CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 luglio 2012
690.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 486).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
   visto l'articolo 1, lettera d), che integra l'articolo 125-bis del TUB, prevedendo che i contratti di credito ai consumatori debbano anche indicare il tasso effettivo globale (TEG) praticato;
   sottolineata l'opportunità di valutare al riguardo – nel quadro delle necessarie tutele che debbono essere garantite a tutti i clienti bancari e ai consumatori in particolare – se tale disposizione non possa ingenerare confusione nel consumatore, il quale ha già a disposizione altri indicatori, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che lo possono guidare nella scelta dei prodotti cui accordare fiducia;
   valutati i contenuti dell'articolo 18 dello Schema di decreto, che, al comma 1, capoverso comma 1, lettera p), modifica l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007 relativo alla limitazione all'uso del contante, aggiungendo gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica al novero degli intermediari per il tramite dei quali è possibile eseguire il trasferimento di somme pari o superiori a euro 1.000;
   osservato che tale disposizione non è accompagnata da una modifica al comma 15 del medesimo articolo 49, al fine di escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 – relative al limite all'uso del contante, nome e ragione sociale e alla clausola di non trasferibilità per assegni bancari e circolari – i trasferimenti in cui siano parte, oltre alle banche o Poste Italiane, anche gli istituti di pagamento o di moneta elettronica; in assenza di tale modifica si impedisce di fatto agli istituti di pagamento (IP) e agli istituti di moneta elettronica (IMEL) di ricevere o effettuare trasferimenti di contante uguali o superiori a 1.000 euro, benché tali soggetti siano sottoposti ad obblighi antiriciclaggio analoghi a quelli delle banche;
   rilevato in proposito che tale mancato adeguamento rischia di limitare significativamente l'operatività degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, con evidenti disparità di trattamento tra gli operatori del settore;
   visti i contenuti dell'articolo 29, comma 1, capoverso articolo 6-bis, comma Pag. 1952, che, nel modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, consente la distribuzione del servizio di concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio, di salario o di pensione – qualora non esercitato direttamente dai soggetti ammessi alla concessione di tali prestiti – soltanto attraverso agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi;
   rilevato in proposito che tale previsione rischia di determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra gli operatori del settore, poiché in tal modo, soltanto ad alcuni dei soggetti individuati come «intermediari del credito» dall'articolo 121, lettera h), del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), così come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, attuativo della direttiva 2008/48/CE, viene riconosciuta la possibilità di distribuzione del servizio, che dovrebbe invece essere consentita a banche, intermediari finanziari, Poste italiane SpA, ivi comprese le rispettive strutture distributive, agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, e 128-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché agli enti di previdenza,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 1, lettera d), dello Schema di decreto, che integra l'articolo 125-bis del TUB, prevedendo che i contratti di credito ai consumatori debbano anche indicare il tasso effettivo globale (TEG) praticato, valuti il Governo se – nel quadro delle necessarie tutele che debbono essere garantite a tutti i clienti bancari e ai consumatori in particolare – tale disposizione non possa ingenerare confusione nel consumatore, il quale ha già a disposizione altri indicatori, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che lo possono guidare nella scelta dei prodotti cui accordare fiducia; valuti altresì il Governo la compatibilità della disposizione in oggetto con le norme della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, con particolare riferimento alle misure in materia di armonizzazione degli obblighi informativi contrattuali;
   b) valuti il Governo – con riguardo all'articolo 18 comma 1, capoverso comma 1, lettera p), laddove si modifica l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007 relativo alla limitazione all'uso del contante, aggiungendo gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica al novero degli intermediari per il tramite dei quali è possibile eseguire il trasferimento di somme pari o superiori a euro 1.000 – l'opportunità di escludere anche tali soggetti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 relative al limite all'uso del contante, nome e ragione sociale e alla clausola di non trasferibilità per assegni bancari e circolari, al fine di non limitare significativamente l'operatività degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, con evidenti disparità di trattamento tra gli operatori del settore;
   c) valuti infine il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 29, comma 1, capoverso articolo 6-bis, comma 2, dello schema di decreto in titolo come segue:
    «2. Qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione facciano ricorso, ai fini della distribuzione di tale servizio, a soggetti terzi rispetto alla propria organizzazione, o comunque ne usufruiscano, tali soggetti terzi devono essere banche, intermediari finanziari, Poste italiane SpA, ivi comprese le rispettive strutture distributive, agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, e 128-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché gli enti di previdenza».

Pag. 196

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 490).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;
   ricordato che lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta un intervento correttivo finalizzato all'adeguamento della normativa interna, adottata con decreto legislativo n. 58 del 2010 – che ha lo scopo di conciliare la libera circolazione degli articoli pirotecnici all'interno dell'UE con le fondamentali esigenze di protezione della salute umana, della sicurezza ed incolumità pubblica, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori, avuto, altresì, riguardo alla protezione ambientale – alla direttiva 2007/23/CE;
   segnalato che le misure italiane di recepimento della direttiva 2007/23/CE nel gennaio 2010 sono state notificate alla Commissione europea che, in quella occasione, aveva formulato un parere circostanziato, sottolineando la necessità che le disposizioni nazionali in materia di etichettatura, identificazione e tracciabilità dei prodotti pirotecnici non costituissero un ostacolo alla libera circolazione delle merci (SG(2010)D/50034);
   evidenziato che, successivamente, il 7 febbraio 2012, la Commissione europea ha inviato all'Italia richieste di informazioni nell'ambito del progetto pilota 2744/11/ENTR sull'attuazione della direttiva 2007/23/CE;
   rilevato che diverse disposizioni dello Schema di decreto intervengono puntualmente sulle materie oggetto della richiesta di chiarimenti della Commissione europea, con particolare riguardo ai requisiti della etichettatura (articolo 1, lettera b) e d)) e alla identificazione univoca dei prodotti pirotecnici e tracciabilità (articolo 1, lettera f);
   sottolineato tuttavia che lo Schema di decreto non sembra intervenire su ulteriori specifiche questioni segnalate dalla Commissione europea, ed in particolare, in merito alle licenze per l'importazione e l'esportazione, come disciplinate dal decreto legislativo n. 272 del 2002, e al permesso/autorizzazione del Ministero dell'Interno, previsto dal regio-decreto n. 773 del 1931,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di un approfondimento in merito all'idoneità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo a rispondere pienamente Pag. 197ai rilievi della Commissione europea, nell'ambito del progetto pilota 2744/11/ENTR;
   b) valuti il Governo, di fronte al proliferare di prodotti immessi illegalmente sul mercato, provenienti in particolare dalla Cina, l'opportunità di inasprire le misure di contrasto alla vendita di prodotti illegali e pericolosi che, come dimostrano i dati sul numero di sequestri operati dalle forze dell'ordine, sembrano essere quanto mai diffusi soprattutto in alcune zone del Paese ed in taluni periodi dell'anno; ciò al fine di una sempre più ampia tutela delle fondamentali esigenze di protezione della salute umana, della sicurezza ed incolumità pubblica.