CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 luglio 2012
692.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06965 Stradella: Contenzioso contributivo delle imprese piemontesi colpite dall'alluvione del 1994.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riguardo all'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Stradella, concernente il contenzioso contributivo delle imprese piemontesi colpite dall'alluvione del 1994 (e relativo al riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 90), fornisco gli elementi di risposta, sulla base delle indicazioni fornite dall'INPS.
  Come è noto, la vicenda trae origine dall'iniziale incertezza applicativa relativa alle previsioni della legge del 2003 la quale, secondo una parte degli interpreti, si limitava a riconoscere unicamente benefici di carattere fiscale, mentre secondo altri interpreti ammetteva anche l'erogazione di incentivi di natura contributiva.
  È altresì noto che la giurisprudenza ormai consolidata (e, in particolare, le sentenze della Corte di cassazione a decorrere dal 2010) abbia riconosciuto la validità della prima opzione interpretativa, chiarendo in modo definitivo che la legge di incentivazione del 2003 riconosceva anche benefici di carattere contributivo.
  A questo punto della vicenda, si è posta la questione relativa al se gli incentivi di cui si tratta siano o meno compatibili con le norme del Trattato di Roma in materia di aiuti di Stato alle imprese.
  Come ricordato dall'onorevole interrogante, il tribunale di Cuneo, con ordinanza pronunciata il 18 febbraio 2011, ha richiesto informazioni alla Commissione europea, ai sensi della «Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali» 2009/C 85/01, in merito alla compatibilità de jure communitario dei benefici previsti dalla legge italiana per l'alluvione 1994 nel Piemonte.
  Al riguardo è importante osservare che la vicenda segnalata si snoda in contemporanea con una iniziativa «a vasto raggio» dell'Esecutivo comunitario, il quale ha recentemente dubitato della legittimità comunitaria di numerose norme italiane che – nel corso degli anni – hanno riconosciuto aiuti di Stato per calamità naturali.
  Ed infatti la Commissione europea, con nota del 19 giugno scorso, ha comunicato che la riduzione dei contributi prevista per le aziende colpite dall'alluvione del 1994 in Piemonte (così come numerose altre norme di incentivazione per casi di calamità naturali) sembra configurarsi come aiuto di stato illegale, in quanto violativo dell'obbligo per lo Stato membro di astenersi dall'erogare aiuti di Stato prima della formale notifica e dell'approvazione da parte della CE.
  L'Esecutivo comunitario sta, inoltre, valutando se avviare nei confronti dell'Italia un procedimento d'indagine formale per tali aiuti di Stato, eventualmente accompagnato da un'ingiunzione di sospensione dell'applicazione delle misure in esame.
  Come noto, l'efficacia diretta dell'articolo 108, comma 3, del Testo sul funzionamento dell'Unione europea, comporta, in applicazione della costante giurisprudenza comunitaria, che un atto normativo interno il quale preveda una misura di aiuto non preventivamente notificata alla Commissione, e da questa non ancora dichiarata compatibile con il mercato dell'Unione Europea, deve essere disapplicato dai giudici e dalle altre autorità nazionali.Pag. 164
  Ricordo, inoltre, che un aiuto «illegale», erogato prima che la Commissione abbia adottato una decisione sulla sua compatibilità con il mercato UE, possa essere oggetto di recupero anche in presenza di una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato (sentenza Corte di Giustizia 18 luglio 2007, Ministero dell'Industria contro Lucchini, C-1 19/05).
  In definitiva, la giurisprudenza comunitaria (derogando a consolidati princìpi di diritto interno, alla luce del principio di primazia del diritto dell'Unione) impone che gli operatori di diritto interno non tengano in considerazione neppure il generale principio della cosa giudicata, laddove la pronuncia divenuta definitiva si ponga in contrasto con il diritto comunitario.
  Ciò premesso, devo evidenziare come l'emissione dei rimborsi di contributi in esecuzione delle sentenze del giudici nazionali, anteriormente alla decisione della Commissione europea circa la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, potrebbe comportare una violazione delle norme comunitarie per l'erogazione di aiuti «non notificati» e sottoposti al vaglio dell'organismo comunitario (aiuti che dovrebbero essere oggetto di recupero nel caso in cui la decisione della Commissione fosse negativa).
  Ad ogni modo, posso assicurare che il Ministero da me rappresentato svolgerà nei confronti dell'Istituto un'attività di monitoraggio e verifica al fine di evitare che il – pur necessario – rispetto del diritto comunitario determini uno svantaggio ingiustificato alle imprese.
  In particolare, il Ministero chiederà all'istituto di distinguere fra le varie posizioni, differenziando:
   fra coloro che aspirano all'erogazione di un aiuto di Stato non notificato e non autorizzato (cosa che è in via di principio vietata dal diritto UE);
   e coloro ai quali l'aiuto sia stato comunque erogato, sia pure in via di fatto. In quest'ultimo caso, infatti, l'ordine di recupero può essere disposto solo dalle Istituzioni comunitarie e non può essere operato in modo autonomo dalle Autorità nazionali.

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ALLEGATO 2

5-07221 Berretta: Tutela dei diritti dei lavoratori della Festa srl.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Berretta – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla vicenda – peraltro più volte affrontata in sede di risposta a diversi atti di sindacato ispettivo – dei lavoratori della Festa s.r.l., società del gruppo SNAI, che svolge attività di erogazione di servizi di help desk e call center con sedi a Roma e in provincia di Lucca.
  In proposito, si rappresenta che detta società, in data 23 marzo 2011, aveva sottoscritto un contratto collettivo aziendale con la sigla sindacale Fistel-Cisl avente ad oggetto le attività di call center svolte in modalità outbound presso le sedi operative di Roma, in via Settebagni e in via Tor Pagnotta.
  L'accordo prevedeva la stabilizzazione di circa 150 lavoratori occupati con contratto di lavoro a progetto e l'applicazione, per i lavoratori delle sedi di Roma, del contratto aziendale in luogo del contratto collettivo del commercio fino ad allora applicato. Diversamente, nella sede legale di Porcari in provincia di Lucca continuava a trovare applicazione il CCNL del commercio.
  Successivamente, la Festa s.r.l. sottoscriveva con i lavoratori delle sedi di Roma un verbale di conciliazione con cui venivano definite le modalità di passaggio dal CCNL del commercio al contratto aziendale del 23 marzo 2011; in particolare, veniva esplicitamente garantita la medesima retribuzione lorda annua con la possibilità di incrementarla con un importo variabile mensile o trimestrale.
  Tuttavia, per i dieci lavoratori che si erano rifiutati di sottoscrivere tale accordo la Società ne aveva disposto, nel mese di maggio 2011, il trasferimento nella sede di Porcari in provincia di Lucca, ove rimaneva in applicazione il predetto CCNL del commercio.
  Il 22 giugno 2011, sette lavoratori, fra i dieci che non avevano sottoscritto l'accordo, venivano licenziati in seguito a procedimenti disciplinari attribuiti ad assenza ingiustificata dal lavoro, non essendosi presentati nella sede di Porcari (LU) ove erano stati trasferiti. I lavoratori impugnavano i licenziamenti innanzi al Tribunale di Roma.
  Dei restanti tre lavoratori, due avevano, invece, giustificato l'assenza tramite un certificato medico e uno aveva regolarmente preso servizio nella sede di Porcari.
  In seguito a due pronunce del Tribunale di Roma, del 15 giugno 2011 e del 3 ottobre 2011, che avevano riconosciuto la possibilità di una coesistenza in una stessa unità produttiva di due diverse regolamentazioni collettive, il CCNL del commercio e il contratto aziendale, la Festa s.r.l. decideva di ri-trasferire i tre lavoratori presso le sedi operative di Roma a far data dal 17 ottobre 2011, mantenendo per gli stessi l'applicazione del CCNL del commercio.
  Per quanto riguarda, invece, i sette lavoratori licenziati, la Società, nell'ambito delle controversie relative ai licenziamenti, aveva attivato la procedura di conciliazione giudiziale, i cui verbali sono stati sottoscritti il 15 novembre 2011.
  In base all'accordo raggiunto in via transattiva, la Festa s.r.l. aveva revocato il licenziamento e il trasferimento dei lavoratori a Lucca, reintegrandoli nelle sedi di Roma a partire dal 18 novembre 2011 e riconoscendo loro le somme maturate a titolo di retribuzione dal giorno della sospensione fino all'effettivo reintegro. A Pag. 166tutti i suddetti lavoratori è stata, inoltre, assicurata la piena applicazione del contratto collettivo del commercio.
  Faccio presente inoltre che alla fine dell'anno scorso la società FESTA S.r.l. ha posto in essere un piano di razionalizzazione dei costi che ha portato alla chiusura della sede di Roma ubicata in Via di Settebagni.
  Con tale operazione il personale occupato con qualifica di operatore telefonico è stato trasferito nella sede di Via Tor Pagnotta poiché la commessa in lavorazione nella sede chiusa non è cessata. Tuttavia tale accorpamento ha prodotto un'eccedenza di 12 lavoratori, operanti nei settori dell'amministrazione del personale, delle risorse umane e nello staff di direzione oltre a quelle impiegate presso la reception della sede cessata.
  Il 5 gennaio scorso la Società ha attivato, ai sensi della Legge 223/91, una procedura di mobilità per tale personale cui hanno fatto seguito due incontri in sede sindacale, i quali tuttavia non hanno portato al raggiungimento di un accordo.
  Il successivo 5 aprile è stato sottoscritto, presso la Regione Lazio, un verbale di accordo con il quale le parti hanno convenuto di far ricorso alla CIGS cosiddetto «in deroga», per un massimo di 11 lavoratori – con sospensione dell'attività lavorativa a zero ore – di cui un lavoratore a rotazione secondo le esigenze tecnico/produttive.
  Successivamente, di concerto con le organizzazioni sindacali, sono stati definiti i criteri di scelta del personale da porre in CIGS e gli elementi da valutare per la predetta rotazione; voglio precisare che tale rotazione ha interessato tutto il personale delle aree coinvolte nella sede di Via Settebagni e nella sede di Via Tor Pagnotta.
  In merito alle assunzioni effettuate presso le sedi di Roma dalla data di apertura delle procedure di mobilità posso informare che tutto il personale neo assunto risulta rivestire la qualifica di operatore telefonico e da destinare ad attività lavorative che non rientrano tra quelle oggetto di sospensione per CIGS.
  Infine si comunica che, lo scorso 5 luglio, la Festa S.r.l. ha sottoscritto con le OO.SS. un'ipotesi di accordo volta a ridefinire le posizioni del personale impiegato nello staff di direzione, ivi compreso quello posto in CIGS.
  È stata prevista, infatti, la possibilità di reimpiegare in azienda:
   3 lavoratori in attività di gestione amministrativa e del personale;
   1 lavoratore in operazioni che sono attualmente esternalizzate.

  È stata, inoltre, prevista la possibilità di ricollocare il restante personale presso altre società del gruppo SNAI che, a partire da domani (1 agosto) si renderanno disponibili all'assunzione di personale con analoga qualifica.
  La Direzione territoriale del lavoro di Roma – consultata sulla questione – ha fatto sapere che il personale riunitosi in assemblea il 17 luglio scorso, pur accettando l'ipotesi di accordo, ha richiesto la puntualizzazione di alcuni aspetti, tra i quali: il mantenimento dei diritti acquisiti e l'eventuale risoluzione delle controversie in atto con la Società. Tali aspetti verranno discussi con la Società in un incontro che si svolgerà il prossimo 8 agosto.
  Da ultimo faccio presente che questo Governo ed in particolare il Ministero che rappresento hanno intrapreso una serie di azioni concrete a tutela dei lavoratori. Basti ricordare, su tutti, la recente riforma del mercato del lavoro in cui sono contenute misure di garanzia per i lavoratori quali quelli di contrasto al fenomeno delle cosiddette «dimissioni in bianco» e quelle che introducono un rito speciale per le controversie in materia di licenziamenti, per ottenere una tutela rapida ed efficace.