CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 luglio 2012
692.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
ALLEGATO

ALLEGATO

Relazione degli onn. Sereni e Volpi sul Doc. II-bis, n. 4.

  Sulla proposta di modifica al regolamento della Giunta delle elezioni presentata dalla medesima Giunta delle elezioni lo scorso 17 maggio 2012 siamo stati incaricati di riferire alla Giunta per il Regolamento dal Presidente della Camera nella riunione di questo organo del 29 maggio scorso.
  Come già evidenziato nella relazione di accompagnamento alla proposta, la modifica nasce da un lavoro istruttorio della Giunta delle elezioni, che originariamente aveva uno spettro più ampio, e che nel suo esito finale ha riguardato un aspetto del procedimento relativo alla procedura di valutazione delle cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza e a quella di proclamazione di deputati subentranti in corso di legislatura. Da qui le modifiche agli articoli 15, 16, 17 e all'articolo 18 che costituiscono oggetto della proposta.
  In particolare le modifiche hanno la finalità di semplificare l’iter istruttorio e deliberativo in relazione all'accertamento delle incompatibilità che siano previste direttamente dalla Costituzione (in primis quella con la carica di consigliere regionale di cui all'articolo 122 Cost.) ovvero di quelle che, seppur non provviste di espressa copertura costituzionale, presentino comunque una natura immediatamente precettiva in quanto inequivocabilmente previste da disposizioni legislative di rango ordinario. Ci si riferisce, quanto a questa seconda categoria, alla incompatibilità – già in vigore – con la carica di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, incompatibilità- che a fronte di una giurisprudenza parlamentare di segno opposto affermatasi nelle ultime legislature – è stata sancita in modo inequivoco con la recente sentenza n. 277 del 2011 della Corte costituzionale. A tale previsione si aggiunge l'incompatibilità – ad efficacia differita – stabilita dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 in forza della quale si sancisce, a partire dalla prossima legislatura, l'incompatibilità con il mandato parlamentare di «qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti».
  L'adozione di un regime procedurale semplificato di accertamento si è già affermato in via di prassi presso la Giunta, inizialmente con riferimento alle incompatibilità direttamente previste da una disposizione di rango costituzionale e, da ultimo, estesa proprio alle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti nel procedimento instaurato a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale.
  Passando ad illustrare nello specifico il contenuto della proposta, la Giunta delle elezioni avanza alcune modifiche all'articolo 15 del proprio regolamento volte a dimezzare, rispetto a quanto previsto attualmente, il termine di trenta giorni per la dichiarazione da parte dei deputati delle singole cariche che gli stessi assumano in corso di legislatura; a stabilire per i deputati un obbligo di aggiornamento annuale della dichiarazione delle cariche ricoperte; a prevedere la pubblicazione di tutte le cariche dichiarate sul sito internet della Camera; a stabilire che il Presidente della Camera comunichi all'Assemblea i nominativi dei deputati che non abbiano adempiuto all'obbligo di dichiarazione delle cariche (ivi inclusi i casi di inadempimento all'obbligo di aggiornamento annuale delle cariche ricoperte). Si tratta di Pag. 10una sanzione analoga a quella prevista dall'articolo 7 della legge n. 441 del 1982 recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti e che peraltro fa salve ulteriori sanzioni previste in ambito regolamentare (quanto all'adeguatezza della sanzione prevista, sia pure corrispondente a quella prevista per la fattispecie normata dalla legge n. 441, si potrebbe comunque immaginare – nel quadro di un'eventuale modifica dell'articolo 60, comma 3, del Regolamento in sede di revisione e aggiornamento complessivo dell'apparato sanzionatorio regolamentare – una integrazione del Regolamento nel senso di prevedere che il Presidente della Camera possa proporre all'Ufficio di Presidenza l'irrogazione di sanzioni disciplinari anche in caso di omessa dichiarazione delle cariche).
  Il cuore della proposta risiede nelle modifiche agli articoli 16 e 17, a mezzo delle quali si prevede un tempestivo e rapido accertamento delle situazioni di incompatibilità «normativamente» acclarata e che codificano la prassi già invalsa presso la Giunta delle elezioni a partire dalla XV legislatura.
  Nel dettaglio, all'articolo 16 del regolamento della Giunta si propone di aggiungere un nuovo comma 3 in base al quale non si procede all'istruttoria in contraddittorio ai sensi del comma 2 per l'accertamento delle cause di incompatibilità previste espressamente da disposizioni costituzionali o da specifiche disposizioni di legge ordinaria. In tali casi il Comitato, accertata d'ufficio la situazione di perdurante titolarità della carica incompatibile, comunica al deputato interessato gli esiti del suo accertamento e avanza la conseguente proposta di dichiarazione di incompatibilità alla Giunta. Conseguentemente, all'articolo 17, in materia di delibere e procedimento, si propone di inserire un nuovo comma dopo il comma 1, il quale prevede che la Giunta prende atto senza procedere a votazioni delle proposte, formulate dal Comitato, di accertamento delle cause di incompatibilità di cui al nuovo comma 3 dell'articolo 16. Viene fatta salva comunque la possibilità per cinque suoi componenti di richiedere, per una sola volta, un ulteriore approfondimento istruttorio da parte del Comitato.
  Quanto alla procedura in Assemblea, oltre alla riduzione da trenta a dieci giorni del termine per l'esercizio dell'opzione da parte dei deputati che ricoprano una carica dichiarata incompatibile dalla Giunta, la proposta della Giunta modifica l'attuale disciplina nel senso di prevedere per le incompatibilità previste direttamente dalle norme costituzionali, una volta che sia decorso inutilmente il termine per l'opzione, la semplice comunicazione all'Assemblea, nella prima seduta utile successiva alla scadenza del termine medesimo, della decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non abbia rimosso la situazione di incompatibilità.
  Si esclude quindi un voto dell'Assemblea potenzialmente suscettibile di negare gli effetti di quella situazione di incompatibilità accertata pacificamente dalla Giunta. Nella proposta della Giunta oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea, mediante una formale votazione, rimarrebbero, invece, le proposte di decadenza dal mandato parlamentare nei casi in cui l'incompatibilità, pur inequivocabilmente stabilita dall'ordinamento, sia prevista da disposizioni di legge ordinaria, non essendo sembrato alla Giunta delle elezioni opportuno, in tali casi «sottrarre all'Assemblea il potere di pronunciarsi su incompatibilità non provviste di copertura costituzionale e per il cui accertamento l’iter istruttorio in Giunta abbia già beneficiato delle semplificazioni procedurali introdotte dalla proposta in esame».
  Su questo punto la scelta di diversificare l'esito in Assemblea degli accertamenti della Giunta in ordini ai due tipi di incompatibilità, per i quali si prevede invece lo stesso iter procedurale, davanti alla Giunta stessa non appare convincente. Se infatti a muovere la Giunta alla previsione di un uniforme e semplificato regime istruttorio è stata la preoccupazione di evitare «la possibilità di deliberazioni della Giunta adottate in aperta violazione di puntuali divieti costituzionali o di legge Pag. 11ordinaria......» ovvero «esiti contraddittori e contrastanti con incompatibilità di rango o rilievo costituzionale quali potrebbero derivare se la proposta di incompatibilità per le fattispecie in questione fosse rimessa a deliberazioni a maggioranza», non si vede perché lo stesso ordine di motivazioni non debba valere anche per l'esito finale in Assemblea. Come detto, la Giunta motiva la scelta di conservare il potere deliberativo finale in capo all'Assemblea in ragione del diverso rango della fonte che pone le suddette incompatibilità: tale differenza di rango tuttavia non sembra giustificare una diversità di regime procedurale su questo punto. Infatti non appare coerente riconoscere, mediante l'adozione del relativo iter semplificato, che un'incompatibilità è inequivocabilmente prevista da una disposizione di legge ordinaria, che un certo deputato versa inequivocabilmente in una situazione di incompatibilità (in ipotesi potrebbe trattarsi di un sindaco di un grande centro urbano) e poi consentire che l'Assemblea (con un voto, ad esito quindi incerto) possa decidere anche diversamente e mantenere eventualmente nella carica parlamentare il deputato. Sul punto quindi ai relatori appare opportuna una riformulazione del testo che, nel senso sopra descritto, estenda la procedura della mera presa d'atto da parte dell'Assemblea della decadenza dal mandato parlamentare (una volta decorso invano il termine per l'opzione) anche nei casi in cui l'incompatibilità sia prevista univocamente da specifiche disposizioni di legge ordinaria.
  In ordine alla procedura prevista in caso di opzione tardiva, è condivisibile la proposta della Giunta delle elezioni di recepire la recente prassi applicativa nel senso di ritenere, per un principio di economia procedurale, validamente presentate, ai fini della cessazione dal mandato parlamentare di cui l'Assemblea prende semplicemente atto, le dimissioni da deputato anche ove presentate oltre il termine concesso dal Presidente della Camera per esprimere l'opzione. Si tratta infatti di non dar luogo ad una decisione dell'Assemblea sulla decadenza del deputato dal mandato parlamentare al quale egli autonomamente rinuncia sia pure tardivamente. La Giunta delle elezioni propone pertanto di modificare in tal senso l'ultimo periodo dell'attuale comma 2 dell'articolo 17 del Regolamento della Giunta. I relatori, a fini di maggiore chiarezza della norma (ed al fine di valorizzarne la portata di carattere generale, applicabile cioè a prescindere dalla natura dell'incompatibilità), propongono una ricollocazione della disposizione contenuta in tale ultimo periodo in un comma autonomo, da collocare dopo l'attuale comma 2. Conseguentemente, sottolineata in questo modo la portata generale della disposizione, i relatori propongono di non riprodurla, come invece aveva fatto la Giunta delle elezioni, nell'articolo 17-bis, comma 2-bis, del Regolamento maggiore.
  Quanto, poi, alla procedura di accertamento delle ineleggibilità la Giunta propone due modifiche puntuali riguardanti il comma 2 dell'articolo 16, in materia di riduzione del termine per l'inizio dell'istruttoria da parte del Comitato e – anche in questo caso, secondo una prassi restrittiva affermatasi – di esclusione dal contraddittorio in Comitato dei ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità, nonché di possibilità per gli stessi di rinunciare formalmente all'intervento in seduta pubblica per la discussione di una elezione contestata (ultimo comma dell'articolo 17).
  La proposta è volta, infine, a modificare anche l'articolo 18 del regolamento della Giunta al fine di stabilizzare in ambito regolamentare, anche in questo caso, una prassi già affermatasi (ispirata anch'essa a principi di ragionevolezza e di economia procedurale) riguardante la possibilità che la Giunta, in occasione dello svolgimento delle relazioni di verifica dei poteri, accerti preventivamente i potenziali subentranti ai deputati che dovessero in corso di legislatura cessare dal mandato parlamentare, ferma restando la necessità di procedere di volta in volta all'accertamento qualora insorgessero Pag. 12fatti suscettibili di mutare l'ordine della graduatoria della lista in questione (ad esempio nei casi di candidati nel frattempo deceduti, oppure colpiti dalla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, eccetera).
  La modifica all'articolo 18 proposta dalla Giunta merita di essere riformulata soltanto limitatamente ad un aspetto lessicale: appare infatti opportuno sostituire l'espressione «unità elettorale territoriale» a favore del ripristino dell'attuale dizione «circoscrizione territoriale». Se è vero che la dizione proposta risponderebbe all'esigenza di non legare le disposizioni del regolamento della Giunta delle elezioni ad un preciso sistema elettorale (che in ipotesi potrebbe non prevedere più le circoscrizioni), in assenza di una complessiva revisione sul punto dell'intero testo regolamentare appare opportuno mantenere immutata la locuzione per evitare disomogeneità lessicali suscettibili di ingenerare anche dubbi interpretativi.
  Alle modifiche proposte si accompagna – nel progetto complessivo predisposto dai relatori – un'ulteriore limitatissima modifica di coordinamento con la nuova stesura delle norme, conseguente alla rinumerazione dei commi dell'articolo 17.
  La Giunta ha infine elaborato un'ipotesi di modifica al Regolamento maggiore riguardante gli articoli 17 e 17-bis del Regolamento della Camera, conseguente alle modifiche avanzate al regolamento interno della Giunta. Tali articoli vanno infatti allineati a queste ultime. Il testo qui proposto modifica quello ipotizzato dalla Giunta solo al fine di coordinarlo con la nuova proposta che si avanza in materia di trattamento in Assemblea dei casi di incompatibilità oggetto delle presenti proposte.

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