CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 luglio 2012
686.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.
7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.
7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.
7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI

  La XI Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, stabilisce il trasferimento del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico pratici (ITP) dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;
    il succitato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 garantiva ai lavoratori il riconoscimento delle anzianità maturate e l'inquadramento nelle qualifiche corrispondenti;
    l'accordo sindacati-ARAN del 20 luglio 2000 ha stravolto l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, determinando l'inquadramento del personale trasferito allo Stato non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge) bensì attraverso quanto percepito nell'ente di provenienza, al netto di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano in massima parte a determinare l'entità dello stipendio stesso, inserendo un non ben identificato principio della cosiddetta «temporizzazione»;
    il suddetto accordo ha determinato l'obbligo della restituzione di ingenti somme di denaro sino ad allora percepite dal personale interessato, penalizzando ulteriormente la situazione economica già difficile di molte famiglie;
    lo stesso accordo ARAN, in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 al punto 6, dell'articolo 2 sancisce che: «Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti alle VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente»;
    occorre, peraltro, ricordare che l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha stabilito il trasferimento degli ITP, insegnanti tecnico-pratici, e del personale ATA, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, garantendo loro il completo riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza; il citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha determinato, inoltre, una netta distinzione tra le due figure professionali, collocando Pag. 100il personale ATA al comma 2 e gli insegnanti tecnico-pratici al comma 3;
    i criteri di inquadramento adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risultano in contrasto con la specifica disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della legge n. 124, norma con la quale, il legislatore aveva inteso riconoscere ai fini giuridici ed economici l'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza;
    una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la pretesa degli ATA e ITP in parola non potesse trovare accoglimento posto che al citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 è stata data attuazione mediante decreto ministeriale di recepimento di apposito accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali più rappresentative, cui è stata riconosciuta valenza normativa ex articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
    il contenzioso determinatosi dopo l'applicazione dell'accordo ARAN ha visto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca soccombere nella quasi totalità delle sentenze dei tribunali, delle corti di appello e nella totalità delle sentenze di tutte le sezioni della Corte di cassazione che hanno smentito l'accordo ARAN ritenuto privo di natura normativa ripristinando così, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza;
    con la legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 218) il Governo, dettando un'interpretazione «autentica», disconosceva i diritti acquisiti dai lavoratori ex dipendenti enti locali;
    nel 2007 la Corte costituzionale ha ravvisato la legittimità dell'articolo 1, comma 218, della citata disposizione, ed in conseguenza della nuova legge, la Cassazione, smentendo se stessa, nei successivi pronunciamenti sui ricorsi pendenti ha dato torto ai lavoratori;
    va peraltro ricordato, in analogia con quanto sopra riportato, che il suddetto comma 218 esclude totalmente dalla sua formulazione il personale docente ITP, gli insegnanti tecnico pratici; infatti, esso recita così: «il comma 2 dell'articolo 8 della legge 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento»; a riprova che il personale ITP sia escluso dalla legge finanziaria per il 2006, che faceva riferimento solo agli ATA, vi è il fatto che le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto legittimo il comma 218 della finanziaria sulle ordinanze di rinvio emesse da tribunali e corti d'appello, si sono unicamente riferite al comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riguardante, appunto, il personale ATA, e mai agli insegnanti tecnico pratici di cui al comma 3 dell'articolo 8 della suddetta legge;
    nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) il Governo allora in carica rimandava la soluzione dell'annosa questione alla contrattazione collettiva nella stipula dell'allora successivo contratto collettivo nazionale;
    da allora, più nulla è avvenuto se non la richiesta, ai lavoratori che avevano vinto le cause, di restituzione delle somme percepite a seguito delle sentenze favorevoli;
    successivamente, con una sentenza emessa il 7 giugno 2011, la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto che in seguito al comma 218 della legge n. 266 del 2005 i lavoratori si sono visti negare il diritto a un giusto processo, quindi lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre la giurisprudenza a loro favorevole fino a quel momento aveva fatto maturare in essi «un legittimo affidamento» e di conseguenza l'aspettativa di Pag. 101avere soddisfazione. La Corte ha respinto tutti gli argomenti presentati dal Governo, compreso il richiamo alla causa di utilità pubblica come giustificazione dell'ingerenza della legge nella giurisprudenza;
    con sentenza n. C-108/10, del 6 settembre 2011, la Grande Sezione della Corte di giustizia europea ha definitivamente confermato la correttezza delle richieste del personale di cui in premessa, sancendo l'illegittimità di un inquadramento comportante «un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario»;
    occorre, quindi, trovare una soluzione per questa delicata ed annosa questione, anche al fine di bloccare immediatamente le richieste di recupero illegittimo delle somme già corrisposte agli ITP, prima dell'emanazione del comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che rappresenta un onere assolutamente insostenibile per le famiglie coinvolte, oltre che delle somme percepite dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo e secondo grado, atteso anche che la Corte di Cassazione ha cassato diverse sentenze precedenti, rinviandole alle corti d'appello,

impegna il Governo

a trovare, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, una equilibrata e rapida soluzione alla vicenda di cui in premessa, con l'obiettivo di:
   a) giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ITP, che si protrae ormai da molto tempo, al fine di provvedere al riconoscimento totale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, facendo riferimento alla specifica disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 8 della suddetta legge;
   b) giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ATA, procedendo alla ricostruzione della carriera secondo l'anzianità maturata e la temporizzazione nel transito dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della citata legge n. 124 del 1999.
«Giammanco, Fedriga, Muro, Mattesini, De Pasquale, Vincenzo Antonio Fontana, Goisis, Zazzera, Gianni, Capitanio Santolini, Ceccacci Rubino, Pelino, Barbieri, Marinello, Ghizzoni, Rivolta, Grimoldi, Frassinetti, Cavallotto, Centemero, Renato Farina, Pes, Lusetti, Rampelli, Murgia, Mariani, Codurelli».