CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 agosto 2012
693.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 490).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 490),
   vista la valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio),
   sottolineata l'esigenza di assicurare, in primo luogo, la tutela della sicurezza umana nell'ambito della disciplina dell'immissione sul mercato di articoli pirotecnici,
   tenuto conto che, come sottolineato anche dalla relazione illustrativa dello schema di decreto, l'intervento di modifica in esame è necessario per evitare l'apertura formale di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia; il 7 febbraio 2012, infatti, la Commissione europea ha inviato all'Italia richieste di informazioni sull'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici,
   ricordato, in particolare, che la Commissione europea ha ribadito, replicando alle informazioni ricevute, con riguardo alla necessità di un permesso/autorizzazione del Ministero dell'interno per tutti gli articoli pirotecnici, che dovrebbe essere sufficiente il certificato di omologazione CE per tipo,
   ricordato altresì che, in merito alle disposizioni relative al rilascio di licenze di importazione/esportazione, ritenute necessarie dalle autorità italiane per garantire la sicurezza dello stoccaggio, la Commissione europea ha sottolineato che tale motivazione non pare giustificare l'estensione dei controlli alle esportazioni/ importazioni e al commercio intra UE in quanto tali,
   ricordato, infine, che la Commissione europea ha espresso inoltre perplessità per il ritardo nell'aggiornamento del sistema nazionale di classificazione, nonché per la mancata indicazione di scadenze certe per gli interventi correttivi delle norme relative alla registrazione, notifica, etichettatura e al sistema di identificazione e tracciabilità e ha ribadito le sue preoccupazioni per le conseguenze negative che le disposizioni transitorie sullo smaltimento delle scorte potrebbero avere sugli operatori,
   evidenziato che disposizioni normative eccessivamente stringenti rischiano di danneggiare le imprese comunitarie nel mercato nazionale rispetto ad operatori extra-UE, che sono meno vincolati a norme restrittive,
   rilevata altresì l'opportunità di fare in modo che non ricadano sulle imprese operanti nel settore oneri burocratici eccessivi, che non siano direttamente richiesti dalla normativa dell'Unione europea e che non siano fondati su imprescindibili esigenze di tutela della sicurezza umana,Pag. 48
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguente condizione:
   sia assicurato che, attraverso il provvedimento correttivo in esame, la normativa nazionale relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici sia pienamente conforme alle disposizioni della direttiva 2007/23/CE, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Commissione europea in sede di richiesta di informazioni all'Italia sull'attuazione della direttiva in questione.

Pag. 49

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 490).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 490),
   vista la valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio),
   sottolineata l'esigenza di assicurare, in primo luogo, la tutela della sicurezza umana nell'ambito della disciplina dell'immissione sul mercato di articoli pirotecnici,
   tenuto conto che, come sottolineato anche dalla relazione illustrativa dello schema di decreto, l'intervento di modifica in esame è necessario per evitare l'apertura formale di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia; il 7 febbraio 2012, infatti, la Commissione europea ha inviato all'Italia richieste di informazioni sull'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici,
   ricordato, in particolare, che la Commissione europea ha ribadito, replicando alle informazioni ricevute, con riguardo alla necessità di un permesso/autorizzazione del Ministero dell'interno per tutti gli articoli pirotecnici, che dovrebbe essere sufficiente il certificato di omologazione CE per tipo,
   ricordato altresì che, in merito alle disposizioni relative al rilascio di licenze di importazione/esportazione, ritenute necessarie dalle autorità italiane per garantire la sicurezza dello stoccaggio, la Commissione europea ha sottolineato che tale motivazione non pare giustificare l'estensione dei controlli alle esportazioni/ importazioni e al commercio intra UE in quanto tali,
   ricordato, infine, che la Commissione europea ha espresso inoltre perplessità per il ritardo nell'aggiornamento del sistema nazionale di classificazione, nonché per la mancata indicazione di scadenze certe per gli interventi correttivi delle norme relative alla registrazione, notifica, etichettatura e al sistema di identificazione e tracciabilità e ha ribadito le sue preoccupazioni per le conseguenze negative che le disposizioni transitorie sullo smaltimento delle scorte potrebbero avere sugli operatori,
   evidenziato che disposizioni normative immotivatamente restrittive rischiano di danneggiare le imprese comunitarie nel mercato nazionale rispetto ad operatori extra-UE, che sono meno vincolati a norme restrittive,
   rilevata altresì l'opportunità di fare in modo che non ricadano sulle imprese operanti nel settore oneri burocratici eccessivi, che non siano direttamente richiesti dalla normativa dell'Unione europea e che non siano fondati su imprescindibili esigenze di tutela della sicurezza umana,Pag. 50
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguente condizione:
   sia assicurato che, attraverso il provvedimento correttivo in esame, la normativa nazionale relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici sia pienamente conforme alle disposizioni della direttiva 2007/23/CE, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Commissione europea in sede di richiesta di informazioni all'Italia sull'attuazione della direttiva in questione.

Pag. 51

ALLEGATO 3

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: qualora siano professori universitari fino alla fine del comma.
2. 200. Il Relatore.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Al Presidente della Commissione compete un'indennità di funzione determinata in misura non superiore a 200 mila euro annui.
2. 201. Il Relatore.

ART. 3.

  Al comma 8, dopo le parole: del personale dell'ufficio aggiungere le seguenti: , ai sensi della normativa vigente, il trattamento economico e giuridico del personale addetto sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri.
3. 200. Il Relatore.

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 741.174,50 per l'anno 2012 e a euro 1.322.349,00 a decorrere dall'anno 2013, si provvede, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 200. Il Relatore.

Pag. 52

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto n. 491).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante «riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa» (atto n. 491);
   premesso che:
    l'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e società rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite;
    il termine per l'esercizio della delega in questione, limitatamente alla parte relativa agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, è stato successivamente differito al 30 giugno 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14;
    il comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 183, nel disporre l'acquisizione, sugli schemi dei decreti delegati, del parere delle competenti Commissioni parlamentari, specifica che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi, quest'ultimo termine è prorogato di due mesi;
    lo schema di decreto in esame è stato trasmesso dal Governo alle Camere il 28 giugno 2012 e il termine per l'espressione del parere parlamentare viene quindi a scadenza dopo il 30 giugno 2012;
    la Commissione di merito ha richiesto alla Presidenza della Camera di invitare, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, la Commissione affari costituzionali a formulare i propri rilievi sullo schema di decreto in esame fondamentalmente al fine di accertare se sia possibile interpretare la norma di cui al citato comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 183 nel senso che il termine per l'adozione dei decreti legislativi sia automaticamente prorogato di due mesi anche nel caso in cui il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto scada – come nel caso di specie – nei trenta giorni che seguono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi (ossia il 30 giugno 2012);
   rileva che la questione sopra accennata sembra doversi risolvere nel senso che il termine della delega in questione non può ritenersi prorogato oltre il 30 giugno 2012, in quanto l'articolo 2, comma 2, della legge n. 183, a differenza di altre norme analoghe, dispone la proroga del termine di delega esclusivamente nel caso in cui – come detto – il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono, e Pag. 53non anche nei trenta giorni che seguono, la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi;
   osserva che la rilevanza pratica della questione risulta peraltro venuta meno, dal momento che frattanto nella legge di conversione del decreto-legge n. 79 del 2012 è stata inserita dal Parlamento una norma (articolo 1, comma 2) che proroga ulteriormente al 30 settembre 2012 il termine per l'esercizio della delega legislativa in questione;
   rileva, infine, per inciso, che la brevità della proroga prevista dalla norma sopra richiamata comporta la necessità che la Commissione di merito esprima il proprio parere sullo schema di decreto in esame in tempi tali da evitare che venga a scadenza anche il nuovo termine di esercizio della delega legislativa.

Pag. 54

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto n. 491).

RILIEVI DELIBERATI

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante «riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa» (atto n. 491);
   premesso che:
    l'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e società rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite;
    il termine per l'esercizio della delega in questione, limitatamente alla parte relativa agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, è stato successivamente differito al 30 giugno 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14;
    il comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 183, nel disporre l'acquisizione, sugli schemi dei decreti delegati, del parere delle competenti Commissioni parlamentari, specifica che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi, quest'ultimo termine è prorogato di due mesi;
    lo schema di decreto in esame è stato trasmesso dal Governo alle Camere il 28 giugno 2012 e il termine per l'espressione del parere parlamentare viene quindi a scadenza dopo il 30 giugno 2012;
    la Commissione di merito ha richiesto alla Presidenza della Camera di invitare, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, la Commissione affari costituzionali a formulare i propri rilievi sullo schema di decreto in esame fondamentalmente al fine di accertare se sia possibile interpretare la norma di cui al citato comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 183 nel senso che il termine per l'adozione dei decreti legislativi sia automaticamente prorogato di due mesi anche nel caso in cui il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto scada – come nel caso di specie – nei trenta giorni che seguono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi (ossia il 30 giugno 2012);
   rileva che la questione sopra accennata sembra doversi risolvere nel senso che il termine della delega in questione non può ritenersi prorogato oltre il 30 giugno 2012, in quanto l'articolo 2, comma 2, della legge n. 183, a differenza di altre norme analoghe, dispone la proroga del termine di delega esclusivamente nel caso in cui – come detto – il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono, e Pag. 55non anche nei trenta giorni che seguono, la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi;
   osserva che la rilevanza della questione risulta peraltro venuta meno, dal momento che frattanto nella legge di conversione del decreto-legge n. 79 del 2012 è stata inserita dal Parlamento una norma (articolo 1, comma 2) che proroga ulteriormente al 30 settembre 2012 il termine per l'esercizio della delega legislativa in questione;
   rileva, infine, per inciso, che la brevità della proroga prevista dalla norma sopra richiamata comporta la necessità che la Commissione di merito esprima il proprio parere sullo schema di decreto in esame in tempi tali da evitare che venga a scadenza anche il nuovo termine di esercizio della delega legislativa.

Pag. 56

ALLEGATO 6

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 5389 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;
   preso atto della particolare congiuntura economica internazionale, che ha imposto un esame estremamente rapido del predetto disegno di legge, con conseguente forte compressione dei tempi disponibili per l'approfondimento delle spesso assai delicate e complesse questioni poste dall'articolato,
   rilevato che:
    le numerose misure contenute nel decreto-legge sono riconducibili in via prevalente alle seguenti materie: coordinamento della finanza pubblica; sistema tributario e contabile dello Stato; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
    singole disposizioni incidono inoltre su ambiti di intervento riconducibili alle seguenti materie: norme generali sull'istruzione; tutela della concorrenza; difesa e Forze armate; previdenza sociale; ordinamento civile; armi, munizioni ed esplosivi; protezione civile; tutela dei beni culturali; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della salute; governo del territorio;
    le materie sopra ricordate sono attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni,
   pur considerato che:
    l'articolo 5, che reca misure per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni, per le quali non sono previsti termini finali, è ricondotto dal suo comma 6 ai principi di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
    peraltro la giurisprudenza costituzionale più recente, con la quale sono state scrutinate numerose disposizioni di contenimento della spesa pubblica, ha chiarito che possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 148 del 2012; conformi, ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010),Pag. 57
   rilevato che, con riguardo all'articolo 6, che incide sulla ridefinizione degli ambiti territoriali scolastici e sulla nomina dei revisori dei conti, la questione potrebbe essere oggetto di valutazione per la sua connessione con la programmazione della rete scolastica, argomento per il quale la Corte costituzionale, con sentenze 200/2009 e 147/2012, ha ribadito la competenza delle regioni,
   evidenziato che, nell'ambito dell'articolo 9, riconducibile al coordinamento della finanza pubblica, materia di competenza concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, appare opportuno valutare le disposizioni che prevedono la soppressione automatica di organismi, anche regionali, per effetto dell'inutile decorso di un termine di nove mesi, alla luce della competenza regionale in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale sul tema,
   ricordato che l'articolo 16, relativamente agli obiettivi di risparmio assegnati alle autonomie speciali per il triennio 2012-2014, da realizzare secondo le procedure previste dalle norme statutarie delle autonomie medesime, stabilisce che in caso di mancato accordo tra le regioni a statuto speciale ed il Governo l'accantonamento è effettuato con decreto del Ministero dell'economia entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese per consumi intermedi per il 2011,
   segnalata l'esigenza di valutare la congruità di tale norma rispetto a quanto stabilito dall'articolo 27 della legge n .42 del 2009, espressamente richiamato dalla disposizione in esame, il quale impone l'adozione di procedure concordate per l'applicazione delle disposizioni alle regioni a statuto speciale,
   ricordato, altresì, che la violazione del vincolo che impone l'adozione delle procedure «pattizie» di attuazione statutaria, è la motivazione principale alla base della recente sentenza (n. 178 del 2012) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di una norma del decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni ed enti locali (adottato in base alla legge delega 42),
   evidenziato che all'articolo 18, ove si prevedono competenze degli statuti metropolitani in materia elettorale, sembra opportuna una specifica valutazione alla luce dell'assegnazione allo Stato della competenza sul «sistema elettorale – tra l'altro – delle città metropolitane» effettuata dalla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,
   ricordato, con riferimento all'articolo 7, comma 42, e all'articolo 14, comma 3, che l'articolo 33 della Costituzione dispone che le università (nonché le istituzioni di alta cultura e le accademie) hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato,
   sottolineato che l'articolo 15, comma 15, prevede che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza la prevista intesa con la Conferenza Stato-Regioni, emani un decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, per determinare le tariffe massime per l'assistenza ospedaliera e ambulatoriale,
   richiamata, a tale proposito, la sentenza della Corte Costituzionale del 4 luglio 2012, n. 147, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), nella parte in cui prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale, per l'introduzione di misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica (ticket), nel caso in cui non sia raggiunta l'intesa Stato-Regioni ivi prevista; secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, infatti, la potestà regolamentare dello Stato si può esercitare solo nelle materie di competenza esclusiva, non nei casi caratterizzati da competenze concorrenti, Pag. 58
   con riferimento all'articolo 2, comma 6, si fa presente che la disposizione non richiama espressamente (come sembrerebbe opportuno) anche l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.165 del 2001, dove si prevede la possibilità di conferire incarichi di funzione dirigenziale a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all'amministrazione conferente), con contratto a tempo determinato,
   segnalata, sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente, l'opportunità di verificare la coerenza della disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 20-bis, con il principio di trasparenza che ispira la più recente legislazione in materia di pubblica amministrazione e che trova tra i suoi strumenti di attuazione quello della pubblicazione di dati su siti istituzionali,
   segnalato, con riferimento all'articolo 8, comma 4-ter, che la norma dispone una rilegificazione in ordine alla struttura, al riparto ed all'entità della contribuzione dell'ENPAPI, prerogative rimesse, in base alla normativa sugli enti previdenziali privatizzati, agli organi degli enti stessi; si attua inoltre un aumento delle aliquote a decorrere dal 1o gennaio 2012, e cioè retroattivamente,
   all'articolo 17, che pone, in modo implicito, un divieto all'accorpamento di una o più province con le città metropolitane, appare opportuna una valutazione alla luce dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità, senza specifici limiti, di mutare le circoscrizioni provinciali su iniziativa dei comuni; la stessa disposizione costituzionale dovrebbe costituire stregua di riferimento per la valutazione delle disposizioni dell'articolo 17 che stabiliscono un ruolo dei Consigli delle autonomie locali nel processo di riordino delle province,
   rilevato altresì, con riferimento al medesimo articolo 17, ove si prevede un «atto legislativo di iniziativa governativa» per il riordino delle province entro 60 giorni, che, qualora tale locuzione costituisca un implicito riferimento a strumento d'urgenza ex articolo 77 della Costituzione si prefigurerebbero – sin d'ora – requisiti di necessità e urgenza privi del requisito della straordinarietà. Qualora invece la stessa locuzione sottintenda un richiamo a disegno di legge del Governo, il termine di 60 giorni dovrebbe riferirsi solo all'iniziativa del Governo e non anche all'esame parlamentare, perché i relativi termini sono materia riservata ai regolamenti delle due Camere ai sensi dell'articolo 64 della Costituzione,
   evidenziato come, in ogni caso, i termini dell'intero procedimento di riordino delle province, pongono una questione di coordinamento dei termini: infatti, i termini delle prime tre fasi sono collegati alla data della pubblicazione della delibera del Governo sui criteri di riordino (24 luglio 2012) e il termine della terza fase cade il 25 ottobre 2012: entro tale data, al più tardi, devono essere presentate le proposte di riordino da parte delle regioni. Il termine dell'ultima fase, adozione del provvedimento di riordino del Governo, è, invece, parametrata sulla data di entrata in vigore della legge di conversione: entro 60 (sono 20 nel testo originario) giorni da tale data dovrà essere emanato il provvedimento in questione,
   sottolineato dunque che se, come prevedibile, il decreto-legge in esame sarà convertito nei primi giorni di agosto, il termine per l'adozione dell'atto del Governo verrebbe a scadere prima di quello per la presentazione dei piani di riordino,
   osservato, inoltre, che il termine per le regioni per deliberare le proposte di riordino in caso di mancata trasmissione delle ipotesi di riordino dei CAL viene a coincidere praticamente con il termine che questi hanno per presentare le medesime ipotesi,
   evidenziato che l'articolo 18, ove rimette allo statuto metropolitano la possibilità di disporre sulla delega di funzioni, sia da parte dei comuni alla città metropolitana, Pag. 59sia da parte della città ai comuni, appare meritevole di valutazione alla luce dell'articolo 118 della Costituzione,
   ricordato infatti che la competenza a disciplinare la titolarità di funzioni – quantomeno non fondamentali – spetta allo Stato o alle Regioni in funzione della relativa competenza legislativa e che pertanto l'attribuzione da parte della legge statale alla Città metropolitana di tale possibilità di delega appare da approfondire sotto il profilo della compatibilità costituzionale, specie per quanto riguarda funzioni eventualmente attribuite dalla legge regionale,
   evidenziato che le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 11, e 20, comma 3, sono demandate ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze;
   ricordato, con riferimento alla natura di tale atto, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 11, e 20, comma 3, occorre rivedere la previsione di un «decreto di natura non regolamentare» considerato in particolare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica»;
   b) valuti la Commissione di merito la previsione dell'articolo 9, che prevede la soppressione automatica di organismi, anche regionali, per effetto dell'inutile decorso di un termine di nove mesi, alla luce della competenza regionale in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale sul tema;
   c) valuti la Commissione di merito l'articolo 15, comma 15, nella parte in cui non richiede l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni nell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto;
   d) all'articolo 16, relativamente agli obiettivi di risparmio assegnati alle autonomie speciali per il triennio 2012-2014, da realizzare secondo le procedure previste dalle norme statutarie delle autonomie medesime, è opportuno valutare la congruità di tale norma rispetto a quanto stabilito dall'articolo 27 della legge n .42 del 2009, espressamente richiamato dalla disposizione in esame, il quale impone l'adozione di procedure concordate per l'applicazione delle disposizioni alle regioni a statuto speciale e della recente sentenza (n. 178 del 2012) della Corte costituzionale;
   e) all'articolo 17, che pone, in modo implicito, un divieto all'accorpamento di una o più province con le città metropolitane, è opportuna una valutazione alla luce dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità, senza specifici limiti, di mutare le circoscrizioni provinciali su iniziativa dei comuni; la stessa disposizione costituzionale dovrebbe costituire stregua di riferimento per la valutazione delle disposizioni dell'articolo 17 che stabiliscono un ruolo dei Consigli delle autonomie locali nel processo di riordino delle province;
   f) si segnala che, con riguardo al medesimo procedimento di riordino delle province, vi è una questione di coordinamento dei termini che occorre definire più compiutamente, considerato che il termine per l'adozione dell'atto del Governo verrebbe a scadere prima di quello per la presentazione dei piani di riordino e che il termine per le regioni per deliberare le proposte di riordino in caso di mancata trasmissione delle ipotesi di riordino dei CAL viene a coincidere praticamente con Pag. 60il termine che questi hanno per presentare le medesime ipotesi,
   g) si segnala che l'articolo 18, ove rimette allo statuto metropolitano la possibilità di disporre sulla delega di funzioni, sia da parte dei comuni alla città metropolitana, sia da parte della città ai comuni, appare meritevole di valutazione alla luce dell'articolo 118 della Costituzione;
   h) al medesimo articolo 18, ove si prevedono competenze degli statuti metropolitani in materia elettorale, è opportuno una valutazione alla luce dell'assegnazione allo Stato della competenza sul «sistema elettorale – tra l'altro – delle città metropolitane» effettuata dalla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Pag. 61

ALLEGATO 7

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4041, approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante «Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici»;
   rilevato che:
    il provvedimento novella il codice civile e le sue disposizioni di attuazione in relazione alla materia del condominio degli edifici, la quale, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale, è riconducibile alla materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
    l'articolo 26, comma 1, capoverso, nel prevedere l'istituzione di un registro degli amministratori di condominio, è riconducibile alla materia delle professioni, la quale è attribuita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla legislazione concorrente di Stato e regioni: peraltro la Corte costituzionale ha in più occasioni affermato che in questa materia spetta allo Stato dettare le norme di principio e con la sentenza n. 57 del 2007 ha dichiarato illegittima la legge della regione Marche n. 28 del 2005, la quale istituiva un registro regionale degli amministratori di condominio;
   osservato che:
    l'articolo 7, comma 1, capoverso articolo 1122-bis, nel consentire l'installazione – sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato – di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità (immobiliari) del condominio, dispone l'obbligo, per gli altri condomini, di consentire l'accesso alle proprie unità immobiliari ove ciò sia necessario per la progettazione e l'esecuzione delle opere connesse agli impianti in questione, con la sola limitazione che, qualora siano necessarie modificazioni delle parti comuni (quindi non anche delle parti di proprietà individuale dei singoli condomini diversi dall'interessato), l'interessato deve sottoporre queste ultime all'assemblea dei condomini, la quale, a maggioranza qualificata, può imporre modalità alternative di esecuzione delle opere o cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio;
    la disposizione dell'ultimo comma del capoverso articolo 1122-bis sopra richiamato – là dove stabilisce che il condomino terzo deve consentire l'accesso nella sua unità immobiliare quando necessario, oltre che per la progettazione, anche «per l'esecuzione delle opere» – sembra poter essere interpretata nel senso che il condomino terzo deve consentire anche l'esecuzione di lavori che interessano la sua proprietà individuale: e ciò senza il filtro della delibera assembleare a maggioranza qualificata di cui al penultimo Pag. 62comma, che, come detto, riguarda i soli interventi sulle parti comuni;
    l'obbligo per il condomino terzo di consentire l'accesso alla propria unità immobiliare ove ciò sia necessario per la progettazione e l'esecuzione delle opere connesse agli impianti privati sopra detti potrebbe risultare eccessivamente limitativo della proprietà privata individuale, anche alla luce dell'articolo 42 della Costituzione, che, nel tutelare la proprietà privata, prevede che la legge possa stabilire limiti per essa allo scopo di assicurarne la funzione sociale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   l'articolo 7, comma 1, capoverso articolo 1122-bis, sia riformulato in modo da contemperare l'interesse di ogni condomino a realizzare, anche sulle superfici comuni, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio della propria unità immobiliare con il diritto di proprietà del singolo condomino terzo sulla propria unità immobiliare individuale, a tal fine prevedendo idonee garanzie per assicurare il minore sacrificio possibile del diritto di proprietà di quest'ultimo.

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ALLEGATO 8

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana (emendamenti C. 1373-A Motta ed abb).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminati gli emendamenti Tit. 1, 1.1, 2.1, 2.3, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1 e 6.1 del relatore alla proposta di legge C. 1373-A Motta ed abb., recante «Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana», approvati in linea di principio dalla Commissione di merito in sede legislativa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE