennio 2013-2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016».
  2-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 107.388.000 euro per l'anno 2012, a 119.785.650 euro per l'anno 2013, e a 197.802.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante assegnazioni di pari importo provenienti annualmente dal Fondo unico giustizia e, per l'anno 2013, attraverso il contenimento di spesa, pari a 72,4 milioni di euro, derivante dalla soppressione del comma 7 dell'articolo 23.

  Conseguentemente, all'articolo 23, sopprimere il comma 7.
14. 3. Mantovano.

Pag. 190

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. I professori universitari di prima fascia, già in possesso di decreto rettoriale di pensionamento al raggiungimento del settantaduesimo anno di età, sono collocati, a domanda, fuori ruolo al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età, per un periodo di ulteriori due anni. I professori di cui al precedente periodo, collocati fuori ruolo, mantengono le prerogative accademiche e le funzioni che già ricoprivano prima del decreto rettoriale, proprie dello status di professore di ruolo. Agli stessi soggetti di cui al primo periodo è erogato, senza oneri aggiuntivi a carico delle rispettive università, il trattamento pensionistico ordinariamente spettante a carico del competente ente previdenziale.
14. 1. Vincenzo Antonio Fontana.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 24.
14. 4. Di Biagio.

  Sostituire il comma 25 con il seguente:
  25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 23 nonché alle indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono ridotte, rispettivamente, di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.
14. 5. Di Biagio.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti per il corso di formazione per allievo vice ispettore della Polizia di Stato).

  1. Per i concorsi interni per la nomina alla qualifica di vice ispettore della polizia di Stato, di cui all'articolo 27-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativi ai posti disponibili fino al 31 dicembre 2011, l'Amministrazione è autorizzata ad articolare i relativi corsi secondo la ricettività degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza giuridica ed economica della nomina a vice ispettore dalla data di conclusione del primo dei corsi riferito ad ogni singolo concorso e senza effetti retroattivi sul trattamento economico accessorio.
14. 01. Mantovano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Procedure straordinarie per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato).

  1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011, nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, si provvede esclusivamente mediante concorso interno per titoli, di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso una o più procedure straordinarie per i posti annualmente disponibili, riservati:
   a) per il quaranta per cento agli assistenti capo;
   b) per il sessanta per cento al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio.

  2. Per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1, per i posti disponibili Pag. 191al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2011, il personale deve essere in possesso, alla medesima data, della qualifica e dell'anzianità di servizio previsti dallo stesso comma. 1 posti rimasti scoperti a seguito delle procedure straordinarie per ciascun anno sono utilizzati per incrementare i posti disponibili per l'anno successivo nella rispettiva riserva di cui al medesimo comma 1.
  3. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:
   a) nel bando di concorso le sedi disponibili a livello provinciale sono indicate per la sola procedura di cui al comma 1, lettera b). I vincitori delle procedure di cui al comma 1, lettera a), sono confermati nella medesima sede di servizio;
   b) il punteggio massimo per i seguenti titoli ammessi a valutazione è il seguente:
    1) per il personale di cui al comma 1, lettera a), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria dell'anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti e per quella degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 3 e a 2 punti;
    2) per il personale di cui al comma 1, lettera b), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 8 e a 2 punti;
   c) la formazione e l'approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura degli stessi posti, in relazione a quanto previsto dal presente articolo, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
   d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in tre mesi, di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

  4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi, comprese quelle sui titoli ammessi a valutazione, sulla decorrenza giuridica e sulla decorrenza economica.
14. 02. Mantovano.
(Inammissibile)

ART. 15.

  Al comma 2, sopprimere il primo e il secondo periodo.
15. 8. Moroni.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti: e fino al 31 dicembre 2012.
15. 1. Cambursano.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, comunque, non oltre il 1o gennaio 2013, trova applicazione il nuovo metodo di calcolo della remunerazione mista delle farmacie, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, sono Pag. 192abrogate tutte le disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012.
15. 2. Cambursano.

  Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2013 fino alla fine del comma, con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre il 1o gennaio 2013, trova applicazione il nuovo metodo di calcolo della remunerazione mista delle farmacie, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012».
15. 7. Moroni.

  Sopprimere il comma 11-bis.
15. 9. Moroni.

  Sopprimere i commi 15, 16, 17, 18 e 19.
15. 3. D'Anna, Marmo.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere, nei tre anni successivi, alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Ai fini del calcolo delle tariffe può tenersi conto dei tariffari regionali approvati all'esito di attività istruttorie che diano conto di ciascun fattore di costo utilizzato o che risultino coerenti con il criterio di soglia minima di efficienza di cui all'articolo 8-quater, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 502 del 1992, come individuato nell'accordo sancito il 23 marzo 2011 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio».

  Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
  17-bis. A partire dal 1o gennaio 2015, l'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali è effettuato con le modalità di cui all'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992.
  17-ter. All'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali si procede con cadenza triennale.
15. 4. D'Anna, Marmo.

  Al comma 15, sostituire le parole: sulla base dei dati di costo disponibili con le seguenti: sulla base dei dati di costo rilevati su un campione di strutture sanitarie private accreditate, le cui dimensioni siamo coerenti con il criterio di soglia minima di efficienza, come individuato nell'accordo sancito il 23 marzo 2011 tra Pag. 193il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio».
15. 5. D'Anna, Marmo.

  Al comma 15, sostituire le parole: sulla base dei dati di costo disponibili con le seguenti: sulla base dei dati di costo.
15. 6. D'Anna, Marmo.

  Dopo il comma 25-ter, aggiungere il seguente:
  25-quater. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il superamento del computo massimo dei termini procedimentali previsti dal comma precedente senza che sia stato emesso il provvedimento finale determina l'accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche nei casi previsti dall'articolo 3.»;
   e, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «6. I termini procedimentali per il compimento degli atti di competenza dell'amministrazione previsti dal presente regolamento sono perentori. Il superamento di detti termini costituisce fatto illecito sanzionabile a norma dell'articolo 328, comma primo, del codice penale. Il responsabile che abbia provocato col proprio fatto illecito, colposo o doloso, un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danneggiato.». I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.
15. 10. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Prescrizioni mediche per dosi e non per confezioni).

  1. Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela del consumatore, nonché al fine di efficientare la spesa farmaceutica pubblica, il Ministro della salute, con proprio decreto da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'AIFA, stabilisce modalità di distribuzione dei farmaci diverse dalla scatola preconfezionata, al fine di rendere le dosi distribuite e vendute il più possibile corrispondenti a quelle effettivamente indicate dal medico nella ricetta.
  2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 confluiscono totalmente nel Fondo per la famiglia, istituito a decorrere dall'anno 2012, e possono essere utilizzati esclusivamente a copertura di sgravi fiscali a favore delle famiglie. La determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al presente comma è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
15. 01. Cambursano.

ART. 16.

  Al comma 2, dopo le parole: entro il 30 settembre 2012, aggiungere i seguenti periodi: A questo scopo, entro il 20 agosto 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle analisi della spesa effettuata dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, presenta una proposta di riduzioni da imputare a ciascuna regione. Nella elaborazione di questa proposta il Ministro rende in ogni caso espliciti i criteri, le modalità di calcolo e i parametri assunti a base della definizione del valore mediano di spesa utilizzato per definire gli eccessi Pag. 194di spesa ipotizzati, così da favorire la presentazione, da parte di ogni singola Regione e Provincia autonoma e da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di proposte di imputazione delle riduzioni a ciascuna regione diverse da quelle del Ministro, rendendo a loro volta espliciti criteri, modalità di calcolo e parametri messi a base delle proposte stesse. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'avanzare l'ipotesi di imputazione delle riduzioni di cui al periodo precedente, tiene in particolare conto degli eccessi di spesa derivanti da anomale differenze di prezzo dei beni, dei servizi e delle prestazioni acquistati, come rilevati dal Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012.
16. 1. Cambursano.

  Al comma 6, sostituire il primo e il secondo periodo, con il seguente: Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti dell'importo risultante dall'analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonome locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. La percentuale di riduzione sarà fissata dalla legge di stabilità annuale.
16. 6. Osvaldo Napoli.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: entro il 30 settembre 2012, aggiungere i seguenti periodi: A questo scopo, tenendo conto delle analisi della spesa di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 20 agosto 2012, avanza una proposta di riduzioni da imputare all'aggregato dei comuni di ogni regione. Entro il 15 settembre 2012 l'ANCI formula osservazioni sul riparto regionale delle riduzioni proposto dal Ministro, anche proponendo criteri, modalità di calcolo e parametri diversi da quelli adottati dal Ministro. Entro il 25 settembre 2012 ogni singola Regione formula alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali una proposta di imputazione delle riduzioni a ciascun comune della Regione stessa, da mettere a base della deliberazione di cui al presente comma.
16. 2. Cambursano.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 fino a: a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: sono ridotti di 350 milioni di euro per l'anno 2012 e di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le province rideterminano il proprio obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni 2012 e 2013 nella misura corrispondente alla riduzione assegnata con le modalità di cui al periodo successivo.
16. 3. Cambursano.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per l'anno 2012 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo ai pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia Pag. 195scolastica e della sicurezza stradale, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011.
16. 4. Cambursano.

  Sostituire il comma 8, con il seguente:
  8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, articolati in classi demografiche, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. Per le unioni di comuni e i comuni aderenti, i limiti percentuali, previsti dal precedente capoverso, possono essere superati, tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, a condizione che il maggiore rapporto di un ente sia compensato con quelli degli altri enti costituenti l'Unione o che il rapporto tra la sommatoria di tutti i dipendenti in servizio presso i comuni e l'Unione e la sommatoria di tutta la popolazione residente nei comuni costituenti l'Unione sia uguale o inferiore ai medesimi limiti. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media per classe demografica applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti del presente decreto.
16. 7. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In ragione dell'esigenza di garantire la funzionalità dei servizi di educazione ed assistenza all'infanzia e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti, per il 2012 ed il 2013, per gli Enti che non siano dissestati o strutturalmente deficitari, è consentito l'utilizzo, per motivate esigenze, di personale con rapporto di lavoro flessibile in deroga alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti della spesa complessiva già sostenuta nel 2009.
16. 8. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12.1. È soppresso l'articolo 4, comma 12-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. All'articolo 7 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo le parole: «pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo».
16. 5. Cambursano.

  Dopo il comma 12-octies, aggiungere il seguente:
  12-nonies. Il termine di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è rinviato al 31 ottobre 2012.
16. 9. Osvaldo Napoli.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
17. 3. Foti, Corsaro.

Pag. 196

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia con le seguenti: da individuarsi nel rispetto dei parametri concernenti gli indicatori di virtuosità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 30 della legge 14 novembre 2011, n. 183 e, in subordine, nella dimensione territoriale o nella popolazione residente in ciascuna provincia.
17. 5. Tommaso Foti, Corsaro.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: da individuarsi nella dimensione territoriale e con le seguenti: da individuarsi nella dimensione territoriale o.

  Conseguentemente, al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto aggiungere le seguenti: di uno.
17. 4. Tommaso Foti, Corsaro.

  Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con un'unica provincia della medesima regione, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possieda i requisiti derivanti dall'applicazione dei criteri stabiliti nella prima parte del presente comma.
17. 1. Tommaso Foti, Corsaro, Polledri.

  Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e le Province istituite alla data di entrata in vigore della legge 3 febbraio 1871, n. 33, escluse quelle di cui al comma 1 del successivo articolo 18.
17. 2. Tommaso Foti, Corsaro.

  Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con oltre il 90 per cento dei comuni montani. Sono fatte altresì salve le province limitrofe per le quali la distanza tra i rispettivi capoluoghi sia superiore a 75 chilometri. Ai fini del presente articolo, ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni vigenti, la distanza tra i capoluoghi di province limitrofe è determinata sulla base della effettiva percorrenza stradale e non sulla distanza aerea.
17. 13. Del Tenno.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Nell'ipotesi di riordino si tiene conto della necessità di assicurare l'invarianza dei servizi ai cittadini e, ai territori interessati, una distribuzione uniforme degli uffici e dei servizi provinciali. A tal fine valuta l'opportunità di mantenere, per taluni servizi e funzioni, delle sedi distaccate.
17. 15. Minardo.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nell'eventualità che le Regioni non ottemperassero a quanto di competenza, trascorsi novantatré giorni dalla citata data di pubblicazione, il Governo può procedere al riordino prevedendo la possibilità di accorpare anche province confinanti ubicate in regioni diverse secondo un piano nazionale di riordino delle autonomie locali.
17. 11. Scilipoti, Marmo.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Nelle ipotesi e proposte di riordino le regioni stabiliscono, sentiti i consigli provinciali uscenti, le denominazioni della nuova provincia. Tali denominazioni, salvo il caso in cui siano stabilite ex novo, non possono coincidere con quella di una delle province accorpate, ma possono consistere nella sommatoria delle precedenti denominazioni.
17. 14. Minardo.

Pag. 197

  Al comma 6, dopo le parole: di indirizzo e di coordinamento aggiungere le seguenti: , comprese quelle di assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente:
   a) al comma 10, alinea, sopprimere le parole: All'esito della procedura di accorpamento;
   b) al comma 10, lettera a), sopprimere le parole: per gli aspetti di competenza;
   c) al comma 10, sostituire la lettera b-bis) con le seguenti:
    «b-bis) programmazione dell'offerta formativa e gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo livello;
    b-ter) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;
    b-quater) organizzazione e gestione delle attività di formazione professionale;
    b-quinquies) gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
    b-sexies) amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile;
   d) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Resta ferma, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione, la competenza delle Regioni di conferire ulteriori funzioni di area vasta alle Province nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.
17. 8. Cambursano.

  Al comma 10, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
   b-ter) promozione e valorizzazione dei beni culturali, coordinamento ed assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni nel processo di aggregazione degli enti locali minori.
17. 6. Foti, Corsaro.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Resta altresì fermo che gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale, ai sensi dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
17. 7. Foti, Corsaro.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. In attesa dell'elezione degli organi di governo delle nuove province istituite ai sensi del comma 4, le province accorpate esercitano in forma associata le funzioni provinciali, senza oneri per la finanza pubblica, per la gestione della fase transitoria, la definizione di una proposta di statuto del nuovo ente e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova provincia.
17. 9. Cambursano.

ART. 18.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: Bologna.
18. 3. Garagnani.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In deroga a quanto stabilito nel primo periodo, si applica l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione alle deliberazioni assunte dai comuni almeno tre mesi prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, a Pag. 198maggioranza assoluta dei propri componenti, di non far parte della città metropolitana, optando per una provincia confinante.
18. 1. Cambursano.

ART. 19.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 27, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:
   m) coordinamento delle attività commerciale dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;
   n) costruzione, gestione e manutenzione e delle strade comunali, regolazione della circolazione stradale urbana e rurale;
   o) gestione dei beni e dei servizi culturali di cui il come e abbia la titolarità;
   p) gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente.
19. 1. Cambursano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 27, lettera b) sostituire le parole: di ambito comunale con le seguenti: di competenza comunale.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 27, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:
   m)
gestione dell'ambiente e del territorio;
   n) gestione dei beni e dei servizi culturali di competenza.
   b) al comma 1, lettera b) capoverso comma 28, primo periodo, dopo le parole: ad esclusione della lettera l) aggiungere le seguenti: e delle lettere m) ed n).
19. 2. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 28, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con le medesime forme associative possono essere esercitate le funzioni di cui alla lettera l) di cui al comma 27.
19. 10. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 30, primo periodo, sostituire le parole: nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento con le seguenti: nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, ove costituito, e l'ANCI regionale, la dimensione territoriale adeguata e omogenea per area geografica per lo svolgimento.
19. 3. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 31, aggiungere, in fine il seguente periodo: Sono fatti salvi i provvedimenti regionali di individuazione dei limiti demografici già adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
19. 4. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 31-ter con il seguente:
  «31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:
   a) entro il 1o gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
   b) entro il 1o gennaio 2014 con riguardo ad ulteriori tre funzioni fondamentali di cui al comma 28;
   c) entro il 1o gennaio 2015 con riguardo alle restanti funzioni di cui al comma 28».
19. 5. Osvaldo Napoli.

Pag. 199

  Al comma 3, capoverso articolo 32, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune con le seguenti: non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, salvo che ciò sia necessario a garantire la rappresentanza delle minoranze dei singoli comuni e assicurare la rappresentanza di ogni comune.
19. 6. Osvaldo Napoli.

  Al comma 3, capoverso articolo 32, comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo: I sindaci dei comuni facenti parte dell'unione possono delegare al presidente dell'unione di comuni, previa comunicazione al prefetto, le funzioni di cui all'articolo 54.
19. 7. Osvaldo Napoli.

  Al comma 3, capoverso articolo 32, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. La spesa sostenuta per il personale dell'unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, deve essere assicurato il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, capoverso articolo 32, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  9. In relazione alle funzioni gestite in forma associata mediante unione, i segretari dei comuni che la costituiscono, indipendentemente dalla fascia professionale di appartenenza, prestano la loro attività anche per l'unione. Il Presidente dell'unione può designare un coordinatore.
19. 11. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 il comma 31 è abrogato.
19. 8. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. I comuni risultanti dalla fusione tra comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, sono esclusi dall'assoggettamento al patto di stabilità interno per un periodo di cinque anni.
19. 9. Osvaldo Napoli.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contrasto all'evasione fiscale e emersione di reddito imponibile con il conflitto di interesse).

  1. Al fine di incentivare il contrasto all'evasione fiscale e favorire l'emersione di maggiore reddito imponibile, all'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:
   «l-quinquies) le spese relative alla salute della famiglia e alla formazione dei figli e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi Pag. 200gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati per un importo complessivo annuo non superiore a euro 3.000 oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo I della legge n. 449 del 1997;».

  2. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
  3. Le maggiori entrate prodotte dall'emersione di nuova base imponibile in conseguenza dell'applicazione del comma 1, confluiscono in un fondo per la famiglia appositamente istituito. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ogni anno alla quantificazione delle predette maggiori entrate e alla loro specifica indicazione nel documento di economia e finanza.
21. 01. Cambursano.
(Inammissibile)

ART. 22.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
  Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori iscritti del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria marittimi ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività.
22. 1. Lo Presti, Muro.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere i seguenti:

Art. 22-bis.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre Pag. 2012011, n. 214, e successive modificazioni, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
  «10-bis. In deroga a quanto previsto al comma io, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
   a) in via sperimentale dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, in presenza di un'anzianità contributiva pari a 35 anni, facendo valere un'età, comprensiva del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari o superiore a 58 anni, per le lavoratrici dipendenti, a 59 anni, per le lavoratrici autonome e per i lavoratori dipendenti, a 60 anni, per i lavoratori autonomi;
   b) in via sperimentale dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, in presenza di un'anzianità contributiva pari a 35 anni, facendo valere un'età, comprensiva del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari o superiore a 60 anni per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e a 61 per anni per i lavoratori e le lavoratrici autonome.

  10-ter. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 10-bis il trattamento pensionistico è liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, anche con riferimento all'anzianità contributiva maturata prima del 1o gennaio 1996. Entro il 31 settembre 2017 il Governo trasmette alle Camere una relazione sugli effetti della sperimentazione di cui al medesimo comma 10-bis, ai fini di una sua eventuale prosecuzione».

  2. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
   b) alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
   c) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;
   d) alla lettera c), le parole: «in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14»;
   e) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018».

  3. All'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le disposizioni di cui al comma 17 si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».

Pag. 202

Art. 22-ter.
(Modifiche all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).

  1. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 41 2-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, anch'essi entro il 31 dicembre 2011,»;
   b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma, non rileva l'eventuale prestazione di altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente».

Art. 22-quater.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22-bis e 22-ter, valutati in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi del comma 2.
  2. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 1. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
22. 01. Borghesi, Mura, Paladini, Messina, Formisano, Barbato.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, anche ai sensi dei commi che precedono, i datori di lavoro o i fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono versare la contribuzione figurativa calcolata in relazione alla retribuzione persa».
22. 02. Cambursano.
(Inammissibile)

Pag. 203

ART. 23.

  Al comma 9, sostituire le parole: 9 milioni di euro, per l'anno 2012 con le seguenti: 240 milioni di euro, per l'anno 2012 diretti ai comuni.
23. 3. Osvaldo Napoli.

  Al comma 12-duodecies, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) Le farmacie ubicate nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, le quali risultino ancora soprannumerarie a seguito della revisione in base ai nuovi parametri di cui al comma 1, a domanda, possono richiedere il trasferimento in una sede di nuova istituzione nell'ambito della Provincia di appartenenza, secondo una graduatoria provinciale elaborata sulla base dei criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni.
23. 2. Gioacchino Alfano.

  Sopprimere i commi 12-septies-decies e 12-duodevicies.
23. 1. Marinello.

  Dopo il comma 12-undevicies, aggiungere il seguente:
  12-vicies. Ferme restando le procedure di commissariamento degli enti vigilati dal Ministero della Salute, comunque denominati, previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione e alla loro struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti, o alla sostituzione del commissario in carica, attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è scelto nell'ambito del ruolo dei dirigenti generali in servizio presso il ministero vigilante. Le Commissioni si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
23. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo il comma 12-undevicies, aggiungere il seguente:
  12-vicies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 5. Garagnani.

ART. 24-bis.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: Fermo fino a: comma 3.

  Conseguentemente, sostituire le parole: predette regioni con le seguenti: regioni a statuto speciale.
24-bis. 1. Zeller, Brugger.