CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 luglio 2012
686.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011.
C. 5357 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5357 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011;
   considerato che:
    il Trattato costituisce la base giuridica idonea a consentire agli Stati membri la cui moneta è l'euro di istituire un meccanismo di stabilità da attivare, ove indispensabile, per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme;
    il meccanismo di stabilità ha un carattere meramente intergovernativo non essendo previsto alcun potere di proposta e di consultazione della Commissione europea o del Parlamento europeo né, d'altra parte, è previsto alcun intervento diretto del bilancio dell'Unione europea;
    il meccanismo in esame rappresenta un primo passo, da approfondire e sviluppare nel quadro di una sempre maggiore integrazione politica, verso la condivisione degli strumenti e delle procedure volte ad assicurare la stabilizzazione finanziaria dell'area dell'euro quale complemento indispensabile della moneta unica;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.
C. 5358 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5358 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012;
   considerato che:
    l'Italia, con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha già recepito l'impostazione di fondo del Trattato in esame, introducendo, in particolare, nel proprio ordinamento il principio del pareggio del bilancio con modalità che consentono una piena conformità e un costante adeguamento alle normative europee;
    tale quadro dovrà essere a breve, e comunque non oltre il mese di febbraio del 2013, completato attraverso l'approvazione della legge di attuazione, da approvare a maggioranza assoluta, della predetta legge costituzionale;
    ai principi contenuti nel Trattato in esame è informata la politica del Governo e della maggioranza, improntata ad una rigorosa gestione della finanza pubblica orientata al conseguimento dell'obiettivo del pareggio del bilancio, già nell'anno 2013, e all'avvio di un processo di riduzione del debito pubblico;
    del Trattato in esame vanno altresì sviluppati, anche attraverso opportune iniziative da assumere in sede europea, gli aspetti relativi al sostegno e alla crescita dell'economia che devono essere considerati assolutamente prioritari al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi di finanza pubblica;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.
C. 5359 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5359 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
   considerato che:
    il Meccanismo europeo di stabilità rappresenta uno sviluppo del precedente Fondo di stabilizzazione finanziaria (EFSM), disciplinato del Regolamento UE n. 407 del 2010, e della Società veicolo speciale (EFSF), garantita dagli Stati dell'area dell'euro;
    l'Italia è il terzo Paese contributore del Meccanismo europeo di stabilità e sottoscriverà il 17,86 per cento del capitale. In virtù di tale impegno, l'Italia dovrà contribuire, pertanto, per oltre 14 miliardi di euro, sui complessivi 80 miliardi di euro di capitale inizialmente versato dagli Stati membri della zona dell'euro, e impegnarsi ad assicurare il capitale richiamabile fino ad un importo totale di oltre 125 miliardi di euro, sui 700 miliardi di euro complessivi;
    in rapporto al PIL, l'impegno finanziario dell'Italia sarà pari all'8 per cento e quindi superiore a quello di Germania e Francia pari, rispettivamente, al 7,6 e al 7,3 per cento;
    la partecipazione al Meccanismo europeo di stabilità da parte dell'Italia comporterà l'emissione di nuovi titoli del debito pubblico che non verrà tuttavia conteggiata al fine di valutare il rispetto del Patto di stabilità e crescita, mentre le maggiori spese per interessi, correlate a tali nuove emissioni, possono essere considerate già scontate nei tendenziali di finanza pubblica;
    è interesse prioritario dell'Italia l'immediata entrata in vigore del Trattato che introduce un primo, permanente, elemento di mutuo sostegno e di garanzia tra gli Stati membri della zona euro, volto ad affrontare le tensioni sui mercati internazionali e ad assicurare la stabilizzazione finanziaria;
    la copertura finanziaria del provvedimento deroga alla disciplina dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica;
    il ricorso all'emissione di titoli del debito pubblico con finalità di copertura appare tuttavia giustificata da un'intesa intervenuta nell'ambito dell'Unione europea in deroga al Patto di stabilità e crescita;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

5-05219 Bobba: Iniziative in merito all'adozione della delibera del Consiglio comunale di Varallo in materia di cauzione per servizi comunali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Bobba chiede al Ministero dell'interno valutazioni in merito ad una delibera del Consiglio comunale di Varallo, in provincia di Vercelli, che ha previsto l'istituzione di una cauzione a carico dei cittadini, da versare al momento dell'iscrizione anagrafica.
  Premetto che la materia anagrafica rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato e che la vigente disciplina subordina l'iscrizione anagrafica al requisito della dimora abituale.
  La vicenda segnalata dall'onorevole interrogante – come già accennato in premessa – fa specifico riferimento ad una delibera del Consiglio comunale di Varallo dell'11 luglio 2011, con cui è stata disposta la modifica al regolamento per la disciplina delle entrate di quel comune.
  In particolare, è stata prevista l'istituzione di una cauzione sui servizi comunali – pari a 200 euro per persona e con un tetto massimo di euro 500 per nucleo familiare – a carico dei cittadini richiedenti l'iscrizione anagrafica, come garanzia sui futuri pagamenti dei tributi comunali.
  Il Consiglio comunale ha motivato la previsione di tale cauzione per le numerose inadempienze verificatesi nei pagamenti dei tributi e servizi comunali da parte di cittadini contribuenti che, una volta emigrati ovvero divenuti irreperibili, hanno reso difficile e, in alcuni casi impossibile, procedere alla riscossione delle somme dovute.
  Informo che l'Amministrazione comunale, anche a seguito di iniziative del Prefetto di Vercelli, si è orientata a riconsiderare la cauzione, fornendo un'interpretazione delle medesima quale contributo spontaneo.
  Tale orientamento è stato formalizzato il 24 febbraio scorso con direttive del Segretario generale del Comune, indirizzate ai competenti uffici, in merito alle modalità applicative del citato regolamento.
  In particolare è stato disposto che l'ufficio anagrafe – pur essendo tenuto a informare i cittadini richiedenti l'iscrizione anagrafica dell'esistenza della cauzione e ad invitarli a costituirla in via del tutto spontanea e volontaria – non dovrà considerare motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza di iscrizione anagrafica il mancato versamento della cauzione.
  Ricordo che il procedimento d'iscrizione anagrafica è stato oggetto di una recente modifica normativa, introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito nella legge n. 35 del 2012, che nel prevedere la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche in modalità telematica stabilisce che esse vengano rese attraverso la compilazione di una modulistica pubblicata sul sito del Ministero dell'interno, contenente le informazioni necessarie e la documentazione cui è subordinata l'iscrizione anagrafica, ferme restando le verifiche sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia.
  Detto questo, si rileva che l'introduzione della cauzione, prevista con una delibera comunale di modifica del regolamento della disciplina delle entrate, non Pag. 55rientra nell'ambito delle prerogative dell'ente. Peraltro si osserva che in relazione ai regolamenti sulle entrate tributarie, l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, relativo al riordino della disciplina del tributi locali, affida al Ministero delle finanze il potere di impugnativa per vizi di legittimità.
  Per quanto riguarda i profili connessi alla materia anagrafica, anche alla luce della recente linea interpretativa adottata dallo stesso comune in base alla quale il mancato pagamento della cauzione non osta all'iscrizione anagrafica, non sembrano sussistere i presupposti per l'attivazione del provvedimento di annullamento straordinario di cui all'articolo 138 del Testo Unico degli Enti locali, la cui applicazione appare giustificata solo in casi straordinari, di particolare gravità, in cui risulti compromessa «l'unità dell'ordinamento» a causa dell'atto illegittimo.

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ALLEGATO 5

5-07456 Polledri: Iniziative relative alla disciplina dei crediti degli enti locali nei confronti dello Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Polledri chiede al Governo quali iniziative intenda attuare affinché gli enti che vantano crediti nei confronti dello Stato relativi a trasferimenti erariali pregressi non erogati e caduti in perenzione possano rinunciare al credito vantato nei confronti, dello Stato ed ottenere in contropartita maggiori spazi finanziari in termini di patto di stabilità interno, riducendo l'obiettivo annuale in misura pari all'importo del credito rimesso.
  Al riguardo, si fa presente che la richiesta potrebbe essere assentita purché siano rinvenute le risorse necessarie a garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica, alla luce della contingente situazione di crisi economico finanziaria e degli impegni concordati in ambito Europeo.
  Infatti, le misure di contenimento della spesa pubblica adottate sono finalizzate a garantire il raggiungimento di imprescindibili obiettivi di risanamento della finanza pubblica, tenuto conto che il Patto di stabilità interno costituisce una diretta promanazione del Patto di stabilità e di crescita, stipulato dagli Stati membri dell'Unione europea per il controllo delle rispettive politiche di bilancio, ai fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria Europea.

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ALLEGATO 6

5-07458 Zeller e altri: Modalità applicative del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle province autonome di Trento e di Bolzano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In particolare, l'Onorevole interrogante ha chiesto al Ministro di questo Dicastero di sapere se il Governo, in merito alle disposizioni recate dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge n. 95 del 2012 (riduzione della spesa degli enti territoriali), abbia ricercato ed attuato una forma di concertazione con le Province autonome di Trento e di Bolzano, volta alla definizione degli obiettivi di risanamento e di concorso alla finanza pubblica delle medesime Province.
  Al riguardo, si rappresenta che il predetto articolo 16 prevede che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi fondamentali di coordinamento statali, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Le Autonomie speciali sono chiamate al concorso alla finanza pubblica con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti.
  In particolare, si evidenzia che le misure di contenimento della spesa pubblica previste dall'articolo in questione sono finalizzate a garantire il raggiungimento di imprescindibili obiettivi di risanamento della finanza pubblica cui tutti gli enti territoriali, incluse le Autonomie speciali, sono tenute a concorrere, alla luce della contingente situazione di crisi economico-finanziaria e degli impegni concordati in ambito europeo. La determinazione degli obiettivi che le Autonome speciali devono conseguire rientra, a sua volta, nell'ambito delle prerogative statali riconducibili al coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  In ogni caso, il principio di leale collaborazione non risulta violato in quanto il contributo in termini di miglioramento del saldo netto da finanziare e dell'indebitamento netto che le Autonomie speciali dovranno assicurare verrà fissato con le procedure di cui all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009.
  Peraltro, anche la Corte costituzionale in più occasioni si è occupata della legittimità costituzionale della disciplina inerente l'autonomia di spesa degli enti territoriali.
  In particolare, con le sentenze n. 157 del 2007 e n. 159 del 2008, la Corte ha rilevato che lo Stato può imporre, sotto forma di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, limiti di spesa agli enti territoriali, nella misura in cui fissa obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica.
  Con la sentenza n. 284 del 2009 in materia di Patto di stabilità interno, la Corte ha evidenziato che il Patto di stabilità costituisce una diretta promanazione del Patto di stabilità e di crescita, stipulato dagli Stati membri dell'Unione europea per il controllo delle rispettive politiche di bilancio, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria europea.

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ALLEGATO 7

5-07457 Toccafondi: Reintegro nell'esercizio 2013 del fondo «Istituzione scolastica non statale».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Toccafondi, nel segnalare le difficoltà in cui versano le istituzioni scolastiche non statali, chiede al Governo se ritenga opportuno di voler assicurare alle medesime istituzioni risorse finanziarie aggiuntive, per l'anno 2013, al fine di garantire il regolare funzionamento delle stesse.
  Al riguardo, si fa presente che, per l'anno finanziario 2012, come evidenziato nella tabella che segue, lo stanziamento disponibile a legislazione vigente per le istituzioni scolastiche è pari ad euro 498,7 milioni, tenuto conto dell'assegnazione prevista una tantum sul capitolo 1299 «Somme da trasferire alle regioni per il sostegno alle scuole paritarie», di euro 242 milioni disposta ai sensi dell'articolo 33, comma 16, della legge di stabilità n. 183 del 2011.
  Inoltre, per l'anno finanziario 2013, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto il capitolo n. 1477 «Contributi alle scuole paritarie, eccetera» con uno stanziamento di euro 276 milioni, da destinare alle predette istituzioni scolastiche non statali – tenuto conto delle riduzioni disposte in bilancio, a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012.
  Per quanto riguarda, invece, l'ulteriore integrazione per l'anno 2013, si precisa che eventuali ulteriori finanziamenti non potranno che conseguire a specifiche iniziative legislative per le quali occorrerà reperire idonea copertura finanziaria, ai sensi della vigente normativa contabile.
  Nella tabella che segue sono indicati gli stanziamenti assegnati alle predette istituzioni scolastiche non statali negli anni 2009/2014.

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ALLEGATO 8

5-07262 Occhiuto e Ciccanti: Effetti dell'applicazione alle aziende sanitarie dei nuovi principi contabili previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Occhiuto ed altri, nel premettere che il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha introdotto una serie di regole dirette ad assicurare l'armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni, evidenzia, in particolare, come l'articolo 29, recante princìpi specifici, per il settore sanitario, abbia previsto che i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione a decorrere dal 2012. Pertanto, nel rilevare che detta disposizione costituisce una deroga al quadro normativo civilistico e che determina l'attribuzione dell'intero costo dell'investimento nell'esercizio in cui è effettuato, anziché in più esercizi, come avviene con lo schema di ammortamento civilistico, chiedono al Governo se intenda promuovere l'introduzione di una disciplina transitoria volta a porre rimedio a tale situazione.
  Al riguardo, si fa presente che sul citato decreto legislativo è stata raggiunta un'intesa in sede di Conferenza unificata nella riunione del 3 marzo 2011.
  La disposizione recata dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 118 del 2011 fa riferimento agli investimenti per i quali non sono previste coperture ulteriori e diverse rispetto al finanziamento corrente, che è destinato all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. In tal caso la norma prevede l'obbligo di portare immediatamente a costo l'investimento effettuato.
  La ratio della disposizione risiede evidentemente nella necessità di garantire simultaneamente l'equilibrio economico e l'equilibrio finanziario della gestione sanitaria corrente. Infatti, a fronte di un'uscita di cassa iniziale pari al 100 per cento dell'investimento effettuato, la tecnica dell'ammortamento consente di garantire l'equilibrio economico e finanziario in un arco pluriennale, ricostituendo dunque il capitale iniziale progressivamente, fino a conclusione del periodo di ammortamento: ciò comporta un deficit di liquidità per l'intero periodo di ammortamento, di valore inizialmente pari al 100 per cento dell'investimento effettuato, progressivamente decrescente fino al completamento dell'ammortamento stesso.
  La citata disposizione in dunque è diretta ad evitare il predetto squilibrio finanziario, fonte di indebitamento, ovvero di ritardi nei pagamenti (e di aggravi di spese per interessi legali, interessi di mora, contenziosi, azioni, esecutive, eccetera) delle spese correnti degli enti del SSN. Ne deriva pertanto la necessità che le regioni programmino ex ante anche gli investimenti che intendono finanziare a carico del finanziamento sanitario corrente, destinando ad essi e agli enti, del SSN che devono effettuarli una quota del medesimo finanziamento, al fine di garantire l'equilibrio complessivo del bilancio sanitario regionale.