CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 23 luglio 2012
688.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5312-A Governo.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
DI PARERE DEL RELATORE

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5312-A, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato, in particolare, che:
    dall'applicazione del regime fiscale agevolato previsto per i project bond ai sensi dell'articolo 1 non deriveranno sostanziali effetti negativi in termini di gettito rispetto alle previsioni di bilancio a legislazione vigente;
    l'articolo 4-bis, comma 1, lettera a), prevedendo deroghe al principio dell'assunzione del rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera in capo all'affidatario, è suscettibile di determinare maggiori oneri potenziali per la finanza pubblica qualora tale disciplina venga estesa ai contratti in essere;
    la stima delle minori entrate derivanti dall'articolo 6, recante disposizioni in materia di utilizzazione di crediti di imposta da parte degli enti locali, è coerente con i dati ricavati dal modello di versamento unificato F24;
    la quantificazione delle minori entrate derivanti dall'articolo 9 tiene conto dell'introduzione in corso d'anno delle modifiche previste alla disciplina dell'IVA e non effettua alcuna differenziazione temporale relativamente ai periodi di versamento poiché con l'acconto di dicembre si ha l'approssimazione al valore pieno di versamento relativo all'anno 2013;
    in analogia con quanto previsto nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 che prevedono l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento determinano effetti di pari entità e di segno opposto in termini sia di maggiori entrate connesse alle imposte direttamente riscosse sui contratti di locazione, sia di minori entrate connesse all'aumento delle detrazioni dell'imposta sugli acquisti;
    le modifiche apportate all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 8-bis, non determinano effetti finanziari;
    all'articolo 10, comma 15-ter va previsto che l'avvalimento dei soggetti attuatori deve avvenire ad invarianza di oneri per la finanza pubblica e vanno espressamente esclusi i compensi;
    la quantificazione delle minori entrate derivanti dall'articolo 11 è stata effettuata incrementando del 25 per cento rispetto al trend storico l'ammontare delle spese di ristrutturazione e riqualificazione effettuate ed è improntata a criteri di prudenzialità; per quanto concerne la misura dell'acconto utilizzata nella suddetta quantificazione, si precisa che, in analogia con fattispecie simili, si è fatto ricorso al metodo previsionale nella misura del 15 per cento delle singole imposte interessate;Pag. 17
    la quantificazione delle minori entrate derivanti dall'articolo 11, comma 2-bis, è corretta;
    con riferimento all'articolo 12, comma 5, allo stato non risultano somme non utilizzate o provenienti da revoche con riferimento agli stanziamenti di cui all'articolo 145, comma 33, della legge n. 388 del 2000 e all'articolo 4, comma 3, della legge n. 21 del 2001, ma le necessarie risorse potrebbero rendersi disponibili in futuro;
    all'articolo 12, commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, l'utilizzo delle economie di spesa dei programmi centrali di edilizia agevolata, giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, è suscettibile di determinare un peggioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno;
    la limitazione dell'alimentazione del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alla sola IVA all'importazione non comporta effetti finanziari, in quanto resta fermo l'importo di 70 milioni di euro annui previsto dal comma 1 del capoverso ART.18-bis dell'articolo 14, comma 1;
    all'articolo 15, comma 1, le risorse di cui all'articolo 2, comma 2-novies, ivi menzionato devono essere prioritariamente destinate agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma;
    l'operazione di cui all'articolo 16, comma 4, costituisce un aumento di capitale della società ivi indicata, che ha lo scopo di fornire liquidità alla società per consentire loro di recuperare i cospicui crediti vantanti nei confronti delle Regioni Calabria e Puglia, dovendosi escludere la destinazione delle risorse al ripiano dei disavanzi pregressi;
    in sede di attuazione dell'articolo 16, comma 4, con riferimento alla regione Calabria, le risorse previste a copertura a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione dovranno essere rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera CIPE n. 62 del 2011;
    l'incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 16, comma 9, è suscettibile di generare, a decorrere dall'anno 2013 e per l'intero quinquennio di operatività del Piano, un gettito aggiuntivo pari a circa 30 milioni di euro su base annua derivanti dall'innalzamento in misura fissa dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e un ulteriore gettito aggiuntivo pari a 130 milioni di euro annui derivanti dall'incremento dell'aliquota in misura fissa dell'addizionale all'IRPEF rispetto alle aliquote vigenti;
    quanto all'utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 16, comma 9, a valere sul programma attuativo regionale della Campania, risultano ancora disponibili risorse senza vincoli di destinazione per oltre 320 milioni di euro, che sono pertanto utilizzabili quali mezzi di copertura finanziaria degli interventi che si intendono realizzare con il dispositivo in esame;
    occorre precisare che gli incentivi previsti dall'articolo 17-bis sono erogati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    appare necessario escludere che le disposizioni di cui all'articolo 17-quinquies si applichino agli immobili pubblici;
    il regime di esenzione dal contributo di costruzione per le infrastrutture destinate alla ricarica delle auto elettriche di cui all'articolo 17-sexies, comma 1, determina minori entrate per le amministrazioni comunali;
    la modalità di copertura finanziaria prevista dall'articolo 17-septies, comma 8, per gli anni successivi al 2015 tramite rinvio alla tabella E della legge di stabilità risulta inidonea in quanto rinvia un onere già presumibile ad una copertura finanziaria futura;
    all'articolo 17-undecies occorre assicurare in maniera più rigorosa il rispetto del limite di spesa chiarendo che la concessione Pag. 18del credito d'imposta dovrà avvenire secondo il sistema del cosiddetto «rubinetto»;
    all'articolo 22, commi 5 e 6, occorre evitare che la modifica del comparto di contrattazione di riferimento dell'istituenda Agenzia comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 22, comma 6, occorre rideterminare la dotazione organica dell'Agenzia in numero non superiore alle 150 unità;
    all'articolo 24, comma 4, lettera b-bis), prevedendo la revoca della concessione degli incentivi in caso di delocalizzazione all'estero dell'impresa beneficiaria, potrebbe porsi in contrasto con la normativa europea in materia di libera circolazione dei capitali e determinare l'apertura di una procedura di infrazione suscettibile di determinare effetti finanziari negativi;
    la formulazione letterale dell'articolo 25, comma 3, comprenda anche le verifiche relative alle agevolazioni oggetto di abrogazione;
    la quantificazione delle minori entrate derivanti dall'articolo 32 che apporta modifiche, anche di carattere fiscale, alla disciplina vigente in materia di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie è stata improntata a criteri di prudenzialità;
    l'esenzione dell'imposta di bollo per le cambiali emesse in forma dematerializzata di cui all'articolo 32 è suscettibile di determinare una perdita di gettito di modesta entità data l'attuale scarsa diffusione delle cambiali finanziarie e il mancato gettito della suddetta imposta sulle emissioni indotte può configurarsi come una rinuncia a maggior gettito;
    le modifiche alla disciplina delle cambiali introdotte nel corso dell'esame in sede referente non determinano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già quantificati nella relazione tecnica originaria;
    la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 32-bis, relativo alla liquidazione dell'IVA secondo il criterio di cassa è corretta;
    la quantificazione degli oneri derivanti dalle modifiche introdotte all'articolo 33, comma 5, e le modifiche introdotte all'articolo 68 assicurano l'integrale copertura finanziaria di tali oneri;
    all'articolo 34, comma 7-bis, occorre evitare un incremento delle componenti tariffarie con rilevanti impatti sulle tariffe elettriche, oltre che a carico delle famiglie e delle imprese, a carico di tutte le pubbliche amministrazioni;
    l'articolo 37, comma 7, secondo periodo, impone agli enti territoriali interessati di rinunciare a una percentuale prefissata delle entrate di loro spettanza, con effetti sulla finanza pubblica e con il rischio di generare questioni di legittimità costituzionale per violazione della loro autonomia finanziaria;
    la quantificazione degli oneri prevista dall'articolo 41-bis concernente assunzioni nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari nella Repubblica popolare cinese deve essere ridotta del 50 per cento per l'anno 2012 in considerazione dei tempi dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto;
    la metodologia utilizzata per la quantificazioni delle minori entrate derivanti dall'articolo 51 in materia di cedibilità del tax credit digitale tiene conto del fatto che su un potenziale di 3.900 sale cinematografiche, solo una minima parte, pari a circa 269 contribuenti, abbia utilizzato il suddetto credito e lo abbia compensato;
    le risorse di cui all'articolo 30, comma 8-quater, del decreto-legge n. 201 Pag. 19del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, delle quali è previsto l'utilizzo al comma 19-bis, dell'articolo 59, sono già state riassegnate ad apposito capitolo di spesa in conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il loro utilizzo, oltre a pregiudicare interventi già programmati dal medesimo Ministero, che ha già richiesto di procedere alle conseguenti variazioni di bilancio, determinerebbe una dequalificazione della spesa;
    le minori entrate derivanti dalla lettera a) del comma 5-quater dell'articolo 67, valutabili in 300.000 euro annui, sono compensate dalle maggiori entrate derivanti dalla lettera b) del medesimo comma;
    l'articolo 67-octies determina oneri non quantificabili sulla base delle informazioni disponibili e che potrebbero essere di ingente ammontare anche in considerazione della mancata previsione di un limite temporale, di un limite di spesa annuale e di un meccanismo di monitoraggio finalizzato al rispetto dell'eventuale limite di spesa. Inoltre la copertura prevista è inidonea, trattandosi di una riduzione lineare già finalizzata, a legislazione vigente, a ben specifiche finalità;
    la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 68 in materia di assicurazioni estere è costante nel tempo, come si desume dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al provvedimento in esame, in quanto si basa, in via prudenziale, sull'ipotesi di invarianza nel tempo dei flussi finanziari in oggetto, anche laddove in realtà si osserva una costante crescita negli importi versati a titolo di premio;
    la riduzione delle voci di spesa rimodulabili prevista dall'articolo 69, comma 2, lettera b), è da ritenersi sostenibile, in quanto la stessa è di importo complessivamente contenuto ed è riferita agli esercizi successivi al 2014 e consente, comunque, di apportare le variazioni compensative eventualmente necessarie;
    considerando che le riduzioni di spesa di cui all'articolo 69, comma 2, lettera b), si riferiscono all'esercizio 2014, le variazioni compensative potranno essere effettuate in sede di predisposizione del prossimo progetto di bilancio;
   rilevata l'opportunità di:
    riformulare le clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 16, comma 8, 18 comma 7, 25, comma 2, 26, comma 2, 30, comma 6, 34, commi 3, capoverso 5-sexies e 6, 36, comma 6, 39, comma 2, 41, comma 5, e 47, comma 2 in maniera conforme alla prassi contabile vigente;
    di prevedere, esplicitamente, che ai componenti del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 21, comma 4, non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese;
    precisare, all'articolo 29-bis, che le nuove disposizioni sulla qualità centrale di committenza dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a non inficino le vigenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi;
    all'articolo 66-bis, comma 1, sopprimere il terzo periodo che rinvia alla Tabella E per la copertura dell'onere ivi previsto a decorrere dall'anno 2014, in contrasto con le norme di contabilità pubblica;
   considerato che nel provvedimento sono presenti numerose disposizioni che comportano minori entrate la cui autorizzazione di spesa è formulata in termini di limite anziché di previsione di spesa,
   segnalato che l'articolo 69, comma 2, lettera b), prevede una riduzione di voci di spesa iscritte nel bilancio dello Stato al fine di garantire la copertura finanziaria di oneri permanenti, utilizzando una modalità di copertura che, quantunque più volte utilizzata in passato, non è pienamente Pag. 20rispondente alla vigente normativa contabile;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   All'articolo 4-bis, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente: 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   All'articolo 10, comma 15-bis, lettera b-bis), sopprimere le parole: , a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1,.
   All'articolo 10, comma 15-ter, dopo le parole: normativa vigente sono aggiunte le seguenti: e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 12, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
   All'articolo 12, sopprimere i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater.
   All'articolo 15, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Eventuali risorse disponibili una volta soddisfatte le priorità di cui alla citata lettera a) del comma 2-novies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, potranno essere destinate agli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di container anche sulla base degli accordi di programma già sottoscritti e comunque di perfezionamento degli interventi già avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure di autorizzazione.
   All'articolo 16, comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: Per la Calabria, le risorse di cui al secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera CIPE n. 62 del 2011.
   All'articolo 16, comma 8, sostituire le parole: senza oneri, con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;
   All'articolo 17-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   All'articolo 17-quinquies, comma 1, dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente: 1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non si applicano agli immobili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche.
   All'articolo 17-sexies, comma 1, sopprimere le parole da: in regime fino alla fine del comma.
   All'articolo 17-septies, comma 8, sostituire le parole: euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
   Conseguentemente:
    al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;
    all'articolo 17-undecies, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
    al medesimo articolo 17-undecies, comma 6, dopo le parole: sulla base aggiungere le seguenti: della dotazione del fondo di cui al comma 1 e; Pag. 21
    all'articolo 17-duodecies, comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
    all'articolo 67-octies, comma 1, dopo le parole: costo sostenuto inserire le seguenti: , entro il 30 giugno 2014.
    all'articolo 67-octies, sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
     2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
     3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
     4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli ed alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al primo periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del credito d'imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
   All'articolo 17-undecies, comma 4, sostituire le parole: le modalità di erogazione con le seguenti: le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione.
   All'articolo 18, sostituire il comma 7 con il seguente: 7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 20, comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente trasferito all'Agenzia.
   All'articolo 20, comma 3, lettera f), sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.
   All'articolo 21, comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai componenti del Comitato di indirizzo di cui al Pag. 22presente comma non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
   All'articolo 22, comma 5, sostituire le parole: degli enti pubblici non economici con la seguente: Ministeri.
   Conseguentemente, al comma 6, secondo e quarto periodo, sostituire le parole: degli enti pubblici non economici con le seguenti: Ministeri
   All'articolo 22, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti: 150 unità.
   All'articolo 22, sostituire il comma 8 con il seguente: 8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 24, comma 4, lettera b-bis), sostituire le parole: all'estero con le seguenti: in un Paese non appartenente all'Unione europea
   All'articolo 25, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 26, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 29-bis, comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo le parole: procedure di spesa, aggiungere le seguenti:per i progetti finanziati con fondi europei.
   Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi.
   All'articolo 30, comma 6, sostituire le parole: nuovi oneri, con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.
   All'articolo 34, comma 3, capoverso 5-sexies, sostituire le parole: non derivano, con le seguenti: non devono derivare.
   All'articolo 34, comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: All'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 34, comma 7-bis, sostituire le parole da: per la selezione fino alla fine del comma con le seguenti: per la selezione, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico effettuata su base territoriale dal gestore della rete, e per la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica.
   All'articolo 36, comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 36-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori per la finanza pubblica.
   All'articolo 37, comma 7, sopprimere il secondo periodo.
   All'articolo 39, comma 2, sostituire le parole da: da cui non derivino nuovi o maggiori oneri fino alla fine del comma, con le seguenti: che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 41, sostituire il comma 5 con il seguente: All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, Pag. 23strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 41-bis, comma 5, sostituire le parole: pari a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: pari a 506.000 euro per l'anno 2012 e a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013
   All'articolo 44, comma 4-bis, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, .
   All'articolo 47, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 59, sopprimere il comma 19-bis.
   All'articolo 59-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
    1-bis
. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura di cui al presente articolo.
   All'articolo 66-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    al secondo periodo, dopo le parole: articolo 69, aggiungere le seguenti: comma 1,

    sopprimere il terzo periodo.
   All'articolo 67-sexies, comma 1, sostituire le parole: ovvero del con le seguenti: e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del.
   All'articolo 69, comma 2, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: potranno proporre con le seguenti: , in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, possono proporre.

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 25, comma 3, dopo le parole: del Fondo, sono inserite le seguenti: di cui all'articolo 23, comma 2;
   all'articolo 30, comma 3, primo periodo, dopo le parole: le risorse aggiungere le seguenti: di cui al comma 354 del medesimo articolo 1,
   Conseguentemente al medesimo comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: non ancora utilizzate di cui al comma 354;
    all'articolo 31, comma 2, le parole: al titolo II, sono sostitute con le seguenti: all'articolo 17, comma 1;
    all'articolo 62, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole Fondo aggiungere le seguenti: di cui al comma 1 del medesimo articolo 61;

  e con la seguente osservazione:
   al fine di evitare incertezze applicative, che potrebbero determinare effetti, anche indiretti, sulle entrate contributive, si valuti la possibilità di riconsiderare l'ambito applicativo delle disposizioni dell'articolo 24-bis, comma 7.

Pag. 24

ALLEGATO 2

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5312-A Governo.

PARERE APPROVATO

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5312-A, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato, in particolare, che:
    dall'applicazione del regime fiscale agevolato previsto per i project bond ai sensi dell'articolo 1 non deriveranno sostanziali effetti negativi in termini di gettito rispetto alle previsioni di bilancio a legislazione vigente;
    l'articolo 4-bis, comma 1, lettera a), prevedendo deroghe al principio dell'assunzione del rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera in capo all'affidatario, è suscettibile di determinare maggiori oneri potenziali per la finanza pubblica qualora tale disciplina venga estesa ai contratti in essere;
    la stima delle minori entrate derivanti dall'articolo 6, recante disposizioni in materia di utilizzazione di crediti di imposta da parte degli enti locali, è coerente con i dati ricavati dal modello di versamento unificato F24;
    la quantificazione delle minori entrate derivanti dall'articolo 9 tiene conto dell'introduzione in corso d'anno delle modifiche previste alla disciplina dell'IVA e non effettua alcuna differenziazione temporale relativamente ai periodi di versamento poiché con l'acconto di dicembre si ha l'approssimazione al valore pieno di versamento relativo all'anno 2013;
    in analogia con quanto previsto nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 che prevedono l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento determinano effetti di pari entità e di segno opposto in termini sia di maggiori entrate connesse alle imposte direttamente riscosse sui contratti di locazione, sia di minori entrate connesse all'aumento delle detrazioni dell'imposta sugli acquisti;
    le modifiche apportate all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 8-bis, non determinano effetti finanziari;
    all'articolo 10, comma 15-ter va previsto che l'avvalimento dei soggetti attuatori deve avvenire ad invarianza di oneri per la finanza pubblica e vanno espressamente esclusi i compensi;
    la quantificazione delle minori entrate derivanti dall'articolo 11 è stata effettuata incrementando del 25 per cento rispetto al trend storico l'ammontare delle spese di ristrutturazione e riqualificazione effettuate ed è improntata a criteri di prudenzialità; per quanto concerne la misura dell'acconto utilizzata nella suddetta quantificazione, si precisa che, in analogia con fattispecie simili, si è fatto ricorso al metodo previsionale nella misura del 15 per cento delle singole imposte interessate;Pag. 25
    la quantificazione delle minori entrate derivanti dall'articolo 11, comma 2-bis, è corretta;
    con riferimento all'articolo 12, comma 5, allo stato non risultano somme non utilizzate o provenienti da revoche con riferimento agli stanziamenti di cui all'articolo 145, comma 33, della legge n. 388 del 2000 e all'articolo 4, comma 3, della legge n. 21 del 2001, ma le necessarie risorse potrebbero rendersi disponibili in futuro;
    all'articolo 12, commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, l'utilizzo delle economie di spesa dei programmi centrali di edilizia agevolata, giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, è suscettibile di determinare un peggioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno;
    la limitazione dell'alimentazione del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alla sola IVA all'importazione non comporta effetti finanziari, in quanto resta fermo l'importo di 70 milioni di euro annui previsto dal comma 1 del capoverso ART.18-bis dell'articolo 14, comma 1;
    all'articolo 15, comma 1, le risorse di cui all'articolo 2, comma 2-novies, ivi menzionato devono essere prioritariamente destinate agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma;
    l'operazione di cui all'articolo 16, comma 4, costituisce un aumento di capitale della società ivi indicata, che ha lo scopo di fornire liquidità alla società per consentire loro di recuperare i cospicui crediti vantanti nei confronti delle Regioni Calabria e Puglia, dovendosi escludere la destinazione delle risorse al ripiano dei disavanzi pregressi;
    in sede di attuazione dell'articolo 16, comma 4, con riferimento alla regione Calabria, le risorse previste a copertura a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione dovranno essere rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera CIPE n. 62 del 2011;
    l'incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 16, comma 9, è suscettibile di generare, a decorrere dall'anno 2013 e per l'intero quinquennio di operatività del Piano, un gettito aggiuntivo pari a circa 30 milioni di euro su base annua derivanti dall'innalzamento in misura fissa dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e un ulteriore gettito aggiuntivo pari a 130 milioni di euro annui derivanti dall'incremento dell'aliquota in misura fissa dell'addizionale all'IRPEF rispetto alle aliquote vigenti;
    quanto all'utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 16, comma 9, a valere sul programma attuativo regionale della Campania, risultano ancora disponibili risorse senza vincoli di destinazione per oltre 320 milioni di euro, che sono pertanto utilizzabili quali mezzi di copertura finanziaria degli interventi che si intendono realizzare con il dispositivo in esame;
    occorre precisare che gli incentivi previsti dall'articolo 17-bis sono erogati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    appare necessario escludere che le disposizioni di cui all'articolo 17-quinquies si applichino agli immobili pubblici;
    il regime di esenzione dal contributo di costruzione per le infrastrutture destinate alla ricarica delle auto elettriche di cui all'articolo 17-sexies, comma 1, determina minori entrate per le amministrazioni comunali;
    la modalità di copertura finanziaria prevista dall'articolo 17-septies, comma 8, per gli anni successivi al 2015 tramite rinvio alla tabella E della legge di stabilità risulta inidonea in quanto rinvia un onere già presumibile ad una copertura finanziaria futura;
    all'articolo 17-undecies occorre assicurare in maniera più rigorosa il rispetto del limite di spesa chiarendo che la concessione Pag. 26del credito d'imposta dovrà avvenire secondo il sistema del cosiddetto «rubinetto»;
    all'articolo 22, commi 5 e 6, occorre evitare che la modifica del comparto di contrattazione di riferimento dell'istituenda Agenzia comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 22, comma 6, occorre rideterminare la dotazione organica dell'Agenzia in numero non superiore alle 150 unità;
    all'articolo 24, comma 4, lettera b-bis), prevedendo la revoca della concessione degli incentivi in caso di delocalizzazione all'estero dell'impresa beneficiaria, potrebbe porsi in contrasto con la normativa europea in materia di libera circolazione dei capitali e determinare l'apertura di una procedura di infrazione suscettibile di determinare effetti finanziari negativi;
    la formulazione letterale dell'articolo 25, comma 3, comprenda anche le verifiche relative alle agevolazioni oggetto di abrogazione;
    la quantificazione delle minori entrate derivanti dall'articolo 32 che apporta modifiche, anche di carattere fiscale, alla disciplina vigente in materia di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie è stata improntata a criteri di prudenzialità;
    l'esenzione dell'imposta di bollo per le cambiali emesse in forma dematerializzata di cui all'articolo 32 è suscettibile di determinare una perdita di gettito di modesta entità data l'attuale scarsa diffusione delle cambiali finanziarie e il mancato gettito della suddetta imposta sulle emissioni indotte può configurarsi come una rinuncia a maggior gettito;
    le modifiche alla disciplina delle cambiali introdotte nel corso dell'esame in sede referente non determinano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già quantificati nella relazione tecnica originaria;
    la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 32-bis, relativo alla liquidazione dell'IVA secondo il criterio di cassa è corretta;
    la quantificazione degli oneri derivanti dalle modifiche introdotte all'articolo 33, comma 5, e le modifiche introdotte all'articolo 68 assicurano l'integrale copertura finanziaria di tali oneri;
    all'articolo 34, comma 7-bis, occorre evitare un incremento delle componenti tariffarie con rilevanti impatti sulle tariffe elettriche, oltre che a carico delle famiglie e delle imprese, a carico di tutte le pubbliche amministrazioni;
    l'articolo 37, comma 7, secondo periodo, impone agli enti territoriali interessati di rinunciare a una percentuale prefissata delle entrate di loro spettanza, con effetti sulla finanza pubblica e con il rischio di generare questioni di legittimità costituzionale per violazione della loro autonomia finanziaria;
    la quantificazione degli oneri prevista dall'articolo 41-bis concernente assunzioni nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari nella Repubblica popolare cinese deve essere ridotta del 50 per cento per l'anno 2012 in considerazione dei tempi dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto;
    la metodologia utilizzata per la quantificazioni delle minori entrate derivanti dall'articolo 51 in materia di cedibilità del tax credit digitale tiene conto del fatto che su un potenziale di 3.900 sale cinematografiche, solo una minima parte, pari a circa 269 contribuenti, abbia utilizzato il suddetto credito e lo abbia compensato;
    le risorse di cui all'articolo 30, comma 8-quater, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, delle quali è Pag. 27previsto l'utilizzo al comma 19-bis, dell'articolo 59, sono già state riassegnate ad apposito capitolo di spesa in conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il loro utilizzo, oltre a pregiudicare interventi già programmati dal medesimo Ministero, che ha già richiesto di procedere alle conseguenti variazioni di bilancio, determinerebbe una dequalificazione della spesa;
    le minori entrate derivanti dalla lettera a) del comma 5-quater dell'articolo 67, valutabili in 300.000 euro annui, sono compensate dalle maggiori entrate derivanti dalla lettera b) del medesimo comma;
    l'articolo 67-octies determina oneri non quantificabili sulla base delle informazioni disponibili e che potrebbero essere di ingente ammontare anche in considerazione della mancata previsione di un limite temporale, di un limite di spesa annuale e di un meccanismo di monitoraggio finalizzato al rispetto dell'eventuale limite di spesa. Inoltre la copertura prevista è inidonea, trattandosi di una riduzione lineare già finalizzata, a legislazione vigente, a ben specifiche finalità;
    la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 68 in materia di assicurazioni estere è costante nel tempo, come si desume dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al provvedimento in esame, in quanto si basa, in via prudenziale, sull'ipotesi di invarianza nel tempo dei flussi finanziari in oggetto, anche laddove in realtà si osserva una costante crescita negli importi versati a titolo di premio;
    la riduzione delle voci di spesa rimodulabili prevista dall'articolo 69, comma 2, lettera b), è da ritenersi sostenibile, in quanto la stessa è di importo complessivamente contenuto ed è riferita agli esercizi successivi al 2014 e consente, comunque, di apportare le variazioni compensative eventualmente necessarie;
    considerando che le riduzioni di spesa di cui all'articolo 69, comma 2, lettera b), si riferiscono all'esercizio 2014, le variazioni compensative potranno essere effettuate in sede di predisposizione del prossimo progetto di bilancio;
   rilevata l'opportunità di:
    riformulare le clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 16, comma 8, 18 comma 7, 25, comma 2, 26, comma 2, 30, comma 6, 34, commi 3, capoverso 5-sexies e 6, 36, comma 6, 39, comma 2, 41, comma 5, e 47, comma 2 in maniera conforme alla prassi contabile vigente;
    di prevedere, esplicitamente, che ai componenti del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 21, comma 4, non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese;
    precisare, all'articolo 29-bis, che le nuove disposizioni sulla qualità centrale di committenza dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a non inficino le vigenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi;
    all'articolo 66 bis, comma 1, sopprimere il terzo periodo che rinvia alla Tabella E per la copertura dell'onere ivi previsto a decorrere dall'anno 2014, in contrasto con le norme di contabilità pubblica;
   considerato che nel provvedimento sono presenti numerose disposizioni che comportano minori entrate la cui autorizzazione di spesa è formulata in termini di limite anziché di previsione di spesa,
   segnalato che l'articolo 69, comma 2, lettera b), prevede una riduzione di voci di spesa iscritte nel bilancio dello Stato al fine di garantire la copertura finanziaria di oneri permanenti, utilizzando una modalità di copertura che, quantunque più volte utilizzata in passato, non è pienamente Pag. 28rispondente alla vigente normativa contabile;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   All'articolo 4-bis, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente: 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   All'articolo 10, comma 15-bis, lettera b-bis), sopprimere le parole: , a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1,.
   All'articolo 10, comma 15-ter, dopo le parole: normativa vigente sono aggiunte le seguenti: e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 12, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
   All'articolo 12, sopprimere i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater.
   All'articolo 15, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Eventuali risorse disponibili una volta soddisfatte le priorità di cui alla citata lettera a) del comma 2-novies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, potranno essere destinate agli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di container anche sulla base degli accordi di programma già sottoscritti e comunque di perfezionamento degli interventi già avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure di autorizzazione.
   All'articolo 16, comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: Per la Calabria, le risorse di cui al secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera CIPE n. 62 del 2011.
   All'articolo 16, comma 8, sostituire le parole: senza oneri, con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;
   All'articolo 17-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   All'articolo 17-quinquies, comma 1, dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente: 1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non si applicano agli immobili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche.
   All'articolo 17-sexies, comma 1, sopprimere le parole da: in regime fino alla fine del comma.
All'articolo 17-septies, comma 8, sostituire le parole: euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
   Conseguentemente:
    al medesimo comma
, sopprimere il secondo periodo;
    all'articolo 17-
undecies, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
    al medesimo articolo 17-undecies, comma 6, dopo le parole: sulla base aggiungere le seguenti: della dotazione del fondo di cui al comma 1 e; Pag. 29
    all'articolo 17-
duodecies, comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
    all'articolo 67-octies, comma 1, dopo le parole: costo sostenuto inserire le seguenti: , entro il 30 giugno 2014.
    all'articolo 67-octies, sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
     2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
     3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
     4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli ed alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al primo periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del credito d'imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
   All'articolo 17-undecies, comma 4, sostituire le parole: le modalità di erogazione con le seguenti: le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione.
   All'articolo 18, sostituire il comma 7 con il seguente: 7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 20, comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente trasferito all'Agenzia.
   All'articolo 20, comma 3, lettera f), sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.
   All'articolo 21, comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai componenti del Comitato di indirizzo di cui al Pag. 30presente comma non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
   All'articolo 22, comma 5, sostituire le parole: degli enti pubblici non economici con la seguente: Ministeri.
   Conseguentemente, al comma 6, secondo e quarto periodo, sostituire le parole: degli enti pubblici non economici con le seguenti: Ministeri
   All'articolo 22, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti: 150 unità.
   All'articolo 22, sostituire il comma 8 con il seguente: 8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 24, comma 4, lettera b-bis), sostituire le parole: all'estero con le seguenti: in un Paese non appartenente all'Unione europea
   All'articolo 25, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 26, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 29-bis, comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo le parole: procedure di spesa, aggiungere le seguenti:per i progetti finanziati con fondi europei.
   Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi.
   All'articolo 30, comma 6, sostituire le parole: nuovi oneri, con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.
   All'articolo 34, comma 3, capoverso 5-sexies, sostituire le parole: non derivano, con le seguenti: non devono derivare.
   All'articolo 34, comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: All'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 34, comma 7-bis, sostituire le parole da: per la selezione fino alla fine del comma con le seguenti: per la selezione, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico effettuata su base territoriale dal gestore della rete, e per la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica.
   All'articolo 36, comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 36-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori per la finanza pubblica.
   All'articolo 37, comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: destinano con le seguenti: possono destinare
   All'articolo 39, comma 2, sostituire le parole da: da cui non derivino nuovi o maggiori oneri fino alla fine del comma, con le seguenti: che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 41, sostituire il comma 5 con il seguente: All'attuazione del presente Pag. 31articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 41-bis, comma 5, sostituire le parole: pari a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: pari a 506.000 euro per l'anno 2012 e a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013
   All'articolo 44, comma 4-bis, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, .
   All'articolo 47, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 59, sopprimere il comma 19-bis.
   All'articolo 59-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
    1-bis. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura di cui al presente articolo.
   All'articolo 66-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    al secondo periodo, dopo le parole:
articolo 69, aggiungere le seguenti: comma 1,
    sopprimere il terzo periodo.
   All'articolo 67-sexies, comma 1, sostituire le parole: ovvero del con le seguenti: e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del.
   All'articolo 67-septies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
   All'articolo 69, comma 2, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: potranno proporre con le seguenti: , in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, possono proporre.
   con le seguenti condizioni:
   all'articolo 25, comma 3, dopo le parole: del Fondo, sono inserite le seguenti: di cui all'articolo 23, comma 2;
   all'articolo 30, comma 3, primo periodo, dopo le parole: le risorse aggiungere le seguenti: di cui al comma 354 del medesimo articolo 1,.
   Conseguentemente al medesimo comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: non ancora utilizzate di cui al comma 354;
   all'articolo 31, comma 2, le parole: al titolo II, sono sostitute con le seguenti: all'articolo 17, comma 1;
   all'articolo 62, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole Fondo aggiungere le seguenti: di cui al comma 1 del medesimo articolo 61;

  e con la seguente osservazione:
   al fine di evitare incertezze applicative, che potrebbero determinare effetti, anche indiretti, sulle entrate contributive, si valuti la possibilità di riconsiderare l'ambito applicativo delle disposizioni dell'articolo 24-bis, comma 7.

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