CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 luglio 2012
691.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07089 Gatti: Sulle dimissioni di lavoratori impiegati nella sede della Champion spa di Scandicci.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Gatti – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulle conseguenze che la ristrutturazione aziendale della Champion Europe Services potrebbe comportare per i dipendenti dell'unità operativa di Scandicci (Firenze).
  La Società, facente parte del gruppo Champion Europe Group, ha sede legale in Campogalliano (Modena) e unità operativa in Carpi (Modena), ove sono concentrate le Direzioni del gruppo e i reparti facenti capo alle Direzioni Generali e alle aree commerciale, sistemi informativi, vendita, sviluppo rete e ufficio tecnico.
  Presso l'unità locale di Scandicci (Firenze), nella quale alla data del 1o dicembre 2011 erano occupati 60 dipendenti, per la maggior parte donne, è stato operativo il reparto Disegno e sviluppo del prodotto e connesse funzioni a supporto dello stesso.
  La dirigenza aziendale già dalla fine del 2011 aveva deciso di accorpare presso la sede di Carpi le funzioni legate allo sviluppo del prodotto presenti a Scandicci per motivi di efficienza organizzativa tra le diverse aree aziendali e per meglio rispondere alle esigenze del mercato attraverso la diretta connessione tra le attività della Direzione sviluppo e il Settore commerciale.
  Ritengo opportuno far presente che l'Azienda, considerando necessarie per l'organizzazione produttiva le figure professionali operanti nella sede di Scandicci, ha offerto a tutto il personale il trasferimento a Carpi. In questa prospettiva, tenuto conto della prevalente presenza di donne lavoratrici e al fine di alleviare in ogni caso i disagi connessi al trasferimento, ha voluto riconoscere ai lavoratori interessati:
   l'alloggio per un anno;
   i buoni pasto;
   un'autovettura aziendale, per gruppi di 4 lavoratori per un anno, per facilitare il rientro settimanale a Scandicci;
   il pagamento di eventuali differenze per le rette degli asili nido;
   un'agenzia a disposizione per le attività connesse al trasferimento.

  Sebbene la Società non abbia previsto misure per supportare i lavoratori dimissionari, risulta che il presidente della regione Toscana abbia ricevuto dall'Azienda la disponibilità a procedere esclusivamente a risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per coloro che non intenderanno aderire alla proposta di trasferimento.
  Il Presidente della Società ha informato che circa 20 lavoratori in forza a Scandicci hanno già rassegnato le dimissioni, probabilmente perché in condizione di ricollocarsi presso aziende del territorio, mentre circa 20-25 lavoratori sarebbero disposti a trasferirsi a Carpi.
  Da ultimo vorrei rassicurare l'onorevole interrogante in ordine alla massima disponibilità assicurata fin d'ora dal management aziendale ad informare i competenti Uffici del Ministero che rappresento riguardo all'evolversi della questione.

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ALLEGATO 2

5-06960 Pedoto: Completa attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Pedoto – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla completa attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, cosiddetto Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  Preliminarmente ricordo che la promozione di comportamenti rispettosi delle norme di legge applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed efficaci in funzione prevenzionistica è obiettivo che il Ministero che rappresento intende perseguire sia completando l'attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, sia favorendo ogni iniziativa promozionale idonea a determinare un accrescimento delle conoscenze in materia di salute e sicurezza nelle aziende, nei lavoratori e negli studenti, con particolare attenzione alla formazione.
  È proprio intervenendo sulla formazione-informazione dei lavoratori e delle imprese, nonché sulla prevenzione e sul rafforzamento dei controlli da parte degli enti preposti, al fine di promuovere una consapevolezza sempre più ampia sulle esigenze della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, che sarà possibile affrontare il gravissimo problema degli infortuni sul lavoro.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è attivamente impegnato su tali fronti, nell'intento precipuo di favorire il dialogo e la collaborazione fra tutti i soggetti interessati, istituzionali e sociali, al fine di ridurre gli incidenti e le malattie professionali e la diffusione di sempre più elevati standard di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'esistenza in concreto di una efficace strategia di contrasto al fenomeno infortunistico non passa solo attraverso il pur necessario completamento – mediante le fonti di rango secondario previste dal Testo unico – del quadro giuridico di riferimento, ma anche attraverso la realizzazione di una serie di azioni promosse da soggetti istituzionali pubblici e da privati dirette a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela in tutti gli ambienti di lavoro.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – in attuazione di quanto previsto dal citato Testo unico e in continuità con le attività promozionali e di comunicazione già realizzate, ha partecipato alla programmazione, alla predisposizione nonché al cofinanziamento di una nuova campagna nazionale a sostegno del piano di prevenzione sulle malattie professionali. Tale campagna, promossa insieme all'INAIL, al Ministero della salute, alle regioni ed alle province autonome e in collaborazione con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei datori di lavoro, ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti sui principali fattori di rischio in ambito lavorativo.
  Inoltre, faccio presente che attraverso il decreto correttivo n. 106 del 2009 è stato possibile superare le difficoltà operative evidenziate nel corso dei primi mesi di applicazione del Testo unico, perfezionando in tal modo il quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – rendendolo oltre che pienamente coerente con le normative internazionali e comunitarie in materia – idoneo a costituire Pag. 183il fondamento giuridico di una moderna strategia di contrasto al fenomeno infortunistico.
  L'imprescindibile finalità delle misure varate resta quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo linee di azione consistenti, tra l'altro, nel miglioramento dell'efficacia dell'apparato sanzionatorio al fine precipuo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.
  A tale scopo si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. La sanzione penale viene riservata ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle meramente formali (come, ad esempio, la trasmissione di documentazione, notifiche, eccetera).
  In tale ottica si è provveduto ad una rivisitazione dell'entità delle sanzioni in modo da rendere le pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni, all'aumento dei prezzi al consumo, verificato su base Istat dal 1994 ad oggi. In ogni caso viene mantenuto il solo arresto (e non anche l'ammenda) per l'omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante in quanto condotta gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori.
  In attuazione dei criteri di delega, le misure finora adottate garantiscono in ogni caso il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori e alle loro rappresentanze in ogni ambiente di lavoro ed in ogni parte del territorio nazionale ed, al contempo, dell'equilibrio delle competenze tra lo Stato e le regioni in materia.
  Il Ministero che rappresento mira alla riduzione del fenomeno infortunistico anche perseguendo la massima efficacia delle attività di vigilanza sui luoghi di lavoro, secondo le prerogative di propria competenza. In tali ambiti, quindi innanzitutto nel settore dell'edilizia, è stata da tempo fornita alle strutture amministrative di riferimento l'indicazione di realizzare innanzitutto le attività dirette a perseguire le violazioni in materia di salute e sicurezza più gravi, in quanto in grado di mettere in pericolo la vita dei lavoratori. Sono state, in altre parole, impartite agli uffici del Ministero del lavoro addetti alla vigilanza precise istruzioni volte ad orientare le verifiche alla ricerca delle violazioni più gravi o più sostanziali.
  Vorrei ricordare, inoltre, che molte delle iniziative dirette alla attuazione delle disposizioni del Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono devolute dal legislatore alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, composta in maniera paritaria e tripartita da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali competenti in materia, delle regioni, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro. Tale organismo è stato ricostituito con decreto ministeriale del 3 dicembre 2008.
  Al fine di approfondire e sviluppare in termini operativi le competenze attribuite alla citata Commissione (si pensi, ad esempio, alla elaborazione di linee metodologiche per la valutazione dello stress lavoro-correlato o alla individuazione delle regole di funzionamento della cosiddetta «patente a punti» per gli edili) sono stati costituiti nove Gruppi «tecnici» di lavoro, nei quali è garantita la presenza paritetica dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche (comprese le regioni) e delle parti sociali.
  Faccio inoltre presente che è in corso il completamento di alcune ulteriori attività previste dal Testo unico, tra le quali la predisposizione, in data 17 novembre 2010, delle indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo, la Commissione consultiva ha provveduto a fornire agli operatori indicazioni metodologiche necessarie a un corretto adempimento dell'obbligo di valutare il rischio da stress lavoro-correlato in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. Al documento, molto atteso dagli operatori della sicurezza, Pag. 184è stata data la massima divulgazione sia tramite lettera circolare del Ministero che a mezzo pubblicazione sul sito ufficiale dello stesso e sulla Gazzetta Ufficiale.
  Inoltre, si è proceduto alla predisposizione del decreto, ex articolo 3, comma 3-bis, del Testo unico, che individua la normativa di salute e sicurezza che consideri le «peculiari esigenze» per le società cooperative e per alcune categorie di volontari (della protezione civile, della Croce Rossa eccetera).
  Occorre, poi, segnalare che con decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 sono state introdotte misure di maggior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori operanti in luoghi di lavoro nei quali vi siano rischi di sviluppo di sostanze altamente nocive o di gas, quali silos, cisterne, pozzi e simili (cosiddetti «ambienti confinati»).
  Il provvedimento è stato condiviso da regioni e parti sociali quale misura necessaria a impedire il ripetersi di incidenti con connotati di particolare drammaticità e prevede che in tali contesti possano operare unicamente imprese e lavoratori in possesso di competenze professionali, formazione, informazione e addestramento adeguati al rischio delle attività da realizzare, oltre che a conoscenza delle procedure di sicurezza da applicare e in possesso di informazioni complete sui luoghi di lavoro.
  In attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica da ultimo citato, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha realizzato un manuale pratico che rappresenti i contenuti di una procedura di sicurezza per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, rivolto a quanti operano a vario titolo in tale settore e, soprattutto, a tutte quelle micro e piccole imprese che si occupano di bonifiche e/o manutenzione in ambienti confinati.
  È da rilevare, inoltre, l'approvazione nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 del decreto interministeriale per la costituzione e la regolamentazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), redatto con il costante coinvolgimento dell'Inail, quale ente gestore del trattamento dei relativi dati e delle regioni.
  Nella medesima Conferenza sono stati, inoltre, approvati gli accordi – frutto di diverse riunioni con le amministrazioni pubbliche «centrali» competenti in materia (in primis l'Inail), con le regioni e le parti sociali – sui contenuti e le modalità della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere «in proprio» i compiti del Servizio di prevenzione e protezione (secondo l'articolo 34 del Testo unico) e sui contenuti e sulle modalità della formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori (ai sensi del successivo articolo 37).
  Con la circolare n. 8 del 24 maggio scorso il Ministero, al fine di garantire la tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo e forestale, ha fornito chiarimenti diretti a valorizzare la disciplina dell'uso sicuro di particolari attrezzature di lavoro quali le ceste autoprodotte portate dai trattori.
  Infine, sempre allo scopo di promuovere la diffusione dell'informazione, ricordo che il Ministero ha predisposto e messo a disposizione dell'utenza una sezione del sito internet specificamente dedicata alla consultazione di notizie e pubblicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  Quanto sin qui esposto consente di affermare come la riforma delle regole a presidio della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro abbia fornito l'Italia di un sistema di prevenzione moderno e sistematicamente coeso, suscitando un interesse finalmente non più solo specialistico sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nella prospettiva di abbattere il numero e la gravità degli infortuni riducendo, quindi, le sofferenze e le ricadute di ordine sociale che derivano da simili eventi.