CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 luglio 2012
691.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07136 Maurizio Turco: Complesso edilizio adiacente la Basilica di San Paolo a Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione all'atto di sindacato ispettivo presentato dalla S.V. onorevole, concernente la costruzione da parte della Santa Sede di un edificio adiacente la Basilica di San Paolo Fuori le Mura, le cui modalità di esecuzione hanno suscitato perplessità negli interroganti, si rappresenta quanto segue, sulla base degli elementi inviati dalle articolazioni interessate.
  Con l'articolo 13 del Trattato del Laterano, lo Stato Italiano ha riconosciuto la piena proprietà della Basilica di San Paolo alla Santa Sede, la quale ne ha «la libera gestione ed amministrazione».
  Al successivo articolo 15 del Trattato, è sancito che gli immobili indicati nell'articolo 13 «... benché facenti parte del territorio della Stato italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri».
  Si aggiunga poi la disposizione dell'articolo 16 dello stesso Trattato Lateranense. Con essa appare evidente come lo Stato italiano abbia assunto un chiaro impegno che mirava a concedere alla Santa Sede la garanzia di poter agire sugli immobili elencati nel comma 1.
  Cita, infatti, testualmente l'articolo 16: «È in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali e comunali italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica».
  Con ciò significando, in particolare per quanto poi concerne la locuzione «è in facoltà della Santa Sede dare a questi immobili l'assetto che creda», che la Santa Sede, pur nella sua autonomia di gestione nella sistemazione degli immobili è chiamata appunto alle sue «nobili tradizioni artistiche».
  Anche la pur limitata giurisprudenza in materia sembra seguire tale impostazione. Il caso che presenta le analogie più significative è rappresentato dalla vicenda che ha coinvolto il Palazzo di Propaganda Fide in Piazza di Spagna a Roma.
  Con l'ordinanza n. 26 del 30 gennaio 1985, la Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e seguenti, della legge 27 maggio 1929, n. 810 «Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929», nella parte concernente l'articolo 16, comma 2, il quale stabilisce la facoltà concessa alla Santa Sede di dare agli immobili, menzionati nel Trattato stesso e negli allegati, «l'assetto che creda», senza autorizzazione o consensi da parte di autorità governative, provinciali o comunali italiane. Nei motivi della decisione si legge tra l'altro: «Considerato che, per costante giurisprudenza della Corte, il sindacato sulle norme dei Patti Lateranensi, cui sia stata data esecuzione da parte dell'Italia, resta limitata e circoscritta all'accertamento della loro conformità o meno ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale, gli invocati parametri costituzionali non rientrano infatti, agli effetti in Pag. 9questione, fra i “principi supremi”, mentre il cosiddetto “privilegio di extraterritorialità”, previsto dal Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, non offende – di per sé – “il patrimonio storico e artistico della Nazione”».
  Anche nel caso esaminato dalla Corte si trattava di un intervento di «ampliamento e modificazione» di un immobile ricoperto da immunità ex articolo 15 del Trattato.
  Richiamato opportunamente il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, sotto il profilo dei rapporti di collaborazione tra Stati, l'edificazione da parte vaticana, nell'area della Basilica di San Paolo fuori le Mura a Roma, è da tempo all'attenzione del Ministero degli affari esteri ed ha costituito oggetto di specifici contatti con le competenti Autorità Vaticane.
  Infatti, pur non sussistendo strictu sensu in capo alla Santa Sede un obbligo di segnalazione degli interventi edificatori, tuttavia l'osservanza del principio di leale collaborazione tra Stati suggerirebbe, in prospettiva, una maggiore comunicazione.
  In tale ottica, l'esigenza di discutere e concordare per il futuro idonee procedure preventive di informazione e di preavviso, ogni qual volta siano previsti interventi rilevanti su beni, contemplati dal Trattato del Laterano, è stata segnalata dalla Farnesina alla Santa Sede. Ciò in particolare nell'ipotesi che gli interventi, medesimi comportino un rilevante impatto sulla realtà cittadina circostante, ovvero che i beni presentino particolare valore artistico e culturale, e a maggior ragione allorché essi siano iscritti – come nel caso di specie – nella lista del patrimonio culturale e naturale mondiale dell'UNESCO.
  In proposito, la parte vaticana ha riconosciuto nella stessa cornice delle diverse istanze vaticane preposte alla gestione di progetti immobiliari carenze di comunicazione, poiché l'attività edificatoria di cui trattasi, non risultava essere stata preceduta da specifiche forme di segnalazione ed informazione in favore delle Autorità cittadine, preposte alla gestione del territorio circostante. Risulta infatti che queste ultime, trovandosi in una posizione delicata, hanno denunciato alla magistratura l'edificazione di cui trattasi.

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ALLEGATO 2

5-07138 Maurizio Turco: Magistratura italiana e IOR.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Maurizio Turco, nell'interrogazione oggi in discussione, sollecita un intervento del Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte «iniziative» volte ad impedire quello che, a giudizio degli onorevole Interroganti, appare come «un sostanziale tentativo di eludere le leggi italiane».
  L'elusione delle leggi italiane risiederebbe, invero, nel fatto che alla normativa in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio, introdotta dallo Stato Città del Vaticano, sarebbe stata data un'interpretazione valida soltanto per il futuro, nel senso che lo IOR sarebbe tenuto a fornire all'AIF (Autorità di Informazione Finanziaria del Vaticano) quelle sole informazioni riguardanti le operazioni effettuate a far data dal 1o aprile 2011: una siffatta linea interpretativa – si legge nell'interrogazione finirebbe per «ostacolare enormemente il lavoro degli investigatori italiani».
  In verità è bene evidenziare che la suddetta presunta elusione non può certo consistere né in una asserita e quandanche fondata manchevolezza della normativa vaticana in tema di riciclaggio, trattandosi di valutazione su comportamenti di uno Stato estero, suscettibili di apprezzamento da parte di organismi internazionali, né può tradursi in una interpretazione ritenuta non corretta, atteso che, anche in tal caso, la valutazione potrebbe essere apprezzata soltanto alla luce di una ipotetica mancata cooperazione a livello internazionale, ed è comunque espressione di esercizio di sovranità dello Stato. Eventuali valutazioni sulla congruità della nuova legislazione vaticana in punto di normativa di riciclaggio non competono al Ministro della giustizia e questo taglia di netto ogni possibile riferimento, speculazione o illazione sulla circostanza che l'attuale Ministro della giustizia abbia annoverato tra i suoi ex clienti anche il professor Gotti Tedeschi.
  Si tratta, infatti, di attività attribuite alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che al riguardo ha fornito gli elementi informativi di seguito riportati, che testimoniano l'impegno delle autorità italiane al fine di verificare l'effettivo rispetto degli obblighi assunti in materia di riciclaggio.
  Il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, sentite Banca d'Italia e Unità di Informazione Finanziaria (UTF), ha riferito che la stessa Banca d'Italia, dopo l'avvio presso la Procura di Roma di un'indagine per violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio nei rapporti tra un intermediario italiano e lo IOR, ha prontamente verificato il regime antiriciclaggio applicabile allo IOR, quale banca extra comunitaria.
  Tale verifica si è resa necessaria in considerazione della circostanza che la nuova disciplina in materia – introdotta dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio – ha portato ad un complessivo superamento del sistema previgente nel cui ambito lo IOR – in quanto dotato del codice di corrispondente estero attribuito dall'ex Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) – beneficiava delle eccezioni agli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione, previsti dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006.
  Nel gennaio 2010 la Banca d'Italia ha, quindi, diramato ai gruppi bancari che intrattenevano rapporti con l'Istituto vaticano Pag. 11indicazioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.
  Nel settembre 2010 sono state diramate ulteriori indicazioni operative, dirette all'intero sistema bancario, volte a definire con chiarezza il regime antiriciclaggio applicabile ai rapporti intrattenuti con lo IOR.
  In tale occasione, la Banca d'Italia ha innanzi tutto fatto rilevare come la mancata inclusione dello Stato della Città del Vaticano nella lista dei paesi extra comunitari dotatisi di una normativa, in materia di antiriciclaggio, valutata in termini di sufficienza, comporta che gli intermediari italiani, nei rapporti con lo IOR, sono tenuti ad applicare gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 231 del 2007 ed ad effettuare la conseguente registrazione dei relativi dati nell'Archivio unico informatico. Ciò implica, tra l'altro, che gli intermediari italiani devono acquisire dall'Istituto vaticano l'impegno formale ad identificare i propri clienti e ad assolvere agli obblighi di adeguata verifica, in analogia a quanto previsto dal decreto.
  Alle banche italiane è stato, quindi, fatto presente che, qualora lo IOR non si conformi agli standards normativi indicati per le banche extracomunitarie, le stesse dovranno considerare l'Istituto vaticano alla stregua di un cliente ordinario, nei confronti del quale calibrare, come richiesto dalla normativa a fini antiriciclaggio, l'intensità delle verifiche da svolgere.
  Nel caso in cui non siano assicurate le condizioni base di rispetto della normativa antiriciclaggio e, in particolare, quella della trasparenza dell'identità dei soggetti per conto dei quali lo IOR agisce, alle banche italiane sono stati ricordati gli obblighi di astensione e di segnalazione di operazioni sospette, di cui agli articoli 23 e 41 del decreto.
  Il predetto Comitato interministeriale ha, inoltre, evidenziato che, in attuazione della Convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano, entrata in vigore il 10 gennaio 2010, le Autorità vaticane hanno emanato il 30 dicembre 2010 misure legislative in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sul modello delle disposizioni comunitarie in vigore.
  In particolare, è stata introdotta una normativa che persegue penalmente le condotte di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, e impone obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione delle transazioni e segnalazione delle operazioni sospette. Contestualmente, è stata creata l'Autorità di Informazione Finanziaria, quale ente preposto al rispetto della normativa, con compiti regolamentari, di controllo e sanzionatori.
  Peraltro, il Santo Padre ha disposto, Motu Proprio, l'estensione della descritta normativa vaticana alle attività degli enti della Santa Sede, tra cui lo IOR.
  Di recente, inoltre, l'adeguatezza del sistema antiriciclaggio vaticano è stata fatta oggetto di una valutazione da parte del Moneyval, organismo del Consiglio d'Europa affiliato al Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFT). La procedura valutativa è attualmente in corso.

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ALLEGATO 3

5-07142 Maurizio Turco: Anniversario dei Patti Lateranensi 2012.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione all'atto di sindacato ispettivo presentato dalla SV. onorevole, concernente la celebrazione dell'83o anniversario dei Patti Lateranensi, si rappresenta quanto segue.
  Secondo quanto riferito dal Ministero degli affari esteri, la composizione della delegazione italiana che ha preso parte all'incontro con la delegazione vaticana è stata disposta – come di prassi – sulla base di apposite consultazioni dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede con la struttura delle più alte cariche dello Stato italiano, nelle diverse articolazioni.
  Come risulta dagli elenchi forniti dall'Ufficio del Cerimoniale di Stato, all'incontro hanno preso parte – oltre al Presidente del Consiglio dei ministri, professor Mario Monti e al Segretario di Stato, cardinale Tarcisio Bettone – alcuni Ministri della Repubblica e molte Autorità Vaticane.
  Successivamente, ai colloqui con la presenza del Capo dello Stato, sono intervenuti, oltre ai predetti componenti delle due delegazioni, altre personalità italiane, quali i Presidenti di Camera e Senato, il Presidente della Corte costituzionale e numerose Autorità diplomatiche.

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ALLEGATO 4

5-07146 Maurizio Turco: Direzione dei servizi di sicurezza e protezione civile della Città del Vaticano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione all'atto di sindacato ispettivo presentato dalla S.V. onorevole, concernente la figura di Domenico Giani, incaricato della Direzione dei servizi di sicurezza e protezione civile dello Stato della Città del Vaticano, si rappresenta quanto segue, sulla base degli elementi inviati dalle articolazioni interessate.
  Secondo quanto riferito dal Ministero dell'economia e delle finanze, il finanziere richiamato nell'atto in svolgimento, si identifica nel Capitano della riserva di complemento del corpo della Guardia di Finanza Domenico Giani, nato ad Arezzo il 16 agosto 1962 e collocato in congedo a decorrere dal 15 ottobre 2004.
  Per quanto concerne l'arruolamento e la successiva progressione in carriera, si precisa che il Capitano Domenico Giani, si è arruolato nel Corpo, in qualità di allievo sottufficiale, in data 1o ottobre 1981; in data 31 maggio 1983 è stato nominato sottufficiale del Corpo, con il grado di Vice-Brigadiere e successivamente promosso fino al grado di Maresciallo Aiutante con decorrenza 2 settembre 1995.
  Nominato Tenente in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-operativo (ora ruolo speciale) a decorrere dal 5 febbraio 1998, previo superamento di una procedura concorsuale interna riservata al personale già in servizio e in possesso del grado di Maresciallo Aiutante. Promosso al grado di Capitano con effetto dal 5 febbraio 2002; infine, collocato in congedo, a seguito della cessazione dal servizio permanente, a domanda, a decorrere dal 15 ottobre 2004. In altri termini, da tale data l'Ufficiale è stato definitivamente posto in quiescenza Con possibilità di essere richiamato in servizio attivo esclusivamente in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali.
  Nel corso della carriera è stato distaccato:
   presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per un triennio, a decorrere dal 23 novembre 1995;
   presso lo Stato Città del Vaticano per assumere l'incarico di Vice Ispettore Vicario del corpo di Vigilanza dello stesso Stato dal 10 agosto 1999 al 15 ottobre 2004, data di collocamento in congedo.

  Con precipuo riferimento al periodo di distacco presso la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza ha comunicato che Domenico Ciani ha prestato servizio presso il SISDe dal settembre 1995 al gennaio 1999. Al dipendente è stato rilasciato un nulla osta di sicurezza il 16 febbraio 1996, con validità fino al 14 luglio 2002; detto NOS è stato restituito in data 26 gennaio 1999, allorché lo stesso ha fatto rientro a domanda nell'Amministrazione di provenienza (Guardia di Finanza).
  Per quel che riguarda l'Istituto Gesuitico di studi Vaghi, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno, interpellanti al riguardo, hanno comunicato di non disporre di informazioni e nulla risulta agli atti.
  In ordine alle altre problematiche sollevate dall'onorevole interrogante, giova evidenziare che, in via di principio, uno Pag. 14Stato non può ingerire nelle autonome scelte di organizzazione interna di un altro Stato senza incorrere in violazioni della sovranità nazionale: in questa tipica sfera di attribuzione, infatti, va senz'altro ricondotta la materia della sicurezza, regolamentata secondo forme e condizioni dettate dall'ordinamento interno.
  In particolare, per quanto riguarda i rapporti dell'Italia con la Santa Sede, è opportuno richiamare l'articolo 7, primo comma, della Costituzione repubblicana, che sancisce il principio secondo il quale lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani, separando espressamente l'ordine dello Stato e l'ordine della Chiesa.
  Con la revisione del concordato lateranense, firmata nel 1984, è stato riaffermato e concretamente articolato il principio costituzionale della assoluta distinzione, indipendenza e autonomia della Chiesa e dello Stato.